Decreto cautelare 17 maggio 2025
Sentenza breve 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 17/06/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00988/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01092/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2025, proposto da
Giuseppe Bona, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallenca e Davide Gallenca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Gallenca in Torino, via XX Settembre, n. 60;
contro
Comune di Balangero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Geninatti Saté, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA D’AM, EN US, CH RI, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
e/o la dichiarazione di nullità, previo ogni più opportuno provvedimento cautelare, anche monocratico
Della ordinanza n. 29/5 del 6.5.2025 del Sindaco del Comune di Balangero, pubblicata all’albo pretorio del Comune predetto, con la quale è stato disposto “per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti:
di autorizzare, in qualità di maggiorenni responsabili del Gruppo coscritti di Balangero Leve 2006 – 2007 –2008:
- Sig. D’AT MA, nato a [...] il [...], residente a Balangero (TO) – c.f. [...];
- Sig.ra MU EN, nata a [...] il [...], residente a Balangero (TO) – c.f. [...];
- Sig.ra OL CH, nata a [...] il [...], residente a Balangero (TO) – c.f. [...];
allo svolgimento di attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti acustici previsti dal Regolamento Comunale e dalla normativa vigente, per la manifestazione denominata “Festa dei coscritti 2025” che si svolgerà all’interno del parco comunale e più precisamente nel padiglione “Ing. Domenico Stabio” nei giorni seguenti giorni:
- sabato 10 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 01.00 di domenica 11 maggio 2025;
- domenica 11 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 24.00;
- lunedì 12 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 24.00;
- martedì 13 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 24.00;
- mercoledì 14 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 24.00;
- giovedì 15 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 24.00;
- venerdì 16 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 01.00 di sabato 17 maggio 2025;
- sabato 17 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 01.00 di domenica 18 maggio 2025 - domenica 18 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 00.30 di lunedì 29 maggio 2025 (rectius, di lunedì 19 maggio);” nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali, nonché quelli citati nel provvedimento medesimo e, per quanto di ragione, nel testo del presente ricorso;
del Regolamento Comunale e della Classificazione Acustica del Comune di Balangero e norme di attuazione con relativi allegati;
per quanto di ragione, della richiesta presentata dai contro interessati,
di ogni ulteriore atto connesso, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Balangero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte Giuseppe Bona impugnava gli atti, meglio indicati in epigrafe, mediante i quali il Comune di Balangero autorizzava MA D’MA. EN US e CH RI “ allo svolgimento di attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti acustici previsti dal Regolamento Comunale e dalla normativa vigente, per la manifestazione denominata “Festa dei coscritti 2025” che si svolgerà all’interno del parco comunale e più precisamente nel padiglione “Ing. Domenico Stabio” nei giorni seguenti giorni:
- sabato 10 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 01.00 di domenica 11 maggio 2025;
- domenica 11 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 24.00;
- lunedì 12 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 24.00;
- martedì 13 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 24.00;
- mercoledì 14 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 24.00;
- giovedì 15 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 24.00;
- venerdì 16 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 01.00 di sabato 17 maggio 2025;
- sabato 17 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 01.00 di domenica 18 maggio 2025;
- domenica 18 maggio 2025 dalle ore 20.30 alle 00.30 di lunedì 29 maggio 2025 (rectius, di lunedì 19 maggio) ”.
Il Ricorrente impugnava altresì il Regolamento Comunale e della Classificazione Acustica del Comune di Balangero e relativi norme di attuazione e allegati.
Gli atti venivano impugnati per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso:
1. In via preliminare ed assorbente Violazione di legge con riferimento all’art. 107 TUEL. Incompetenza.
2. Violazione di legge ed eccesso di con riferimento all’art. 6 della l. 447/1995 e alla ratio della legge quadro sull’inquinamento acustico. erronea e falsa applicazione della legge 447/1995. Irragionevolezza e contraddittorietà dell’agere della P.A. in relazione agli articoli 2, 4, 6 delle Norme di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Balangero e del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Costituzione.
3. Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all’art. 21 septies della legge n. 241/1990. Nullità del provvedimento impugnato per carenza di elementi essenziali. Abnormità. Illegittimità derivata. Falsa applicazione della legge 447/1995. Irragionevolezza e contraddittorietà dell’agere della P.A. in relazione agli articoli 2, 4, 6 delle Norme di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Balangero e del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Costituzione sotto altro profilo.
4. Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione agli art. 1, 3 e 7 della l. 241/1990 ed in relazione alla DGR Piemonte 2012-24-4049, art. 7 e art. 8. Violazione di legge, eccesso di potere e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2 delle Norme di attuazione del Piano Acustico del Comune di Balangero. Violazione di legge, eccesso di potere e falsa applicazione della l. 447/1995 sotto altro profilo.
Con decreto monocratico n. 198 del 17.5.2025 veniva sospesa l’efficacia degli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio il Comune resistente deducendo l’infondatezza del ricorso.
All’odierna camera di consiglio il Tribunale, dato avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio a norma dell’art. 60 c.p.a., nonché circa possibili profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., a tenore del quale il giudice, anche d’ufficio, dichiara il ricorso improcedibile “ quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ”.
È dirimente, nel caso di specie, la considerazione per cui il provvedimento autorizzatorio impugnato ha esaurito i propri effetti, avendo ad oggetto un evento che si sarebbe dovuto tenere nel mese di maggio 2025. Dunque, nessun effetto favorevole deriverebbe, per il ricorrente, dall’accoglimento del ricorso.
Né può ritenersi che residui un interesse, in capo al ricorrente, ad impugnare il regolamento comunale indicato in epigrafe, in quanto il mancato svolgimento dell’attività rumorosa assentita sulla base dello stesso determina il venir meno dei profili di lesività attuale e concreta prospettati nel ricorso.
Il Tribunale ritiene equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Maria Lico | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO