Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
1608 /2023
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1608/2023 R .G. tra rappresentata e difesa dall'avvocato DOLCETTA ANDREA Parte_1 come da mandato in atti C.F._1
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avvocato CINQUE VINCENZO e ZAMPOLLI CP_1
BARBARA come da mandato in atti
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha esposto che alle proprie dipendenze aveva lavorato, quale Parte_1 responsabile amministrativo e dall'ottobre 2018, , il cui rapporto di lavoro era CP_1 cessato con le dimissioni del 15 maggio 2021.
Il 12 aprile 2022 il cliente OS Italia s.r.l. aveva comunicato di avere, per errore, pagato due volte la medesima fattura e, alla risposta di secondo la quale nella contabilità aziendale Pt_1
29 dicembre 2020 (€14.030,00) indicato in contabilità era stato effettuato sul conto corrente non di OS ma di . CP_1
In ragione di quanto sopra l'esponente riteneva di dover approfondire le modalità con le quali
(che, quale responsabile amministrativo, aveva avuto la disponibilità di tutti gli home CP_1 banking) aveva gestito la contabilità, così verificando:
1)risultavano sei fatture intestate a , ovvero il titolare di una azienda che era Persona_1 stata cancellata il 14/2/11, tutte pagate con uno o più bonifici sul conto corrente di CP_1 dell'importo totale di €31.026,30;
2)risultavano otto fatture di fornitori reali (Consorzio TV 3; Zardo s.r.l.; Dawning LA;
SDA
Express; Gees Recycling;
; ; tutte pagate sul CP_2 Controparte_3 Controparte_4 conto corrente di per un importo totale di €27.255,98; CP_1
3)per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, dicembre 2019 e marzo, maggio, dicembre
202 nonché gennaio 2021 risultavano accreditati €3815,28 a titolo di rimborsi chilometrici mai autorizzati dall'azienda ed a fronte dell'assenza di presupposti in quanto svolgeva un CP_1 lavoro essenzialmente sedentario.
Si trattava di sottrazioni di denaro che il dipendente aveva indebitamente realizzato approfittando della posizione lavorativa di responsabile amministrativo che implicava la supervisione ed il controllo sulle fatture, la registrazione ed il controllo sui pagamenti e la disponibilità e l'uso delle credenziali dell'home banking di tutti e quattro gli istituti bancari con i quali intratteneva rapporti. Pt_1 ha così concluso chiedendo la condanna di alla restituzione di €76.127,56 oltre Pt_1 CP_1 al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in €15.000,00.
2. ha eccepito l'incompetenza territoriale per non trattarsi di controversia lavoristica CP_1 invece essendo dedotto in causa fatti semplicemente occasionati dal rapporto di lavoro.
In ragione della pendenza, per gli stessi fatti, di procedimento penale sorto dalla denuncia di ha chiesto sospendersi il presente giudizio per pregiudizialità o, in subordine, per Pt_1
l'opportunità di evitare contrasto di giudicati.
Nel merito ha rilevato che tutti i pagamenti erano stati autorizzati , o imposti, dalla società ricorrente;
che le fatture riconducibilli a erano state registrate nella Persona_1 contabilità aziendale e che tutti i pagamenti delle fatture di acquisto eccedenti gli ordini presenti in contabilità potevano essere registrate in prima nota solo previa controfirma di CP_5
(per i servizi), (per i beni), , presidente del C.d.A. per gli
[...] CP_6 CP_7 ordini provenienti dalla Tunisia;
che era quindi assolutamente irrealistico ipotizzare i titolari di fossero stati all'oscuro dei pagamenti oggetto di causa;
che gli accrediti in oggetto Pt_1 traevano origine da esigenze contabili di e collegati ai rapporti con la Parte_1 società di diritto tunisino Cosma Tunisie in quanto “la società ricorrente aveva all'epoca dei fatti formalizzato un importante ordine con al cliente (società marocchina) IN Al RU per complessivi €726.000,00 s di cu nella contabilità di risultava solamente il Parte_1 versamento di €650.000,00. Il differenziale (pari a €76.000,00) sostanzialmente coincidente con gli accrediti in contestazione ) è stato saldato in contanti (il relativo importo non è mai transitato sui conti aziendali)”; i rimborsi chilometrici spettavano contrattualmente e,per i mesi marzo-maggio 2020, avevano costituito il corrispettivo delle prestazioni lavorative che erano state richieste a durante il lock down e nonostante la cassa integrazione. CP_1
La causa non ha richiesto istruzione orale.
