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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/05/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 128/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 128 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 trattenuta in decisione il 3.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, Parte_1 C.F._1
Piazza Mazzini n.1, presso lo studio dell'Avv. VECCHIO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ad Empoli, via Jacopo Carrucci
n. 116, presso lo studio dell'Avv. BARZANTI VERONICA che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
nonché contro
, in persona del Dirigente della turismo- CP_2 CP_3 [...]
, quale rappresentante pro tempore dell'Ente, elettivamente Controparte_4 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura civica, in Pisa via degli Uffizi n. 1, difeso e rappresentato dagli Avv.ti GIUSEPPINA GIGLIOTTI, GIACOMO MANNOCCI e
SANDRA CIARAMELLI;
- terzo chiamato
Oggetto: “Opposizione a ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex artt. 2 e 3 del R.D. n. 639/1910 e succ. mod.”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 001657/2018 con funzione di precetto notificatagli in data 14.12.2019, con la quale ha Controparte_5 intimato “… di pagare, entro il termine di 20 (venti) giorni decorrenti dalla notifica del presente atto la somma di seguito indicata: Debito per mancato pagamento del/i sollecito/i in dettaglio €28.694,70; Interessi legali per il ritardato pagamento €650,07;
Rimborso spese di istruttoria e notifica del presente atto €18,00; Totale €29. 362,77”.
Con la spiegata opposizione, ha chiesto al Tribunale di Pisa di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pisa adito, respinta ogni contraria richiesta: – in via preliminare: - disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica dell'ingiunzione con funzione di precetto;
– nel merito: - accertare e dichiarare prescritto l'importo indicato;
- accertare e dichiarate non dovute tutte le somme richieste per le ragioni di cui in premessa;
- annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A sostengo delle domande svolte, l'opponente ha eccepito, in via preliminare: - la nullità della notifica dell'atto di citazione, non essendo esso attore il legale rappresentante dell'associazione , la quale ha cessato la propria Controparte_6
attività in data 11.08.2017; - la mancata notifica dell'atto e/o sollecito di pagamento preventivo relativo alla somma intimata;
- l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato. Nel merito, ha negato la propria responsabilità ex art 38 c.c.
pag. 2/10 assumendo di non avere sottoscritto la convenzione che disciplina il pagamento delle utenze gas da cui sorge la pretesa creditoria e di non essere pertanto tenuto al pagamento della somma intimata.
In data 30.04.2020, si è costituita , chiedendo, in Controparte_5 via principale, il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, ha chiesto al Tribunale di accertare come dovuta, a carico di la somma di € 29.362,77 o quella diversa somma, maggiore o Parte_1 minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria e, per l'effetto, condannarlo, quale obbligato in solido della cessata OR LA RI USD, al pagamento della somma di € 29.362,77 o quella diversa somma di giustizia oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
in via ulteriormente subordinata, ha chiesto di condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 D. L.vo 112/1999, il CP_2
a manlevare e tenere indenne dagli effetti della soccombenza e,
[...] CP_1
quindi, dal pagamento delle spese di lite nei confronti della parte vittoriosa.
A sostegno della propria posizione, ha premesso, in fatto: - di essere una CP_1
società istituita dal con Delibera Consiliare n° 63 del 22.07.2004, per la CP_2
gestione e la riscossione dei tributi locali e delle altre entrate comunali;
- di essere stata incaricata da detto della riscossione dei crediti vantati dall'ente locale nei CP_2
confronti della OR LA RI USD per il pagamento di utenze gas relative al periodo dal 2005 al febbraio 2011, afferenti l'impianto comunale “Campo sportivo Marina di Pisa”; - che tale impianto sportivo è stato gestito in forza di apposita
Convenzione con decorrenza dal 01.01.2005 tra il di Pisa da un lato e le società CP_2
sportive in persona di e , in persona del CP_7 Parte_1 Controparte_8
presidente , società sportive poi fuse nella USD LA RI, con CP_9
Presidente - che con Determinazione DIR14 n. 435 del 13.04.2011 il Parte_1 ha accertato nei confronti della la debenza dell'importo di CP_2 CP_6
€ 28.694,70, relativo al mancato pagamento di consumi gas, per l'impianto in concessione, per il periodo dal 01.01.2005 al 28.02.2011 e, conseguentemente, ha inviato alla il relativo sollecito di pagamento, con raccomandata A/R del CP_6
07.11.2011, rimasta senza riscontro;
- di avere inviato alla il sollecito di CP_6 pagamento n. 2014/11 inviato con racc. a/r ricevuta in data 27.05.2014, anch'esso pag. 3/10 rimasto, tuttavia, senza esito;
- di avere quindi emesso l'ingiunzione di pagamento n.
