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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/11/2025, n. 4257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4257 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4656/2021
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 24 settembre 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4656/2021 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Maria Luisa La Rosa giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Licciardello giusta procura in atti;
, P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi giusta procura generale in atti;
-RESISTENTI-
OGGETTO: accertamento subordinazione e differenze retributive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 luglio 2021 parte ricorrente ha esposto di aver lavorato dal 18.08.2016 al 31.03.2017 alle dipendenze della , con Controparte_3
pagina 1 di 11 sede legale in Catania Via La Spezia n. 3, con la qualifica di “perito assicurativo” ed ha riferito che, fin dalla data dell'assunzione e per tutta la durata del rapporto, aveva osservato un orario di lavoro predeterminato ed imposto dal datore di lavoro, dalle ore 9.00 alle ore
13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20,00, per un totale di nove ore e mezza giornaliere dal lunedì al venerdì, osservando due giorni di riposo settimanale, il sabato e la domenica.
Ha riferito che, pur avendo sottoscritto un contratto di lavoro di natura atipica ed occasionale, di fatto aveva prestato attività lavorativa a tutti gli effetti quale lavoratore subordinato e non occasionale alle dipendenze della società resistente, percependo acconti pari ad €. 6.000,00 ma non percependo mai alcuna differenza retributiva, non godendo di ferie, di permessi spettanti per ROL e per ex festività, non essendogli inoltre mai stati corrisposti mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto.
Ha dedotto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenza della società nel periodo dal 18.08.2016 al 31.03.2017, così come accertato dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Catania che con racc. a.r. del 16.09.2020 n. 16168 aveva comunicato “che previa idonea istruttoria ed acquisizione di documenti era stato accertato che l'attività lavorativa svolta da quest'ultimo presso la nel periodo indicato doveva CP_1 essere inquadrata quale lavoro subordinato e non occasionale, avendo l'Ente Territoriale all'uopo notiziato di ciò per il seguito di competenze e Guardia di Finanza”. CP_2 CP_4
Ha illustrato i caratteri sintomatici del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. ed ha evidenziato che era stato gerarchicamente sottoposto al potere direttivo e disciplinare degli amministratori, i quali impartivano direttive in ordine all'orario di lavoro da osservare e alle modalità operative delle prestazioni.
Quanto alle differenze retributive, ha richiamato il CCNL Assicurazioni-Agenzie in gestione libera_ ANAPAS che prevede per la mansione di perito assicurativo l'inquadramento contrattuale al 4° livello retributivo e ha dedotto di avere diritto al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori inquadrati al
4° livello. Ha riferito di avere lavorato per un numero di ore superiore al normale orario di lavoro previsto dal CCNL di categoria e di avere diritto oltre che alla retribuzione per la prestazione a tempo pieno, anche a quella relativa al lavoro straordinario.
Ha asserito di vantare un credito complessivo di € 12.989,35 al netto delle somme già corrisposte secondo quanto meglio specificato nell'atto introduttivo.
pagina 2 di 11 Ha chiesto pertanto “-Dichiari che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra il signor e la società dal 18/08/2016 al 31/03/2017; Parte_1 Controparte_1 condanni, pertanto, la società in persona del legale rappresentante p.t. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. -Dichiari che il ricorrente ha percepito una retribuzione inadeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto e, in applicazione del trattamento economico previsto dal CCNL per i dipendenti di Agenzie in gestione libera inquadrati al livello quarto assicurazioni, e comunque ex art. 36 della CP Costituzione, condanni la in p.l.r.p.t. al pagamento di €. 12.989,35 al netto CP_5 di quanto già corrisposto, per le causali meglio esposte in ricorso, o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche a mezzo consulenza tecnica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
Condanni la resistente al pagamento di spese ed onorari, da distrarre a favore del sottoscritto difensore”.
La società convenuta si è costituita tempestivamente con memoria depositata il 23 novembre 2021 ed ha contestato la ricostruzione di parte attrice.
In particolare, parte resistente ha premesso di svolgere attività di investigazione quale fiduciaria di primarie compagnie assicurative dalle quali viene incaricata di svolgere accertamenti sulle modalità di accadimento dei sinistri (mediante verifica di cose e luoghi, raccolta di informazioni e testimonianze, riscontri etc.) e sulla quantificazione dei danni;
di avvalersi per lo svolgimento delle suddette attività sia di personale interno, sia di uno staff di collaboratori esterni, tra i quali vi era anche il che, come tutti i collaboratori, Parte_1 riceveva all'inizio di ogni settimana una lista di perizie da effettuare, con recapiti telefonici e indirizzi per rintracciare l'interessato e per verificare i luoghi del sinistro.
