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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/12/2025, n. 6835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6835 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4960/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 4960/2024 R.G., avente ad oggetto – riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 19134 dell'11.7.2024, emessa su ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, n. 2154/2021, resa in data 10.6.2021 nel procedimento n. 4369/2015, a sua volta emessa a seguito di appello avverso la sentenza n.
1712/2014 resa dal Tribunale di Benevento in data 11.7.2014 – vertente tra
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), nella qualità C.F._4 Parte_5 C.F._5 di eredi di , rappresentate e difese dall'Avvocato Antonio Di Santo, Persona_1 elettivamente domiciliate presso l'indirizzo p.e.c. Email_1
attrici in riassunzione
e
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._6 Parte_6
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Mario Verrusio, C.F._7 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Benevento, Corso Garibaldi,
n. 42; convenuti in riassunzione
CONCLUSIONI
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
come da note di trattazione scritta;
[...]
Per e : come da note di trattazione scritta;
Controparte_1 Parte_6
pagina 1 di 14 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo
1.1 Stante la moltitudine di atti, non tutti rinvenuti, in primo luogo, occorre fare ricorso al principio secondo cui in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto
(oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado (Cass. civ., Sez. Unite,
16/02/2023, n. 4835).
Ciò posto, con atto di citazione del 18.4.2006, , premesso di essere Persona_1 proprietario dell'immobile sito in Guardia Sanframondi (BN), Piazza Castello, distinto in
Catasto al foglio 10, p.lla 157, sub 6 e sub 9, conveniva innanzi al Tribunale di Benevento
, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale su Controparte_2 CP_1
e , a loro volta proprietari dell'unità immobiliare contraddistinta al
[...] Parte_6 foglio 10, p.lla 782 sub 1, 3, 7, 8 ed 11, per sentirli condannare al risarcimento del danno patito a causa delle infiltrazioni meteoriche e dei lavori di ristrutturazione operati all'interno dell'immobile dei signori . CP_1
In particolare, il sig. esponeva, tra l'altro, che, in occasione di lavori di Pt_2 ristrutturazione, iniziati verso la fine dell'anno 2003, il predetto immobile era rimasto privo del tetto di copertura per un periodo di circa due anni, provocando al proprio immobile danni da infiltrazione di acque meteoriche, con conseguente distacco di intonaco, umidità e inagibilità del bene.
I locali interessati erano stati due bagni posti al piano primo ed al piano secondo, nonché una stanza da letto al piano secondo.
Per come si desume dalla sentenza impugnata, si costituiva , precisando che Controparte_2 il tetto di copertura dell'immobile era stato divelto per effetto di fenomeni atmosferici eccezionali, e che nel corso dei lavori era stata posta una copertura provvisoria;
allegava la necessità di chiamare in causa madre di e Persona_2 Controparte_1 Parte_6
, nonché il Comune di Guardia Sanframondi.
[...]
Chiedeva il rigetto delle domande e deduceva la responsabilità del conseguente al CP_3 comportamento ostruzionistico tenuto dall'Ente, in relazione all'andamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
1.2 Il Giudice di prime cure, espletata istruttoria, condannava e Controparte_1 Parte_6
(uno direttamente, l'altro come rappresentato) al risarcimento del danno, ritenendo
[...] applicabile alla fattispecie l'art. 2051 c.c.
Nella sentenza si legge: “il CTU, all'esito delle indagini e dei rilievi ritenuti opportuni, ha rilevato che lo stabile, di proprietà , è rimasto per circa due anni - dal Natale 2003 CP_1 pagina 2 di 14 fino al novembre 2005 - senza copertura ed ha avuto modo di riscontrare l'attuale presenza di tracce di infiltrazioni d'acqua sia sulla volta di un e ciò (evidentemente si è presenza di refusi) sia sulla volta di un locale al piano terra del fabbricato, dove sono le unità immobiliari di proprietà , sia all'interno di queste ultime (in particolare sulla volta di una stanza al CP_1 primo piano). Il CTU poste a confronto le tracce presenti sulle due volte di cui innanzi, ha ritenuto che la loro equivalenza rivela un copioso stillicidio di acqua che ha inizialmente interessato la volta al piano superiore, creando ristagno d'acqua sul pavimento della stanza.
Tale ristagno ha poi attraversato la volta del locale sottostante e provocato lo stesso tipo di infiltrazione ed entità del danno. Ad avviso del CTU, quindi, costituisce dato oggettivo e certo che le infiltrazioni ci sono state, la causa ne è stata l'assenza del tetto sul fabbricato” (pag. 3 della sentenza).
Il Giudice di prime cure, poi, quantificava in euro 3.062,85 il danno per le infiltrazioni subite e in euro 2.760,00 quelli da mancata utilizzazione dell'immobile, condannando i signori
(come detto, in proprio, i genitori in qualità di legali rappresentanti di CP_1 CP_1
) al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di ATP Pt_6
e di CTU.
1.3 Avverso la sentenza, proponevano appello e , Controparte_1 Parte_6 censurando la pronuncia per l'errata ricostruzione della vicenda fattuale operata dal giudice di prime cure: in particolare, con il primo motivo, si deduceva che il Tribunale aveva errato nel considerare l'immobile privo di tetto a causa dei lavori di ristrutturazione eseguiti, laddove, viceversa, la copertura era stata divelta per effetto di fenomeni meteorologici di portata eccezionale a seguito dei quali il Sig. aveva intrapreso lavori di ristrutturazione, fra CP_1 cui la realizzazione di una copertura provvisoria.
Non era stato neppure valutato lo stato di abbandono ultraventennale in cui versava l'immobile di proprietà del Sig. . Pt_2
Con il secondo motivo, parte appellante allegava che il Tribunale aveva qualificato la fattispecie dedotta in giudizio sussumendola nell'alveo dell'art. 2051 c.c., a fronte della richiesta attrice di accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c., con ciò incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
Sempre secondo parte appellante (terzo motivo), e , a Parte_6 Controparte_1 causa della loro minore età, non avrebbero potuto essere qualificati custodi del bene, mancando il presupposto di fatto della fattispecie, ovvero il potere di controllare la cosa.
Ancora, con il quarto motivo, gli istanti lamentavano che la responsabilità concernente il ripristino del tetto fosse di natura condominiale.
Dunque, per gli appellanti la domanda andava rigettata o per l'esistenza di caso fortuito, dovuto ai fenomeni temporaleschi eccezionali o per la non corretta applicazione dell'art. 2051 cc (anche perché, applicando l'art. 2043 cc, non era stata fornita prova di fatto colposo addebitabile ai predetti) o comunque per essere il tetto condominiale. pagina 3 di 14 Con il quinto motivo veniva dedotta la necessità di configurare comunque un'ipotesi di concorso colposo da addebitare anche a . Parte_7
Infine, con il sesto motivo, i signori censuravano la decisione nella parte in cui era CP_1 stato riconosciuto il danno da lucro cessante, nonostante la mancanza di prova.
Il giudizio di secondo grado veniva interrotto per la morte di e poi riassunto Parte_7 nei confronti degli eredi.
1.4 La Corte d'Appello di Napoli riteneva che erroneamente il giudice di prime cure avesse ricondotto la mancanza del tetto di copertura ai lavori di ristrutturazione eseguiti dai signori e non ad un evento atmosferico di particolare portata, e che il giudice fosse incorso CP_1 nel vizio di extra petizione ex art. 112 cpc, avendo riconosciuto la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. a fronte della richiesta attrice, formulata con riguardo all'art. 2043 c.c.
1.5 Con ricorso per cassazione le eredi di lamentavano, tra l'altro, l'erronea Persona_1 applicazione degli artt. 112 cpc e 2043 e 2051 c.c.: il giudice di primo grado, infatti, si era limitato a qualificare la domanda attrice come proposta ex art. 2051 c.c., non incorrendo in un vizio di ultra-petizione, ma applicando il generale principio “iura novit curia”, che attribuisce al giudicante il potere di dare la corretta qualificazione giuridica ai fatti allegati e provati dalle parti.
