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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/09/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 593 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020, avente per oggetto: “opposizione decreto ingiuntivo” cui è stata riunita la n. R.G.
promossa
DA
(Partita IVA Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Calogero SANTANGELO Parte_3
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Marco PESENTI, Prof. Avv. Alberto TOFFOLETTO, Avv. Simona
DAMINELLI, Avv. Luciana CIPOLLA, Prof. Avv. Christian ROMEO e Avv. Flora
LETTENMAYER
OPPOSTA
E
e per essa della mandataria in persona del legale Controparte_2 CP_3
1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio CONTRINO,
subentrata ad e per essa in persona del legale Controparte_1 CP_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonia FAUCI
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la ditta proponeva Parte_4
opposizione avverso il d.i. n.134/20, emesso dal Tribunale di Sciacca su richiesta della con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di CP_1
€ 85.209,76 oltre interessi e spese, di cui € 55.194,84 per un'asserita esposizione in c/c di corrispondenza n. 101702102 ed € 30.014,92 per un'asserita esposizione derivante da finanziamento chirografario, oltre interessi e spese.
Eccepiva l'applicazione di interessi usurari distinguendo per il
1) CONTRATTO DI CONTO CORRENTE n. 000101702102 che veniva sottoscritto dalle parti in causa in data 11/10/2011, sul quale in data 12/10/2011 risulta un anticipo credito per anticipo fatture commerciali di € 80.000,00, ma non è presente alcun contratto di apertura credito o lettera di affidamento, ma si può evincere dai dati presenti nella Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, dalla quale risulta € 52.000,00 per anticipo sbf, su fatture o su effetti (a scadenza); € 8.000,00 per cessione crediti, sconto portafoglio comm.le (a scadenza); € 80.000,00 per anticipo sbf, su fatture o su effetti
(fino a revoca).
Nel contratto dell'11/10/2011 il Tasso debitore annuo nominale è del 14,50%
palesemente superiore al tasso soglia calcolato per la categoria di operazioni “Anticipi e sconti commerciali” per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2011, pari al 12,05%.
2 Contestava la nullità della fideiussione sottoscritta dal sig. per Parte_3
conformità ad uno schema ABI ritenuto illegittimo dalla Corte di Cassazione.
Riferiva che, dall'esame della documentazione prodotta dall'opposta, emergeva che la
Banca in data 22/01/2020 aveva comunicato al cliente la risoluzione del contratto di mutuo e la revoca degli affidamenti concessi, senza alcuna preventiva comunicazione riguardo la segnalazione del nominativo “a sofferenza” presso le Banche Dati presenti nella Centrale Rischi, dando diritto al cliente di ottenere il risarcimento.
Riportava il ricalcolo effettuato sul contratto di conto corrente, dal predetto perito determina, nell'ineccepibile relazione tecnica, a cui ci si riporta, costituendo la stessa parte integrante del presente atto di opposizione, che le somme da versare alla
[...]
ammontano ad € 9.932.13 e non ad € 55.194,84, così come ingiunto. CP_4
2) CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO stipulato tra le parti in data 25/05/2017, prevedeva un importo finanziato di € 100.000,00 e fissava un periodo di ammortamento di 24 mesi durante il quale il contraente si impegnava a corrispondere
12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni pattuite, a partire dal 31/05/2017.
Dall'analisi sul predetto finanziamento, risultava che qualora il contraente decideva di concludere il finanziamento a seguito della rata numero 2, come gli consente effettivamente di fare il contratto, risulterebbe a suo carico un TAEG del 18,921 %
calcolato includendo le eventuali spese di chiusura anticipata del contratto.
Il TAEG così determinato risulta superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca
d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto.
Per_ Richiamava i risultati del ricalcolo effettuato dal Dott. dove si evince che il debito residuo della ammonta ad € 18.492,89 per come evidenziato Parte_1
3 nella Tabella n. 3 della perizia e non ad € 30.014,92 così come ingiunto.
Esplicava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni per l'illegittima segnalazione del nominativo “a sofferenza” effettuata presso la Centrale
Rischi.
Si costituiva tempestivamente la , tramite la contestando tutto CP_1 CP_3
quanto eccepito e dedotto, eccependo la nullità dell'atto di citazione risultando omessi e/o assolutamente incerti i requisiti di cui all'art.163 nn. 3 e 4 c.p.c., stante la totale genericità dell'atto avversario, meramente esplorativo, con conseguente inammissibilità
della opposizione e della domanda riconvenzionale.
Infondatezza dei motivi di opposizione e formulava istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I.-
Nelle more del giudizio si costituiva in prosecuzione al posto della tramite la CP_1
e per CP_5 CP_1 Parte_5
All'udienza di prima comparizione veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, esperita negativamente la mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante apposita CTU tecnico contabile.
Assegnata in data 6/2/2024 all'odierno Decidente, rigettata l'ulteriore richiesta di richiamo la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025 con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
**********
Preliminarmente si conferma l'ordinanza resa di rigetto di richiamo del CTU.
Sempre in apertura di motivazione si dichiara inammissibile la domanda relativa alla fideiussione relativa a avendo lo stesso conferito il mandato solo Parte_3
quale legale rappresentante della ed avendo agito in tale veste. Parte_4
4 Oggetto del presente giudizio è il decreto ingiuntivo n. 134/2020 promosso in danno della per la somma complessiva di € 85.209,76 oltre interessi e spese, Controparte_6
di cui € 55.194,84 per il c/c di corrispondenza n. 101702102 ed € 30.014,92 per un finanziamento chirografario
Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova,
come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento,
che dovrà essere semplicemente allegato - mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o,
infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Per ragioni di ordine sistematico appare opportuno esaminare dapprima la domanda relativa al finanziamento chirografario rispetto al quale parte attrice ha, molto genericamente, lamentato l'applicazione di interessi usurari come conseguenza dei tassi di mora e degli oneri di estinzione anticipata.
Tale domanda deve essere rigettata.
Per quanto riguarda la commissione di estinzione anticipata, richiamando la giurisprudenza anche di questo Tribunale e della Corte di Appello di Palermo, detta commissione rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi, secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.) e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla
5 restituzione rateale e posticipata del debito.
Nello stesso senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che
“proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello” (Cass. n.
7352/2022).
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è
computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg., D.L. n. 185 del
2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.”
(Cassazione civile sez. III 14/3/2022 n. 8109).
Così come privo di riscontro è la domanda riconvenzionale conseguente alla iscrizione alla Centrale rischi, per non avere seguito la procedura prevista e per il presunto danno subito.
6 Passando adesso ad esaminare il contratto di conto corrente di cui al decreto impugnato per l'importo di € 55.194,84 per l'esposizione sul c/c di corrispondenza n. 101702102.
Il CTU, il cui elaborato si condivide e si fa proprio, ha esaminato la documentazione agli atti relativa al rapporto di c/c n. 000101702102.
Nello specifico ha esaminato il Contratto sottoscritto in data 11/10/2011 relativo alla apertura del “conto corrente di corrispondenza Controparte_7
”, avente le seguenti principali condizioni economiche
[...]
In detto contratto è stato pattuito un Tasso debitore annuo nominale (TAN) pari a
14,50% e un Tasso debitore annuo effettivo (TAE) pari al 15,30766%.
I tassi soglia su base annua, riferiti al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2011, giusto
D.M. del 26/09/2011, sono i seguenti:
CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA
Anticipi sconti commerciali fino a 5.000 6,64% 12,30%
Da 5.000 a 100.000 6,44% 12,05%
oltre 100.000 4,28% 9,35%
2) Contratto sottoscritto in data 22/05/2014 relativo alla apertura del “conto corrente di corrispondenza FLAT ANTICIPI SU FATTURE – IMPRESE” rispetto al quale ha riportate le principali condizioni economiche applicate.
In detto contratto è stato pattuito un Tasso debitore annuo nominale (TAN) pari a
16,90%, per utilizzi fino a 5.000 euro e un TAN pari al 14,00%, per utilizzi oltre 5.000
euro.
Il Tasso debitore annuo effettivo (TAE) indicato in contratto è pari al 18,00152%, per utilizzi fino a 5.000 euro ed è pari al 14,75230%, per utilizzi oltre 5.000 euro.
I tassi soglia su base annua, riferiti al periodo 1° aprile – 30 giugno 2014, giusto D.M.
7 del 24/03/2014, sono i seguenti:
CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA
Anticipi sconti commerciali fino a 5.000 8,90% 15,125%
da 5.000 a 100.000 8,06% 14,075%
oltre 100.000 5,49% 10,8625%
3) Contratto sottoscritto in data 12/08/2014 relativo alla apertura del “conto corrente di corrispondenza FLAT ANTICIPI SU FATTURE – IMPRESE” di cui ha riportato le principali condizioni economiche. In detto contratto risulta pattuito un Tasso debitore annuo nominale (TAN) pari a 16,90%, per utilizzi fino a 5.000 euro e un TAN pari al
15,40%, per utilizzi oltre 5.000 euro.
Il Tasso debitore annuo effettivo (TAE) indicato in contratto è pari al 18,00152%, per utilizzi fino a 5.000 euro ed è pari al 16,31239%, per utilizzi oltre 5.000 euro.
I tassi soglia su base annua, riferiti al periodo 1° luglio – 30 settembre 2014, giusto
D.M. del
24/03/2014, sono i seguenti:
CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA
Anticipi e sconti commerciali fino a 5.000 9,37% 15,7125%
da 5.000 a 100.000 8,20% 14,250%
oltre 100.000 5,62% 11,025%
4) Contratto sottoscritto in data 07/09/2015 relativo alla “adesione al package
IMPRENDO EASY” di cui sono riportate le principali condizioni economiche.
In detto contratto risulta pattuito un Tasso debitore annuo nominale (TAN) pari a
16,90%, per utilizzi fino a 5.000 euro ed un TAN pari al 15,1250%, per utilizzi oltre
5.000 euro.
8 Il Tasso debitore annuo effettivo (TAE) indicato in contratto è pari al 18,00152%, per utilizzi fino a 5.000 euro ed è pari al 16,00470%, per utilizzi oltre 5.000 euro.
I tassi soglia su base annua, riferiti al periodo 1° luglio – 30 settembre 2015, giusto
D.M. del 19/06/2015, sono i seguenti:
CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA
Anticipi e sconti commerciali fino a 5.000 9,72% 16,15%
da 5.000 a 100.000 7,89% 13,8625%
oltre 100.000 5,09% 10,3625%
5) Contratto sottoscritto in data 16/02/2018 relativo alla “adesione al package
IMPRENDO ONE”, in cui non si evincono condizioni economiche relative a tassi di interesse e tipologia capitalizzazione.
6) Contratto sottoscritto in data 11/04/2018, relativo alla accettazione di una apertura di credito per elasticità di cassa pari a €. 30.000,00, riportante le seguenti condizioni economiche:
- per gli utilizzi nella forma sopra indicata il Tasso debitore annuo nominale 3,7870%
- sulle somme utilizzate in eccedenza il Tasso debitore annuo nominale 14,1250%
- Tasso di mora applicato sugli interessi debitori esigibili e non pagati 21,60%
- Commissione per la messa a disposizione di fondi 0,50%
I tassi soglia su base annua, riferiti al periodo 1° aprile – 30 giugno 2018, giusto D.M.
del 28/03/2018, sono i seguenti:
CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA
Aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 10,96% 17,70%
oltre 5.000 8,74% 14,925%
Alla luce delle superiori verifiche ed osservazioni, si osserva che il tasso debitore
9 pattuito dalle parti, dalla data di apertura del c/c e fino alla sottoscrizione del contratto di affidamento del 11/04/2018, è risultato superiore al Tasso soglia pro-tempore vigente.
Si osserva, altresì, che nonostante sia presente solo un contratto di affidamento (del
11/04/2018), il conto in oggetto deve ritenersi con “fido accordato” per tutta la durata del rapporto, come si evince dalle “Informazioni presenti nell'archivio della Centrale
dei rischi” depositate in atti. Prime di procedere al ricalcolo viene ricostruita, come richiesto al punto A) del quesito, la situazione contabile, partendo dal più risalente degli estratti conto prodotti, evidenziandone i risultati e le competenze originariamente addebitate dalla banca (v. Tabella n. 1).
4. Ricalcolo conto corrente
Per quanto concerne il ricalcolo del saldo, si osserva che taluna giurisprudenza si riferisce alla voce “interessi” in senso lato, includendo cioè le “competenze”
addebitate al cliente, comprensive di interessi debitori, commissioni e spese a qualsiasi titolo. Ciò in virtù del principio dettato dal 4° comma dell'art. 644 c.p., che recita: “Per
la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito.”
Pertanto, il rapporto di conto corrente è stato ricalcolato considerando due ipotesi:
Ipotesi n.
1 - Ricalcolo conto corrente con azzeramento delle competenze fino al
11/04/2018. Per il periodo successivo e fino 31/12/2019 le competenze vengono addebitate secondo le condizioni pattuite (v. Tabella n. 2).
Ipotesi n.
2 - Ricalcolo conto corrente con azzeramento dei soli interessi debitori. Per il periodo successivo e fino 31/12/2019 gli interessi debitori vengono addebitati secondo
10 le condizioni pattuite (v. Tabella n. 3).
Tipologia di capitalizzazione
La tipologia di capitalizzazione utilizzata per il ricalcolo del c/c è quella trimestrale, in quanto il Giudice non ha disposto alcun ricalcolo in merito alla capitalizzazione delle competenze.
A partire dal 01/10/2016, in accordo con l'art. 120 comma 2 del D.L. 385 del
01/09/1973, come modificato dall'art. 17 bis. del D.L. 18 del 14/02/2016, e seguendo le istruzioni operative dettate dalla delibera CICR n. 343 del 03/08/2016, gli interessi debitori e creditori sono stati conteggiati annualmente. Gli interessi creditori verranno quindi accreditati al 31 dicembre dell'anno di competenza, mentre gli interessi debitori saranno addebitati il primo marzo dell'anno successivo oppure alla chiusura del conto corrente.
Tasso d'interesse applicato
Avendo rilevato una usura ab origine è stato applicato un tasso debitore pari allo 0%
dalla data di stipula del contratto del 11/10/2011 fino alla data di una nuova pattuizione non usuraria, del 11/04/2018.
Nella ipotesi n. 1 sono state azzerate tutte le competenze, quindi, oltre agli interessi si è
proceduto alla enucleazione delle commissioni e delle spese (v. Tabella n. 2)
Nella ipotesi n. 2 sono stati azzerati solo gli interessi debitori (v. Tabella n.3)
A partire dal 11/04/2018 e fino alla fine degli estratti conto (31/12/2019) è stato applicato il tasso di interesse debitore medio praticato dalla banca.
Prospetto riepilogativo del ricalcolo
Il prospetto riepilogativo del ricalcolo effettuato indica per ogni trimestre i valori salienti inerenti la procedura adottata. In particolare, per ogni trimestre si riportano:
11 1. : trimestre oggetto di ricalcolo;
CP_8
2. VALUTA: valuta corrente del trimestre di riferimento, considerando che i numeri espressi seguono la valuta di riferimento;
3. GIORNI: giorni effettivi su cui sono state ricalcolate le competenze;
4. NUMERI DEBITORI E CREDITORI: numeri debitori e numeri creditori rettificati;
5. TASSO DEBITO E CREDITO: tassi sostitutivi utilizzati per il ricalcolo dell'interesse debitore e creditore;
6. INTERESSI DEBITORI E CREDITORI NETTI RICALCOLATI: calcolo degli interessi trimestrali come “(NUMERI * TASSO) / 36500”. Gli interessi creditori sono determinati al netto della ritenuta fiscale.
7. COMPETENZE CAPITALIZZATE: si fornisce dettaglio per ciascun trimestre delle competenze ricalcolate che vengono capitalizzate in conto;
8. SALDO RICALCOLO: è il saldo liquido finale del trimestre relativo al conto ricalcolato, al lordo delle competenze eventualmente capitalizzate;
9. SALDO BANCA: saldo originario del conto, così come indicato negli estratti conto agli atti;
10. DIFFERENZA: viene indicata la differenza tra il saldo ricalcolato e il saldo banca originario
5. Risposte ai quesiti
Sulla base dell'analisi effettuata si risponde ai quesiti peritali.
La serie continuativa di estratti conto prodotti è compresa nell'intervallo temporale che va dal 13/10/2011 fino al 31/12/2019.
A) Nella Tabella n. 1 (pagg. 8-9) è stata ricostruita la situazione contabile, partendo dal più risalente degli estratti conto, evidenziandone i risultati e le competenze addebitate,
12 avuto riguardo alle serie continuative di estratti conto e tenendo conto anche dello ius variandi esercitato dalla banca.
B) Il tasso corrispettivo (debitore) pattuito nel contratto di apertura del conto corrente in esame è risultato superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula (11/10/2011) e nei successivi contratti, fino alla sottoscrizione del contratto di apertura di credito del
11/04/2018, il cui interesse è risultato non usurario.
Di conseguenza è stato effettuato il ricalcolo dal saldo secondo due ipotesi:
Ipotesi n. 1: azzerando tutte le competenze addebitate al cliente, quindi, oltre agli interessi debitori, anche le commissioni e le spese, dalla data di apertura del conto fino alla data del 11/04/2018. A partire da quest'ultima data le competenze vengono invece addebitate secondo quando pattuito tra le parti.
Ipotesi n. 2: non applicando alcun interesse, e lasciando invece inalterate le commissioni e le spese addebitate pro-tempore al cliente, dalla data di apertura del conto fino alla data del 11/04/2018. A partire da quest'ultima data gli interessi vengono invece addebitati secondo quando pattuito tra le parti.
Si osserva che risultano presenti in atti tutti gli estratti conto, dall'apertura del rapporto, avvenuta con la sottoscrizione del contratto del 11/10/2011, fino al
31/12/2019, pertanto non è stato applicato il principio del c.d. “saldo zero” al primo estratto conto disponibile.
6. Conclusioni
A seguito dell'analisi effettuata e del relativo ricalcolo si conclude che il saldo del conto corrente n. 101702102, al 31/12/2019, risulta negativo, ossia a debito per il correntista,
e precisamente:
- €. 10.606,48 (nella ipotesi di calcolo n. 1)
13 - €. 21.400,82. (nella ipotesi di calcolo n. 2)
Pertanto, tenuto conto che il saldo finale al 31/12/2019 era negativo per - €. 57.520,18,
si precisa che:
Nella ipotesi n. 1 le somme da recuperare in favore del cliente ammontano a €.
46.913,70.
Tale valore è stato calcolato come differenza tra:
Saldo reale del conto corrente al 31/12/2019 - €. 57.520,18
Saldo del conto corrente dopo il ricalcolo al 31/12/2019 - €. 10.606,48
Differenza saldi €. 46.913,70
Nella ipotesi n. 2 le somme da recuperare in favore del cliente ammontano a €.
36.119,36.
Tale valore è stato calcolato come differenza tra:
Saldo reale del conto corrente al 31/12/2019 - €. 57.520,18
Saldo del conto corrente dopo il ricalcolo effettuato al 31/12/2019 - €. 21.400,82
Differenza saldi €. 36.119,36
Il CTU ha anche riportato le osservazioni del CTP dell' . CP_1
“In merito alle analisi e conseguenti ricalcoli in punto di usura, lo scrivente osserva quanto segue.