Ha riferito inoltre quanto segue che il ricorrente ogni settimana riceveva un numero di circa 20 incarichi peritali
(numero che poteva variare secondo la disponibilità settimanale e la capacità organizzativa di ogni perito) che eseguiva con sequenze da lui decise, in orari da lui fissati, nelle giornate da lui stabilite;
che ciascun collaboratore provvedeva a contattare autonomamente dalla propria utenza telefonica il danneggiato, concordando con lo stesso le modalità per visionare il mezzo ed i luoghi;
di non conoscere la scaletta degli appuntamenti e di ricevere la notizia dell'attività solo all'atto della periodica consegna delle perizie;
pagina 3 di 11 che ciascun collaboratore effettuava i rilevamenti fotografici e peritali secondo le sue competenze, mediante apparecchiature fotografiche e/o informatiche personali e non aziendali;
che, peraltro, il ricorrente non trasmetteva alla stessa i dati in tempo reale ma li elaborava e consegnava periodicamente a blocchi;
che ciascun collaboratore era libero di concordare con l'interessato danneggiato eventuali successivi accessi per rivedere il veicolo in fase di riparazione, di sua iniziativa e senza che la medesima fosse informata di tali altre attività;
che ciascun collaboratore durante la fase di perizia si interfacciava con l'interessato per acquisire i documenti che reputava necessari (quali foto, preventivi, documenti del veicolo etc) mediante recapiti personali;
che il era un perito iscritto al relativo albo professionale il quale in media Parte_1 due volte ogni settimana si recava presso gli uffici della stessa, spesso nei giorni di martedì
e giovedì per ivi ricevere i periziati ed effettuare valutazioni o interlocuzioni che richiedevano una postazione da uffici;
che a volte il martedì e il giovedì il ricorrente non riceveva i periziandi presso i propri uffici, preferendo nel pomeriggio gestire appuntamenti per perizie e sopralluoghi prefissati altrove;
che il , come gli altri periti collaboratori, quando si recava presso i propri Parte_1 uffici si tratteneva anche per fare uso del un programma informatico molto costoso, Pt_2 messo gratuitamente a disposizione dei collaboratori;
che, nei giorni in cui si recava presso gli uffici della medesima, il ricorrente non aveva vincoli di orario, gestendo in autonomia, sia i tempi di uso del sia gli appuntamenti Pt_2 con i periziandi e organizzandosi a sua discrezione anche secondo gli altri appuntamenti presi in altri luoghi;
che per ciascuna perizia al veniva riconosciuto un compenso base di € Parte_1
13.50 e per quelle ritenute complesse (di regola circa 1/4 di quelle assegnate settimanalmente) veniva riconosciuta una maggiorazione di 4,00 oppure 5,00 euro ciascuna, secondo il grado di difficoltà; che il a fine mese presentava una lista delle perizie espletate che poi Parte_1 venivano concordemente conteggiate e liquidate;
che il ricorrente era libero di accettare o rifiutare un incarico, accadendo non di rado che rifiutasse incarichi (perché, per esempio, da pagina 4 di 11 eseguire in zone poco agevoli da raggiungere o perché era gravato da altri lavori) ed in tali casi veniva incaricato un altro perito;
che i rapporti professionali tra la stessa ed il ricorrente erano stati disciplinati secondo un assetto di collaborazione autonoma ed i pagamenti avvenivano a fronte dell'emissione di fattura;
che dopo la fine del rapporto erano sorte contestazioni sul pagamento di alcune fatture, rispetto alle quali era stata dichiarata soccombente dal Giudice di Pace in conformità alle ragioni creditorie di natura commerciale avanzate dal in sede civilistica. Parte_1
Contestata la natura subordinata del rapporto, nonché tutte le voci di domanda di cui al ricorso ed i conteggi ex adverso prospettati in quanto asseritamente erronei per basi di calcolo e modalità di elaborazione ed evidenziato che rispetto al petitum le somme da portare in detrazione sarebbero maggiori della cifra di € 6.000,00 dichiarata come ricevuta in ricorso, atteso che dalle fatture emesse dal risulta la diversa cifra di € 16.400,00, la Parte_1 [...] ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese e dei compensi di lite. CP_1
All'udienza del 3 dicembre 2021, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente, considerata la domanda della medesima avente ad oggetto anche il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, è stata invitata ad interloquire al riguardo e, stante l'istanza della stessa di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente di previdenza, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio. CP_ L' si è costituito tempestivamente con memoria del 13.3.2022 nella quale ha chiesto: “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto disporre l'estromissione CP_2 dell' resistente dal presente giudizio. In via principale, dichiarare, ove venga CP_2 accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' nonché l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria CP_2
pagina 5 di 11 formulata nei confronti dell' resistente. Spese, competenze ed onorari come per CP_2 legge.”
La causa è stata istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale del ricorrente e prova orale.
In esito all'udienza del 24 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di tutte le parti costituite, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_2
Al riguardo si osserva che l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2 si è resa necessaria in quanto, nel giudizio instaurato dal lavoratore al fine di chiedere al datore la regolarizzazione della propria posizione lavorativa sussiste litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale e destinatario del pagamento (Cass. 22.10.2021 n. 29637; n. 19679/2020).
3. Oggetto della presente controversia è l'accertamento dell'asserito rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della dal 18.8.2016 al Controparte_1
31.3.2017, nonché dei conseguenti crediti retributivi e contributivi.
In tali casi occorre muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, che spetta a colui che chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della subordinazione, ossia dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, valorizzando quali possibili indici sintomatici in tal senso la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro. In particolare, il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, va rilevato anzitutto che parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla pretesa subordinazione alle dipendenze della convenuta.
pagina 6 di 11 Non c'è in atti alcuna prova documentale dell'asserito rapporto di lavoro con la società resistente.
Deve, inoltre, osservarsi che il ricorso appare generico sotto il profilo dell'allegazione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro, essendosi il ricorrente limitato ad affermare di essere “gerarchicamente sottoposto al potere direttivo e disciplinare degli amministratori, i quali impartivano direttive in ordine all'orario di lavoro da osservare, alle modalità operative delle prestazioni.” (cfr. pag. 2 e 3 del ricorso), senza meglio specificare in cosa consistesse il concreto atteggiarsi del potere direttivo e di controllo, né articolare alcun capitolo di prova specifico al riguardo.
A fronte di tali allegazioni, peraltro, le risultanze dell'istruttoria orale non hanno offerto elementi sufficienti per considerare raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto.
Al riguardo, si osserva che l'interrogatorio formale del ricorrente espletato all'udienza del 29 giugno 2022 ha confermato la circostanza di cui al capitolo G1 di cui alla memoria di costituzione.
La suddetta circostanza contrasta con quanto asserito in ricorso dal ricorrente ovvero
“il lavoratore osservava un orario di lavoro predeterminato ed imposto dal datore di lavoro: dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20,00 per un totale di nove ore e mezza giornaliere dal Lunedì al venerdì, osservando due giorni di riposo settimanale, il sabato e la domenica.” (cfr. pag. 1 del ricorso), confermando, invece, stante il carattere confessorio dell'interrogatorio formale, la presenza del presso gli uffici della Parte_1 in media due volte a settimana, spesso nei giorni di martedì e giovedì. CP_1
Parimenti, l'unico teste della parte ricorrente, sentito sui capitoli indicati in ricorso2 ad eccezione del capitolo 5) ritenuto inammissibile in quanto avente formulazione negativa, non ha fornito elementi utili per poter ricondurre il rapporto tra le parti alla subordinazione.
pagina 7 di 11 , sentito all'udienza del 29 giugno 2022, premesso di aver Testimone_1 lavorato per la società da gennaio 2015 fino a marzo/aprile 2019, ha dichiarato “non ricordo esattamente quando il ricorrente abbia lavorato per la sicuramente un anno e quasi CP_1 sicuramente nel 2016/17 o forse nel 17/18” aggiungendo “non sono esattamente al corrente degli orari di lavoro del ricorrente. So che il martedì e il giovedì l'orario di ricevimento era dalle 16.00 alle 19.00 e negli altri giorni – lunedì, mercoledì e venerdì - dalle 15 alle 19:00 senza apertura al pubblico. Capitava che in questi giorni il ricorrente lavorasse anche la mattina, lo so perché mi capitava di passare e passavo dall'ufficio tre quattro volte a settimana secondo le necessità”
Dalle superiori dichiarazioni testimoniali, pertanto, non risulta confermato né il periodo, né i giorni e gli orari di lavoro dichiarati dal ricorrente in ricorso.
Non può ignorarsi per altro che il teste ha dichiarato “Non ho cause in corso contro la società, preciso tuttavia che in passato tramite il mio legale ho contattato la società per discutere del mio licenziamento” e parimenti in sede ispettiva, oltre a riferire di aver lavorato per la società da gennaio 2016, anziché da gennaio 2015 come invece nel corso del giudizio, ha riferito anzitutto in ordine al proprio rapporto di lavoro, descrivendolo in termini analoghi a quelli utilizzati per il ricorrente, prendendo atto che, per quanto attiene alla propria posizione lavorativa, avrebbe dovuto eventualmente presentare “apposita e dettagliata denuncia, supportata da prova, all'Ispettorato o all'Autorità Giudiziaria in via civile o all' . CP_2
Al riguardo, appare opportuno richiamare il costante principio giurisprudenziale secondo cui l'attendibilità “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che
necessariamente essere anticipato di almeno un'ora: cioè 7.00-20.00. - 3) Vero o no che gli incarichi e gli orari di lavoro erano rigidamente prestabiliti ed imposti dal datore di lavoro per cui effettuate le Controparte_1 perizie auto fuori studio, doveva rientrare in ufficio dove il aveva la sua postazione ed elaborava le Parte_1 perizie tramite “ ” caricato unicamente in rete sui computers aziendali, per cui non era materialmente Pt_2 possibile elaborare le perizie in altro luogo se non in ufficio essendo il programma caricato su software aziendale. 4) Vero o no che il giovedì pomeriggio che era il giorno destinato al ricevimento al pubblico il
rimaneva in ufficio provvedendo a detta incombenza?” Parte_1
pagina 8 di 11 anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. sez. lav. n.
3051/2011; in senso conforme, ex multis, anche Cass. sez. lav. 30 marzo 2010, n. 7763).
D'altra parte, le dichiarazioni testimoniali a prova contraria, rese dai testimoni di parte resistente, entrambi sentiti all'udienza del 9 novembre 2022 smentiscono gli assunti attorei, confermando in particolare l'assenza di orari fissi e prestabiliti di lavoro.
La teste infatti, ha dichiarato che “il ricorrente ha Testimone_2 lavorato per la convenuta per un paio di mesi, non ricordo se sei o sette mesi, comunque, per un breve periodo non ricordo bene è passato parecchio tempo”, “il ricorrente svolgeva le attività di perito assicurativo, aveva la possibilità di appoggiarsi al nostro studio e svolgere il lavoro non effettuabile da casa, era il martedì e il giovedì, lo ricordo bene perché lavoravo in segreteria e conoscevo gli orari dei ragazzi lo vedevo circa due volte a settimana.”, “per quanto a mia conoscenza, di norma il ricorrente veniva il martedì e il giovedì in ufficio, non ricordo nel dettaglio, poteva anche capitare che venisse solo il martedì
o solo il giovedì”, precisando su domanda del difensore di parte resistente “non c'è un orario di lavoro, non aveva un orario di lavoro, è la cosa bella di questo lavoro, mia Parte_1 madre mi richiamava perché mi alzavo tardi e pensava che se non uscissi, non potessi guadagnare.”
Il teste dopo aver premesso “Ho conosciuto nel Testimone_3 Parte_1 periodo in cui lui veniva in ufficio, non ricordo quale fosse questo periodo, né per quanto tempo sia venuto in ufficio.” ha dichiarato “per quanto a mia conoscenza, non c'erano giornate stabilite, noi eravamo sempre fuori non c'era un giorno stabilito, non ci incrociavamo sempre, è possibile che quando io andavo in ufficio, lui non ci fosse o viceversa. Non sono al corrente se vi fossero dei giorni in cui di norma era in ufficio, a volte capitava che lo vedessi altre no, non c'erano giorni fissi.”, aggiungendo su domanda del difensore di parte resistente “per quanto io sappia non c'era un orario di lavoro, neanche io avevo un orario di lavoro prefissato, lo organizzavo io.”
Sulla base di quanto precede, non essendo stato compiutamente assolto l'onere di provare il carattere subordinato del rapporto di lavoro siccome allegato nel ricorso introduttivo, appaiono indimostrati i fatti costitutivi della domanda tesa al pagamento delle somme richieste a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ferie non godute,
pagina 9 di 11 tredicesima, quattordicesima mensilità e T.F.R. e al conseguente versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e, pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare la non vincolatività nella presente sede degli accertamenti effettuati dall'Ispettorato del lavoro in ordine alla richiesta di intervento n.
1067/18, acquisiti nel corso del giudizio (27 luglio 2022), conclusi con accertamento della subordinazione tra le parti dal 18 agosto 2016 al 31 marzo 2017 ma basati esclusivamente su quanto riferito dall'odierna parte ricorrente, nonché sulle dichiarazioni rese da Tes_1
e in particolare sull'affermazione “… la maggior parte delle volte in cui mi sono recato presso gli uffici della ho avuto modo di vedere il espletare le Controparte_1 Parte_1 mansioni di perito, sia caricare dati dal computer che a fotografare/periziare vetture incidentate”.
In disparte ogni considerazione sul rilievo di tale dichiarazione ai fini dell'accertamento della subordinazione, le dichiarazioni rese in sede ispettiva appaiono generiche e imprecise3 al pari di quelle rese nel corso del giudizio, confermando unicamente la presenza del ricorrente presso la società ma non la natura del rapporto di lavoro con la medesima.
4. La peculiarità della fattispecie concreta e i complessivi rapporti tra le parti come descritti dalla stessa parte resistente giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Va disposta altresì la compensazione delle spese di lite nei confronti dell' tenuto CP_2 conto che l'integrazione del contraddittorio è conseguente al mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
pagina 10 di 11 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 22 luglio 2021 nei confronti della disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 27 novembre 2025 il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il sig. ogni settimana si recava in media due volte presso gli uffici della , spesso Parte_1 CP_1 nei giorni di martedì e giovedì, per ivi ricevere i periziati ed effettuare valutazioni o interlocuzioni che richiedevano una postazione da ufficio. A volte il Martedì e Giovedì egli non riceveva i periziandi presso gli CP_ uffici della quando per sua scelta preferiva nel pomeriggio in questione gestire appuntamenti per perizie e sopralluoghi prefissati altrove”. 2 “1) Vero o non che il signor ha lavorato presso la dal 18/08/2016 al Parte_1 Controparte_1 31/03/2017 come perito assicurativo. 2) Vero o non che il signor osservava il seguente orario Parte_1 di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00; mentre nei casi in cui doveva recarsi in località al di fuori della provincia di Catania per effettuare le perizie l'orario di inizio della giornata lavorativa doveva 3 Si legge tra l'altro “(…) non so precisare se lo stesso fosse obbligato ad andare in ufficio e/o a rispettare gli orari di lavoro. Alcune volte ho assistito a dei richiami in presenza o tramite telefonate in cui il sign. Per_1 altro socio della , sollecitava il sig. a recarsi in azienda per discutere di perizie o lo CP_1 Parte_1 sollecitava a consegnarle ee/o definirle. Ricordo che svolgeva perizie in ufficio nei giorni di martedì Parte_1 e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 che tra l'altro sono i giorni e gli orari di ricevimento della , CP_1 ciò lo posso affermare poiché quando mi veniva cambiato il turno e quindi mi capitava di lavorare martedì e giovedì, vedevo il sign. . Ho visto lavorare il presso la sede della ditta anche in altre Parte_1 Parte_1 occasioni in cui, per motivi vari, anche di passaggio mi sono recato in detto luogo (..)
