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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/12/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2095 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Aurispa 10, nello studio Parte_1 dell'Avv. STEFANO CALIGIURI che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario PERIS DARIO ex art. 417bis
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso introdotto ex art 414 e 442 e depositato il 26.09.2024 Parte_1
, premesso di aver presentato in data 8.5.2021 ricorso ex art. 445bis c.p.c.,
[...] rubricato con il n. R.G. 740/2021, conclusosi con decreto di omologa del 21.7.2022 (negativo in ordine alla sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento), ritenendo che l'accertamento peritale dello stata invalidante (nella misura del 100%) disposto in quella sede possa essere utilizzato anche in altri giudizi, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di assistenza ex art. 12 l. 118/71, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dei ratei maturati, oltre interessi legali e spese di lite, CP_1 da distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L' si è costituito sostenendo l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad CP_1 agire ed evidenziando che la precedente domanda era stata proposta ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari finalizzati all'indennità di accompagnamento e non anche della pensione di inabilità, prestazione rimasta estranea al precedente giudizio ed al quesito formulato al ctu.
2. Sollevata d'ufficio la questione di procedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
e previa assegnazione di un termine per note proprio in ordine a tale aspetto, la causa veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Osserva il Giudice come emerga dagli che il giudizio ex art. 445bis c.p.c. presentato dal ricorrente in data 8.5.2021 (R.G. 740/2021), conclusosi con decreto di omologa del 21.7.2022, ha avuto ad oggetto – soltanto – l'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento: si legge, invero, nel decreto di omologa che oggetto dell'omologazione è costituito da “PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO EX ART. 1 L. 18/80” e che l'accertamento effettuato dal Giudice consta in “ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SANITARI: NEGATIVO”.
Stando così le cose, tenuto conto del consolidato principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., espletato ai fini del conseguimento di una determinata prestazione, non può essere utilizzato, in caso di rigetto della domanda per insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una prestazione diversa”
(così Cassazione civile sez. VI, 24/11/2021, n.36382), non può essere consentito alla parte di utilizzare l'accertamento peritale disposto nel precedente giudizio ex art. 445-bis c.p.c. (R.G.
740/2021) per ottenere – nel presente giudizio – il riconoscimento di altra prestazione, non espressamente oggetto della domanda nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c.
4. Ne consegue che la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del presente giudizio
(volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla pensione di assistenza ex art. 12 l. 118/71) risulta improcedibile, non essendo stata preceduta dall'istaurazione di un procedimento ex art. 445-bis c.p.c. avente ad oggetto la esplicita domanda di accertamento dei requisiti sanitari previsti per tale prestazione.
5. L'art. 445 bis c.p.c., applicabile a decorrere dal 01/01/12, stabilisce, infatti, ai primi due commi, quanto segue: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap
e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al
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giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”. I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: “6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante accertamento tecnico preventivo.
A decorrere dal 2012, pertanto, la parte, se intende proporre un giudizio in materia d'invalidità civile, può darvi corso solo dopo aver ottenuto un preventivo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo e non può, quindi, proporre direttamente un giudizio ordinario, giudizio che, ove proposto, deve essere definito con una declaratoria d'improcedibilità.
6. Ciò posto, in ordine alla natura e alla forma del provvedimento di improcedibilità, la dichiarata finalità deflattiva della legge che ha introdotto l'art. 445-bis c.p.c. rende incompatibile questo nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di un “regime parallelo” di tutela delle medesime situazioni giuridiche, rendendo necessario definire il giudizio ordinario con sentenza di improcedibilità.
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Né la sopravvivenza di un giudizio ordinario si giustificherebbe con l'esigenza di impedire il verificarsi delle decadenze di legge: la previsione del termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di ATP o di completamento dello stesso, che il giudice deve assegnare alle parti contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, invero, ha proprio la finalità di conservare, al giudizio erroneamente proposto e pertanto dichiarato improcedibile, la sua idoneità ad impedire il verificarsi delle decadenze di legge.
7. Nel caso di specie, dunque, non essendovi prova che la parte ricorrente abbia proposto istanza per l'accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto la esplicita domanda di accertamento dei requisiti sanitari previsti per la pensione di assistenza ex art. 12 l. 118/71, deve essere, in conclusione, dichiarata l'improcedibilità del presente ricorso, con assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di detta istanza.
8. Sussistono gravi motivi, ravvisabili nel carattere pregiudiziale delle questioni trattate, per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Dichiara l'improcedibilità del ricorso e assegna a parte ricorrente termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Spese compensate.