1.6 La Corte di Cassazione, con ordinanza dell'11.7.2024, ha accolto il ricorso e ha così stabilito: “…i fatti costitutivi allegati in primo grado potevano essere sussunti sia nell'alveo dell'art. 2051 cod. civ., in quanto comunque rilevava un'omessa custodia dell'immobile, sia nell'alveo dell'art. 2043 cod. civ., potendo detta condotta omissiva essere ascritta a colpa, e quindi, la censura dei ricorrenti, nel senso che la scelta dell'inquadramento giuridico compete al giudice, coglie nel segno (Cass. n. 11805 del 09/06/2016 Rv. 640195 – 01 e Cass. n. 9294 del 08/05/2015 Rv. 635285 – 01), laddove la Corte territoriale ha operato una diversa qualificazione dell'azione sulla base degli stessi elementi fattuali prospettata dal al Pt_2 giudice di primo grado così come consentito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
15724 del 18/07/2011 Rv. 619488 - 01) ma non offrendo alcuna plausibile motivazione al rigetto nel merito della domanda risarcitoria. Il giudice d'appello, invero, al fine di rendere una corretta pronuncia, avrebbe dovuto procedere alla diversa valutazione in diritto degli stessi fatti allegati e soltanto all'esito di detto scrutinio, per l'accertamento della compatibilità dei fatti dedotti a fondamento della domanda con l'art. 2043 cod. civ. ovvero con l'art. 2051 cod. civ., scrutinare la fondatezza o meno dell'azione proposta dai Parte_8
, posto che il bene della vita richiesto era di natura risarcitoria, ossia fungibile, in quanto
[...] consistente nella liquidazione di una somma di denaro. Invero, dall'applicazione dell'una o dell'altra delle indicate norme non derivano delle conseguenze in termini di tutela ma unicamente di onere della prova (più gravoso, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e agevolato, per il danneggiato, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.)”.
La Suprema Corte ha quindi disposto “la rimessione della causa alla Corte d'appello di pagina 4 di 14 Napoli, perché comunque le questioni concernenti il merito, ossia i danni e la loro liquidazione, sono rimaste assorbite dalla pronuncia d'appello fondata sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ed è, quindi, necessario procedere ad accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ.”.
1.7 Con atto dell'11.11.2024 , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nella qualità di eredi di , hanno riassunto il
[...] Parte_5 Persona_1 giudizio, costituendosi in data 15.11.2024.
Si sono costituiti e , richiamando i propri motivi Parte_6 Controparte_1
d'appello.
2. Il merito
2.1 Dunque, nel solco tracciato dai Giudici di legittimità, occorre procedere alla valutazione in diritto dei fatti allegati da parte attrice, per poi valutare la fondatezza o meno dell'azione originaria, tenuto conto, naturalmente, dei limiti tracciati dai motivi di appello, della decisione della Suprema Corte e che ogni questione non univocamente censurata deve reputarsi coperta dal giudicato.
Orbene, come accennato, col primo motivo, i signori hanno lamentato l'erronea CP_1 ricostruzione fattuale della vicenda sottoposta al giudice di prime cure.
Con la sentenza n. 1712/2014, il Tribunale aveva riassunto la posizione di parte attrice, affermando che questa, “a sostegno della domanda esponeva che i minori e Controparte_1
erano proprietari di un immobile in Guardia Sanframondi, p.zza Castello, al catasto Pt_6 al fg. 10, p.lla 782, sub 1, 3, 7, 8 e 11, corpo di fabbrica distinto, anche se attiguo a quello di sua proprietà e che nel periodo innanzi indicato detti locali, su iniziativa di CP_2
venivano interessati da lavori di ristrutturazione in occasione dei quali lo stabile
[...] rimaneva privo di copertura/tetto per lungo tempo. Esponeva, quindi, che in conseguenza di ciò alcuni locali del proprio immobile (bagni al primo e secondo piano e stanza da letto al secondo piano), subivano danni da infiltrazione di acque meteoriche, con conseguenti tracce di umidità e distacco di intonaco, con conseguente inagibilità de facto per impossibilità di utilizzazione dei bagni” (cfr. pag. 2).
Secondo gli originari appellanti, dunque, mentre gli attori avevano sostenuto che il crollo del tetto e le conseguenti infiltrazioni erano derivate da una condotta illecita dei signori CP_1 consistente nell'aver eseguito dei lavori di ristrutturazione, i convenuti avevano esposto che il crollo era derivato da un evento meteorologico di portata eccezionale.
Sotto tale profilo, occorre esaminare sia la relazione peritale depositata dall'ausiliario nel corso del primo grado di giudizio, sia l'elaborato stilato in sede di ATP.
Nella relazione di ATP, a pag. 12 e ss., si legge: “le strutture e le rifiniture del WC a piano primo… sono state investite dalle acque meteoriche provenienti dalla stessa proprietà
del del secondo piano e da un pozzo di luce e aria sempre di Persona_1 CP_4 proprietà dell'attore…le strutture e le rifiniture del wc al piano secondo… sono state investite pagina 5 di 14 dalle acque meteoriche provenienti dalla proprietà (consistente nel sottotetto) e CP_1 dalla stessa proprietà (consistente nel pozzo di luce e aria ed esclusiva sua Pt_2 proprietà)... la quota di acque provenienti dalla proprietà è del 60 % mentre quella CP_1 proveniente dalla stessa proprietà è del 40 %. La stanza da letto al piano secondo, Per_1 di proprietà e adiacente al WC è stata investita dalle acque meteoriche che ne Pt_2 hanno rovinato una parete. Le acque provengono dalla proprietà per una quota del CP_1
95% e per il 5% dal pozzo di aria e luce della stessa proprietà anche in questo Parte_9 caso, le modalità di conduzione dei lavori, difformi alla legislazione antisismica, condotti nella proprietà confinante , producono un danno ai due wc posti, uno al primo e CP_1
l'altro al secondo piano”.
Nella relazione di CTU svolta nella fase di merito, e nella quale si è evidenziato sia che i beni di proprietà erano stati nelle more trasferiti a terzi, sia che i lavori erano stati eseguiti Pt_7
a regola d'arte, a pag. 15 si legge: “…risulta così evidente che effettivamente ci sono state infiltrazioni d'acqua meteorica nei locali delle parti attrici provenienti dai piani superiori, ovvero dal piano di copertura, poiché l'immobile di proprietà è rimasto privo di CP_1 copertura per oltre un anno, senza alcuna protezione dalle intemperie. Le infiltrazioni sono ancora testimoniate dalle tracce rilevate sulla volta del locale della signora a piano Tes_1 terra e sulla volta della stanza soprastante, di proprietà ”. CP_1
Ancora, a pag. 17, si è scritto: “dato oggettivo certo è che le infiltrazioni ci sono state, i danni sono evidenti e la causa è stata l'assenza del tetto sul fabbricato. Si conferma solo in parte la relazione dell'accertamento tecnico preventivo”.
Infine, a pag. 27 della relazione, si legge: “si conferma che la causa delle infiltrazioni è da attribuire esclusivamente alla rimozione della copertura della proprietà generata CP_1 da un evento calamitoso ed eccezionale portata”.
Orbene, in ragione delle risultanze tecniche, valutate complessivamente, anche a ritenere che l'asportazione del tetto sia da relazionare al verificarsi di fenomeni temporaleschi intensi, tanto, ad avviso del Collegio, non esclude la responsabilità degli originari convenuti, posto che le infiltrazioni sono riconducibili alla prolungata mancanza del tetto di copertura dell'immobile, per un periodo di tempo di circa un anno (cfr., ad esempio, pag. 15 della CTU redatta nel giudizio di primo grado).
E tale circostanza, unitamente ad altre, si reputa sia stata sufficientemente allegata da
(pagine 2 e 3 della citazione: nel corso ed a causa dei citati lavori lo stabile Persona_1 dei rimaneva privo di copertura e/o tetto, con conseguenti gravi ripetute CP_1 infiltrazioni di acque meteoriche nei vicini bagni del , siti al piano primo ed al piano Pt_2 secondo, nonché in una stanza da letto al piano secondo dell'immobile del , con Pt_2 ulteriori danni al medesimo immobile dovuti alla cattiva esecuzione dei lavori citati…
…L'odierno attore ha subito, pertanto, gravi ed ingiusti danni a causa dell'attività illecita perpetrata dal e consistente: a) Nel non aver adottato tutte le cautele necessarie CP_1 pagina 6 di 14 per preservare l'immobile del dalle infiltrazioni di acque meteoriche già Pt_2 descritte…”).
Solo per mera completezza, in ordine al dedotto trasferimento, nelle more, dei beni danneggiati (cfr. pag. 7 della relazione di CTU), va chiarito che il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. Trattasi di un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario (Cass. civ.
Sez. Unite, 16-02-2016, n. 2951).
2.2 Così ricostruita la vicenda, è possibile individuare nell'art. 2051 c.c. la fattispecie applicabile al caso concreto, a prescindere da ogni valutazione dell'attività posta in essere dai signori nella materiale esecuzione dei lavori, valutata negativamente in sede di CP_1
ATP, contrariamente a quanto sostenuto nella relazione di CTU.
In tali casi, il custode può liberarsi dalla responsabilità, “ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass., Sez. 6 - 3, 27/03/2017, n. 7805).
Vale riportare passo motivazionale della Suprema Corte, “è noto che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epoca recente, il MA SS (Cass.,
Sez. Un., n. 20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato
o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
Pertanto, quanto al caso che occupa, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita (la strada, ricoperta di uno strato di ghiaccio) e la caduta accidentale della (questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e ormai CP_5 sostanzialmente pacifica tra le parti), il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami;
ma v. anche, tra le altre, Cass. 7505/2024, Cass. n. 28057/2024, Cass. n.
1404/2025 e Cass. n. 8450/2025):
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito";
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la pagina 7 di 14 responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile…” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/11/2025, n.
30141).
Dunque, anche a volere ritenere che il tetto fu divelto per effetto fenomeni temporaleschi particolarmente intensi, non può essere sottaciuto che la causa prossima delle infiltrazioni sia da ricondurre alla prolungata mancanza di copertura del fabbricato.
Era dunque onere del custode della res approntare quelle misure che, anche provvisoriamente, avrebbero potuto impedire la produzione dei danni.
Obiettivamente generica, anche ex 342 cpc, è l'attribuita rilevanza a “ritardi, inerzie ed ostacoli frapposti dall'autorità amministrativa” (cfr. pag. 6 dell'appello).
Il primo motivo va quindi rigettato, mentre il secondo è stato già oggetto di valutazione da parte della Suprema Corte.
2.3 Neppure può essere condiviso il terzo, stante la natura della responsabilità, intimamente collegata alla qualifica del soggetto.
La Suprema Corte ha chiarito che “tale signoria di fatto sull'immobile è ordinariamente immanente alla qualità di proprietario e possessore.
Salvo il caso che risulti il totale trasferimento del potere di fatto dell'immobile da parte del proprietario possessore in favore di altri e con modalità tali da escluderne la persistenza in capo a sé medesimo anche solo in parte (ipotesi che, nella specie, non ricorre), tale signoria non cessa ove, in concreto e in particolare, sulla cosa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand'anche con modalità analoghe a quella del proprietario…per danni cagionati da cose, custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, in quanto, avendo un potere effettivo sulla stessa, è in condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti. La signoria di fatto sulla cosa non viene meno nel caso in cui, in concreto e in particolare, sulla cosa stessa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand'anche con modalità analoghe a quella del proprietario, salvo che questi non provi di avere, in precedenza, a quelli trasferita la signoria di fatto con modalità tali da escluderne la persistenza, pure solo in parte, in capo a sé medesimo (Cass. civ., Sez.
III, Ord., 28/11/2025, n. 31165).
La richiamata condizione di minore dei convenuti all'epoca dei fatti, ad avviso del Collegio, non è risolvente.
In primo luogo, si è già detto che la Corte non ha disposizione tutti gli atti, ma nell'impugnazione dei signori (pag. 6) si legge: “i fatti non erano affatto pacifici, CP_1 ma anzi in contrasto, come si chiede di accertare, diversamente dalla adita Corte, che viene chiamata specificamente a rilevare (che): … alla dedotta asserita responsabilità dei minori, era stato opposto la concorrente responsabilità degli altri condomini e del stesso”. Pt_2
Inoltre, e in maniera dirimente, si reputa che la questione non possa essere più oggetto di pagina 8 di 14 analisi, posto che la Corte di cassazione, nel rimettere gli atti alla Corte di appello, ha accertato che (e cioè il genitore) “aveva affermato di essere carente di Controparte_2 legittimazione passiva in proprio, mentre aveva accettato il contraddittorio nella qualità di genitore e aveva chiesto la chiamata in causa della moglie ” (cfr. pag. 2 Persona_3 dell'ordinanza).
Ebbene, sia l'allegazione, sia l'accertamento contenuto nella sentenza, si ritiene assumano rilevanza anche in ordine all'effettiva contestazione, da parte dei minori, per come rappresentati, della loro titolarità, in base ai principi espressi sin da Cass. civ. Sez. Unite, 16-
02-2016, n. 2951, per cui è preclusa ogni contestazione della custodia, intesa, appunto, come vera e propria titolarità.
Del resto, a ragionare diversamente, si dovrebbe giungere alla conclusione paradossale di escludere qualunque forma di responsabilità, sia del genitore in proprio (esclusa in sentenza: cfr. pag. 5), sia dei minori rappresentati dai genitori.
Già tali considerazioni si reputano autonomamente concludenti.
Ma in ogni caso, quale ulteriore e risolvente motivo, va detto come si reputa non colga nel segno il richiamo all'art. 324 cc, che prevede l'usufrutto legale in capo ai genitori, appunto, per effetto di previsione legislativa e dunque di automatica attribuzione di status, a prescindere, cioè, da qualunque valutazione di fatto.
Ed invero, in forza di condivisibile impostazione, si ritiene che l'usufrutto legale non sia un diritto soggettivo collegato all'usufrutto vero e proprio, ma un ufficio di diritto privato, con proprie caratteristiche e quale diretta espressione della potestà genitoriale.
Inoltre, come visto, vi è stata chiamata dei genitori anche quali legali rappresentanti dei minori, e la condizione del minore, dunque, nella precipua ipotesi di specie, non ne esclude la responsabilità, legata, appunto, alla sua qualità di proprietario, e questa qualità assume rilevanza per effetto della rappresentanza legale dei genitori.
2.4 Con il quarto motivo, gli appellanti hanno lamentato la mancata valutazione, da parte del
Tribunale, della natura condominiale del tetto, che avrebbe dovuto essere ripristinato, dunque, da parte di tutti i condomini, in forza del principio sancito dall'art. 1117 c.c.
Neppure questa censura merita accoglimento.
Anche a volere considerare che il bene fosse comune, secondo le previsioni contenute nell'art. 1117 cc, in mancanza di titolo contrario, vanno comunque richiamati due principi.
A tenore del primo, “il , che subisca nella propria unità immobiliare un danno Pt_10 derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt.
1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che Parte_10 trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e pagina 9 di 14 alla rifusione dei danni cagionati” (Cassazione civile sez. II, 05/04/2025, n. 9030).
Nella citata pronuncia, la Corte di Cassazione espone una rilevante differenza.
Da una parte, infatti, il danneggiato riveste la qualità di “terzo” rispetto Pt_10 al , mentre, sul piano interno della gestione condominiale, permane il vincolo Parte_10 solidaristico tra i partecipanti alla comunione, i quali sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la manutenzione delle parti comuni e, conseguentemente, anche agli oneri risarcitori derivanti dalla loro omessa cura: “la ripartizione del debito, infatti, trova il suo titolo nella situazione di comproprietà delle cose comuni in capo ai condomini, in forza di un nesso tra obbligo e proprietà che permane e non viene eliso dal fatto che la condanna del condominio sia affermata nei confronti di un condomino piuttosto che di un terzo” (Cass. cit.).