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 24 settembre 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4656/2021 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Maria Luisa La Rosa giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Licciardello giusta procura in atti;
, P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi giusta procura generale in atti;
-RESISTENTI-
OGGETTO: accertamento subordinazione e differenze retributive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 luglio 2021 parte ricorrente ha esposto di aver lavorato dal 18.08.2016 al 31.03.2017 alle dipendenze della , con Controparte_3
pagina 1 di 11 sede legale in Catania Via La Spezia n. 3, con la qualifica di “perito assicurativo” ed ha riferito che, fin dalla data dell'assunzione e per tutta la durata del rapporto, aveva osservato un orario di lavoro predeterminato ed imposto dal datore di lavoro, dalle ore 9.00 alle ore
13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20,00, per un totale di nove ore e mezza giornaliere dal lunedì al venerdì, osservando due giorni di riposo settimanale, il sabato e la domenica.
Ha riferito che, pur avendo sottoscritto un contratto di lavoro di natura atipica ed occasionale, di fatto aveva prestato attività lavorativa a tutti gli effetti quale lavoratore subordinato e non occasionale alle dipendenze della società resistente, percependo acconti pari ad €. 6.000,00 ma non percependo mai alcuna differenza retributiva, non godendo di ferie, di permessi spettanti per ROL e per ex festività, non essendogli inoltre mai stati corrisposti mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto.
Ha dedotto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenza della società nel periodo dal 18.08.2016 al 31.03.2017, così come accertato dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Catania che con racc. a.r. del 16.09.2020 n. 16168 aveva comunicato “che previa idonea istruttoria ed acquisizione di documenti era stato accertato che l'attività lavorativa svolta da quest'ultimo presso la nel periodo indicato doveva CP_1 essere inquadrata quale lavoro subordinato e non occasionale, avendo l'Ente Territoriale all'uopo notiziato di ciò per il seguito di competenze e Guardia di Finanza”. CP_2 CP_4
Ha illustrato i caratteri sintomatici del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. ed ha evidenziato che era stato gerarchicamente sottoposto al potere direttivo e disciplinare degli amministratori, i quali impartivano direttive in ordine all'orario di lavoro da osservare e alle modalità operative delle prestazioni.
Quanto alle differenze retributive, ha richiamato il CCNL Assicurazioni-Agenzie in gestione libera_ ANAPAS che prevede per la mansione di perito assicurativo l'inquadramento contrattuale al 4° livello retributivo e ha dedotto di avere diritto al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori inquadrati al
4° livello. Ha riferito di avere lavorato per un numero di ore superiore al normale orario di lavoro previsto dal CCNL di categoria e di avere diritto oltre che alla retribuzione per la prestazione a tempo pieno, anche a quella relativa al lavoro straordinario.
Ha asserito di vantare un credito complessivo di € 12.989,35 al netto delle somme già corrisposte secondo quanto meglio specificato nell'atto introduttivo.
pagina 2 di 11 Ha chiesto pertanto “-Dichiari che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra il signor e la società dal 18/08/2016 al 31/03/2017; Parte_1 Controparte_1 condanni, pertanto, la società in persona del legale rappresentante p.t. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. -Dichiari che il ricorrente ha percepito una retribuzione inadeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto e, in applicazione del trattamento economico previsto dal CCNL per i dipendenti di Agenzie in gestione libera inquadrati al livello quarto assicurazioni, e comunque ex art. 36 della CP Costituzione, condanni la in p.l.r.p.t. al pagamento di €. 12.989,35 al netto CP_5 di quanto già corrisposto, per le causali meglio esposte in ricorso, o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche a mezzo consulenza tecnica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
Condanni la resistente al pagamento di spese ed onorari, da distrarre a favore del sottoscritto difensore”.
La società convenuta si è costituita tempestivamente con memoria depositata il 23 novembre 2021 ed ha contestato la ricostruzione di parte attrice.
In particolare, parte resistente ha premesso di svolgere attività di investigazione quale fiduciaria di primarie compagnie assicurative dalle quali viene incaricata di svolgere accertamenti sulle modalità di accadimento dei sinistri (mediante verifica di cose e luoghi, raccolta di informazioni e testimonianze, riscontri etc.) e sulla quantificazione dei danni;
di avvalersi per lo svolgimento delle suddette attività sia di personale interno, sia di uno staff di collaboratori esterni, tra i quali vi era anche il che, come tutti i collaboratori, Parte_1 riceveva all'inizio di ogni settimana una lista di perizie da effettuare, con recapiti telefonici e indirizzi per rintracciare l'interessato e per verificare i luoghi del sinistro.
