Art. 2.
Nell' articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159 , dopo il terzo, e' inserito il seguente comma:
"Il residente che, costituendo enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipando a enti o persone giuridiche estere, anche non riconosciute dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attivita' svolte in Italia come appartenenti a non residenti, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 5 milioni".
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159 , viene inserito il seguente:
"Agli effetti dell' articolo 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786 , per "residenza all'estero" si intende il periodo in cui le persone fisiche di nazionalita' italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilita' ed attivita' ivi costituite, durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo".
Nell' articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159 , dopo il terzo, e' inserito il seguente comma:
"Il residente che, costituendo enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipando a enti o persone giuridiche estere, anche non riconosciute dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attivita' svolte in Italia come appartenenti a non residenti, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 5 milioni".
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159 , viene inserito il seguente:
"Agli effetti dell' articolo 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786 , per "residenza all'estero" si intende il periodo in cui le persone fisiche di nazionalita' italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilita' ed attivita' ivi costituite, durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo".