Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/2/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PAOLO GARFAGNINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Aurelia sud n. 23, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I divorziandi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di essi di stabilire il proprio domicilio e/o la propria residenza ovunque lo ritenga più opportuno, ma con l'impegno reciproco di comunicarsi le eventuali variazioni domiciliari, al solo fine del mantenimento dei contatti inerenti i reciproci doveri\ responsabilità genitoriali nei riguardi della figlia . Per_1
2) I divorziandi si concedono – ad ogni fine ed effetto di legge, se dovuto - il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto.
3) I coniugi concordano per l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento paritario e residenza anagrafica presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione,
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Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4) Il Sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con se la Pt_1 figlia minimo il martedì e il giovedì in una settimana e nell'altra il martedì e dal venerdì alla domenica sera. due giorni infrasettimanali da concordarsi tra le parti, nonché, due fine settimana al mese alternati con la madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione, anche per le festività, saranno concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché, della volontà di . Per_1
5) Le spese straordinarie saranno divise al 50% (cinquanta per cento) dai coniugi i quali si impegnano e obbligano a corrispondere la parte di loro competenza a chi dei due avrà sostenuto per intero il costo, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese: mediche: chirurgiche
(compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
sportive-ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. In ogni caso di dubbio le parti faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di
Lucca. I coniugi espressamente statuiscono che l'assegno unico venga richiesto e percepito dalla madre.
6) I coniugi si danno atto di godere entrambi di idoneità e capacità lavorative;
sono in grado, pertanto, di provvedere alle proprie necessità e rinunciano fin d'ora ad ogni e qualunque reciproca pretesa di mantenimento o di concorso al personale mantenimento.
7) I divorziandi, a esclusione di quanto sopra regolato e pattuito, riconoscono di aver già definito e composto tra di loro ogni questione economica e patrimoniale conseguente e dipendente dal pregresso rapporto matrimoniale e dunque di non aver nulla a chiedere o pretendere l'uno dall'altra per tale titolo o per altra ragione o causa».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 6/9/2014, dal quale è nata la figlia (nata il Per_1
10/5/2014), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
in Massarosa (LU) in data 6/9/2014, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 14, Parte 2, Serie A, dell'Anno
2014;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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