Ha riferito inoltre quanto segue che il ricorrente ogni settimana riceveva un numero di circa 20 incarichi peritali
(numero che poteva variare secondo la disponibilità settimanale e la capacità organizzativa di ogni perito) che eseguiva con sequenze da lui decise, in orari da lui fissati, nelle giornate da lui stabilite;
che ciascun collaboratore provvedeva a contattare autonomamente dalla propria utenza telefonica il danneggiato, concordando con lo stesso le modalità per visionare il mezzo ed i luoghi;
di non conoscere la scaletta degli appuntamenti e di ricevere la notizia dell'attività solo all'atto della periodica consegna delle perizie;
pagina 3 di 11 che ciascun collaboratore effettuava i rilevamenti fotografici e peritali secondo le sue competenze, mediante apparecchiature fotografiche e/o informatiche personali e non aziendali;
che, peraltro, il ricorrente non trasmetteva alla stessa i dati in tempo reale ma li elaborava e consegnava periodicamente a blocchi;
che ciascun collaboratore era libero di concordare con l'interessato danneggiato eventuali successivi accessi per rivedere il veicolo in fase di riparazione, di sua iniziativa e senza che la medesima fosse informata di tali altre attività;
che ciascun collaboratore durante la fase di perizia si interfacciava con l'interessato per acquisire i documenti che reputava necessari (quali foto, preventivi, documenti del veicolo etc) mediante recapiti personali;
che il era un perito iscritto al relativo albo professionale il quale in media Parte_1 due volte ogni settimana si recava presso gli uffici della stessa, spesso nei giorni di martedì
e giovedì per ivi ricevere i periziati ed effettuare valutazioni o interlocuzioni che richiedevano una postazione da uffici;
che a volte il martedì e il giovedì il ricorrente non riceveva i periziandi presso i propri uffici, preferendo nel pomeriggio gestire appuntamenti per perizie e sopralluoghi prefissati altrove;
che il , come gli altri periti collaboratori, quando si recava presso i propri Parte_1 uffici si tratteneva anche per fare uso del un programma informatico molto costoso, Pt_2 messo gratuitamente a disposizione dei collaboratori;
che, nei giorni in cui si recava presso gli uffici della medesima, il ricorrente non aveva vincoli di orario, gestendo in autonomia, sia i tempi di uso del sia gli appuntamenti Pt_2 con i periziandi e organizzandosi a sua discrezione anche secondo gli altri appuntamenti presi in altri luoghi;
che per ciascuna perizia al veniva riconosciuto un compenso base di € Parte_1
13.50 e per quelle ritenute complesse (di regola circa 1/4 di quelle assegnate settimanalmente) veniva riconosciuta una maggiorazione di 4,00 oppure 5,00 euro ciascuna, secondo il grado di difficoltà; che il a fine mese presentava una lista delle perizie espletate che poi Parte_1 venivano concordemente conteggiate e liquidate;
che il ricorrente era libero di accettare o rifiutare un incarico, accadendo non di rado che rifiutasse incarichi (perché, per esempio, da pagina 4 di 11 eseguire in zone poco agevoli da raggiungere o perché era gravato da altri lavori) ed in tali casi veniva incaricato un altro perito;
che i rapporti professionali tra la stessa ed il ricorrente erano stati disciplinati secondo un assetto di collaborazione autonoma ed i pagamenti avvenivano a fronte dell'emissione di fattura;
che dopo la fine del rapporto erano sorte contestazioni sul pagamento di alcune fatture, rispetto alle quali era stata dichiarata soccombente dal Giudice di Pace in conformità alle ragioni creditorie di natura commerciale avanzate dal in sede civilistica. Parte_1
Contestata la natura subordinata del rapporto, nonché tutte le voci di domanda di cui al ricorso ed i conteggi ex adverso prospettati in quanto asseritamente erronei per basi di calcolo e modalità di elaborazione ed evidenziato che rispetto al petitum le somme da portare in detrazione sarebbero maggiori della cifra di € 6.000,00 dichiarata come ricevuta in ricorso, atteso che dalle fatture emesse dal risulta la diversa cifra di € 16.400,00, la Parte_1 [...] ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese e dei compensi di lite. CP_1
All'udienza del 3 dicembre 2021, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente, considerata la domanda della medesima avente ad oggetto anche il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, è stata invitata ad interloquire al riguardo e, stante l'istanza della stessa di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente di previdenza, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio. CP_ L' si è costituito tempestivamente con memoria del 13.3.2022 nella quale ha chiesto: “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto disporre l'estromissione CP_2 dell' resistente dal presente giudizio. In via principale, dichiarare, ove venga CP_2 accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' nonché l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria CP_2
pagina 5 di 11 formulata nei confronti dell' resistente. Spese, competenze ed onorari come per CP_2 legge.”
La causa è stata istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale del ricorrente e prova orale.
In esito all'udienza del 24 settembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di tutte le parti costituite, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_2
Al riguardo si osserva che l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2 si è resa necessaria in quanto, nel giudizio instaurato dal lavoratore al fine di chiedere al datore la regolarizzazione della propria posizione lavorativa sussiste litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale e destinatario del pagamento (Cass. 22.10.2021 n. 29637; n. 19679/2020).
3. Oggetto della presente controversia è l'accertamento dell'asserito rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della dal 18.8.2016 al Controparte_1
31.3.2017, nonché dei conseguenti crediti retributivi e contributivi.
In tali casi occorre muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, che spetta a colui che chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della subordinazione, ossia dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, valorizzando quali possibili indici sintomatici in tal senso la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro. In particolare, il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, va rilevato anzitutto che parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla pretesa subordinazione alle dipendenze della convenuta.
pagina 6 di 11 Non c'è in atti alcuna prova documentale dell'asserito rapporto di lavoro con la società resistente.