973/2015, notificata alla in data 20.06.2017, anch'essa rimasto senza esito;
CP_6
- di avere quindi notificato l'ingiunzione di pagamento n. 1657/2018 con funzione di precetto a in qualità di legale rappresentante della , che l'ha Parte_1 CP_6
regolarmente ricevuta in data 14.12.2019.
Ciò premesso, la difesa opposta ha dedotto: - la necessaria integrazione del contraddittorio ex art artt. 107 e 270 c.p.c. nei confronti del quale ente CP_2
impositore titolare della pretesa creditoria oggetto di causa e quindi litisconsorte;
- la sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa del ai sensi degli CP_2
artt. 106 e 269 c.p.c.
L'opposta ha inoltre dedotto: - il regolare perfezionamento della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 1657/2018 all'opponente, quale obbligato in solido nella sua veste di Presidente della cessata OR LA RI USD;
-
l'irrilevanza dell'avvenuta cessazione di detta associazione;
- in ogni caso, l'intervenuta sanatoria della notifica, in tesi nulla, per raggiungimento dello scopo ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c.; - l'irrilevanza dell'asserita mancata notifica all'opponente di altri atti presupposti e temporalmente precedenti all'ingiunzione di pagamento de quo; - l'interruzione del termine di prescrizione ad opera dell'ingiunzione di pagamento n. 2015/973 di Euro 29.047,37 notificata in data
20/06/2017; - la riconducibilità dell'attività negoziale svolta per conto della CP_6
e dalla quale è derivata l'obbligazione di pagamento delle utenze GAS dell'impianto sportivo gestito dall'associazione al avendo esso, in qualità di presidente di detta Pt_1 associazione, assunto l'impegno della gestione dell'impianto sportivo, sottoscrivendo con il la Convenzione che prevede all'art. 7 il pagamento di tutte le utenze CP_2
(comprese quindi il gas) a carico della OR LA RI USD.
Con il proprio atto introduttivo, ha inoltre chiesto autorizzarsi la chiamata CP_1
in causa del . La chiamata è stata autorizzata con decreto del CP_2
30.04.2020.
Il data 23.09.2020 si è ritualmente costituito il , chiedendo il rigetto CP_2 della domanda attorea e, quindi, la conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta.
pag. 4/10 A sostegno della propria posizione, l'ente locale ha dedotto: - l'irrilevanza dell'avvenuta cessazione dell'associazione ai fini della regolarità della notifica CP_6 dell'ingiunzione di pagamento n. 1657/2018 all'opponente, quale obbligato in solido nella sua veste di Presidente della cessata OR LA RI USD;
- la mancata decorrenza del termine di prescrizione, interrotto dal sollecito di pagamento del
27.05.2014 e dall'ingiunzione opposta;
- in ogni caso, l'applicabilità alla pretesa creditoria del termine di prescrizione decennale, avendo essa ad oggetto il rimborso di somme indebitamente pagate dal e spettanti al gestore dell'impianto sportivo;
- CP_2
l'avvenuta interruzione di detto termine, dapprima, con il sollecito di pagamento n.
2014/11 del 12.05.2014 notificato a e, successivamente con l'ingiunzione CP_6
di pagamento oggetto di causa;
- che il in qualità di presidente della società Pt_1 [...]
poi fusa nella OR LA RI USD, ha assunto l'impegno CP_7
della gestione dell'impianto sportivo, sottoscrivendo con il Comune la Convenzione che all'art. 7 pone il pagamento di tutte le utenze (comprese quindi il gas) a carico della
, salvo poi omettere di procedere alla voltura delle utenze, in violazione CP_6
degli obblighi derivanti dalla predetta convenzione;
- che, pertanto, l'amministrazione comunale ha indebitamente pagato l'utenza del gas dell'impianto sportivo di Marina nel periodo 2005-2011.
La causa è stata istruita in via documentale.