1. Tassi utilizzati per la verifica. In primo luogo risulta chiaramente dalla bozza che il
CTU non ha svolto alcun calcolo del TEG dei contratti, ma si è rifatto semplicemente a dati estrapolati direttamente dai singoli contratti stessi. Il CTU riferisce invero di TEG
riportati in contratto, ma, come noto, i contratti, mai in alcun modo, riportano il TEG. I
contratti di conto corrente riportano in effetti il tasso annuo effettivo (TE) che altro non
è che il tasso debitore (TAN) comprensivo degli effetti della capitalizzazione periodica:
14 non certamente il TEG.
Il Tasso annuo effettivo con gli effetti della capitalizzazione (aspetto peraltro non contemplato dal quesito peritale, come correttamente rilevato dallo stesso CTU) è stato introdotto, come indicatore di trasparenza, dalla nota delibera CICR del 9.02.2000,
all'art. 6 (in tema di trasparenza contrattuale), che nulla ha a che vedere con la prassi di cui alle circolari della Banca d'Italia in tema di rilevazione TEGM. Si noti peraltro che il TEG/TEGM, secondo la nota formula Banca d'Italia ptv, mai tiene in conto degli effetti della capitalizzazione. Ne deriva quindi che il tasso preso in considerazione dal
CTU non è un TEG e come tale non può (mai) essere raffrontato con il corrispondente tasso soglia.
2. Tassi soglia presi in considerazione. Il CTU, inoltre, ha preso in considerazione il tasso del contratto di conto corrente raffrontandolo poi con il tasso soglia per la categoria anticipi e sconti commerciali. Al riguardo lo scrivente rileva quanto segue:
a. Il contratto di conto corrente in quanto tale, per poter operare in maniera strutturata e continuativa come strumento a supporto di concessione di credito, ha necessità di contestuale e coesistente contratto di affidamento, nelle varie forme tecniche ipotizzabili
(anticipi su fatture, per l'appunto, o apertura di credito in conto corrente, come quella del contratto dell'11.04.2018).
In mancanza l'utilizzo a debito per il correntista potrà avvenire in maniera saltuaria ed occasionale, ma non in virtù di contratto strutturato e formalizzato di affidamento, bensì
per utilizzo a debito in assenza di affidamento.
Ed infatti tutti i tassi estrapolati dai contratti di conto corrente e verificati dal CTU,
sono tassi (tassi effettivi con capitalizzazione) per “sconfinamenti in assenza di fido”
non certo per apertura di credito. La necessità di linea di credito dedicata, nelle forme
15 tecniche del caso, è evidentemente necessaria anche nel caso il conto corrente sia denominato “flat anticipi su fatture”, che comunque rimane contratto di conto corrente
(aspetto agevolmente rilevabile da tutte le clausole del contratto stesso); al riguardo,
quale dato dirimente, sia sufficiente rilevare che il contratto di conto non riporta l'ammontare della linea di credito concessa, a riprova definitiva che la stessa deve essere prevista in separato contratto (in merito ai contratti in atti cfr. anche mia mail del 08.09.2022). In sintesi: il contratto di affidamento regola i tassi per utilizzi nei limiti della linea di credito stessa, nel mentre in caso di sconfinamento valgono i tassi per scoperto previsti nel contratto di conto corrente.
b. Nel momento in cui si analizzano isolatamente e singolarmente i tassi indicati per
“sconfinamenti in assenza di fido” occorre avere come riferimento i tassi soglia per la corretta categoria corrispondente, ovverossia quella degli “scoperti senza affidamento”. Tale categoria peraltro chiaramente riportata nei DM periodici di rilevazione tassi soglia, allegati alla bozza di relazione.
Tali tassi soglia sono sempre superiori ai TEG (o asseriti tali, in effetti TE) presi in considerazione dal CTU evidenziando quindi l'assenza di ipotesi usura. La distinzione tra le categorie è peraltro intuitiva: l'utilizzo allo scoperto in luogo dell'utilizzo di un contratto di credito, che ha comportato a monte un'istruttoria fidi con analisi del rischio, comporta un diverso livello di rischio e quindi diversi tassi debitori: più alto quello dello scoperto e più contenuto quello dell'affidamento. La distinzione nelle due diverse categorie è finalizzata per l'appunto ad evitare distorsioni di valuta zione, che,
basandosi sul raffronto tra tassi mediamente più alti praticati su gli scoperti con tassi soglia rilevati per contratti di affidamento formalizzati, portino poi a giudicare erroneamente come usurarie situazioni che in effetti non lo sono.
16 c. Dagli scalari risulta chiaramente sin dall'inizio del rapporto (12.10.2011) l'esistenza di un affidamento di € 80.000,00 (dato evidentemente non rilevabile evidentemente nel contratto di conto corrente esaminato ad ulteriore riprova della distinzione giuridico contrattuale tra i due rapporti), con buona probabilità per apertura di credito in proporzione di crediti ceduti (secondo la denominazione usualmente adottata da quindi anticipo fatture), come anche rilevabile dalla modalità di CP_1
registrazione sul conto e sullo scalare stesso. Tale linea di fido ha visto, sin dall'inizio,
addebito di interessi computati a tassi molto più bassi, che certamente erano previsti nel relativo contratto, rispetto a quelli per sconfinamento (ovviamente) riportati nei contratti di conto corrente (cfr. quanto esposto in precedenza). L'assenza in atti (come noto) di tale contratto di affidamento, se del caso, può dar luogo a ricalcolo con applicazione di condizioni sostitutive (tassi legali e/o 117 TUB, ma tale previsione come noto non è inserita nel quesito), ma non certo a verifica di usura sul separato e distinto contratto di conto corrente. Se del caso il CTU avrebbe potuto verificare i TEG,
secondo la formula di cui alle istruzioni della Banca d'Italia ptv, in base alle condizioni applicate nel primo trimestre di apertura del conto e di rilevabilità dell'iniziale affida mento (coincidente quindi con la data iniziale di pattuizione) e poi di seguito in corso di rapporto in caso di jus variandi, raffrontandoli, in tal caso, con i tassi soglia per la categoria anticipi e sconti commerciali;
non certo verificando il tasso semplicemente riportato sul solo contratto di conto corrente per sconfinamenti in assenza di fido rapportandolo a categoria non omogena (anticipi e sconti commerciali).
Lo scrivente chiede quindi che il CTU, se del caso prospettando ipotesi alternative, così
come anche fatto per i due calcoli distinti già prospettati in bozza, voglia dare atto che i tassi presi in considerazione per la verifica non sono veri e propri TEG, e comunque
17 rapportare gli stessi, riportatati nei contratti di conto corrente per “sconfinamenti in assenza di fido” con la corrispondete categoria di tassi soglia per “scoperti senza affidamento” riportata nei DM periodico.
Il CTU ha risposto alle suddette osservazioni: “Le osservazioni del CTP dott. Per_2
sono parzialmente accoglibili.
Riguardo il primo punto di censura il CTU risponde:
Si prende atto che il tasso debitore effettivo indicato nei contratti esaminati è il TAE
(tasso annuo effettivo) e non il TEG (tasso effettivo globale) come erroneamente indicato dal CTU, pertanto, la relazione tecnica del CTU è stata opportunamente corretta, trattandosi evidentemente di un errore di forma non di sostanza, che non influisce sul risultato finale come verrà spiegato infra.
Infatti, detto TAE, in tutti i contratti presi in esame, è risultato sempre superiore al tasso soglia e pertanto non si è ritenuto necessario procedere con il calcolo del TEG, stante che quest'ultimo sarebbe certamente risultato superiore al TAE.
Come noto, il TEG include, oltre l'interesse nominale, le spese e le commissioni connesse con l'erogazione del credito, quindi è certamente maggiore del TAE, che tiene conto dei soli effetti della capitalizzazione.
In altri termini, se il TAE è di per sé usurario, lo è certamente il TEG, in quanto superiore.
Per tali motivi non si è proceduto al calcolo del TEG.
Riguardo le ulteriori censure il CTU risponde:
Come confermato dallo stesso CTP Dott. a pag. 8, dagli scalari risulta Per_2
chiaramente sin dall'inizio del rapporto l'esistenza di un affidamento di € 80.000,00
applicato sul “conto corrente di corrispondenza FLAT - ANTICIPI SU FATTURE
18 IMPRESE”.
Ebbene, in assenza di nuove pattuizioni dei tassi di interesse intervenute medio tempore,
il CTU deve fare riferimento a quelle pattuite ad origine, ossia nel contratto di apertura del conto anticipi del 11/10/2011, per la semplice ragione che il CTU non può prendere in considerazione tassi mai pattuiti, sebbene riportati negli estratti conto.
Alla stessa stregua, il CTU ha proceduto a confrontare i tassi pattuiti nei periodi successivi alla stipula, tramite i contratti del 22/05/2014, del 12/08/2014, del
07/09/2015 e del 11/04/2018, con i tassi soglia pro-tempore vigenti.
Il CTU ricorda che, ai sensi dell'articolo 1284, comma 3, cod. civ., “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385/93 (TUB) “1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati….”).
Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che il CTU abbia correttamente operato facendo riferimento solamente alle condizioni economiche validamente pattuite.
Non è accoglibile, altresì, la richiesta del CTP di rapportare i tassi riportati nei
19 contratti di conto corrente con la categoria di tassi soglia per “scoperti senza affidamento” riportata nei DM periodici, ritenendosi invece corretto il confronto effettuato dal CTU, tra i tassi di interesse pattuiti nel contratto relativo al conto anticipi ed i tassi soglia vigenti per la categoria di operazioni “Anticipi sconti commerciali”,
stante l'evidente esistenza di un affidamento, riportato sia negli estratti conto scalari che nelle “Informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei rischi” depositate in atti.