Dunque, è solo sul piano dei rapporti tra condomini che vanno ripartite le spese necessarie alla manutenzione dei beni comuni, nonché gli oneri risarcitori, per cui, in sede di ripartizione interna, in ragione delle quote millesimali, e con il coinvolgimento di tutti partecipanti al
, si procederà eventualmente in tal senso. Parte_10
In forza del secondo principio, invece, “il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, CP_6 comma 1, c.c., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 c.c., non può essere imputata né al
, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale Parte_10 mandatario dei condomini” (Cassazione civile sez. III, 11/10/2024, n.26521; in motivazione si legge: “a quello storico, questa Corte ha fatto seguire, poi, un argomento di natura sistematica, ovvero che l'applicabilità dell'art. 2055 cod. civ. realizza, anche in questo caso, la sua funzione tipica, quella di operare "un rafforzamento del credito evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota)", coerente con il fatto che il
danneggiato si pone "quale terzo rispetto allo stesso condominio cui è ascrivibile Pt_10 il danno stesso (con conseguente inapplicabilità dell'art. 1227, comma 1, cod. civ.)", non potendo ritenersi soggetto che abbia "concorso a cagionare il danno" (cfr., ancora una volta,
Cass. Sez. 2, sent. n. 1674 del 2015, cit.)”.
Ancora, si evidenzia che la responsabilità da cose in custodia ex art 2051 c.c. presuppone l'individuazione di un custode, che non può “essere identificato né nel , interfaccia Parte_10 idoneo a rendere il danneggiato terzo rispetto agli altri condomini, ma pur sempre ente di sola gestione di beni comuni, né nel suo amministratore, essendo questi un mandatario dei condomini. Solo questi ultimi, invece, possono considerarsi investiti del governo della cosa, in base ad una disponibilità di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex art. 1117 cod. civ.” (così Cass. civ., II, 29.1.2015, n. 1674). pagina 10 di 14 L'azione può quindi essere proposta nei confronti solo di taluni condomini e - nella specie -
e . Controparte_1 Parte_6
2.5 Quanto appena detto, unitamente ai principi sin qui riportati circa la posizione di “terzo” del danneggiato, inducono la Corte a respingere anche il quinto motivo d'appello, secondo cui l'originario attore , in qualità di condomino, avrebbe dovuto attivarsi per Persona_1 impedire la produzione dei danni e, in definitiva, avrebbe dunque, concorso a determinare il danno con conseguente necessità di ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c.
Si è già detto, infatti, che la posizione di terzietà rispetto al consente di ritenere Parte_10 inapplicabile l'art. 1227 c.c. “non potendo ritenersi il danneggiato soggetto che abbia concorso a cagionare il danno” (Cass. sez. III, 11/10/2024, n. 26521, cit.).
Medesime considerazioni, stante l'identità di ratio, vanno fatte per il secondo comma della norma.
2.6 Con il sesto motivo, gli appellanti hanno lamentato il riconoscimento di un danno da lucro cessante derivante dall'inagibilità dell'immobile, in mancanza di prova.
A tal proposito deve evidenziarsi che “nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”
(Cass. civ., Sez. II, Sent., 02/12/2024, n. 30791).
Nell'ambito del giudizio di primo grado, parte attrice, ad avviso del Collegio, si è limitata ad allegare l'inagibilità e dunque il mancato utilizzo dell'immobile, stante l'importanza che i servizi igienici interessati dalle infiltrazioni avevano rivestito per l'intero appartamento (cfr. pag. 3 atto di citazione), e ha chiesto la liquidazione di tutti i danni “subiti e subendi”.
Ciò posto, deve ritenersi condivisibile la censura avanzata da parte appellante, atteso che l'originario attore non solo non ha fornito una adeguata dimostrazione del danno da lucro cessante derivante dall'inagibilità dell'immobile, con riguardo alle occasioni perdute, ma neppure ha formulato allegazioni tempestive, precise e puntuali sul punto.
Dall'importo quantificato in primo grado va quindi espunta la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del lucro cessante e cioè euro 2.760,00.
La somma che va riconosciuta è quindi di euro 3.062,85.
Così come indicato anche nella sentenza di primo grado, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite
(v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in pagina 11 di 14 tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, e dovranno Controparte_1 Parte_6 corrispondere gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 2.531,28
(importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al
31.12.2003, quale momento cui ancorare quello del sinistro, di quelli liquidati all'attualità al momento della pronuncia di primo grado) e, quindi, anno per anno, a partire dal 31.12.2004 e sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate. Vanno poi riconosciuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
L'appello va quindi accolto per quanto di ragione con conseguente parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Benevento.
3. Considerazioni conclusive e spese
3.1 La sentenza del Tribunale va quindi riformata negli indicati limiti, mentre alcuna rilevanza possono assumere le pronunce, inerenti ad altro rapporto, prodotte dai convenuti in riassunzione e originari appellanti.
3.2 Con riferimento alla regolamentazione delle spese nella fase di rinvio, va detto che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde
l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente pagina 12 di 14 soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. civ., sez. III,
11/11/2024, n. 29056; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 07/02/2022, n. 3798, secondo cui “il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto
l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite”.
E va altresì applicato il principio secondo cui “…il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. civ., SS.UU. 08/11/2022, n. 32906).
Nella specie, la Suprema Corte ha demandato al Collegio il compito di regolamentare le spese anche del giudizio di cassazione.
Le spese seguono dunque la soccombenza di e , anche se Controparte_1 Pt_6
l'accoglimento parziale dell'appello, con il riconoscimento solamente di una voce di danno, induce il Collegio a ritenere esistenti i presupposti per dichiararle compensate per la metà; la restante metà si liquida in dispositivo, con la decurtazione massima per la non particolare complessità della causa e tenuto conto, quale parametro, della somma riconosciuta.
Le spese vanno distratte in favore del difensore, come richiesto, ad eccezione di quelle del giudizio di primo grado, per il quale vi è stato diverso patrocinatore.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico di e Controparte_1 Parte_6
le spese occorse per la stesura delle relazioni di ATP e di CTU.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sulla riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 19134 dell'11.7.2024, emessa su ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, n. 2154/2021, resa in data 10.6.2021 nel procedimento n. 4369/2015, a sua volta emessa a seguito di appello avverso la sentenza n.
1712/2014 resa dal Tribunale di Benevento in data 11.7.2014, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva l'appello promosso pagina 13 di 14 da e e - in parziale riforma della sentenza n. Controparte_1 Parte_6
1712/2014 resa dal Tribunale di Benevento in data 11.7.2014 - condanna CP_1
e al pagamento, in favore di , ,
[...] Parte_6 Parte_1 Parte_2
in qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 Parte_5
, della somma di euro 3.062,85, oltre interessi al tasso legale Parte_7 inizialmente calcolati sull'importo di euro 2.531,28 e, quindi, anno per anno, a partire dal 31.12.2004 e sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• dichiara compensate per la metà le spese di lite e – per l'effetto – condanna
e al pagamento della metà di quelle sostenute da Controparte_1 Parte_6
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in qualità di eredi di;
metà che liquida: a) per il giudizio n.
[...] Parte_7
3007194/2006 R.G., celebrato innanzi al Tribunale di Benevento, compreso quello di
ATP, in euro 430,00 per spese ed euro 1.177,75 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
pone a carico di e le spese occorse per la stesura Controparte_1 Parte_6 delle relazioni di ATP e di CTU;
b) per il giudizio n. 4369/2015 R.G., celebrato innanzi alla Corte di Appello di Napoli, in euro 423,00 per spese ed euro 728,75 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e cpa come per legge;
c) per il giudizio n. 23107/2021, celebrato innanzi alla
Corte di cassazione, in euro 468,75 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
d) per il presente giudizio, in euro 237,00 per spese ed euro 728,75 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dispone la distrazione delle spese liquidate al capo che precede, ex art. 93 cpc, limitatamente a quelle indicate ai capi b), c) e d), in favore del difensore.