Precisate le conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 3.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento con funzione di precetto n. 001657/2018, con la quale Controparte_5
, quale ente di riscossione incaricato dal ha intimato a
[...] CP_2
di pagare la somma di € 28.694,70 a titolo di restituzione di quanto Parte_1 indebitamente pagato dall'amministrazione comunale per le utenze del gas dell'impianto sportivo comunale “Campo sportivo Marina di Pisa” relative al periodo
2005-201, le quali erano a carico dell'associazione OR RI LA in forza di apposita convenzione (avente ad oggetto la concessione del predetto impianto pag. 5/10 sportivo) che il in qualità di presidente di detta associazione, avrebbe stipulato Pt_1 con l'ente locale.
Il thema decidendum verte, pertanto, dell'accertamento della legittimità dell'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti dell'opponente e della sussistenza dell'obbligo restitutorio di quest'ultimo con riferimento alle somme in tesi indebitamente pagate dall'amministrazione comunale in luogo dell'Associazione, effettiva debitrice.
2. E' rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento n.
001657/2018 avvenuta in data 14.12.2019.
In proposito, l'opponente ha assunto di non rivestire più, al momento della notifica, la carica di presidente e di legale rappresentante dell'associazione OR RI
LA, la quale ha cessato la propria attività nel 2017.
L'eccezione non coglie nel segno.
Invero, è emerso che con l'ingiunzione de qua, l'opposta ha chiesto la restituzione delle somme che il incorrendo in errore, avrebbe indebitamente pagato per le CP_2
utenze gas relative agli anni 2005-2011, in tesi poste a carico dell'associazione rappresentata dal L'ingiunzione riguarda quindi un obbligo restitutorio sorto Pt_1 anteriormente alla cessazione dell'incarico dell'opponente, il quale non è automaticamente liberato, per il solo fatto della cessazione dell'attività, dai debiti contratti dall'associazione durante il periodo in cui ha effettivamente assunto la carica di presidente (pena, altrimenti, la configurazione di una illegittima causa di esonero da responsabilità contrattuale, priva di substrato normativo).
3. E' del pari infondata l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per omessa notifica di atti e/o solleciti di pagamento preventivi nei confronti dell'opponente.
Si osserva infatti che, nonostante oggetto di ingiunzione sia un credito vantato da un ente pubblico ( , detta posta ha natura civilistica e non tributaria, atteso CP_2 che si tratta di somme in tesi dovute all'ente locale a titolo di ripetizione di quanto pagato in forza di un contratto di natura privatistica (adempimento all'obbligazione di pagamento del corrispettivo per utenze/gas dell'impianto sportivo comunale concesso in gestione all'associazione rappresentata dal . Pt_1
In tali ipotesi, la normativa civilistica non prevede alcun obbligo dell'ente creditore o dell'incaricato alla riscossione di inviare atti di o solleciti di pagamento prima pag. 6/10 dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, la quale è quindi valida – limitatamente a tale profilo.
4. E' infine priva di fondamento l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato, risultando regolarmente perfezionata in data 27.05.2014 la notifica dell'atto di sollecito di pagamento 11/2014 effettuata nei confronti dell'associazione OR
RI LA (doc. 8 allegato all'atto di costituzione di Controparte_1
.
[...]
5. Cionondimeno, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta, atteso che l'ente locale non ha dato prova dell'assunzione dell'obbligazione di pagamento da parte del e quindi del presupposto per la ventilata responsabilità solidale di quest'ultimo. Pt_1
5.1 Nei fatti, con l'ingiunzione opposta il ha intimato all'opponente il CP_2 pagamento di quanto “indebitamente pagato” a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas nel periodo 2005 - 2011 all'impianto sportivo comunale “Campo sportivo Marina di Pisa”, concesso in gestione alla OR RI LA e – secondo l'ente locale - a carico di quest'ultima, in forza della convenzione stipulata fra le parti, avente ad oggetto la concessione del predetto impianto, nella quale si legge (art. 7 “Servizi ed oneri”) che “faranno carico al gestore tutte le spese inerenti la gestione dell'impianto sportivo ed in particolare quelle relative alle utenze […]” (all. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione di ). Controparte_1
5.2. Sul piano generale, l'ingiunzione poggia su un'azione restitutoria intentata dall'ente che assume di essersi erroneamente considerato debitore e di avere quindi proceduto al pagamento di un'obbligazione contrattuale in luogo del soggetto effettivamente tenuto all'adempimento, al quale si rivolge ai sensi dell'art. 2041 c.c. per ottenere la restituzione di quanto corrisposto al creditore (non potendosi applicare la disciplina dell'indebito soggettivo di cui all'art. 2036 c.c., la quale, nella sua formulazione letterale, prevede che colui che ha pagato possa rivolgersi nei confronti dell'accipiens, non anche verso il debitore effettivo).
Tale disciplina deve essere coordinata con quella dettata dal codice civile in tema di responsabilità del presidente di un'associazione non riconosciuta (quale l'ASD opponente) per le obbligazioni contrattuali assunte nell'esercizio della propria carica. In proposito, si osserva che, l'art. 38 c.c. dispone: “Per le obbligazioni assunte dalle
pag. 7/10 persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.”.
Per giurisprudenza consolidata, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, “la responsabilità personale e solidale prevista dall'art 38 comma 2 c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi , con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” (Cass. civ., sez. III, 14/12/2007, n. 26290).
5.3. Nella specie, la convenzione che disciplina i rapporti tra amministrazione concedente e concessionario (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione di
[...]
) non riporta la sottoscrizione del rispetto al quale, Controparte_1 Pt_1
pertanto, non sorge alcuna responsabilità personale e solidale rispetto ai debiti contratti dall'associazione dal medesimo rappresentata.
Detto altrimenti, a prescindere dall'esistenza di un profilo di responsabilità contrattuale in capo all' e quindi dall'esistenza del diritto di credito Parte_2
azionato in sede di ingiunzione, ciò che manca è la prova che il si sia obbligato Pt_1
“personalmente” per garantire l'adempimento delle obbligazioni dell'associazione, non potendosi far derivare tale responsabilità aggiuntiva (assimilata alla garanzia fideiussoria) unicamente dalla “posizione” apicale rivestita per il periodo 2055-2011 (ex multis Cassazione civile , sez. III , 14/05/2019 , n. 12714 “A differenza dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone, nei confronti dei quali opera
l'automatica imputazione dei debiti sociali in virtù di una responsabilità c.d. da posizione, il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta non risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dall'ente in forza della mera titolarità della rappresentanza, salvo l'aver agito in nome e per conto dell'ente”).
Né tale volontà può essere ricavata aliunde, non avendo l'ente creditore dimostrato la specifica volontà negoziale del presidente.
pag. 8/10 6. I rapporti tra l'agente della riscossione e l'ente locale titolare del diritto di credito sono regolati dall'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, a mente del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato: "a tale conseguenza si giunge considerando che ai sensi del D.Lgs n. 112 del 1999, art. 39, come affermato dalle sezioni unite di questa Corte, ove la lite non concerna la validità degli atti posti in essere dal concessionario, l'avere il contribuente individuato nel concessionario medesimo il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina
l'inammissibilità della domanda, gravando sullo stesso agente di riscossione l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore, se non vuole rispondere dell'esito della lite”
(Cass. civ., 25/07/2007, n. 16412).
Nella fattispecie, nella prima memoria ex art 183, sesto comma, c.p.c. la opposta ha spiegato domanda di manleva (relativa all'eventuale condanna alle spese di lite, in caso di soccombenza) verso l'ente locale titolare della posta creditoria, chiamato in causa. La domanda merita accoglimento, considerato che l'opposizione non verte di vizi specifici dell'atto esecutivo, ma di erronea individuazione – da parte dell'ente medesimo – del soggetto tenuto al pagamento, unitamente all'associazione debitrice.
7. Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 26.001 ad euro 52.000), dei parametri minimi di riferimento (in ragione dell'istruttoria esclusivamente documentale e del fatto che il valore della lite si colloca in prossimità del valore minimo dello scaglione considerato) e dell'attività processuale in concreto espletata, con riduzione del 35% sui compensi a carico dell'agente della riscossione (posti definitivamente a carico del , considerata la parziale CP_2
sovrapposizione tra le difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra
Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pag. 9/10 ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA l'ingiunzione di pagamento n.
