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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 3732/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, decisa in data 18.3.2025 all'esito della trattazione orale e vertente tra p.Iva ) con sede in Roma via Antonio Bertoloni Parte_1 P.IVA_1
n.26, in persona del LRPT, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Rossi (cf
) presso il cui studio in Roma via Valerio Publicola n.67 è elettivamente C.F._1
domiciliata giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec Email_1
fax 06233233746 -appellante-
e
n. Susa (TO) il 22/10/1976 (cf ), Controparte_1 C.F._2
in proprio e quale RUee del NT RU con sede in Roma via Jacopo Peri n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Quarisa (cf ) presso il cui studio in Roma via San C.F._3
Godenzo n.69 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec Email_2
1 Prof. (cf rappresentato e difeso Persona_1 C.F._4 dall'Avv. Michele Quarisa (cf ) presso il cui studio in Roma via San Godenzo C.F._3
n.69 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec Email_2
già (P.Iva Controparte_2 Controparte_3
) con sede in Roma via del Forte Trionfale n. 5, in persona del LRPT, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Luigi Parenti (cf ) presso il cui studio in Roma via Virgilio C.F._5
n. 8 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec Email_3
fax 063728993 -appellati-
(P.Iva ) con sede in Roma piazza della Marina n. 1, in Controparte_4 P.IVA_3
persona del LRPT -appellata contumace-
Avverso
Sentenza del Tribunale di Roma n. 552/2023
Oggetto: contratto di mediazione
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha chiamato in giudizio Parte_1 Controparte_1 [...]
, ed chiedendo: Persona_1 Controparte_2 Controparte_4
-in via principale e nel merito :accertare e dichiarare che la conclusione dell'atto di compravendita di numerosi immobili in Roma per rogito del Notaio del 12/4/2017 rep. 2386 racc. Persona_2
1808, stipulato tra la in qualità di trustee del NT RU, e la è CP_1 Controparte_4
avvenuto per l'attività di mediazione immobiliare della Parte_1
-sempre nel merito: accertare il diritto della a vedersi riconosciuto anche Parte_1 ai sensi dell'art. 1755 c.c., quanto dovuto a titolo di provvigione e competenze professionali e, per l'effetto, condannare in via solidale la in proprio e nella qualità di trustee del NT CP_1
RU, ed il NT RU al pagamento in favore della al pagamento della Parte_1
2 somma di € 362.986,73 e, in ogni caso, la al pagamento della somma di € Controparte_4
725.973,46 o della diversa somma accertata in causa oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
-in ogni caso nel merito;
previo accertamento della violazione della buona fede nella fase delle trattative ex art. 1337 c.c. in capo ai convenuti, violazione del principio del neminem laedere, ed ex art. 1988 c.c. condannarli al risarcimento dei danni subiti dalla da Parte_1
quantificarsi anche in via equitativa;
-in ogni caso nel merito;
accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale in capo alla per i fatti di causa e, per l'effetto, condannare ex artt. Controparte_2 Controparte_2
2043 e 2059 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificarsi, anche in via equitativa, in un importo comunque non minore ad € 725.973,46 oltre interessi e rivalutazione fin al soddisfo.
Si costituivano in primo grado i convenuti e i quali: CP_1 Per_1
-in via preliminare hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Persona_1
-deducevano nel merito la totale infondatezza delle pretese attoree chiedendone il rigetto
-in via subordinata eccepivano la prescrizione del diritto di credito della società attrice
-chiedevano la condanna dell'attore ex art. 96 cpc.
Si costituiva la la quale: Controparte_4
-chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate
-eccepiva la prescrizione del diritto alla provvigione azionato dall'attrice
-chiedeva la condanna della società attrice ex art. 96 cpc deducendo che la avrebbe Parte_1
intentato una pluralità di cause seriali per il recupero di inesistenti crediti provvigionali.
Si costituiva la la quale: Controparte_2
-chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate
-chiedeva la condanna dell'attore ex art. 96 cpc.
