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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9112 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
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n. 14152 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14152 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. OLIVIERO ANNAMARIA presso cui elettivamente domicilia in San Giorgio del Sannio (BN), alla Via dei Sanniti
– Polo Tecnologico,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
AR CL e DI TO LA presso cui elettivamente domicilia in Sant'Anastasia (NA) alla Via A. D'Auria n. 67,
1 2
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto disciplinare i rapporti prevedendo l'affido super esclusivo del minore alla madre. Nulla in merito al diritto di visita del padre. Ha domandato, inoltre, che il contributo a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 250 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre dei loro due figli
( nata il [...] e nato il [...]), ha chiesto Per_1 Per_2
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
affidarsi i figli minori in via esclusiva alla madre;
porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento dei figli minori.
Si costituiva il resistente chiedendo adottarsi provvedimenti.
All'udienza del 13.01.2023 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, tenuto conto dei gravi reati per i quali il resistente è detenuto, nonché delle gravi, violente e minacciose condotte tenute in danno della ricorrente e tenuto conto altresì del provvedimento del T.M.
Napoli in data 15.12.2021, affidava i minori in via esclusiva alla madre con
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divieto di incontri e di ogni forma di comunicazione con il padre;
poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €.500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale relative ad entrambi i figli minori, debitamente documentate.
Quindi rimetteva le parti davanti al Giudice istruttore.
Veniva emessa sentenza sullo status.
Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva, preliminarmente, il Collegio che, essendo stata pronunciata con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi, deve statuirsi solo in ordine alla domanda di addebito e alle istanze di contenuto patrimoniale avanzate dalle parti.
• Sulla domanda di addebito della ricorrente.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
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Applicando i principi esposti al caso in esame ritiene il Collegio adeguatamente provata la domanda de qua.
Ed invero a base dell'addebito la difesa della ricorrente ha dedotto una pluralità di comportamenti violenti ed aggressivi posti in essere dal marito nei confronti della moglie durante la convivenza coniugale e culminati negli ultimi episodi del 2021 alla presenza della figlia allora minore, che hanno trovato pieno riscontro probatorio nella documentazione depositata, costituita da denunce e sentenza penale di condanna, e dalla sentenza n.16706/2024 della Corte di Appello la quale riformava parzialmente la sentenza di primo grado riducendo la pena ad anni 3 mesi 4 di reclusione e applicando al resistente la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Orbene, nel novembre 2011, il veniva arrestato con l'accusa di CP_1
associazione a delinquere e restava in carcere fino al marzo 2012, per essere poi sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Dopo un periodo di latitanza, il resistente veniva arrestato il 31.10.2018, nella Villa di Varcaturo dove si era rifugiato. Nonostante fosse detenuto nel carcere di Bologna, continuava a chiamare e videochiamare la ricorrente, mettendo in atto nei confronti della stessa una serie di condotte manipolative e minacciose. A seguito di denuncia sporta dalla ricorrente, la stessa veniva collocata, unitamente ai figli minori, presso una casa rifugio per donne vittime di violenza per poi essere trasferiti successivamente in luogo protetto.
Dalla sentenza prodotta in atti, emerge la commissione di condotte reiteratamente violente del resistente, il quale non ha mai dimostrato di aver preso consapevolezza del disvalore delle sue condotte, avendo sminuito la
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rilevanza delle stesse, giustificandole come atti di una intollerabilità della convivenza.
Orbene, considerato che per giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I
n. 8548 del 14.4.2011; Cass. Sez. I n. 817 del 14.01.2011), ritiene il
Tribunale dimostrata l'addebitabilità della separazione al marito in considerazione dei ripetuti e gravi comportamenti violenti verso la moglie intrinsecamente sufficienti a determinare la crisi coniugale, non avendo inoltre parte resistente fornito alcuna prova contraria.
• Sull'affido dell'ultimo figlio della coppia ( nato il Per_2
14.09.2018)
Premesso che essendo divenuta maggiorenne, durante la trattazione della causa, la primogenita, ogni istanza e/o provvedimento in ordine Per_1
all'affido della stessa deve ritenersi tacitamente caducato.
In ordine all'affido del minore , ritiene il Collegio che, perdurando Per_2
lo stato di detenzione del padre, essendo quest'ultimo, con provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di Napoli del 21.03.2023, dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale con divieto di
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incontri e di ogni tipo di contatto tra il resistente e i figli, in assenza di deduzioni diverse, unico titolare della responsabilità genitoriale resta, allo stato, la madre, autorizzata a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del figlio ai sensi dell'art. 337 quater cc.