001657/2018;
ACCOGLIE la domanda di manleva della Controparte_1
nei confronti del ex art. 39 del d.lgs. n. 112/1999; CP_2
CONDANNA il in persona del legale rappresentante pro tempore alla CP_2 refusione in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
286,00 per spese, € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 12/05/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 128 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 trattenuta in decisione il 3.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, Parte_1 C.F._1
Piazza Mazzini n.1, presso lo studio dell'Avv. VECCHIO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ad Empoli, via Jacopo Carrucci
n. 116, presso lo studio dell'Avv. BARZANTI VERONICA che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
nonché contro
, in persona del Dirigente della turismo- CP_2 CP_3 [...]
, quale rappresentante pro tempore dell'Ente, elettivamente Controparte_4 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura civica, in Pisa via degli Uffizi n. 1, difeso e rappresentato dagli Avv.ti GIUSEPPINA GIGLIOTTI, GIACOMO MANNOCCI e
SANDRA CIARAMELLI;
- terzo chiamato
Oggetto: “Opposizione a ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex artt. 2 e 3 del R.D. n. 639/1910 e succ. mod.”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 001657/2018 con funzione di precetto notificatagli in data 14.12.2019, con la quale ha Controparte_5 intimato “… di pagare, entro il termine di 20 (venti) giorni decorrenti dalla notifica del presente atto la somma di seguito indicata: Debito per mancato pagamento del/i sollecito/i in dettaglio €28.694,70; Interessi legali per il ritardato pagamento €650,07;
Rimborso spese di istruttoria e notifica del presente atto €18,00; Totale €29. 362,77”.
Con la spiegata opposizione, ha chiesto al Tribunale di Pisa di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Pisa adito, respinta ogni contraria richiesta: – in via preliminare: - disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica dell'ingiunzione con funzione di precetto;
– nel merito: - accertare e dichiarare prescritto l'importo indicato;
- accertare e dichiarate non dovute tutte le somme richieste per le ragioni di cui in premessa;
- annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A sostengo delle domande svolte, l'opponente ha eccepito, in via preliminare: - la nullità della notifica dell'atto di citazione, non essendo esso attore il legale rappresentante dell'associazione , la quale ha cessato la propria Controparte_6
attività in data 11.08.2017; - la mancata notifica dell'atto e/o sollecito di pagamento preventivo relativo alla somma intimata;
- l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato. Nel merito, ha negato la propria responsabilità ex art 38 c.c.
pag. 2/10 assumendo di non avere sottoscritto la convenzione che disciplina il pagamento delle utenze gas da cui sorge la pretesa creditoria e di non essere pertanto tenuto al pagamento della somma intimata.
In data 30.04.2020, si è costituita , chiedendo, in Controparte_5 via principale, il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, ha chiesto al Tribunale di accertare come dovuta, a carico di la somma di € 29.362,77 o quella diversa somma, maggiore o Parte_1 minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria e, per l'effetto, condannarlo, quale obbligato in solido della cessata OR LA RI USD, al pagamento della somma di € 29.362,77 o quella diversa somma di giustizia oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
in via ulteriormente subordinata, ha chiesto di condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 D. L.vo 112/1999, il CP_2
a manlevare e tenere indenne dagli effetti della soccombenza e,
[...] CP_1
quindi, dal pagamento delle spese di lite nei confronti della parte vittoriosa.
A sostegno della propria posizione, ha premesso, in fatto: - di essere una CP_1
società istituita dal con Delibera Consiliare n° 63 del 22.07.2004, per la CP_2
gestione e la riscossione dei tributi locali e delle altre entrate comunali;
- di essere stata incaricata da detto della riscossione dei crediti vantati dall'ente locale nei CP_2
confronti della OR LA RI USD per il pagamento di utenze gas relative al periodo dal 2005 al febbraio 2011, afferenti l'impianto comunale “Campo sportivo Marina di Pisa”; - che tale impianto sportivo è stato gestito in forza di apposita
Convenzione con decorrenza dal 01.01.2005 tra il di Pisa da un lato e le società CP_2
sportive in persona di e , in persona del CP_7 Parte_1 Controparte_8
presidente , società sportive poi fuse nella USD LA RI, con CP_9
Presidente - che con Determinazione DIR14 n. 435 del 13.04.2011 il Parte_1 ha accertato nei confronti della la debenza dell'importo di CP_2 CP_6
€ 28.694,70, relativo al mancato pagamento di consumi gas, per l'impianto in concessione, per il periodo dal 01.01.2005 al 28.02.2011 e, conseguentemente, ha inviato alla il relativo sollecito di pagamento, con raccomandata A/R del CP_6
07.11.2011, rimasta senza riscontro;
- di avere inviato alla il sollecito di CP_6 pagamento n. 2014/11 inviato con racc. a/r ricevuta in data 27.05.2014, anch'esso pag. 3/10 rimasto, tuttavia, senza esito;
- di avere quindi emesso l'ingiunzione di pagamento n.