Con sentenza n. 552/2023 il Tribunale di Roma, accogliendo l'eccezione di prescrizione, ha rigettato le domande di parte attrice condannandola al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, rigettando altresì la le domande dei convenuti di condanna di parte attrice ex art. 96 cpc.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione la chiedendone la riforma, Parte_1
per i seguenti motivi:
-violazione dell'art. 1775 c.c. per non aver riconosciuto il diritto alla provvigione dell'appellata che,
a suo dire, avrebbe messo in relazione la parte venditrice con l'acquirente;
-violazione degli artt. 1337, 2043, 1988 c.c. per non aver ritenuto fondata l'azione di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale nei confronti di Persona_1
3 -violazione degli artt. 1755, 1337 c.c. laddove ha ritenuto che unica legittimata passiva è la CP_1
in proprio;
-violazione artt. 2950, 2935, 2941 c.c. per avere erroneamente ritenuto maturato il termine di prescrizione del diritto alla provvigione;
-erronea applicazione della prescrizione nei confronti della Controparte_4
-erronea valutazione per non aver riconosciuto la responsabilità per danni nei confronti del Per_1
-erronea valutazione per non aver riconosciuto l'illiceità della condotta della;
Controparte_2
-erronea regolamentazione delle spese di lite non avendo disposto la compensazione delle stesse.
L'appellante ha poi formulato richieste istruttorie di svolgimento di prove orali, chiedendo altresì ex artt. 283 e 351 cpc la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, istanza quest'ultima respinta dalla Corte con ordinanza del 21/12/2023.
Si sono costituiti gli appellati , e chiedendo il rigetto CP_1 Persona_1 Controparte_2 dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado, opponendosi alle richieste istruttorie formulate dall'appellante, mentre l'appellata è rimasta Controparte_4
contumace.
All'udienza del 19 marzo 2025 la causa, dopo la discussione orale, veniva decisa ai sensi dell'art.281
c.3 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Per_1
in merito alla asserita responsabilità contrattuale dello stesso, in considerazione del fatto che
[...]
nei confronti del medesimo è stato promosso altro giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (RG n.
64099/17) avente lo stesso petitum e causa petendi in relazione al quale il aveva Persona_1
formulato in primo grado istanza di riunione, giudizio definito dal Tribunale con sentenza n.
13673/2020 confermata da questa Corte di Appello con sentenza n. 6664/2022.
Non essendo, quindi, consentita la riproposizione in questa sede di una domanda di natura contrattuale nei confronti del per il pagamento della provvigione nei confronti della società Persona_1
attrice, la domanda proposta deve essere dichiarata improcedibile.
Ritiene poi la Corte che debbano essere esaminati preliminarmente e congiuntamente il quarto e quinto motivo di impugnazione inerenti la prescrizione del diritto alla provvigione, ritenuta maturata dal Giudice di prime cure.
In proposito si osserva che la vicenda trae origine allorquando i coniugi nel corso Parte_2 Per_1
di un colloquio di carattere confidenziale con il Dott. della Parte_1 Parte_1
manifestarono la loro intenzione di acquistare un immobile in Roma nel quartiere Parioli o in altro
4 quartiere centrale ed esclusivo, senza però affidare un formale incarico di intermediazione immobiliare, incarico poi affidato dai coniugi alla Parte_3 Controparte_2
Nel medesimo periodo la avrebbe incaricato la di reperire Controparte_4 Parte_1 acquirenti in ordine a diverse porzioni immobiliari situate in zona Parioli e nell'ambito di questo rapporto la sottopose ai coniugi uno degli immobili posti in vendita dalla Parte_1 Per_1
immobile che incontrò il gradimento dei coniugi Controparte_4 Per_1
A seguito di ciò il Dott. veniva informato dai coniugi che non avrebbero Parte_1 Parte_3
corrisposto la provvigione alla per attività di mediazione, in quanto avevano Parte_1
portato avanti personalmente la trattativa con la venditrice non avendo conferito Controparte_4
alla alcun formale incarico di intermediazione immobiliare, incarico si ribadisce conferito Parte_1
ad altro intermediario che aveva già condotto tutta la trattativa con i venditori.