Così deciso, in Napoli, in data 18.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 4960/2024 R.G., avente ad oggetto – riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 19134 dell'11.7.2024, emessa su ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, n. 2154/2021, resa in data 10.6.2021 nel procedimento n. 4369/2015, a sua volta emessa a seguito di appello avverso la sentenza n.
1712/2014 resa dal Tribunale di Benevento in data 11.7.2014 – vertente tra
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (C.F. ), nella qualità C.F._4 Parte_5 C.F._5 di eredi di , rappresentate e difese dall'Avvocato Antonio Di Santo, Persona_1 elettivamente domiciliate presso l'indirizzo p.e.c. Email_1
attrici in riassunzione
e
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._6 Parte_6
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Mario Verrusio, C.F._7 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Benevento, Corso Garibaldi,
n. 42; convenuti in riassunzione
CONCLUSIONI
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
come da note di trattazione scritta;
[...]
Per e : come da note di trattazione scritta;
Controparte_1 Parte_6
pagina 1 di 14 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo
1.1 Stante la moltitudine di atti, non tutti rinvenuti, in primo luogo, occorre fare ricorso al principio secondo cui in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto
(oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado (Cass. civ., Sez. Unite,
16/02/2023, n. 4835).
Ciò posto, con atto di citazione del 18.4.2006, , premesso di essere Persona_1 proprietario dell'immobile sito in Guardia Sanframondi (BN), Piazza Castello, distinto in
Catasto al foglio 10, p.lla 157, sub 6 e sub 9, conveniva innanzi al Tribunale di Benevento
, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale su Controparte_2 CP_1
e , a loro volta proprietari dell'unità immobiliare contraddistinta al
[...] Parte_6 foglio 10, p.lla 782 sub 1, 3, 7, 8 ed 11, per sentirli condannare al risarcimento del danno patito a causa delle infiltrazioni meteoriche e dei lavori di ristrutturazione operati all'interno dell'immobile dei signori . CP_1
In particolare, il sig. esponeva, tra l'altro, che, in occasione di lavori di Pt_2 ristrutturazione, iniziati verso la fine dell'anno 2003, il predetto immobile era rimasto privo del tetto di copertura per un periodo di circa due anni, provocando al proprio immobile danni da infiltrazione di acque meteoriche, con conseguente distacco di intonaco, umidità e inagibilità del bene.
I locali interessati erano stati due bagni posti al piano primo ed al piano secondo, nonché una stanza da letto al piano secondo.
Per come si desume dalla sentenza impugnata, si costituiva , precisando che Controparte_2 il tetto di copertura dell'immobile era stato divelto per effetto di fenomeni atmosferici eccezionali, e che nel corso dei lavori era stata posta una copertura provvisoria;
allegava la necessità di chiamare in causa madre di e Persona_2 Controparte_1 Parte_6
, nonché il Comune di Guardia Sanframondi.
[...]
Chiedeva il rigetto delle domande e deduceva la responsabilità del conseguente al CP_3 comportamento ostruzionistico tenuto dall'Ente, in relazione all'andamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
1.2 Il Giudice di prime cure, espletata istruttoria, condannava e Controparte_1 Parte_6
(uno direttamente, l'altro come rappresentato) al risarcimento del danno, ritenendo
[...] applicabile alla fattispecie l'art. 2051 c.c.
Nella sentenza si legge: “il CTU, all'esito delle indagini e dei rilievi ritenuti opportuni, ha rilevato che lo stabile, di proprietà , è rimasto per circa due anni - dal Natale 2003 CP_1 pagina 2 di 14 fino al novembre 2005 - senza copertura ed ha avuto modo di riscontrare l'attuale presenza di tracce di infiltrazioni d'acqua sia sulla volta di un e ciò (evidentemente si è presenza di refusi) sia sulla volta di un locale al piano terra del fabbricato, dove sono le unità immobiliari di proprietà , sia all'interno di queste ultime (in particolare sulla volta di una stanza al CP_1 primo piano). Il CTU poste a confronto le tracce presenti sulle due volte di cui innanzi, ha ritenuto che la loro equivalenza rivela un copioso stillicidio di acqua che ha inizialmente interessato la volta al piano superiore, creando ristagno d'acqua sul pavimento della stanza.
Tale ristagno ha poi attraversato la volta del locale sottostante e provocato lo stesso tipo di infiltrazione ed entità del danno. Ad avviso del CTU, quindi, costituisce dato oggettivo e certo che le infiltrazioni ci sono state, la causa ne è stata l'assenza del tetto sul fabbricato” (pag. 3 della sentenza).
Il Giudice di prime cure, poi, quantificava in euro 3.062,85 il danno per le infiltrazioni subite e in euro 2.760,00 quelli da mancata utilizzazione dell'immobile, condannando i signori
(come detto, in proprio, i genitori in qualità di legali rappresentanti di CP_1 CP_1
) al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite, comprese quelle di ATP Pt_6
e di CTU.
1.3 Avverso la sentenza, proponevano appello e , Controparte_1 Parte_6 censurando la pronuncia per l'errata ricostruzione della vicenda fattuale operata dal giudice di prime cure: in particolare, con il primo motivo, si deduceva che il Tribunale aveva errato nel considerare l'immobile privo di tetto a causa dei lavori di ristrutturazione eseguiti, laddove, viceversa, la copertura era stata divelta per effetto di fenomeni meteorologici di portata eccezionale a seguito dei quali il Sig. aveva intrapreso lavori di ristrutturazione, fra CP_1 cui la realizzazione di una copertura provvisoria.
Non era stato neppure valutato lo stato di abbandono ultraventennale in cui versava l'immobile di proprietà del Sig. . Pt_2
Con il secondo motivo, parte appellante allegava che il Tribunale aveva qualificato la fattispecie dedotta in giudizio sussumendola nell'alveo dell'art. 2051 c.c., a fronte della richiesta attrice di accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c., con ciò incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
Sempre secondo parte appellante (terzo motivo), e , a Parte_6 Controparte_1 causa della loro minore età, non avrebbero potuto essere qualificati custodi del bene, mancando il presupposto di fatto della fattispecie, ovvero il potere di controllare la cosa.
Ancora, con il quarto motivo, gli istanti lamentavano che la responsabilità concernente il ripristino del tetto fosse di natura condominiale.
Dunque, per gli appellanti la domanda andava rigettata o per l'esistenza di caso fortuito, dovuto ai fenomeni temporaleschi eccezionali o per la non corretta applicazione dell'art. 2051 cc (anche perché, applicando l'art. 2043 cc, non era stata fornita prova di fatto colposo addebitabile ai predetti) o comunque per essere il tetto condominiale. pagina 3 di 14 Con il quinto motivo veniva dedotta la necessità di configurare comunque un'ipotesi di concorso colposo da addebitare anche a . Parte_7
Infine, con il sesto motivo, i signori censuravano la decisione nella parte in cui era CP_1 stato riconosciuto il danno da lucro cessante, nonostante la mancanza di prova.
Il giudizio di secondo grado veniva interrotto per la morte di e poi riassunto Parte_7 nei confronti degli eredi.
1.4 La Corte d'Appello di Napoli riteneva che erroneamente il giudice di prime cure avesse ricondotto la mancanza del tetto di copertura ai lavori di ristrutturazione eseguiti dai signori e non ad un evento atmosferico di particolare portata, e che il giudice fosse incorso CP_1 nel vizio di extra petizione ex art. 112 cpc, avendo riconosciuto la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. a fronte della richiesta attrice, formulata con riguardo all'art. 2043 c.c.
1.5 Con ricorso per cassazione le eredi di lamentavano, tra l'altro, l'erronea Persona_1 applicazione degli artt. 112 cpc e 2043 e 2051 c.c.: il giudice di primo grado, infatti, si era limitato a qualificare la domanda attrice come proposta ex art. 2051 c.c., non incorrendo in un vizio di ultra-petizione, ma applicando il generale principio “iura novit curia”, che attribuisce al giudicante il potere di dare la corretta qualificazione giuridica ai fatti allegati e provati dalle parti.