Alcuna statuizione, dunque, seguirà in materia di affido, istituto che presuppone la titolarità della responsabilità in capo ad entrambi i genitori.
• Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
In ordine alla domanda di mantenimento per entrambi i figli (19 Per_1
anni), maggiorenne non economicamente autosufficiente e (7 Per_2
anni), minore, va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
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La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana,
e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito, ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti
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costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n.
20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio
2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1° luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, essendo pacifico tra le parti che la figlia è da poco Per_1
divenuta maggiorenne, senza raggiungere l'autosufficienza economica, mentre è minorenne, in assenza di domanda contraria va Per_2
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confermato l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
Tenuto conto del rapporto di convivenza dei figli con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli.
Tanto premesso, in mancanza di prova del reddito del resistente - non avendo questi adempiuto all'onere di depositare le proprie dichiarazioni dei redditi, tenuto conto che lo stesso è detenuto presso la casa circondariale di
EB e che la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale non esime comunque il padre dal dovere giuridico di provvedere al mantenimento della prole - ritiene il Collegio di determinare, considerate le informazioni fornite dalle parti e le accresciute esigenze dei ragazzi, un assegno a carico del resistente di €. 500,00 mensili a titolo di mantenimento dei due figli.
Detta somma andrà corrisposta a entro e non oltre il Parte_1
giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat. Va, altresì, posto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a le Parte_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del
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giudizio, a quella dell'istruzione e/o trattazione ed a quella decisionale in favore dello Stato per l'ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda di addebito della ricorrente;
2. nulla dispone sull'affido del minore , in presenza di Per_2
pronuncia de potestate emessa nei confronti del genitore resistente;
3. pone a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_1
somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire, CP_1
nella misura del 50%, alle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
5. condanna alla rifusione delle spese CP_1
processuali in favore della ricorrente e per essa dell'Erario; spese liquidate, nella somma di € 1.904,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Ivana Sassi dott. Raffaele SDINO
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n. 14152 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele SDINO - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14152 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. OLIVIERO ANNAMARIA presso cui elettivamente domicilia in San Giorgio del Sannio (BN), alla Via dei Sanniti
– Polo Tecnologico,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
AR CL e DI TO LA presso cui elettivamente domicilia in Sant'Anastasia (NA) alla Via A. D'Auria n. 67,
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RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto disciplinare i rapporti prevedendo l'affido super esclusivo del minore alla madre. Nulla in merito al diritto di visita del padre. Ha domandato, inoltre, che il contributo a carico del padre, per il mantenimento del minore, venga determinato in € 250 oltre il 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre dei loro due figli
( nata il [...] e nato il [...]), ha chiesto Per_1 Per_2
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
affidarsi i figli minori in via esclusiva alla madre;
porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento dei figli minori.
Si costituiva il resistente chiedendo adottarsi provvedimenti.
All'udienza del 13.01.2023 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, tenuto conto dei gravi reati per i quali il resistente è detenuto, nonché delle gravi, violente e minacciose condotte tenute in danno della ricorrente e tenuto conto altresì del provvedimento del T.M.
Napoli in data 15.12.2021, affidava i minori in via esclusiva alla madre con
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divieto di incontri e di ogni forma di comunicazione con il padre;
poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €.500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche non coperte dal Servizio sanitario Nazionale relative ad entrambi i figli minori, debitamente documentate.
Quindi rimetteva le parti davanti al Giudice istruttore.
Veniva emessa sentenza sullo status.
Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva, preliminarmente, il Collegio che, essendo stata pronunciata con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi, deve statuirsi solo in ordine alla domanda di addebito e alle istanze di contenuto patrimoniale avanzate dalle parti.
• Sulla domanda di addebito della ricorrente.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
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Applicando i principi esposti al caso in esame ritiene il Collegio adeguatamente provata la domanda de qua.
Ed invero a base dell'addebito la difesa della ricorrente ha dedotto una pluralità di comportamenti violenti ed aggressivi posti in essere dal marito nei confronti della moglie durante la convivenza coniugale e culminati negli ultimi episodi del 2021 alla presenza della figlia allora minore, che hanno trovato pieno riscontro probatorio nella documentazione depositata, costituita da denunce e sentenza penale di condanna, e dalla sentenza n.16706/2024 della Corte di Appello la quale riformava parzialmente la sentenza di primo grado riducendo la pena ad anni 3 mesi 4 di reclusione e applicando al resistente la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Orbene, nel novembre 2011, il veniva arrestato con l'accusa di CP_1
associazione a delinquere e restava in carcere fino al marzo 2012, per essere poi sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Dopo un periodo di latitanza, il resistente veniva arrestato il 31.10.2018, nella Villa di Varcaturo dove si era rifugiato. Nonostante fosse detenuto nel carcere di Bologna, continuava a chiamare e videochiamare la ricorrente, mettendo in atto nei confronti della stessa una serie di condotte manipolative e minacciose. A seguito di denuncia sporta dalla ricorrente, la stessa veniva collocata, unitamente ai figli minori, presso una casa rifugio per donne vittime di violenza per poi essere trasferiti successivamente in luogo protetto.
Dalla sentenza prodotta in atti, emerge la commissione di condotte reiteratamente violente del resistente, il quale non ha mai dimostrato di aver preso consapevolezza del disvalore delle sue condotte, avendo sminuito la
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rilevanza delle stesse, giustificandole come atti di una intollerabilità della convivenza.
Orbene, considerato che per giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte “In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I
n. 8548 del 14.4.2011; Cass. Sez. I n. 817 del 14.01.2011), ritiene il
Tribunale dimostrata l'addebitabilità della separazione al marito in considerazione dei ripetuti e gravi comportamenti violenti verso la moglie intrinsecamente sufficienti a determinare la crisi coniugale, non avendo inoltre parte resistente fornito alcuna prova contraria.
• Sull'affido dell'ultimo figlio della coppia ( nato il Per_2
14.09.2018)
Premesso che essendo divenuta maggiorenne, durante la trattazione della causa, la primogenita, ogni istanza e/o provvedimento in ordine Per_1
all'affido della stessa deve ritenersi tacitamente caducato.
In ordine all'affido del minore , ritiene il Collegio che, perdurando Per_2
lo stato di detenzione del padre, essendo quest'ultimo, con provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di Napoli del 21.03.2023, dichiarato decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale con divieto di
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incontri e di ogni tipo di contatto tra il resistente e i figli, in assenza di deduzioni diverse, unico titolare della responsabilità genitoriale resta, allo stato, la madre, autorizzata a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del figlio ai sensi dell'art. 337 quater cc.
Alcuna statuizione, dunque, seguirà in materia di affido, istituto che presuppone la titolarità della responsabilità in capo ad entrambi i genitori.
• Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
In ordine alla domanda di mantenimento per entrambi i figli (19 Per_1
anni), maggiorenne non economicamente autosufficiente e (7 Per_2
anni), minore, va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
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La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana,
e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito, ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti
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costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n.
20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio
2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1° luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, essendo pacifico tra le parti che la figlia è da poco Per_1
divenuta maggiorenne, senza raggiungere l'autosufficienza economica, mentre è minorenne, in assenza di domanda contraria va Per_2
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confermato l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento.
Tenuto conto del rapporto di convivenza dei figli con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli.
Tanto premesso, in mancanza di prova del reddito del resistente - non avendo questi adempiuto all'onere di depositare le proprie dichiarazioni dei redditi, tenuto conto che lo stesso è detenuto presso la casa circondariale di
EB e che la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale non esime comunque il padre dal dovere giuridico di provvedere al mantenimento della prole - ritiene il Collegio di determinare, considerate le informazioni fornite dalle parti e le accresciute esigenze dei ragazzi, un assegno a carico del resistente di €. 500,00 mensili a titolo di mantenimento dei due figli.
Detta somma andrà corrisposta a entro e non oltre il Parte_1
giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat. Va, altresì, posto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a le Parte_1
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del
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giudizio, a quella dell'istruzione e/o trattazione ed a quella decisionale in favore dello Stato per l'ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. accoglie la domanda di addebito della ricorrente;
2. nulla dispone sull'affido del minore , in presenza di Per_2
pronuncia de potestate emessa nei confronti del genitore resistente;
3. pone a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_1
somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire, CP_1
nella misura del 50%, alle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
5. condanna alla rifusione delle spese CP_1
processuali in favore della ricorrente e per essa dell'Erario; spese liquidate, nella somma di € 1.904,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Ivana Sassi dott. Raffaele SDINO
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