Il CTP dott. afferma inoltre che “l'assenza in atti (come noto) di tale contratto Per_2
di affidamento, se del caso, può dar luogo a ricalcolo con applicazione di condizioni sostitutive (tassi legali e/o 117 TUB, ma tale previsione come noto non è inserita nel quesito), ma non certo a verifica di usura sul separato e distinto contratto di conto corrente”.
Neppure tale affermazione può essere condivisa dal CTU. Sul punto, Cass. S.U. n.
19597/2020 ha, di recente, chiarito che “a differenza di altri ordinamenti anche
Europei, nei quali il superamento del tasso soglia non determina la nullità della clausola sugli interessi, ma la mera restituzione del surplus, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto”, stante l'inefficacia della pattuizione relativa, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. (in senso conforme, Cass. n. 35102/2022).
In conclusione, il CTU conferma le risultanze riportate della bozza di relazione tecnica notificata alle parti in data 14.10.2022 e procede con il deposito della relazione definitiva presso il fascicolo telematico
Il G.I. disponeva il richiamo del CTU affinchè fornendo i necessari riscontri contabili,
prendesse posizione in merito alle osservazioni di parte convenuta.
Il CTU, con riferimento a tale richiesta precisava che “il T.A.E., Tasso Annuo Effettivo, è
20 quel tasso che tiene conto degli effetti della capitalizzazione periodica, oppure della corresponsione infrannuale degli interessi.
Esso è stato introdotto dall'articolo 6 Delibera CICR del 9/2/2000 “(Trasparenza
contrattuale) I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credit0 stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
In altri termini, l'art. 6 della Delibera CICR del 9/2/2000 stabilisce che i contratti bancari, stipulati dopo l'entrata in vigore della Delibera stessa, devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse nominale applicato
(T.A.N.); nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale deve essere inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (T.A.E.).
Inoltre, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, TUB “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito,
gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Il T.A.E.G., Tasso Annuo Effettivo Globale, è un indicatore onnicomprensivo dell'onerosità dell'operazione e rappresenta il costo effettivo dell'operazione di finanziamento che viene utilizzato quale strumento principale di trasparenza nei contratti bancari al fine di consentire al cliente/consumatore di comparare con avvedutezza le varie offerte del mercato ed orientarsi consapevolmente nella scelta del
21 soggetto mutuante.
Il T.A.E.G., a sua volta, non deve essere confuso con il T.E.G., Tasso Effettivo Globale;
quest'ultimo fornisce elementi che consentono di accertare se le condizioni di costo
(spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentino carattere usurario.
Il T.A.E.G. ed il T.E.G., infatti, sebbene determinati mediante la medesima formula di matematica finanziaria, differiscono per gli elementi che devono essere o meno considerati tra gli oneri rilevanti.
La stessa Banca d'Italia – nel recepimento del D.M. sul credito ai consumatori del 9
febbraio 2011– ha precisato che “il TAEG ha una funzione diversa dal TEG previsto dalla legge n. 108 del 1996 in materia di usura con la conseguenza che i due parametri hanno basi di calcolo non necessariamente coincidenti”.
Le diverse grandezze da considerarsi ai fini della determinazione del T.E.G. e del
T.A.E.G. discendono dalla circostanza che il T.E.G. viene utilizzato ai fini della verifica della eventuale usurarietà dell'interesse applicato alla operazione di finanziamento e quindi deve essere calcolato nel rispetto della normativa primaria di cui all'art. 644 del codice penale, il cui comma IV espressamente prevede che “ per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito”.
Ne deriva che, in merito ad un contratto di conto corrente, nel T.E.G. vanno inclusi: il
T.A.N., tutte le commissioni a qualsiasi titolo pattuite e le spese, escluse quelle per imposte e tasse.
Ebbene, tornando al caso di specie, in tutti i contratti presi in esame sia il T.A.N. che il
22 T.A.E. sono risultati superiori al tasso soglia, per tale ragione il CTU non ha ritenuto necessario effettuare l'ulteriore calcolo del T.E.G..
In conclusione, vero è che il T.E.G. non contempla l'incidenza della capitalizzazione degli interessi, ma è altrettanto vero che il T.E.G. risulta sempre superiore, per le ragioni sopra esposte, sia al che al T.A.E..” CP_9
Il G.I. disponeva nuovamente il richiamo del CTU affinchè prendesse posizione in merito alle osservazioni di parte convenuta.
Il CTU rispondeva che “Le contestazioni di parte convenuta sono le medesime di quelle già prodotte dalla stessa, a pagg. 7 e seguenti, nelle “Osservazioni del CTP CP_1
sulla relazione del CTU” del 18/10/2022.
Invero il CTU ha già dato esauriente risposta a dette osservazioni, nella sezione della relazione definitiva depositata in atti, titolata “Risposte alle osservazioni del dott.
, nominato CTP di ”. Persona_3 CP_1
Su punto il CTU aveva risposto:
“Come confermato dallo stesso CTP Dott. a pag. 8, dagli scalari risulta Per_2
chiaramente sin dall'inizio del rapporto l'esistenza di un affidamento di € 80.000,00
applicato sul “conto corrente di corrispondenza Controparte_7
”. Ebbene, in assenza di nuove pattuizioni dei tassi di interesse intervenute
[...]
medio tempore, il CTU deve fare riferimento a quelle pattuite ab origine, ossia nel contratto di apertura del conto anticipi del 11/10/2011, per la semplice ragione che il
CTU non può prendere in considerazione tassi mai pattuiti, sebbene riportati negli estratti conto. Alla stessa stregua, il CTU ha proceduto a confrontare i tassi pattuiti nei periodi successivi alla stipula, tramite i contratti del 22/05/2014, del 12/08/2014, del
07/09/2015 e del 11/04/2018, con i tassi soglia pro-tempore vigenti. Il CTU ricorda che,
23 ai sensi dell'articolo 1284, comma 3, cod. civ., “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Inoltre, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385/93 (TUB) “1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che,
per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I
contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi,
per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati….”).
Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che il CTU abbia correttamente operato facendo riferimento solamente alle condizioni economiche validamente pattuite. Non è
accoglibile, altresì, la richiesta del CTP di rapportare i tassi riportati nei contratti di conto corrente con la categoria di tassi soglia per “scoperti senza affidamento”
riportata nei DM periodici, ritenendosi invece corretto il confronto effettuato dal CTU,
tra i tassi di interesse pattuiti nel contratto relativo al conto anticipi ed i tassi soglia vigenti per la categoria di operazioni “Anticipi sconti commerciali”, stante l'evidente esistenza di un affidamento, riportato sia negli estratti conto scalari che nelle
“Informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei rischi” depositate in atti. Il CTP
dott. afferma inoltre che “l'assenza in atti (come noto) di tale contratto di Per_2
affidamento, se del caso, può dar luogo a ricalcolo con applicazione di condizioni sostitutive (tassi legali e/o 117 TUB, ma tale previsione come noto non è inserita nel
24 quesito), ma non certo a verifica di usura sul separato e distinto contratto di conto corrente”.
Neppure tale affermazione può essere condivisa dal CTU. Sul punto, Cass. S.U. n.
19597/2020 ha, di recente, chiarito che “a differenza di altri ordinamenti anche
Europei, nei quali il superamento del tasso soglia non determina la nullità della clausola sugli interessi, ma la mera restituzione del surplus, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto”, stante l'inefficacia della pattuizione relativa, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. (in senso conforme, Cass. n.
35102/2022).”
Pertanto, il CTU conferma le conclusioni cui è già pervenuto nella relazione depositata in Atti”
Si condivide quanto espresso dal CTU che ha riscontrato che sia il T.A.N. che il T.A.E.
sono risultati superiori al tasso soglia, con la conseguenza che trattandosi di una Usura
originaria: il tasso d'interesse applicato era già superiore al tasso soglia in vigore al momento della stipula del contratto, ciò comporta che la clausola sugli interessi è nulla e non sono dovuti interessi. Il conto corrente diventerà in questo caso infruttifero,
applicando l'Ipotesi n. 2 indicata dal CTU che comporta la non applicazione di alcun interesse, e lasciando invece inalterate le commissioni e le spese addebitate pro-tempore al cliente, dalla data di apertura del conto fino alla data del 11/04/2018. A partire da quest'ultima data gli interessi vengono invece addebitati secondo quando pattuito tra le parti;
conseguentemente le somme da recuperare in favore del cliente ammontano a €.
36.119,36.
Tale valore è stato calcolato come differenza tra:
Saldo reale del conto corrente al 31/12/2019 - €. 57.520,18
25 Saldo del conto corrente dopo il ricalcolo effettuato al 31/12/2019 - €. 21.400,82
Differenza saldi €. 36.119,36 Va, dunque, parzialmente accolta la proposta opposizione e conseguentemente va annullato il decreto ingiuntivo, va condannata Controparte_6
a pagare nei confronti di (titolare originaria del credito) la somma complessiva CP_1
di € 66.134,28 oltre interessi di mora dal 31.12.2019 al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, andranno poste a carico della banca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna
Sandra Bandini, definitivamente pronunciando nella causa 593/2020 Reg. Gen. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e per Controparte_6
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 134/2020 emesso dal Tribunale di Sciacca;
2) Condanna a pagare nei confronti di (titolare Controparte_6 CP_1
originaria del credito) la somma complessiva di € 66.134,28 (€ 36.119,36 per il c.c. ed €
30.014,92 per il finanziamento) oltre interessi di mora dal 31.12.2019 al soddisfo.