1.6 La Corte di Cassazione, con ordinanza dell'11.7.2024, ha accolto il ricorso e ha così stabilito: “…i fatti costitutivi allegati in primo grado potevano essere sussunti sia nell'alveo dell'art. 2051 cod. civ., in quanto comunque rilevava un'omessa custodia dell'immobile, sia nell'alveo dell'art. 2043 cod. civ., potendo detta condotta omissiva essere ascritta a colpa, e quindi, la censura dei ricorrenti, nel senso che la scelta dell'inquadramento giuridico compete al giudice, coglie nel segno (Cass. n. 11805 del 09/06/2016 Rv. 640195 – 01 e Cass. n. 9294 del 08/05/2015 Rv. 635285 – 01), laddove la Corte territoriale ha operato una diversa qualificazione dell'azione sulla base degli stessi elementi fattuali prospettata dal al Pt_2 giudice di primo grado così come consentito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
15724 del 18/07/2011 Rv. 619488 - 01) ma non offrendo alcuna plausibile motivazione al rigetto nel merito della domanda risarcitoria. Il giudice d'appello, invero, al fine di rendere una corretta pronuncia, avrebbe dovuto procedere alla diversa valutazione in diritto degli stessi fatti allegati e soltanto all'esito di detto scrutinio, per l'accertamento della compatibilità dei fatti dedotti a fondamento della domanda con l'art. 2043 cod. civ. ovvero con l'art. 2051 cod. civ., scrutinare la fondatezza o meno dell'azione proposta dai Parte_8
, posto che il bene della vita richiesto era di natura risarcitoria, ossia fungibile, in quanto
[...] consistente nella liquidazione di una somma di denaro. Invero, dall'applicazione dell'una o dell'altra delle indicate norme non derivano delle conseguenze in termini di tutela ma unicamente di onere della prova (più gravoso, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e agevolato, per il danneggiato, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.)”.
La Suprema Corte ha quindi disposto “la rimessione della causa alla Corte d'appello di pagina 4 di 14 Napoli, perché comunque le questioni concernenti il merito, ossia i danni e la loro liquidazione, sono rimaste assorbite dalla pronuncia d'appello fondata sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ed è, quindi, necessario procedere ad accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ.”.
1.7 Con atto dell'11.11.2024 , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nella qualità di eredi di , hanno riassunto il
[...] Parte_5 Persona_1 giudizio, costituendosi in data 15.11.2024.
Si sono costituiti e , richiamando i propri motivi Parte_6 Controparte_1
d'appello.
2. Il merito
2.1 Dunque, nel solco tracciato dai Giudici di legittimità, occorre procedere alla valutazione in diritto dei fatti allegati da parte attrice, per poi valutare la fondatezza o meno dell'azione originaria, tenuto conto, naturalmente, dei limiti tracciati dai motivi di appello, della decisione della Suprema Corte e che ogni questione non univocamente censurata deve reputarsi coperta dal giudicato.
Orbene, come accennato, col primo motivo, i signori hanno lamentato l'erronea CP_1 ricostruzione fattuale della vicenda sottoposta al giudice di prime cure.
Con la sentenza n. 1712/2014, il Tribunale aveva riassunto la posizione di parte attrice, affermando che questa, “a sostegno della domanda esponeva che i minori e Controparte_1
erano proprietari di un immobile in Guardia Sanframondi, p.zza Castello, al catasto Pt_6 al fg. 10, p.lla 782, sub 1, 3, 7, 8 e 11, corpo di fabbrica distinto, anche se attiguo a quello di sua proprietà e che nel periodo innanzi indicato detti locali, su iniziativa di CP_2
venivano interessati da lavori di ristrutturazione in occasione dei quali lo stabile
[...] rimaneva privo di copertura/tetto per lungo tempo. Esponeva, quindi, che in conseguenza di ciò alcuni locali del proprio immobile (bagni al primo e secondo piano e stanza da letto al secondo piano), subivano danni da infiltrazione di acque meteoriche, con conseguenti tracce di umidità e distacco di intonaco, con conseguente inagibilità de facto per impossibilità di utilizzazione dei bagni” (cfr. pag. 2).
Secondo gli originari appellanti, dunque, mentre gli attori avevano sostenuto che il crollo del tetto e le conseguenti infiltrazioni erano derivate da una condotta illecita dei signori CP_1 consistente nell'aver eseguito dei lavori di ristrutturazione, i convenuti avevano esposto che il crollo era derivato da un evento meteorologico di portata eccezionale.
Sotto tale profilo, occorre esaminare sia la relazione peritale depositata dall'ausiliario nel corso del primo grado di giudizio, sia l'elaborato stilato in sede di ATP.
Nella relazione di ATP, a pag. 12 e ss., si legge: “le strutture e le rifiniture del WC a piano primo… sono state investite dalle acque meteoriche provenienti dalla stessa proprietà
del del secondo piano e da un pozzo di luce e aria sempre di Persona_1 CP_4 proprietà dell'attore…le strutture e le rifiniture del wc al piano secondo… sono state investite pagina 5 di 14 dalle acque meteoriche provenienti dalla proprietà (consistente nel sottotetto) e CP_1 dalla stessa proprietà (consistente nel pozzo di luce e aria ed esclusiva sua Pt_2 proprietà)... la quota di acque provenienti dalla proprietà è del 60 % mentre quella CP_1 proveniente dalla stessa proprietà è del 40 %. La stanza da letto al piano secondo, Per_1 di proprietà e adiacente al WC è stata investita dalle acque meteoriche che ne Pt_2 hanno rovinato una parete. Le acque provengono dalla proprietà per una quota del CP_1
95% e per il 5% dal pozzo di aria e luce della stessa proprietà anche in questo Parte_9 caso, le modalità di conduzione dei lavori, difformi alla legislazione antisismica, condotti nella proprietà confinante , producono un danno ai due wc posti, uno al primo e CP_1
l'altro al secondo piano”.
Nella relazione di CTU svolta nella fase di merito, e nella quale si è evidenziato sia che i beni di proprietà erano stati nelle more trasferiti a terzi, sia che i lavori erano stati eseguiti Pt_7
a regola d'arte, a pag. 15 si legge: “…risulta così evidente che effettivamente ci sono state infiltrazioni d'acqua meteorica nei locali delle parti attrici provenienti dai piani superiori, ovvero dal piano di copertura, poiché l'immobile di proprietà è rimasto privo di CP_1 copertura per oltre un anno, senza alcuna protezione dalle intemperie. Le infiltrazioni sono ancora testimoniate dalle tracce rilevate sulla volta del locale della signora a piano Tes_1 terra e sulla volta della stanza soprastante, di proprietà ”. CP_1
Ancora, a pag. 17, si è scritto: “dato oggettivo certo è che le infiltrazioni ci sono state, i danni sono evidenti e la causa è stata l'assenza del tetto sul fabbricato. Si conferma solo in parte la relazione dell'accertamento tecnico preventivo”.
Infine, a pag. 27 della relazione, si legge: “si conferma che la causa delle infiltrazioni è da attribuire esclusivamente alla rimozione della copertura della proprietà generata CP_1 da un evento calamitoso ed eccezionale portata”.
Orbene, in ragione delle risultanze tecniche, valutate complessivamente, anche a ritenere che l'asportazione del tetto sia da relazionare al verificarsi di fenomeni temporaleschi intensi, tanto, ad avviso del Collegio, non esclude la responsabilità degli originari convenuti, posto che le infiltrazioni sono riconducibili alla prolungata mancanza del tetto di copertura dell'immobile, per un periodo di tempo di circa un anno (cfr., ad esempio, pag. 15 della CTU redatta nel giudizio di primo grado).