Civitavecchia, 01/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2095 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Aurispa 10, nello studio Parte_1 dell'Avv. STEFANO CALIGIURI che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario PERIS DARIO ex art. 417bis
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso introdotto ex art 414 e 442 e depositato il 26.09.2024 Parte_1
, premesso di aver presentato in data 8.5.2021 ricorso ex art. 445bis c.p.c.,
[...] rubricato con il n. R.G. 740/2021, conclusosi con decreto di omologa del 21.7.2022 (negativo in ordine alla sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento), ritenendo che l'accertamento peritale dello stata invalidante (nella misura del 100%) disposto in quella sede possa essere utilizzato anche in altri giudizi, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di assistenza ex art. 12 l. 118/71, con conseguente condanna dell' all'erogazione in proprio favore dei ratei maturati, oltre interessi legali e spese di lite, CP_1 da distrarsi. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L' si è costituito sostenendo l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad CP_1 agire ed evidenziando che la precedente domanda era stata proposta ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari finalizzati all'indennità di accompagnamento e non anche della pensione di inabilità, prestazione rimasta estranea al precedente giudizio ed al quesito formulato al ctu.
2. Sollevata d'ufficio la questione di procedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
e previa assegnazione di un termine per note proprio in ordine a tale aspetto, la causa veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Osserva il Giudice come emerga dagli che il giudizio ex art. 445bis c.p.c. presentato dal ricorrente in data 8.5.2021 (R.G. 740/2021), conclusosi con decreto di omologa del 21.7.2022, ha avuto ad oggetto – soltanto – l'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento: si legge, invero, nel decreto di omologa che oggetto dell'omologazione è costituito da “PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: INDENNITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO EX ART. 1 L. 18/80” e che l'accertamento effettuato dal Giudice consta in “ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SANITARI: NEGATIVO”.
Stando così le cose, tenuto conto del consolidato principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “L'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., espletato ai fini del conseguimento di una determinata prestazione, non può essere utilizzato, in caso di rigetto della domanda per insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una prestazione diversa”
(così Cassazione civile sez. VI, 24/11/2021, n.36382), non può essere consentito alla parte di utilizzare l'accertamento peritale disposto nel precedente giudizio ex art. 445-bis c.p.c. (R.G.
740/2021) per ottenere – nel presente giudizio – il riconoscimento di altra prestazione, non espressamente oggetto della domanda nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c.
4. Ne consegue che la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del presente giudizio
(volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla pensione di assistenza ex art. 12 l. 118/71) risulta improcedibile, non essendo stata preceduta dall'istaurazione di un procedimento ex art. 445-bis c.p.c. avente ad oggetto la esplicita domanda di accertamento dei requisiti sanitari previsti per tale prestazione.
5. L'art. 445 bis c.p.c., applicabile a decorrere dal 01/01/12, stabilisce, infatti, ai primi due commi, quanto segue: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap
e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”. I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: “6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante accertamento tecnico preventivo.
A decorrere dal 2012, pertanto, la parte, se intende proporre un giudizio in materia d'invalidità civile, può darvi corso solo dopo aver ottenuto un preventivo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo e non può, quindi, proporre direttamente un giudizio ordinario, giudizio che, ove proposto, deve essere definito con una declaratoria d'improcedibilità.
6. Ciò posto, in ordine alla natura e alla forma del provvedimento di improcedibilità, la dichiarata finalità deflattiva della legge che ha introdotto l'art. 445-bis c.p.c. rende incompatibile questo nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di un “regime parallelo” di tutela delle medesime situazioni giuridiche, rendendo necessario definire il giudizio ordinario con sentenza di improcedibilità.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Né la sopravvivenza di un giudizio ordinario si giustificherebbe con l'esigenza di impedire il verificarsi delle decadenze di legge: la previsione del termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di ATP o di completamento dello stesso, che il giudice deve assegnare alle parti contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, invero, ha proprio la finalità di conservare, al giudizio erroneamente proposto e pertanto dichiarato improcedibile, la sua idoneità ad impedire il verificarsi delle decadenze di legge.
7. Nel caso di specie, dunque, non essendovi prova che la parte ricorrente abbia proposto istanza per l'accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto la esplicita domanda di accertamento dei requisiti sanitari previsti per la pensione di assistenza ex art. 12 l. 118/71, deve essere, in conclusione, dichiarata l'improcedibilità del presente ricorso, con assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di detta istanza.
8. Sussistono gravi motivi, ravvisabili nel carattere pregiudiziale delle questioni trattate, per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Dichiara l'improcedibilità del ricorso e assegna a parte ricorrente termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Spese compensate.
Civitavecchia, 01/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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