973/2015, notificata alla in data 20.06.2017, anch'essa rimasto senza esito;
CP_6
- di avere quindi notificato l'ingiunzione di pagamento n. 1657/2018 con funzione di precetto a in qualità di legale rappresentante della , che l'ha Parte_1 CP_6
regolarmente ricevuta in data 14.12.2019.
Ciò premesso, la difesa opposta ha dedotto: - la necessaria integrazione del contraddittorio ex art artt. 107 e 270 c.p.c. nei confronti del quale ente CP_2
impositore titolare della pretesa creditoria oggetto di causa e quindi litisconsorte;
- la sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa del ai sensi degli CP_2
artt. 106 e 269 c.p.c.
L'opposta ha inoltre dedotto: - il regolare perfezionamento della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 1657/2018 all'opponente, quale obbligato in solido nella sua veste di Presidente della cessata OR LA RI USD;
-
l'irrilevanza dell'avvenuta cessazione di detta associazione;
- in ogni caso, l'intervenuta sanatoria della notifica, in tesi nulla, per raggiungimento dello scopo ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c.; - l'irrilevanza dell'asserita mancata notifica all'opponente di altri atti presupposti e temporalmente precedenti all'ingiunzione di pagamento de quo; - l'interruzione del termine di prescrizione ad opera dell'ingiunzione di pagamento n. 2015/973 di Euro 29.047,37 notificata in data
20/06/2017; - la riconducibilità dell'attività negoziale svolta per conto della CP_6
e dalla quale è derivata l'obbligazione di pagamento delle utenze GAS dell'impianto sportivo gestito dall'associazione al avendo esso, in qualità di presidente di detta Pt_1 associazione, assunto l'impegno della gestione dell'impianto sportivo, sottoscrivendo con il la Convenzione che prevede all'art. 7 il pagamento di tutte le utenze CP_2
(comprese quindi il gas) a carico della OR LA RI USD.
Con il proprio atto introduttivo, ha inoltre chiesto autorizzarsi la chiamata CP_1
in causa del . La chiamata è stata autorizzata con decreto del CP_2
30.04.2020.
Il data 23.09.2020 si è ritualmente costituito il , chiedendo il rigetto CP_2 della domanda attorea e, quindi, la conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta.
pag. 4/10 A sostegno della propria posizione, l'ente locale ha dedotto: - l'irrilevanza dell'avvenuta cessazione dell'associazione ai fini della regolarità della notifica CP_6 dell'ingiunzione di pagamento n. 1657/2018 all'opponente, quale obbligato in solido nella sua veste di Presidente della cessata OR LA RI USD;
- la mancata decorrenza del termine di prescrizione, interrotto dal sollecito di pagamento del
27.05.2014 e dall'ingiunzione opposta;
- in ogni caso, l'applicabilità alla pretesa creditoria del termine di prescrizione decennale, avendo essa ad oggetto il rimborso di somme indebitamente pagate dal e spettanti al gestore dell'impianto sportivo;
- CP_2
l'avvenuta interruzione di detto termine, dapprima, con il sollecito di pagamento n.
2014/11 del 12.05.2014 notificato a e, successivamente con l'ingiunzione CP_6
di pagamento oggetto di causa;
- che il in qualità di presidente della società Pt_1 [...]
poi fusa nella OR LA RI USD, ha assunto l'impegno CP_7
della gestione dell'impianto sportivo, sottoscrivendo con il Comune la Convenzione che all'art. 7 pone il pagamento di tutte le utenze (comprese quindi il gas) a carico della
, salvo poi omettere di procedere alla voltura delle utenze, in violazione CP_6
degli obblighi derivanti dalla predetta convenzione;
- che, pertanto, l'amministrazione comunale ha indebitamente pagato l'utenza del gas dell'impianto sportivo di Marina nel periodo 2005-2011.
La causa è stata istruita in via documentale.