E tale circostanza, unitamente ad altre, si reputa sia stata sufficientemente allegata da
(pagine 2 e 3 della citazione: nel corso ed a causa dei citati lavori lo stabile Persona_1 dei rimaneva privo di copertura e/o tetto, con conseguenti gravi ripetute CP_1 infiltrazioni di acque meteoriche nei vicini bagni del , siti al piano primo ed al piano Pt_2 secondo, nonché in una stanza da letto al piano secondo dell'immobile del , con Pt_2 ulteriori danni al medesimo immobile dovuti alla cattiva esecuzione dei lavori citati…
…L'odierno attore ha subito, pertanto, gravi ed ingiusti danni a causa dell'attività illecita perpetrata dal e consistente: a) Nel non aver adottato tutte le cautele necessarie CP_1 pagina 6 di 14 per preservare l'immobile del dalle infiltrazioni di acque meteoriche già Pt_2 descritte…”).
Solo per mera completezza, in ordine al dedotto trasferimento, nelle more, dei beni danneggiati (cfr. pag. 7 della relazione di CTU), va chiarito che il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso. Trattasi di un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario (Cass. civ.
Sez. Unite, 16-02-2016, n. 2951).
2.2 Così ricostruita la vicenda, è possibile individuare nell'art. 2051 c.c. la fattispecie applicabile al caso concreto, a prescindere da ogni valutazione dell'attività posta in essere dai signori nella materiale esecuzione dei lavori, valutata negativamente in sede di CP_1
ATP, contrariamente a quanto sostenuto nella relazione di CTU.
In tali casi, il custode può liberarsi dalla responsabilità, “ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass., Sez. 6 - 3, 27/03/2017, n. 7805).
Vale riportare passo motivazionale della Suprema Corte, “è noto che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epoca recente, il MA SS (Cass.,
Sez. Un., n. 20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato
o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
Pertanto, quanto al caso che occupa, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita (la strada, ricoperta di uno strato di ghiaccio) e la caduta accidentale della (questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e ormai CP_5 sostanzialmente pacifica tra le parti), il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami;
ma v. anche, tra le altre, Cass. 7505/2024, Cass. n. 28057/2024, Cass. n.
1404/2025 e Cass. n. 8450/2025):
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito";
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la pagina 7 di 14 responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile…” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/11/2025, n.
30141).
Dunque, anche a volere ritenere che il tetto fu divelto per effetto fenomeni temporaleschi particolarmente intensi, non può essere sottaciuto che la causa prossima delle infiltrazioni sia da ricondurre alla prolungata mancanza di copertura del fabbricato.
Era dunque onere del custode della res approntare quelle misure che, anche provvisoriamente, avrebbero potuto impedire la produzione dei danni.
Obiettivamente generica, anche ex 342 cpc, è l'attribuita rilevanza a “ritardi, inerzie ed ostacoli frapposti dall'autorità amministrativa” (cfr. pag. 6 dell'appello).
Il primo motivo va quindi rigettato, mentre il secondo è stato già oggetto di valutazione da parte della Suprema Corte.
2.3 Neppure può essere condiviso il terzo, stante la natura della responsabilità, intimamente collegata alla qualifica del soggetto.
La Suprema Corte ha chiarito che “tale signoria di fatto sull'immobile è ordinariamente immanente alla qualità di proprietario e possessore.
Salvo il caso che risulti il totale trasferimento del potere di fatto dell'immobile da parte del proprietario possessore in favore di altri e con modalità tali da escluderne la persistenza in capo a sé medesimo anche solo in parte (ipotesi che, nella specie, non ricorre), tale signoria non cessa ove, in concreto e in particolare, sulla cosa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand'anche con modalità analoghe a quella del proprietario…per danni cagionati da cose, custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, in quanto, avendo un potere effettivo sulla stessa, è in condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti. La signoria di fatto sulla cosa non viene meno nel caso in cui, in concreto e in particolare, sulla cosa stessa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand'anche con modalità analoghe a quella del proprietario, salvo che questi non provi di avere, in precedenza, a quelli trasferita la signoria di fatto con modalità tali da escluderne la persistenza, pure solo in parte, in capo a sé medesimo (Cass. civ., Sez.
III, Ord., 28/11/2025, n. 31165).
La richiamata condizione di minore dei convenuti all'epoca dei fatti, ad avviso del Collegio, non è risolvente.
In primo luogo, si è già detto che la Corte non ha disposizione tutti gli atti, ma nell'impugnazione dei signori (pag. 6) si legge: “i fatti non erano affatto pacifici, CP_1 ma anzi in contrasto, come si chiede di accertare, diversamente dalla adita Corte, che viene chiamata specificamente a rilevare (che): … alla dedotta asserita responsabilità dei minori, era stato opposto la concorrente responsabilità degli altri condomini e del stesso”. Pt_2
Inoltre, e in maniera dirimente, si reputa che la questione non possa essere più oggetto di pagina 8 di 14 analisi, posto che la Corte di cassazione, nel rimettere gli atti alla Corte di appello, ha accertato che (e cioè il genitore) “aveva affermato di essere carente di Controparte_2 legittimazione passiva in proprio, mentre aveva accettato il contraddittorio nella qualità di genitore e aveva chiesto la chiamata in causa della moglie ” (cfr. pag. 2 Persona_3 dell'ordinanza).
Ebbene, sia l'allegazione, sia l'accertamento contenuto nella sentenza, si ritiene assumano rilevanza anche in ordine all'effettiva contestazione, da parte dei minori, per come rappresentati, della loro titolarità, in base ai principi espressi sin da Cass. civ. Sez. Unite, 16-
02-2016, n. 2951, per cui è preclusa ogni contestazione della custodia, intesa, appunto, come vera e propria titolarità.
Del resto, a ragionare diversamente, si dovrebbe giungere alla conclusione paradossale di escludere qualunque forma di responsabilità, sia del genitore in proprio (esclusa in sentenza: cfr. pag. 5), sia dei minori rappresentati dai genitori.
Già tali considerazioni si reputano autonomamente concludenti.
Ma in ogni caso, quale ulteriore e risolvente motivo, va detto come si reputa non colga nel segno il richiamo all'art. 324 cc, che prevede l'usufrutto legale in capo ai genitori, appunto, per effetto di previsione legislativa e dunque di automatica attribuzione di status, a prescindere, cioè, da qualunque valutazione di fatto.
Ed invero, in forza di condivisibile impostazione, si ritiene che l'usufrutto legale non sia un diritto soggettivo collegato all'usufrutto vero e proprio, ma un ufficio di diritto privato, con proprie caratteristiche e quale diretta espressione della potestà genitoriale.
Inoltre, come visto, vi è stata chiamata dei genitori anche quali legali rappresentanti dei minori, e la condizione del minore, dunque, nella precipua ipotesi di specie, non ne esclude la responsabilità, legata, appunto, alla sua qualità di proprietario, e questa qualità assume rilevanza per effetto della rappresentanza legale dei genitori.
2.4 Con il quarto motivo, gli appellanti hanno lamentato la mancata valutazione, da parte del
Tribunale, della natura condominiale del tetto, che avrebbe dovuto essere ripristinato, dunque, da parte di tutti i condomini, in forza del principio sancito dall'art. 1117 c.c.
Neppure questa censura merita accoglimento.
Anche a volere considerare che il bene fosse comune, secondo le previsioni contenute nell'art. 1117 cc, in mancanza di titolo contrario, vanno comunque richiamati due principi.
A tenore del primo, “il , che subisca nella propria unità immobiliare un danno Pt_10 derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt.
1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo, che Parte_10 trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell'edificio e pagina 9 di 14 alla rifusione dei danni cagionati” (Cassazione civile sez. II, 05/04/2025, n. 9030).
Nella citata pronuncia, la Corte di Cassazione espone una rilevante differenza.
Da una parte, infatti, il danneggiato riveste la qualità di “terzo” rispetto Pt_10 al , mentre, sul piano interno della gestione condominiale, permane il vincolo Parte_10 solidaristico tra i partecipanti alla comunione, i quali sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la manutenzione delle parti comuni e, conseguentemente, anche agli oneri risarcitori derivanti dalla loro omessa cura: “la ripartizione del debito, infatti, trova il suo titolo nella situazione di comproprietà delle cose comuni in capo ai condomini, in forza di un nesso tra obbligo e proprietà che permane e non viene eliso dal fatto che la condanna del condominio sia affermata nei confronti di un condomino piuttosto che di un terzo” (Cass. cit.).