3) condanna la , al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1
5.000,00 più spese vive € 406,50, oltre rimborso forfettario, Iva e CpA,;
4) pone definitivamente le spese della consulenza così come liquidate con separato decreto a carico della . CP_1
Così deciso a Sciacca, 17 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
26 27
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 593 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020, avente per oggetto: “opposizione decreto ingiuntivo” cui è stata riunita la n. R.G.
promossa
DA
(Partita IVA Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. P.IVA_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Calogero SANTANGELO Parte_3
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv.ti Marco PESENTI, Prof. Avv. Alberto TOFFOLETTO, Avv. Simona
DAMINELLI, Avv. Luciana CIPOLLA, Prof. Avv. Christian ROMEO e Avv. Flora
LETTENMAYER
OPPOSTA
E
e per essa della mandataria in persona del legale Controparte_2 CP_3
1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio CONTRINO,
subentrata ad e per essa in persona del legale Controparte_1 CP_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonia FAUCI
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la ditta proponeva Parte_4
opposizione avverso il d.i. n.134/20, emesso dal Tribunale di Sciacca su richiesta della con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di CP_1
€ 85.209,76 oltre interessi e spese, di cui € 55.194,84 per un'asserita esposizione in c/c di corrispondenza n. 101702102 ed € 30.014,92 per un'asserita esposizione derivante da finanziamento chirografario, oltre interessi e spese.
Eccepiva l'applicazione di interessi usurari distinguendo per il
1) CONTRATTO DI CONTO CORRENTE n. 000101702102 che veniva sottoscritto dalle parti in causa in data 11/10/2011, sul quale in data 12/10/2011 risulta un anticipo credito per anticipo fatture commerciali di € 80.000,00, ma non è presente alcun contratto di apertura credito o lettera di affidamento, ma si può evincere dai dati presenti nella Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, dalla quale risulta € 52.000,00 per anticipo sbf, su fatture o su effetti (a scadenza); € 8.000,00 per cessione crediti, sconto portafoglio comm.le (a scadenza); € 80.000,00 per anticipo sbf, su fatture o su effetti
(fino a revoca).
Nel contratto dell'11/10/2011 il Tasso debitore annuo nominale è del 14,50%
palesemente superiore al tasso soglia calcolato per la categoria di operazioni “Anticipi e sconti commerciali” per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2011, pari al 12,05%.
2 Contestava la nullità della fideiussione sottoscritta dal sig. per Parte_3
conformità ad uno schema ABI ritenuto illegittimo dalla Corte di Cassazione.
Riferiva che, dall'esame della documentazione prodotta dall'opposta, emergeva che la
Banca in data 22/01/2020 aveva comunicato al cliente la risoluzione del contratto di mutuo e la revoca degli affidamenti concessi, senza alcuna preventiva comunicazione riguardo la segnalazione del nominativo “a sofferenza” presso le Banche Dati presenti nella Centrale Rischi, dando diritto al cliente di ottenere il risarcimento.
Riportava il ricalcolo effettuato sul contratto di conto corrente, dal predetto perito determina, nell'ineccepibile relazione tecnica, a cui ci si riporta, costituendo la stessa parte integrante del presente atto di opposizione, che le somme da versare alla
[...]
ammontano ad € 9.932.13 e non ad € 55.194,84, così come ingiunto. CP_4
2) CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO stipulato tra le parti in data 25/05/2017, prevedeva un importo finanziato di € 100.000,00 e fissava un periodo di ammortamento di 24 mesi durante il quale il contraente si impegnava a corrispondere
12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni pattuite, a partire dal 31/05/2017.
Dall'analisi sul predetto finanziamento, risultava che qualora il contraente decideva di concludere il finanziamento a seguito della rata numero 2, come gli consente effettivamente di fare il contratto, risulterebbe a suo carico un TAEG del 18,921 %
calcolato includendo le eventuali spese di chiusura anticipata del contratto.
Il TAEG così determinato risulta superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca
d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in oggetto.
Per_ Richiamava i risultati del ricalcolo effettuato dal Dott. dove si evince che il debito residuo della ammonta ad € 18.492,89 per come evidenziato Parte_1
3 nella Tabella n. 3 della perizia e non ad € 30.014,92 così come ingiunto.
Esplicava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni per l'illegittima segnalazione del nominativo “a sofferenza” effettuata presso la Centrale
Rischi.
Si costituiva tempestivamente la , tramite la contestando tutto CP_1 CP_3
quanto eccepito e dedotto, eccependo la nullità dell'atto di citazione risultando omessi e/o assolutamente incerti i requisiti di cui all'art.163 nn. 3 e 4 c.p.c., stante la totale genericità dell'atto avversario, meramente esplorativo, con conseguente inammissibilità
della opposizione e della domanda riconvenzionale.
Infondatezza dei motivi di opposizione e formulava istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I.-
Nelle more del giudizio si costituiva in prosecuzione al posto della tramite la CP_1
e per CP_5 CP_1 Parte_5
All'udienza di prima comparizione veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, esperita negativamente la mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante apposita CTU tecnico contabile.
Assegnata in data 6/2/2024 all'odierno Decidente, rigettata l'ulteriore richiesta di richiamo la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025 con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
**********
Preliminarmente si conferma l'ordinanza resa di rigetto di richiamo del CTU.
Sempre in apertura di motivazione si dichiara inammissibile la domanda relativa alla fideiussione relativa a avendo lo stesso conferito il mandato solo Parte_3
quale legale rappresentante della ed avendo agito in tale veste. Parte_4
4 Oggetto del presente giudizio è il decreto ingiuntivo n. 134/2020 promosso in danno della per la somma complessiva di € 85.209,76 oltre interessi e spese, Controparte_6
di cui € 55.194,84 per il c/c di corrispondenza n. 101702102 ed € 30.014,92 per un finanziamento chirografario
Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova,
come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento,
che dovrà essere semplicemente allegato - mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o,
infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Per ragioni di ordine sistematico appare opportuno esaminare dapprima la domanda relativa al finanziamento chirografario rispetto al quale parte attrice ha, molto genericamente, lamentato l'applicazione di interessi usurari come conseguenza dei tassi di mora e degli oneri di estinzione anticipata.
Tale domanda deve essere rigettata.
Per quanto riguarda la commissione di estinzione anticipata, richiamando la giurisprudenza anche di questo Tribunale e della Corte di Appello di Palermo, detta commissione rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi, secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.) e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla
5 restituzione rateale e posticipata del debito.
Nello stesso senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che
“proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello” (Cass. n.
7352/2022).
Secondo questa ricostruzione, dunque, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è
computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg., D.L. n. 185 del
2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.”
(Cassazione civile sez. III 14/3/2022 n. 8109).
Così come privo di riscontro è la domanda riconvenzionale conseguente alla iscrizione alla Centrale rischi, per non avere seguito la procedura prevista e per il presunto danno subito.
6 Passando adesso ad esaminare il contratto di conto corrente di cui al decreto impugnato per l'importo di € 55.194,84 per l'esposizione sul c/c di corrispondenza n. 101702102.
Il CTU, il cui elaborato si condivide e si fa proprio, ha esaminato la documentazione agli atti relativa al rapporto di c/c n. 000101702102.
Nello specifico ha esaminato il Contratto sottoscritto in data 11/10/2011 relativo alla apertura del “conto corrente di corrispondenza Controparte_7
”, avente le seguenti principali condizioni economiche
[...]
In detto contratto è stato pattuito un Tasso debitore annuo nominale (TAN) pari a
14,50% e un Tasso debitore annuo effettivo (TAE) pari al 15,30766%.
I tassi soglia su base annua, riferiti al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2011, giusto
D.M. del 26/09/2011, sono i seguenti:
CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA
Anticipi sconti commerciali fino a 5.000 6,64% 12,30%
Da 5.000 a 100.000 6,44% 12,05%
oltre 100.000 4,28% 9,35%
2) Contratto sottoscritto in data 22/05/2014 relativo alla apertura del “conto corrente di corrispondenza FLAT ANTICIPI SU FATTURE – IMPRESE” rispetto al quale ha riportate le principali condizioni economiche applicate.
In detto contratto è stato pattuito un Tasso debitore annuo nominale (TAN) pari a
16,90%, per utilizzi fino a 5.000 euro e un TAN pari al 14,00%, per utilizzi oltre 5.000
euro.
Il Tasso debitore annuo effettivo (TAE) indicato in contratto è pari al 18,00152%, per utilizzi fino a 5.000 euro ed è pari al 14,75230%, per utilizzi oltre 5.000 euro.
I tassi soglia su base annua, riferiti al periodo 1° aprile – 30 giugno 2014, giusto D.M.
7 del 24/03/2014, sono i seguenti:
CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA
Anticipi sconti commerciali fino a 5.000 8,90% 15,125%
da 5.000 a 100.000 8,06% 14,075%
oltre 100.000 5,49% 10,8625%
3) Contratto sottoscritto in data 12/08/2014 relativo alla apertura del “conto corrente di corrispondenza FLAT ANTICIPI SU FATTURE – IMPRESE” di cui ha riportato le principali condizioni economiche. In detto contratto risulta pattuito un Tasso debitore annuo nominale (TAN) pari a 16,90%, per utilizzi fino a 5.000 euro e un TAN pari al
15,40%, per utilizzi oltre 5.000 euro.
Il Tasso debitore annuo effettivo (TAE) indicato in contratto è pari al 18,00152%, per utilizzi fino a 5.000 euro ed è pari al 16,31239%, per utilizzi oltre 5.000 euro.
I tassi soglia su base annua, riferiti al periodo 1° luglio – 30 settembre 2014, giusto
D.M. del
24/03/2014, sono i seguenti:
CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA
Anticipi e sconti commerciali fino a 5.000 9,37% 15,7125%
da 5.000 a 100.000 8,20% 14,250%
oltre 100.000 5,62% 11,025%
4) Contratto sottoscritto in data 07/09/2015 relativo alla “adesione al package
IMPRENDO EASY” di cui sono riportate le principali condizioni economiche.