Precisate le conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 3.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento con funzione di precetto n. 001657/2018, con la quale Controparte_5
, quale ente di riscossione incaricato dal ha intimato a
[...] CP_2
di pagare la somma di € 28.694,70 a titolo di restituzione di quanto Parte_1 indebitamente pagato dall'amministrazione comunale per le utenze del gas dell'impianto sportivo comunale “Campo sportivo Marina di Pisa” relative al periodo
2005-201, le quali erano a carico dell'associazione OR RI LA in forza di apposita convenzione (avente ad oggetto la concessione del predetto impianto pag. 5/10 sportivo) che il in qualità di presidente di detta associazione, avrebbe stipulato Pt_1 con l'ente locale.
Il thema decidendum verte, pertanto, dell'accertamento della legittimità dell'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti dell'opponente e della sussistenza dell'obbligo restitutorio di quest'ultimo con riferimento alle somme in tesi indebitamente pagate dall'amministrazione comunale in luogo dell'Associazione, effettiva debitrice.
2. E' rigettata l'eccezione di nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento n.
001657/2018 avvenuta in data 14.12.2019.
In proposito, l'opponente ha assunto di non rivestire più, al momento della notifica, la carica di presidente e di legale rappresentante dell'associazione OR RI
LA, la quale ha cessato la propria attività nel 2017.
L'eccezione non coglie nel segno.
Invero, è emerso che con l'ingiunzione de qua, l'opposta ha chiesto la restituzione delle somme che il incorrendo in errore, avrebbe indebitamente pagato per le CP_2
utenze gas relative agli anni 2005-2011, in tesi poste a carico dell'associazione rappresentata dal L'ingiunzione riguarda quindi un obbligo restitutorio sorto Pt_1 anteriormente alla cessazione dell'incarico dell'opponente, il quale non è automaticamente liberato, per il solo fatto della cessazione dell'attività, dai debiti contratti dall'associazione durante il periodo in cui ha effettivamente assunto la carica di presidente (pena, altrimenti, la configurazione di una illegittima causa di esonero da responsabilità contrattuale, priva di substrato normativo).
3. E' del pari infondata l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per omessa notifica di atti e/o solleciti di pagamento preventivi nei confronti dell'opponente.
Si osserva infatti che, nonostante oggetto di ingiunzione sia un credito vantato da un ente pubblico ( , detta posta ha natura civilistica e non tributaria, atteso CP_2 che si tratta di somme in tesi dovute all'ente locale a titolo di ripetizione di quanto pagato in forza di un contratto di natura privatistica (adempimento all'obbligazione di pagamento del corrispettivo per utenze/gas dell'impianto sportivo comunale concesso in gestione all'associazione rappresentata dal . Pt_1
In tali ipotesi, la normativa civilistica non prevede alcun obbligo dell'ente creditore o dell'incaricato alla riscossione di inviare atti di o solleciti di pagamento prima pag. 6/10 dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, la quale è quindi valida – limitatamente a tale profilo.
4. E' infine priva di fondamento l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato, risultando regolarmente perfezionata in data 27.05.2014 la notifica dell'atto di sollecito di pagamento 11/2014 effettuata nei confronti dell'associazione OR
RI LA (doc. 8 allegato all'atto di costituzione di Controparte_1
.
[...]
5. Cionondimeno, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta, atteso che l'ente locale non ha dato prova dell'assunzione dell'obbligazione di pagamento da parte del e quindi del presupposto per la ventilata responsabilità solidale di quest'ultimo. Pt_1
5.1 Nei fatti, con l'ingiunzione opposta il ha intimato all'opponente il CP_2 pagamento di quanto “indebitamente pagato” a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas nel periodo 2005 - 2011 all'impianto sportivo comunale “Campo sportivo Marina di Pisa”, concesso in gestione alla OR RI LA e – secondo l'ente locale - a carico di quest'ultima, in forza della convenzione stipulata fra le parti, avente ad oggetto la concessione del predetto impianto, nella quale si legge (art. 7 “Servizi ed oneri”) che “faranno carico al gestore tutte le spese inerenti la gestione dell'impianto sportivo ed in particolare quelle relative alle utenze […]” (all. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione di ). Controparte_1
5.2. Sul piano generale, l'ingiunzione poggia su un'azione restitutoria intentata dall'ente che assume di essersi erroneamente considerato debitore e di avere quindi proceduto al pagamento di un'obbligazione contrattuale in luogo del soggetto effettivamente tenuto all'adempimento, al quale si rivolge ai sensi dell'art. 2041 c.c. per ottenere la restituzione di quanto corrisposto al creditore (non potendosi applicare la disciplina dell'indebito soggettivo di cui all'art. 2036 c.c., la quale, nella sua formulazione letterale, prevede che colui che ha pagato possa rivolgersi nei confronti dell'accipiens, non anche verso il debitore effettivo).