3. Oggetto di causa è il risarcimento del danno che il datore di lavoro ritiene di avere subito per effetto di condotte infedeli del dipendente, protrattesi nel tempo e non diversamente realizzabili se non nell'esercizio delle mansioni lavorative;
essendo, pertanto, il rapporto di lavoro il fatto che costituisce il necessario presupposto del credito azionato, si tratta di controversia relativa a rapporto di lavoro ex art. 409 c.p.c. che determina la competenza territoriale del tribunale di
Treviso ex art. 409 2° comma c.p.c.
Come si legge –tra le altre- in Cass. 2522/21 “al di fuori delle previsioni di cui all'art. 75 c.p.c.
..non vi è spazio per la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale. In base all'attuale formulazione degli artt. 75 e 652 c.p.c. il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione….prevedendo come regola generale che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorchè l'azione civile ai sensi dell'art. 75 c.p.c. sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado…”.
Non risultando nella concretezza data alcuna costituzione di parte civile (non risulta, per vero, neanche essere stata formulata una imputazione) va esclusa l'operatività dell'art. 295 c.p.c.; quanto alla sospensione c.d. facoltativa, essa è prevista dall'art. 337 c.p.c. nel caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità venga “invocata in un diverso processo” (quello da sospendersi), ossia in situazione che nel presente caso neanche ricorre.
4.Nel merito il ricorso è da accogliersi per le ragioni che seguono.
La società ricorrente ha documentato:
-di avere ricevuto due volte il pagamento della fattura 4 del 2020 da parte di OS (estratti conto docc. 6 e 7 con i due accrediti per lo stesso titolo nelle date 30 gennaio e 27 novembre
2020); di avere disposto l'ordine di bonifico per restituire il secondo pagamento a OS il
29/12/20 (doc. 11); di essere stata, tuttavia, sollecitata alla restituzione del pagamento effettuato per errore da OS il 12 aprile 2022 (doc.8); che il bonifico del 29/12/20 era stato, in effetti, ordinato non sul conto di OS ma su quello del responsabile amministrativo;
-che il corrispettivo portato da 6 fatture almeno apparentemente emesse dal consulente informatico tra agosto 2019 e luglio 2020 è stato integralmente pagato con Persona_1 bonifici sul conto corrente del responsabile amministrativo;
- che sono stati emessi bonifici per complessivi €27.255,98 dal conto corrente al conto Pt_1 corrente da giugno 19 a marzo 21; si tratta di una pluralità di bonifici indicati come a CP_1 favore dei diversi soggetti già sopra riportati (Consorzio TV3; Zardo s.r.l., Dawning LA, SDA
Express etc), senza riferimento a specifiche fatture e con causali quali “saldo posizioni bonifico banche” o “saldo spettanze” o simili (docc. 31-38);
-che sono stati emessi bonifici per complessivi €3815,28 dal conto corrente al conto Pt_1 corrente a titolo di rimborsi chilometrici per i mesi di marzo-luglio e dicembre 2019 CP_1 nonché febbraio, marzo, maggio, dicembre 2020 e gennaio 2021.
non ha negato né la piena disponibilità dell'home banking (e, quindi, la possibilità di CP_1 effettuare i bonifici), né la titolarità del conto corrente di approdo e nemmeno ha affermato che il denaro come sopra confluito sul proprio conto fosse poi in qualche modo stato riaccreditato, o restituito, al datore di lavoro e/o ai soggetti ai quali, stando alle fatture (per quanto riguarda e OS) o alle (non facilmente comprensibili) dizioni utilizzate quale causale per gli altri Per_1 bonifici, avrebbe dovuto essere corrisposto.
Così provato che il resistente ha accreditato in modo definitivo sul proprio conto corrente la somma complessiva di € 76.127,56 prelevandola dai conti del datore di lavoro, le allegazioni difensive non forniscono legittima giustificazione al comportamento.
Quanto (assai genericamente) dedotto circa l'avere il cliente marocchino Parte_2 pagato 76.000,00€ in contanti a fronte di un corrispettivo totale di €726.000,00 non è idoneo a spiegare la (lecita) ragione per la quale il responsabile amministrativo avrebbe allora potuto/dovuto autoaccreditarsi nel corso di due anni varie somme fino a concorrenza di quanto pagato “in nero” dal cliente marocchino.