In detto contratto risulta pattuito un Tasso debitore annuo nominale (TAN) pari a
16,90%, per utilizzi fino a 5.000 euro ed un TAN pari al 15,1250%, per utilizzi oltre
5.000 euro.
8 Il Tasso debitore annuo effettivo (TAE) indicato in contratto è pari al 18,00152%, per utilizzi fino a 5.000 euro ed è pari al 16,00470%, per utilizzi oltre 5.000 euro.
I tassi soglia su base annua, riferiti al periodo 1° luglio – 30 settembre 2015, giusto
D.M. del 19/06/2015, sono i seguenti:
CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA
Anticipi e sconti commerciali fino a 5.000 9,72% 16,15%
da 5.000 a 100.000 7,89% 13,8625%
oltre 100.000 5,09% 10,3625%
5) Contratto sottoscritto in data 16/02/2018 relativo alla “adesione al package
IMPRENDO ONE”, in cui non si evincono condizioni economiche relative a tassi di interesse e tipologia capitalizzazione.
6) Contratto sottoscritto in data 11/04/2018, relativo alla accettazione di una apertura di credito per elasticità di cassa pari a €. 30.000,00, riportante le seguenti condizioni economiche:
- per gli utilizzi nella forma sopra indicata il Tasso debitore annuo nominale 3,7870%
- sulle somme utilizzate in eccedenza il Tasso debitore annuo nominale 14,1250%
- Tasso di mora applicato sugli interessi debitori esigibili e non pagati 21,60%
- Commissione per la messa a disposizione di fondi 0,50%
I tassi soglia su base annua, riferiti al periodo 1° aprile – 30 giugno 2018, giusto D.M.
del 28/03/2018, sono i seguenti:
CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA
Aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 10,96% 17,70%
oltre 5.000 8,74% 14,925%
Alla luce delle superiori verifiche ed osservazioni, si osserva che il tasso debitore
9 pattuito dalle parti, dalla data di apertura del c/c e fino alla sottoscrizione del contratto di affidamento del 11/04/2018, è risultato superiore al Tasso soglia pro-tempore vigente.
Si osserva, altresì, che nonostante sia presente solo un contratto di affidamento (del
11/04/2018), il conto in oggetto deve ritenersi con “fido accordato” per tutta la durata del rapporto, come si evince dalle “Informazioni presenti nell'archivio della Centrale
dei rischi” depositate in atti. Prime di procedere al ricalcolo viene ricostruita, come richiesto al punto A) del quesito, la situazione contabile, partendo dal più risalente degli estratti conto prodotti, evidenziandone i risultati e le competenze originariamente addebitate dalla banca (v. Tabella n. 1).
4. Ricalcolo conto corrente
Per quanto concerne il ricalcolo del saldo, si osserva che taluna giurisprudenza si riferisce alla voce “interessi” in senso lato, includendo cioè le “competenze”
addebitate al cliente, comprensive di interessi debitori, commissioni e spese a qualsiasi titolo. Ciò in virtù del principio dettato dal 4° comma dell'art. 644 c.p., che recita: “Per
la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito.”
Pertanto, il rapporto di conto corrente è stato ricalcolato considerando due ipotesi:
Ipotesi n.
1 - Ricalcolo conto corrente con azzeramento delle competenze fino al
11/04/2018. Per il periodo successivo e fino 31/12/2019 le competenze vengono addebitate secondo le condizioni pattuite (v. Tabella n. 2).
Ipotesi n.
2 - Ricalcolo conto corrente con azzeramento dei soli interessi debitori. Per il periodo successivo e fino 31/12/2019 gli interessi debitori vengono addebitati secondo
10 le condizioni pattuite (v. Tabella n. 3).
Tipologia di capitalizzazione
La tipologia di capitalizzazione utilizzata per il ricalcolo del c/c è quella trimestrale, in quanto il Giudice non ha disposto alcun ricalcolo in merito alla capitalizzazione delle competenze.
A partire dal 01/10/2016, in accordo con l'art. 120 comma 2 del D.L. 385 del
01/09/1973, come modificato dall'art. 17 bis. del D.L. 18 del 14/02/2016, e seguendo le istruzioni operative dettate dalla delibera CICR n. 343 del 03/08/2016, gli interessi debitori e creditori sono stati conteggiati annualmente. Gli interessi creditori verranno quindi accreditati al 31 dicembre dell'anno di competenza, mentre gli interessi debitori saranno addebitati il primo marzo dell'anno successivo oppure alla chiusura del conto corrente.
Tasso d'interesse applicato
Avendo rilevato una usura ab origine è stato applicato un tasso debitore pari allo 0%
dalla data di stipula del contratto del 11/10/2011 fino alla data di una nuova pattuizione non usuraria, del 11/04/2018.
Nella ipotesi n. 1 sono state azzerate tutte le competenze, quindi, oltre agli interessi si è
proceduto alla enucleazione delle commissioni e delle spese (v. Tabella n. 2)
Nella ipotesi n. 2 sono stati azzerati solo gli interessi debitori (v. Tabella n.3)
A partire dal 11/04/2018 e fino alla fine degli estratti conto (31/12/2019) è stato applicato il tasso di interesse debitore medio praticato dalla banca.
Prospetto riepilogativo del ricalcolo
Il prospetto riepilogativo del ricalcolo effettuato indica per ogni trimestre i valori salienti inerenti la procedura adottata. In particolare, per ogni trimestre si riportano:
11 1. : trimestre oggetto di ricalcolo;
CP_8
2. VALUTA: valuta corrente del trimestre di riferimento, considerando che i numeri espressi seguono la valuta di riferimento;
3. GIORNI: giorni effettivi su cui sono state ricalcolate le competenze;
4. NUMERI DEBITORI E CREDITORI: numeri debitori e numeri creditori rettificati;
5. TASSO DEBITO E CREDITO: tassi sostitutivi utilizzati per il ricalcolo dell'interesse debitore e creditore;
6. INTERESSI DEBITORI E CREDITORI NETTI RICALCOLATI: calcolo degli interessi trimestrali come “(NUMERI * TASSO) / 36500”. Gli interessi creditori sono determinati al netto della ritenuta fiscale.
7. COMPETENZE CAPITALIZZATE: si fornisce dettaglio per ciascun trimestre delle competenze ricalcolate che vengono capitalizzate in conto;
8. SALDO RICALCOLO: è il saldo liquido finale del trimestre relativo al conto ricalcolato, al lordo delle competenze eventualmente capitalizzate;
9. SALDO BANCA: saldo originario del conto, così come indicato negli estratti conto agli atti;
10. DIFFERENZA: viene indicata la differenza tra il saldo ricalcolato e il saldo banca originario
5. Risposte ai quesiti
Sulla base dell'analisi effettuata si risponde ai quesiti peritali.
La serie continuativa di estratti conto prodotti è compresa nell'intervallo temporale che va dal 13/10/2011 fino al 31/12/2019.
A) Nella Tabella n. 1 (pagg. 8-9) è stata ricostruita la situazione contabile, partendo dal più risalente degli estratti conto, evidenziandone i risultati e le competenze addebitate,
12 avuto riguardo alle serie continuative di estratti conto e tenendo conto anche dello ius variandi esercitato dalla banca.
B) Il tasso corrispettivo (debitore) pattuito nel contratto di apertura del conto corrente in esame è risultato superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula (11/10/2011) e nei successivi contratti, fino alla sottoscrizione del contratto di apertura di credito del
11/04/2018, il cui interesse è risultato non usurario.
Di conseguenza è stato effettuato il ricalcolo dal saldo secondo due ipotesi:
Ipotesi n. 1: azzerando tutte le competenze addebitate al cliente, quindi, oltre agli interessi debitori, anche le commissioni e le spese, dalla data di apertura del conto fino alla data del 11/04/2018. A partire da quest'ultima data le competenze vengono invece addebitate secondo quando pattuito tra le parti.
Ipotesi n. 2: non applicando alcun interesse, e lasciando invece inalterate le commissioni e le spese addebitate pro-tempore al cliente, dalla data di apertura del conto fino alla data del 11/04/2018. A partire da quest'ultima data gli interessi vengono invece addebitati secondo quando pattuito tra le parti.
Si osserva che risultano presenti in atti tutti gli estratti conto, dall'apertura del rapporto, avvenuta con la sottoscrizione del contratto del 11/10/2011, fino al
31/12/2019, pertanto non è stato applicato il principio del c.d. “saldo zero” al primo estratto conto disponibile.
6. Conclusioni
A seguito dell'analisi effettuata e del relativo ricalcolo si conclude che il saldo del conto corrente n. 101702102, al 31/12/2019, risulta negativo, ossia a debito per il correntista,
e precisamente:
- €. 10.606,48 (nella ipotesi di calcolo n. 1)
13 - €. 21.400,82. (nella ipotesi di calcolo n. 2)
Pertanto, tenuto conto che il saldo finale al 31/12/2019 era negativo per - €. 57.520,18,
si precisa che:
Nella ipotesi n. 1 le somme da recuperare in favore del cliente ammontano a €.
46.913,70.
Tale valore è stato calcolato come differenza tra:
Saldo reale del conto corrente al 31/12/2019 - €. 57.520,18
Saldo del conto corrente dopo il ricalcolo al 31/12/2019 - €. 10.606,48
Differenza saldi €. 46.913,70
Nella ipotesi n. 2 le somme da recuperare in favore del cliente ammontano a €.
36.119,36.
Tale valore è stato calcolato come differenza tra:
Saldo reale del conto corrente al 31/12/2019 - €. 57.520,18
Saldo del conto corrente dopo il ricalcolo effettuato al 31/12/2019 - €. 21.400,82
Differenza saldi €. 36.119,36
Il CTU ha anche riportato le osservazioni del CTP dell' . CP_1
“In merito alle analisi e conseguenti ricalcoli in punto di usura, lo scrivente osserva quanto segue.