Dunque, è solo sul piano dei rapporti tra condomini che vanno ripartite le spese necessarie alla manutenzione dei beni comuni, nonché gli oneri risarcitori, per cui, in sede di ripartizione interna, in ragione delle quote millesimali, e con il coinvolgimento di tutti partecipanti al
, si procederà eventualmente in tal senso. Parte_10
In forza del secondo principio, invece, “il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, CP_6 comma 1, c.c., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 c.c., non può essere imputata né al
, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale Parte_10 mandatario dei condomini” (Cassazione civile sez. III, 11/10/2024, n.26521; in motivazione si legge: “a quello storico, questa Corte ha fatto seguire, poi, un argomento di natura sistematica, ovvero che l'applicabilità dell'art. 2055 cod. civ. realizza, anche in questo caso, la sua funzione tipica, quella di operare "un rafforzamento del credito evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota)", coerente con il fatto che il
danneggiato si pone "quale terzo rispetto allo stesso condominio cui è ascrivibile Pt_10 il danno stesso (con conseguente inapplicabilità dell'art. 1227, comma 1, cod. civ.)", non potendo ritenersi soggetto che abbia "concorso a cagionare il danno" (cfr., ancora una volta,
Cass. Sez. 2, sent. n. 1674 del 2015, cit.)”.
Ancora, si evidenzia che la responsabilità da cose in custodia ex art 2051 c.c. presuppone l'individuazione di un custode, che non può “essere identificato né nel , interfaccia Parte_10 idoneo a rendere il danneggiato terzo rispetto agli altri condomini, ma pur sempre ente di sola gestione di beni comuni, né nel suo amministratore, essendo questi un mandatario dei condomini. Solo questi ultimi, invece, possono considerarsi investiti del governo della cosa, in base ad una disponibilità di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex art. 1117 cod. civ.” (così Cass. civ., II, 29.1.2015, n. 1674). pagina 10 di 14 L'azione può quindi essere proposta nei confronti solo di taluni condomini e - nella specie -
e . Controparte_1 Parte_6
2.5 Quanto appena detto, unitamente ai principi sin qui riportati circa la posizione di “terzo” del danneggiato, inducono la Corte a respingere anche il quinto motivo d'appello, secondo cui l'originario attore , in qualità di condomino, avrebbe dovuto attivarsi per Persona_1 impedire la produzione dei danni e, in definitiva, avrebbe dunque, concorso a determinare il danno con conseguente necessità di ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c.
Si è già detto, infatti, che la posizione di terzietà rispetto al consente di ritenere Parte_10 inapplicabile l'art. 1227 c.c. “non potendo ritenersi il danneggiato soggetto che abbia concorso a cagionare il danno” (Cass. sez. III, 11/10/2024, n. 26521, cit.).
Medesime considerazioni, stante l'identità di ratio, vanno fatte per il secondo comma della norma.
2.6 Con il sesto motivo, gli appellanti hanno lamentato il riconoscimento di un danno da lucro cessante derivante dall'inagibilità dell'immobile, in mancanza di prova.
A tal proposito deve evidenziarsi che “nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”
(Cass. civ., Sez. II, Sent., 02/12/2024, n. 30791).
Nell'ambito del giudizio di primo grado, parte attrice, ad avviso del Collegio, si è limitata ad allegare l'inagibilità e dunque il mancato utilizzo dell'immobile, stante l'importanza che i servizi igienici interessati dalle infiltrazioni avevano rivestito per l'intero appartamento (cfr. pag. 3 atto di citazione), e ha chiesto la liquidazione di tutti i danni “subiti e subendi”.
Ciò posto, deve ritenersi condivisibile la censura avanzata da parte appellante, atteso che l'originario attore non solo non ha fornito una adeguata dimostrazione del danno da lucro cessante derivante dall'inagibilità dell'immobile, con riguardo alle occasioni perdute, ma neppure ha formulato allegazioni tempestive, precise e puntuali sul punto.
Dall'importo quantificato in primo grado va quindi espunta la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del lucro cessante e cioè euro 2.760,00.
La somma che va riconosciuta è quindi di euro 3.062,85.
Così come indicato anche nella sentenza di primo grado, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite
(v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in pagina 11 di 14 tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, e dovranno Controparte_1 Parte_6 corrispondere gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 2.531,28
(importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al
31.12.2003, quale momento cui ancorare quello del sinistro, di quelli liquidati all'attualità al momento della pronuncia di primo grado) e, quindi, anno per anno, a partire dal 31.12.2004 e sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate. Vanno poi riconosciuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
L'appello va quindi accolto per quanto di ragione con conseguente parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Benevento.
3. Considerazioni conclusive e spese
3.1 La sentenza del Tribunale va quindi riformata negli indicati limiti, mentre alcuna rilevanza possono assumere le pronunce, inerenti ad altro rapporto, prodotte dai convenuti in riassunzione e originari appellanti.
3.2 Con riferimento alla regolamentazione delle spese nella fase di rinvio, va detto che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde
l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente pagina 12 di 14 soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. civ., sez. III,
11/11/2024, n. 29056; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 07/02/2022, n. 3798, secondo cui “il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto
l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite”.
E va altresì applicato il principio secondo cui “…il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. civ., SS.UU. 08/11/2022, n. 32906).
Nella specie, la Suprema Corte ha demandato al Collegio il compito di regolamentare le spese anche del giudizio di cassazione.
Le spese seguono dunque la soccombenza di e , anche se Controparte_1 Pt_6
l'accoglimento parziale dell'appello, con il riconoscimento solamente di una voce di danno, induce il Collegio a ritenere esistenti i presupposti per dichiararle compensate per la metà; la restante metà si liquida in dispositivo, con la decurtazione massima per la non particolare complessità della causa e tenuto conto, quale parametro, della somma riconosciuta.
Le spese vanno distratte in favore del difensore, come richiesto, ad eccezione di quelle del giudizio di primo grado, per il quale vi è stato diverso patrocinatore.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico di e Controparte_1 Parte_6
le spese occorse per la stesura delle relazioni di ATP e di CTU.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sulla riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 19134 dell'11.7.2024, emessa su ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, n. 2154/2021, resa in data 10.6.2021 nel procedimento n. 4369/2015, a sua volta emessa a seguito di appello avverso la sentenza n.
1712/2014 resa dal Tribunale di Benevento in data 11.7.2014, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva l'appello promosso pagina 13 di 14 da e e - in parziale riforma della sentenza n. Controparte_1 Parte_6
1712/2014 resa dal Tribunale di Benevento in data 11.7.2014 - condanna CP_1
e al pagamento, in favore di , ,
[...] Parte_6 Parte_1 Parte_2
in qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 Parte_5
, della somma di euro 3.062,85, oltre interessi al tasso legale Parte_7 inizialmente calcolati sull'importo di euro 2.531,28 e, quindi, anno per anno, a partire dal 31.12.2004 e sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• dichiara compensate per la metà le spese di lite e – per l'effetto – condanna
e al pagamento della metà di quelle sostenute da Controparte_1 Parte_6
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in qualità di eredi di;
metà che liquida: a) per il giudizio n.
[...] Parte_7
3007194/2006 R.G., celebrato innanzi al Tribunale di Benevento, compreso quello di
ATP, in euro 430,00 per spese ed euro 1.177,75 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
pone a carico di e le spese occorse per la stesura Controparte_1 Parte_6 delle relazioni di ATP e di CTU;
b) per il giudizio n. 4369/2015 R.G., celebrato innanzi alla Corte di Appello di Napoli, in euro 423,00 per spese ed euro 728,75 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e cpa come per legge;
c) per il giudizio n. 23107/2021, celebrato innanzi alla
Corte di cassazione, in euro 468,75 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
d) per il presente giudizio, in euro 237,00 per spese ed euro 728,75 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dispone la distrazione delle spese liquidate al capo che precede, ex art. 93 cpc, limitatamente a quelle indicate ai capi b), c) e d), in favore del difensore.
Così deciso, in Napoli, in data 18.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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