Nessuna spiegazione sugli accordi in ipotesi intercorsi tra il responsabile amministrativo ed il datore di lavoro, o sugli ordini eventualmente impartiti dal datore di lavoro al dipendente, è stata fornita;
e, anche ad ammettere la necessità per di regolarizzare l'aspetto formale Pt_1 della propria contabilità in ragione di pagamenti ricevuti od effettuati non contabilizzati, non è stato in alcun modo illustrato il meccanismo attraverso il quale i ripetuti bonifici a favore del dipendente avrebbero giovato alla regolarizzazione contabile senza risolversi nella mera perdita degli importi corrispondenti ai bonifici.
A prescindere dalla tardività con la quale il resistente ha allegato la piena conoscenza da parte di delle fatture a nome (è solo nella memoria conclusiva che il resistente CP_5 Per_1 ha attribuito a le tutt'altro che chiare annotazioni che si vedono su tali fatture CP_5 prodotte dalla ricorrente), anche a ritenere che esse corrispondano a servizi effettivamente resi e che siano state approvate da rimane che non vi sono emergenze probatorie che Pt_1 consentano di ritenere che l'approvazione di si fosse estesa al pagamento delle stesse Pt_1
a favore di (come pacificamente avvenuto) e che un tanto (cioè:l'autorizzazione a CP_1 bonificare sul conto di l'importo delle fatture a nome ) non è stato neanche CP_1 Per_1 allegato.
E sono, in generale, irrilevanti tutte le argomentazioni circa il controllo sulla contabilizzazione delle fatture, non trattandosi qui di un problema di controllo sulle fatture ma di controllo sul numero di conto corrente inserito negli ordinativi dei bonifici recanti causali evocative di beneficiari non corrispondenti al titolare del conto corrente sul quale i bonifici venivano effettuati.
La mancata produzione delle fatture attinenti ai bonifici per complessivi €27.255,98 è irrilevante in quanto il fatto costitutivo della domanda è l'avere accreditato sul proprio conto CP_1 corrente importi che i bonifici indicavano come spettanti a terzi soggetti, superflue essendo eventuali fatture a monte, e semmai essendo necessaria, per bloccare la domanda, quella giustificazione dell'operazione che il resistente, pure ad un tanto onerato, non ha fornito.
Quanto ai rimborsi chilometrici non può non osservarsi che se, da un lato, il resistente ha affermato che il complessivo importo autoliquidatosi (comprensivo die rimborsi chilometrici) trovava la sua ragion d'essere nel pagamento in contanti del cliente marocchino, dall'altro ha dedotto essersi trattato di effettivi rimborsi per viaggi effettuati, oltre al pagamento delle prestazioni lavorative svolte durante il lock down.
Tale intrinseca incompatibilità tra le due versioni va valutata unitamente alla vaghezza di ogni asserzione, in quanto nessuno specifico viaggio in ipotesi giustificante il rimborso è stato indicato, nessuna concretizzazione della quantità e qualità del lavoro svolto durante il lock down si trova in atti, neanche un episodio circoscritto nel tempo e nello spazio nel quale specifiche persone avrebbero convenuto su specifici accordi, anche in tema di pagamento dei rimborsi chilometrici fuori dalla busta paga, è stato descritto;
risulta così l'inconsistenza della difesa e,quindi, l'inesistenza di una plausibile legittima spiegazione all'accreditamento del denaro.
Rilevata la tardività delle ulteriori, e assai generiche, allegazioni di cui alle pagine 15-17 della memoria conclusiva (riguardanti, in estrema sintesi, la necessità di sistemare la contabilità anche in relazione ad altri clienti nonchè l'apporto dato da nella conclusione dell'affare CP_1 con IN Al RU con conseguente decisione di di retribuire il dipendente “con le Pt_1 modalità sopra descritte”) deve concludersi che, in assenza di prova circa una qualche ragione di credito e/o consenso del datore di lavoro, va condannato a restituire l'importo CP_1 corrispondente ai bonifici dallo stesso pacificamente effettuati sul proprio conto corrente dai conti correnti del datore di lavoro.
Mentre, in assenza di prova di ulteriore danno non patrimoniale, solo genericamente allegato, va rigettata l'ulteriore domanda. In ragione di tale rigetto le spese di compensano per ¼; per la restante parte seguono la soccombenza;
si liquidano in base ai parametri normativi relativi al valore del deciso, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria con conseguente semplificazione dell'attività difensiva propria della fase decisionale- segue la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, ogni altra domanda rigettata
Condanna al pagamento a favore di di €76.127,56 oltre CP_1 Parte_1 interessi dalla data dei singoli bonifici al saldo;
Compensa le spese per ¼ e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte ed oltre alle spese processuali che liquida in €6564,00 oltre oneri di legge per competenze professionali ed €379,50 per CU.
Treviso, 25/2/25 Il G.L.