1. Tassi utilizzati per la verifica. In primo luogo risulta chiaramente dalla bozza che il
CTU non ha svolto alcun calcolo del TEG dei contratti, ma si è rifatto semplicemente a dati estrapolati direttamente dai singoli contratti stessi. Il CTU riferisce invero di TEG
riportati in contratto, ma, come noto, i contratti, mai in alcun modo, riportano il TEG. I
contratti di conto corrente riportano in effetti il tasso annuo effettivo (TE) che altro non
è che il tasso debitore (TAN) comprensivo degli effetti della capitalizzazione periodica:
14 non certamente il TEG.
Il Tasso annuo effettivo con gli effetti della capitalizzazione (aspetto peraltro non contemplato dal quesito peritale, come correttamente rilevato dallo stesso CTU) è stato introdotto, come indicatore di trasparenza, dalla nota delibera CICR del 9.02.2000,
all'art. 6 (in tema di trasparenza contrattuale), che nulla ha a che vedere con la prassi di cui alle circolari della Banca d'Italia in tema di rilevazione TEGM. Si noti peraltro che il TEG/TEGM, secondo la nota formula Banca d'Italia ptv, mai tiene in conto degli effetti della capitalizzazione. Ne deriva quindi che il tasso preso in considerazione dal
CTU non è un TEG e come tale non può (mai) essere raffrontato con il corrispondente tasso soglia.
2. Tassi soglia presi in considerazione. Il CTU, inoltre, ha preso in considerazione il tasso del contratto di conto corrente raffrontandolo poi con il tasso soglia per la categoria anticipi e sconti commerciali. Al riguardo lo scrivente rileva quanto segue:
a. Il contratto di conto corrente in quanto tale, per poter operare in maniera strutturata e continuativa come strumento a supporto di concessione di credito, ha necessità di contestuale e coesistente contratto di affidamento, nelle varie forme tecniche ipotizzabili
(anticipi su fatture, per l'appunto, o apertura di credito in conto corrente, come quella del contratto dell'11.04.2018).
In mancanza l'utilizzo a debito per il correntista potrà avvenire in maniera saltuaria ed occasionale, ma non in virtù di contratto strutturato e formalizzato di affidamento, bensì
per utilizzo a debito in assenza di affidamento.
Ed infatti tutti i tassi estrapolati dai contratti di conto corrente e verificati dal CTU,
sono tassi (tassi effettivi con capitalizzazione) per “sconfinamenti in assenza di fido”
non certo per apertura di credito. La necessità di linea di credito dedicata, nelle forme
15 tecniche del caso, è evidentemente necessaria anche nel caso il conto corrente sia denominato “flat anticipi su fatture”, che comunque rimane contratto di conto corrente
(aspetto agevolmente rilevabile da tutte le clausole del contratto stesso); al riguardo,
quale dato dirimente, sia sufficiente rilevare che il contratto di conto non riporta l'ammontare della linea di credito concessa, a riprova definitiva che la stessa deve essere prevista in separato contratto (in merito ai contratti in atti cfr. anche mia mail del 08.09.2022). In sintesi: il contratto di affidamento regola i tassi per utilizzi nei limiti della linea di credito stessa, nel mentre in caso di sconfinamento valgono i tassi per scoperto previsti nel contratto di conto corrente.
b. Nel momento in cui si analizzano isolatamente e singolarmente i tassi indicati per
“sconfinamenti in assenza di fido” occorre avere come riferimento i tassi soglia per la corretta categoria corrispondente, ovverossia quella degli “scoperti senza affidamento”. Tale categoria peraltro chiaramente riportata nei DM periodici di rilevazione tassi soglia, allegati alla bozza di relazione.
Tali tassi soglia sono sempre superiori ai TEG (o asseriti tali, in effetti TE) presi in considerazione dal CTU evidenziando quindi l'assenza di ipotesi usura. La distinzione tra le categorie è peraltro intuitiva: l'utilizzo allo scoperto in luogo dell'utilizzo di un contratto di credito, che ha comportato a monte un'istruttoria fidi con analisi del rischio, comporta un diverso livello di rischio e quindi diversi tassi debitori: più alto quello dello scoperto e più contenuto quello dell'affidamento. La distinzione nelle due diverse categorie è finalizzata per l'appunto ad evitare distorsioni di valuta zione, che,
basandosi sul raffronto tra tassi mediamente più alti praticati su gli scoperti con tassi soglia rilevati per contratti di affidamento formalizzati, portino poi a giudicare erroneamente come usurarie situazioni che in effetti non lo sono.
16 c. Dagli scalari risulta chiaramente sin dall'inizio del rapporto (12.10.2011) l'esistenza di un affidamento di € 80.000,00 (dato evidentemente non rilevabile evidentemente nel contratto di conto corrente esaminato ad ulteriore riprova della distinzione giuridico contrattuale tra i due rapporti), con buona probabilità per apertura di credito in proporzione di crediti ceduti (secondo la denominazione usualmente adottata da quindi anticipo fatture), come anche rilevabile dalla modalità di CP_1
registrazione sul conto e sullo scalare stesso. Tale linea di fido ha visto, sin dall'inizio,
addebito di interessi computati a tassi molto più bassi, che certamente erano previsti nel relativo contratto, rispetto a quelli per sconfinamento (ovviamente) riportati nei contratti di conto corrente (cfr. quanto esposto in precedenza). L'assenza in atti (come noto) di tale contratto di affidamento, se del caso, può dar luogo a ricalcolo con applicazione di condizioni sostitutive (tassi legali e/o 117 TUB, ma tale previsione come noto non è inserita nel quesito), ma non certo a verifica di usura sul separato e distinto contratto di conto corrente. Se del caso il CTU avrebbe potuto verificare i TEG,
secondo la formula di cui alle istruzioni della Banca d'Italia ptv, in base alle condizioni applicate nel primo trimestre di apertura del conto e di rilevabilità dell'iniziale affida mento (coincidente quindi con la data iniziale di pattuizione) e poi di seguito in corso di rapporto in caso di jus variandi, raffrontandoli, in tal caso, con i tassi soglia per la categoria anticipi e sconti commerciali;
non certo verificando il tasso semplicemente riportato sul solo contratto di conto corrente per sconfinamenti in assenza di fido rapportandolo a categoria non omogena (anticipi e sconti commerciali).
Lo scrivente chiede quindi che il CTU, se del caso prospettando ipotesi alternative, così
come anche fatto per i due calcoli distinti già prospettati in bozza, voglia dare atto che i tassi presi in considerazione per la verifica non sono veri e propri TEG, e comunque
17 rapportare gli stessi, riportatati nei contratti di conto corrente per “sconfinamenti in assenza di fido” con la corrispondete categoria di tassi soglia per “scoperti senza affidamento” riportata nei DM periodico.
Il CTU ha risposto alle suddette osservazioni: “Le osservazioni del CTP dott. Per_2
sono parzialmente accoglibili.
Riguardo il primo punto di censura il CTU risponde:
Si prende atto che il tasso debitore effettivo indicato nei contratti esaminati è il TAE
(tasso annuo effettivo) e non il TEG (tasso effettivo globale) come erroneamente indicato dal CTU, pertanto, la relazione tecnica del CTU è stata opportunamente corretta, trattandosi evidentemente di un errore di forma non di sostanza, che non influisce sul risultato finale come verrà spiegato infra.
Infatti, detto TAE, in tutti i contratti presi in esame, è risultato sempre superiore al tasso soglia e pertanto non si è ritenuto necessario procedere con il calcolo del TEG, stante che quest'ultimo sarebbe certamente risultato superiore al TAE.
Come noto, il TEG include, oltre l'interesse nominale, le spese e le commissioni connesse con l'erogazione del credito, quindi è certamente maggiore del TAE, che tiene conto dei soli effetti della capitalizzazione.
In altri termini, se il TAE è di per sé usurario, lo è certamente il TEG, in quanto superiore.
Per tali motivi non si è proceduto al calcolo del TEG.
Riguardo le ulteriori censure il CTU risponde:
Come confermato dallo stesso CTP Dott. a pag. 8, dagli scalari risulta Per_2
chiaramente sin dall'inizio del rapporto l'esistenza di un affidamento di € 80.000,00
applicato sul “conto corrente di corrispondenza FLAT - ANTICIPI SU FATTURE
18 IMPRESE”.
Ebbene, in assenza di nuove pattuizioni dei tassi di interesse intervenute medio tempore,
il CTU deve fare riferimento a quelle pattuite ad origine, ossia nel contratto di apertura del conto anticipi del 11/10/2011, per la semplice ragione che il CTU non può prendere in considerazione tassi mai pattuiti, sebbene riportati negli estratti conto.
Alla stessa stregua, il CTU ha proceduto a confrontare i tassi pattuiti nei periodi successivi alla stipula, tramite i contratti del 22/05/2014, del 12/08/2014, del
07/09/2015 e del 11/04/2018, con i tassi soglia pro-tempore vigenti.
Il CTU ricorda che, ai sensi dell'articolo 1284, comma 3, cod. civ., “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385/93 (TUB) “1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati….”).
Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che il CTU abbia correttamente operato facendo riferimento solamente alle condizioni economiche validamente pattuite.
Non è accoglibile, altresì, la richiesta del CTP di rapportare i tassi riportati nei
19 contratti di conto corrente con la categoria di tassi soglia per “scoperti senza affidamento” riportata nei DM periodici, ritenendosi invece corretto il confronto effettuato dal CTU, tra i tassi di interesse pattuiti nel contratto relativo al conto anticipi ed i tassi soglia vigenti per la categoria di operazioni “Anticipi sconti commerciali”,
stante l'evidente esistenza di un affidamento, riportato sia negli estratti conto scalari che nelle “Informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei rischi” depositate in atti.
Il CTP dott. afferma inoltre che “l'assenza in atti (come noto) di tale contratto Per_2
di affidamento, se del caso, può dar luogo a ricalcolo con applicazione di condizioni sostitutive (tassi legali e/o 117 TUB, ma tale previsione come noto non è inserita nel quesito), ma non certo a verifica di usura sul separato e distinto contratto di conto corrente”.
Neppure tale affermazione può essere condivisa dal CTU. Sul punto, Cass. S.U. n.
19597/2020 ha, di recente, chiarito che “a differenza di altri ordinamenti anche
Europei, nei quali il superamento del tasso soglia non determina la nullità della clausola sugli interessi, ma la mera restituzione del surplus, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto”, stante l'inefficacia della pattuizione relativa, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. (in senso conforme, Cass. n. 35102/2022).
In conclusione, il CTU conferma le risultanze riportate della bozza di relazione tecnica notificata alle parti in data 14.10.2022 e procede con il deposito della relazione definitiva presso il fascicolo telematico
Il G.I. disponeva il richiamo del CTU affinchè fornendo i necessari riscontri contabili,
prendesse posizione in merito alle osservazioni di parte convenuta.
Il CTU, con riferimento a tale richiesta precisava che “il T.A.E., Tasso Annuo Effettivo, è
20 quel tasso che tiene conto degli effetti della capitalizzazione periodica, oppure della corresponsione infrannuale degli interessi.
Esso è stato introdotto dall'articolo 6 Delibera CICR del 9/2/2000 “(Trasparenza
contrattuale) I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credit0 stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso,
rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
In altri termini, l'art. 6 della Delibera CICR del 9/2/2000 stabilisce che i contratti bancari, stipulati dopo l'entrata in vigore della Delibera stessa, devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse nominale applicato
(T.A.N.); nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale deve essere inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (T.A.E.).
Inoltre, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, TUB “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito,
gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Il T.A.E.G., Tasso Annuo Effettivo Globale, è un indicatore onnicomprensivo dell'onerosità dell'operazione e rappresenta il costo effettivo dell'operazione di finanziamento che viene utilizzato quale strumento principale di trasparenza nei contratti bancari al fine di consentire al cliente/consumatore di comparare con avvedutezza le varie offerte del mercato ed orientarsi consapevolmente nella scelta del
21 soggetto mutuante.
Il T.A.E.G., a sua volta, non deve essere confuso con il T.E.G., Tasso Effettivo Globale;
quest'ultimo fornisce elementi che consentono di accertare se le condizioni di costo
(spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentino carattere usurario.
Il T.A.E.G. ed il T.E.G., infatti, sebbene determinati mediante la medesima formula di matematica finanziaria, differiscono per gli elementi che devono essere o meno considerati tra gli oneri rilevanti.
La stessa Banca d'Italia – nel recepimento del D.M. sul credito ai consumatori del 9
febbraio 2011– ha precisato che “il TAEG ha una funzione diversa dal TEG previsto dalla legge n. 108 del 1996 in materia di usura con la conseguenza che i due parametri hanno basi di calcolo non necessariamente coincidenti”.
Le diverse grandezze da considerarsi ai fini della determinazione del T.E.G. e del
T.A.E.G. discendono dalla circostanza che il T.E.G. viene utilizzato ai fini della verifica della eventuale usurarietà dell'interesse applicato alla operazione di finanziamento e quindi deve essere calcolato nel rispetto della normativa primaria di cui all'art. 644 del codice penale, il cui comma IV espressamente prevede che “ per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito”.
Ne deriva che, in merito ad un contratto di conto corrente, nel T.E.G. vanno inclusi: il
T.A.N., tutte le commissioni a qualsiasi titolo pattuite e le spese, escluse quelle per imposte e tasse.
Ebbene, tornando al caso di specie, in tutti i contratti presi in esame sia il T.A.N. che il
22 T.A.E. sono risultati superiori al tasso soglia, per tale ragione il CTU non ha ritenuto necessario effettuare l'ulteriore calcolo del T.E.G..
In conclusione, vero è che il T.E.G. non contempla l'incidenza della capitalizzazione degli interessi, ma è altrettanto vero che il T.E.G. risulta sempre superiore, per le ragioni sopra esposte, sia al che al T.A.E..” CP_9
Il G.I. disponeva nuovamente il richiamo del CTU affinchè prendesse posizione in merito alle osservazioni di parte convenuta.
Il CTU rispondeva che “Le contestazioni di parte convenuta sono le medesime di quelle già prodotte dalla stessa, a pagg. 7 e seguenti, nelle “Osservazioni del CTP CP_1
sulla relazione del CTU” del 18/10/2022.
Invero il CTU ha già dato esauriente risposta a dette osservazioni, nella sezione della relazione definitiva depositata in atti, titolata “Risposte alle osservazioni del dott.
, nominato CTP di ”. Persona_3 CP_1
Su punto il CTU aveva risposto:
“Come confermato dallo stesso CTP Dott. a pag. 8, dagli scalari risulta Per_2
chiaramente sin dall'inizio del rapporto l'esistenza di un affidamento di € 80.000,00
applicato sul “conto corrente di corrispondenza Controparte_7
”. Ebbene, in assenza di nuove pattuizioni dei tassi di interesse intervenute
[...]
medio tempore, il CTU deve fare riferimento a quelle pattuite ab origine, ossia nel contratto di apertura del conto anticipi del 11/10/2011, per la semplice ragione che il
CTU non può prendere in considerazione tassi mai pattuiti, sebbene riportati negli estratti conto. Alla stessa stregua, il CTU ha proceduto a confrontare i tassi pattuiti nei periodi successivi alla stipula, tramite i contratti del 22/05/2014, del 12/08/2014, del
07/09/2015 e del 11/04/2018, con i tassi soglia pro-tempore vigenti. Il CTU ricorda che,
23 ai sensi dell'articolo 1284, comma 3, cod. civ., “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Inoltre, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385/93 (TUB) “1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che,
per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I
contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi,
per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati….”).
Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che il CTU abbia correttamente operato facendo riferimento solamente alle condizioni economiche validamente pattuite. Non è
accoglibile, altresì, la richiesta del CTP di rapportare i tassi riportati nei contratti di conto corrente con la categoria di tassi soglia per “scoperti senza affidamento”
riportata nei DM periodici, ritenendosi invece corretto il confronto effettuato dal CTU,
tra i tassi di interesse pattuiti nel contratto relativo al conto anticipi ed i tassi soglia vigenti per la categoria di operazioni “Anticipi sconti commerciali”, stante l'evidente esistenza di un affidamento, riportato sia negli estratti conto scalari che nelle
“Informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei rischi” depositate in atti. Il CTP
dott. afferma inoltre che “l'assenza in atti (come noto) di tale contratto di Per_2
affidamento, se del caso, può dar luogo a ricalcolo con applicazione di condizioni sostitutive (tassi legali e/o 117 TUB, ma tale previsione come noto non è inserita nel
24 quesito), ma non certo a verifica di usura sul separato e distinto contratto di conto corrente”.
Neppure tale affermazione può essere condivisa dal CTU. Sul punto, Cass. S.U. n.
19597/2020 ha, di recente, chiarito che “a differenza di altri ordinamenti anche
Europei, nei quali il superamento del tasso soglia non determina la nullità della clausola sugli interessi, ma la mera restituzione del surplus, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto”, stante l'inefficacia della pattuizione relativa, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. (in senso conforme, Cass. n.
35102/2022).”
Pertanto, il CTU conferma le conclusioni cui è già pervenuto nella relazione depositata in Atti”
Si condivide quanto espresso dal CTU che ha riscontrato che sia il T.A.N. che il T.A.E.
sono risultati superiori al tasso soglia, con la conseguenza che trattandosi di una Usura
originaria: il tasso d'interesse applicato era già superiore al tasso soglia in vigore al momento della stipula del contratto, ciò comporta che la clausola sugli interessi è nulla e non sono dovuti interessi. Il conto corrente diventerà in questo caso infruttifero,
applicando l'Ipotesi n. 2 indicata dal CTU che comporta la non applicazione di alcun interesse, e lasciando invece inalterate le commissioni e le spese addebitate pro-tempore al cliente, dalla data di apertura del conto fino alla data del 11/04/2018. A partire da quest'ultima data gli interessi vengono invece addebitati secondo quando pattuito tra le parti;
conseguentemente le somme da recuperare in favore del cliente ammontano a €.
36.119,36.
Tale valore è stato calcolato come differenza tra:
Saldo reale del conto corrente al 31/12/2019 - €. 57.520,18
25 Saldo del conto corrente dopo il ricalcolo effettuato al 31/12/2019 - €. 21.400,82
Differenza saldi €. 36.119,36 Va, dunque, parzialmente accolta la proposta opposizione e conseguentemente va annullato il decreto ingiuntivo, va condannata Controparte_6
a pagare nei confronti di (titolare originaria del credito) la somma complessiva CP_1
di € 66.134,28 oltre interessi di mora dal 31.12.2019 al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, andranno poste a carico della banca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna
Sandra Bandini, definitivamente pronunciando nella causa 593/2020 Reg. Gen. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e per Controparte_6
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 134/2020 emesso dal Tribunale di Sciacca;
2) Condanna a pagare nei confronti di (titolare Controparte_6 CP_1
originaria del credito) la somma complessiva di € 66.134,28 (€ 36.119,36 per il c.c. ed €
30.014,92 per il finanziamento) oltre interessi di mora dal 31.12.2019 al soddisfo.
3) condanna la , al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1
5.000,00 più spese vive € 406,50, oltre rimborso forfettario, Iva e CpA,;
4) pone definitivamente le spese della consulenza così come liquidate con separato decreto a carico della . CP_1
Così deciso a Sciacca, 17 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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