Deve, inoltre, osservarsi che il ricorso appare generico sotto il profilo dell'allegazione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore di lavoro, essendosi il ricorrente limitato ad affermare di essere “gerarchicamente sottoposto al potere direttivo e disciplinare degli amministratori, i quali impartivano direttive in ordine all'orario di lavoro da osservare, alle modalità operative delle prestazioni.” (cfr. pag. 2 e 3 del ricorso), senza meglio specificare in cosa consistesse il concreto atteggiarsi del potere direttivo e di controllo, né articolare alcun capitolo di prova specifico al riguardo.
A fronte di tali allegazioni, peraltro, le risultanze dell'istruttoria orale non hanno offerto elementi sufficienti per considerare raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto.
Al riguardo, si osserva che l'interrogatorio formale del ricorrente espletato all'udienza del 29 giugno 2022 ha confermato la circostanza di cui al capitolo G1 di cui alla memoria di costituzione.
La suddetta circostanza contrasta con quanto asserito in ricorso dal ricorrente ovvero
“il lavoratore osservava un orario di lavoro predeterminato ed imposto dal datore di lavoro: dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20,00 per un totale di nove ore e mezza giornaliere dal Lunedì al venerdì, osservando due giorni di riposo settimanale, il sabato e la domenica.” (cfr. pag. 1 del ricorso), confermando, invece, stante il carattere confessorio dell'interrogatorio formale, la presenza del presso gli uffici della Parte_1 in media due volte a settimana, spesso nei giorni di martedì e giovedì. CP_1
Parimenti, l'unico teste della parte ricorrente, sentito sui capitoli indicati in ricorso2 ad eccezione del capitolo 5) ritenuto inammissibile in quanto avente formulazione negativa, non ha fornito elementi utili per poter ricondurre il rapporto tra le parti alla subordinazione.
pagina 7 di 11 , sentito all'udienza del 29 giugno 2022, premesso di aver Testimone_1 lavorato per la società da gennaio 2015 fino a marzo/aprile 2019, ha dichiarato “non ricordo esattamente quando il ricorrente abbia lavorato per la sicuramente un anno e quasi CP_1 sicuramente nel 2016/17 o forse nel 17/18” aggiungendo “non sono esattamente al corrente degli orari di lavoro del ricorrente. So che il martedì e il giovedì l'orario di ricevimento era dalle 16.00 alle 19.00 e negli altri giorni – lunedì, mercoledì e venerdì - dalle 15 alle 19:00 senza apertura al pubblico. Capitava che in questi giorni il ricorrente lavorasse anche la mattina, lo so perché mi capitava di passare e passavo dall'ufficio tre quattro volte a settimana secondo le necessità”
Dalle superiori dichiarazioni testimoniali, pertanto, non risulta confermato né il periodo, né i giorni e gli orari di lavoro dichiarati dal ricorrente in ricorso.
Non può ignorarsi per altro che il teste ha dichiarato “Non ho cause in corso contro la società, preciso tuttavia che in passato tramite il mio legale ho contattato la società per discutere del mio licenziamento” e parimenti in sede ispettiva, oltre a riferire di aver lavorato per la società da gennaio 2016, anziché da gennaio 2015 come invece nel corso del giudizio, ha riferito anzitutto in ordine al proprio rapporto di lavoro, descrivendolo in termini analoghi a quelli utilizzati per il ricorrente, prendendo atto che, per quanto attiene alla propria posizione lavorativa, avrebbe dovuto eventualmente presentare “apposita e dettagliata denuncia, supportata da prova, all'Ispettorato o all'Autorità Giudiziaria in via civile o all' . CP_2
Al riguardo, appare opportuno richiamare il costante principio giurisprudenziale secondo cui l'attendibilità “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che
necessariamente essere anticipato di almeno un'ora: cioè 7.00-20.00. - 3) Vero o no che gli incarichi e gli orari di lavoro erano rigidamente prestabiliti ed imposti dal datore di lavoro per cui effettuate le Controparte_1 perizie auto fuori studio, doveva rientrare in ufficio dove il aveva la sua postazione ed elaborava le Parte_1 perizie tramite “ ” caricato unicamente in rete sui computers aziendali, per cui non era materialmente Pt_2 possibile elaborare le perizie in altro luogo se non in ufficio essendo il programma caricato su software aziendale. 4) Vero o no che il giovedì pomeriggio che era il giorno destinato al ricevimento al pubblico il
rimaneva in ufficio provvedendo a detta incombenza?” Parte_1
pagina 8 di 11 anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. sez. lav. n.
3051/2011; in senso conforme, ex multis, anche Cass. sez. lav. 30 marzo 2010, n. 7763).
D'altra parte, le dichiarazioni testimoniali a prova contraria, rese dai testimoni di parte resistente, entrambi sentiti all'udienza del 9 novembre 2022 smentiscono gli assunti attorei, confermando in particolare l'assenza di orari fissi e prestabiliti di lavoro.
La teste infatti, ha dichiarato che “il ricorrente ha Testimone_2 lavorato per la convenuta per un paio di mesi, non ricordo se sei o sette mesi, comunque, per un breve periodo non ricordo bene è passato parecchio tempo”, “il ricorrente svolgeva le attività di perito assicurativo, aveva la possibilità di appoggiarsi al nostro studio e svolgere il lavoro non effettuabile da casa, era il martedì e il giovedì, lo ricordo bene perché lavoravo in segreteria e conoscevo gli orari dei ragazzi lo vedevo circa due volte a settimana.”, “per quanto a mia conoscenza, di norma il ricorrente veniva il martedì e il giovedì in ufficio, non ricordo nel dettaglio, poteva anche capitare che venisse solo il martedì
o solo il giovedì”, precisando su domanda del difensore di parte resistente “non c'è un orario di lavoro, non aveva un orario di lavoro, è la cosa bella di questo lavoro, mia Parte_1 madre mi richiamava perché mi alzavo tardi e pensava che se non uscissi, non potessi guadagnare.”
Il teste dopo aver premesso “Ho conosciuto nel Testimone_3 Parte_1 periodo in cui lui veniva in ufficio, non ricordo quale fosse questo periodo, né per quanto tempo sia venuto in ufficio.” ha dichiarato “per quanto a mia conoscenza, non c'erano giornate stabilite, noi eravamo sempre fuori non c'era un giorno stabilito, non ci incrociavamo sempre, è possibile che quando io andavo in ufficio, lui non ci fosse o viceversa. Non sono al corrente se vi fossero dei giorni in cui di norma era in ufficio, a volte capitava che lo vedessi altre no, non c'erano giorni fissi.”, aggiungendo su domanda del difensore di parte resistente “per quanto io sappia non c'era un orario di lavoro, neanche io avevo un orario di lavoro prefissato, lo organizzavo io.”
Sulla base di quanto precede, non essendo stato compiutamente assolto l'onere di provare il carattere subordinato del rapporto di lavoro siccome allegato nel ricorso introduttivo, appaiono indimostrati i fatti costitutivi della domanda tesa al pagamento delle somme richieste a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ferie non godute,
pagina 9 di 11 tredicesima, quattordicesima mensilità e T.F.R. e al conseguente versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e, pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare la non vincolatività nella presente sede degli accertamenti effettuati dall'Ispettorato del lavoro in ordine alla richiesta di intervento n.
1067/18, acquisiti nel corso del giudizio (27 luglio 2022), conclusi con accertamento della subordinazione tra le parti dal 18 agosto 2016 al 31 marzo 2017 ma basati esclusivamente su quanto riferito dall'odierna parte ricorrente, nonché sulle dichiarazioni rese da Tes_1
e in particolare sull'affermazione “… la maggior parte delle volte in cui mi sono recato presso gli uffici della ho avuto modo di vedere il espletare le Controparte_1 Parte_1 mansioni di perito, sia caricare dati dal computer che a fotografare/periziare vetture incidentate”.
In disparte ogni considerazione sul rilievo di tale dichiarazione ai fini dell'accertamento della subordinazione, le dichiarazioni rese in sede ispettiva appaiono generiche e imprecise3 al pari di quelle rese nel corso del giudizio, confermando unicamente la presenza del ricorrente presso la società ma non la natura del rapporto di lavoro con la medesima.
4. La peculiarità della fattispecie concreta e i complessivi rapporti tra le parti come descritti dalla stessa parte resistente giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Va disposta altresì la compensazione delle spese di lite nei confronti dell' tenuto CP_2 conto che l'integrazione del contraddittorio è conseguente al mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
pagina 10 di 11 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 22 luglio 2021 nei confronti della disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 27 novembre 2025 il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il sig. ogni settimana si recava in media due volte presso gli uffici della , spesso Parte_1 CP_1 nei giorni di martedì e giovedì, per ivi ricevere i periziati ed effettuare valutazioni o interlocuzioni che richiedevano una postazione da ufficio. A volte il Martedì e Giovedì egli non riceveva i periziandi presso gli CP_ uffici della quando per sua scelta preferiva nel pomeriggio in questione gestire appuntamenti per perizie e sopralluoghi prefissati altrove”. 2 “1) Vero o non che il signor ha lavorato presso la dal 18/08/2016 al Parte_1 Controparte_1 31/03/2017 come perito assicurativo. 2) Vero o non che il signor osservava il seguente orario Parte_1 di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00; mentre nei casi in cui doveva recarsi in località al di fuori della provincia di Catania per effettuare le perizie l'orario di inizio della giornata lavorativa doveva 3 Si legge tra l'altro “(…) non so precisare se lo stesso fosse obbligato ad andare in ufficio e/o a rispettare gli orari di lavoro. Alcune volte ho assistito a dei richiami in presenza o tramite telefonate in cui il sign. Per_1 altro socio della , sollecitava il sig. a recarsi in azienda per discutere di perizie o lo CP_1 Parte_1 sollecitava a consegnarle ee/o definirle. Ricordo che svolgeva perizie in ufficio nei giorni di martedì Parte_1 e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 che tra l'altro sono i giorni e gli orari di ricevimento della , CP_1 ciò lo posso affermare poiché quando mi veniva cambiato il turno e quindi mi capitava di lavorare martedì e giovedì, vedevo il sign. . Ho visto lavorare il presso la sede della ditta anche in altre Parte_1 Parte_1 occasioni in cui, per motivi vari, anche di passaggio mi sono recato in detto luogo (..)