Tale disciplina deve essere coordinata con quella dettata dal codice civile in tema di responsabilità del presidente di un'associazione non riconosciuta (quale l'ASD opponente) per le obbligazioni contrattuali assunte nell'esercizio della propria carica. In proposito, si osserva che, l'art. 38 c.c. dispone: “Per le obbligazioni assunte dalle
pag. 7/10 persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.”.
Per giurisprudenza consolidata, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, “la responsabilità personale e solidale prevista dall'art 38 comma 2 c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi , con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” (Cass. civ., sez. III, 14/12/2007, n. 26290).
5.3. Nella specie, la convenzione che disciplina i rapporti tra amministrazione concedente e concessionario (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione di
[...]
) non riporta la sottoscrizione del rispetto al quale, Controparte_1 Pt_1
pertanto, non sorge alcuna responsabilità personale e solidale rispetto ai debiti contratti dall'associazione dal medesimo rappresentata.
Detto altrimenti, a prescindere dall'esistenza di un profilo di responsabilità contrattuale in capo all' e quindi dall'esistenza del diritto di credito Parte_2
azionato in sede di ingiunzione, ciò che manca è la prova che il si sia obbligato Pt_1
“personalmente” per garantire l'adempimento delle obbligazioni dell'associazione, non potendosi far derivare tale responsabilità aggiuntiva (assimilata alla garanzia fideiussoria) unicamente dalla “posizione” apicale rivestita per il periodo 2055-2011 (ex multis Cassazione civile , sez. III , 14/05/2019 , n. 12714 “A differenza dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone, nei confronti dei quali opera
l'automatica imputazione dei debiti sociali in virtù di una responsabilità c.d. da posizione, il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta non risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dall'ente in forza della mera titolarità della rappresentanza, salvo l'aver agito in nome e per conto dell'ente”).
Né tale volontà può essere ricavata aliunde, non avendo l'ente creditore dimostrato la specifica volontà negoziale del presidente.
pag. 8/10 6. I rapporti tra l'agente della riscossione e l'ente locale titolare del diritto di credito sono regolati dall'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, a mente del quale “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato: "a tale conseguenza si giunge considerando che ai sensi del D.Lgs n. 112 del 1999, art. 39, come affermato dalle sezioni unite di questa Corte, ove la lite non concerna la validità degli atti posti in essere dal concessionario, l'avere il contribuente individuato nel concessionario medesimo il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina
l'inammissibilità della domanda, gravando sullo stesso agente di riscossione l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore, se non vuole rispondere dell'esito della lite”
(Cass. civ., 25/07/2007, n. 16412).
Nella fattispecie, nella prima memoria ex art 183, sesto comma, c.p.c. la opposta ha spiegato domanda di manleva (relativa all'eventuale condanna alle spese di lite, in caso di soccombenza) verso l'ente locale titolare della posta creditoria, chiamato in causa. La domanda merita accoglimento, considerato che l'opposizione non verte di vizi specifici dell'atto esecutivo, ma di erronea individuazione – da parte dell'ente medesimo – del soggetto tenuto al pagamento, unitamente all'associazione debitrice.
7. Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 26.001 ad euro 52.000), dei parametri minimi di riferimento (in ragione dell'istruttoria esclusivamente documentale e del fatto che il valore della lite si colloca in prossimità del valore minimo dello scaglione considerato) e dell'attività processuale in concreto espletata, con riduzione del 35% sui compensi a carico dell'agente della riscossione (posti definitivamente a carico del , considerata la parziale CP_2
sovrapposizione tra le difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra
Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pag. 9/10 ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA l'ingiunzione di pagamento n.
001657/2018;
ACCOGLIE la domanda di manleva della Controparte_1
nei confronti del ex art. 39 del d.lgs. n. 112/1999; CP_2
CONDANNA il in persona del legale rappresentante pro tempore alla CP_2 refusione in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
286,00 per spese, € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 12/05/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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