A fronte di tale comunicazione la inoltrava ai promissari acquirenti la Parte_1 Parte_3
fattura pro-forma n. 99 del 28/12/2015 di € 414.800,00 inerente la provvigione, ed alla promittente venditrice la fattura pro-forma n. 10 del 22/1/2016 di € 311.100,00 inerente la Controparte_4 provvigione per l'affare concluso, come espressamente ammesso dalla nei propri scritti Parte_1
difensivi sia in primo grado che nel presente grado di appello.
In proposito è il caso di rammentare che giurisprudenza consolidata di legittimità e, da ultimo, anche degli organi della giustizia unionale, ha stabilito che il diritto del mediatore alla provvigione nasce nel momento della conclusione dell'affare che si verifica quando tra le parti messe in contatto dal mediatore si costituisce un vincolo giuridico che abilita ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione o risoluzione del contratto stesso (ex multis Cass. sez. III n. 7519/2005 e C. Giust. UE ord. n.
20132/2022).
Orbene, in considerazione del fatto che risulta agli atti che il contratto preliminare di compravendita tra l'acquirente nella qualità di trustee del NT RU e la Parte_4 venditrice cioè dell'atto avente tutti i requisiti richiesti dalla legge per la sua Controparte_4 validità ed in base al quale ciascuna delle parti può agire per l'esecuzione o per la risoluzione dello stesso, è stato stipulato il 29/1/2016 e successivamente registrato e trascritto, appare del tutto evidente che in quel momento la fosse pienamente a conoscenza della conclusione Parte_1 dell'affare e che, di conseguenza, da quel momento sarebbe maturato un suo eventuale diritto alla provvigione iniziando da tale epoca a decorrere il termine annuale di prescrizione del pagamento della provvigione previsto dall'art. 2950 c.c..
A favore di tale interpretazione milita l'emissione da parte della delle due fatture pro- Parte_1
forma n.99 del 28/12/2015 nei confronti dei promissari acquirenti e n. 10 del 22/1/2016 nei
5 confronti dei promittenti venditori per l'importo delle provvigioni relative all'affare, affare che, evidentemente, il a seguito dei colloqui con il aveva ben ragione di ritenere Parte_1 Per_1 concluso tant'è che il contratto preliminare di compravendita è stato stipulato in data 29/1/2016, soltanto 7 giorni dopo l'emissione della fattura pro-forma nei confronti della venditrice
Controparte_4
Alla luce di quanto sopra appare, quindi, evidente che il presunto diritto al pagamento della provvigione a favore della sarebbe maturato nel periodo dicembre 2015-gennaio 2016 Parte_1 quando l'appellata ha avuto piena conoscenza della conclusione dell'affare ed ha emesso le fatture relative alle provvigioni, e da tale momento è iniziato a decorrere il termine annuale di prescrizione del pagamento della provvigione di cui all'art. 2950 c.c., termine spirato nel gennaio 2017 non essendo nelle more intervenuti atti interruttivi.
Da quanto sopra discende quindi la totale infondatezza ed irrilevanza di tutte le deduzioni difensive di parte appellata in ordine al fatto che le controparti avrebbero fraudolentemente occultato la conclusione dell'affare e la stipula del contratto della quale la ra pienamente a conoscenza Parte_1
fin dal dicembre 2015-gennaio 2016 come sopra evidenziato e come risultante per tabulas agli atti del giudizio.
Conseguentemente il quarto e quinto motivo di impugnazione sono infondati e devono essere respinti, con assorbimento del primo, del terzo e del sesto motivo e conferma della sentenza di primo grado in ordine alle relative statuizioni.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta violazione degli artt. 1337, 2043, 1988 c.c. per non avere la sentenza impugnata ritenuto fondata l'azione di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale nei confronti di Persona_1
La censura formulata dall'appellante si fonda sull'assunto che il avrebbe concluso il contratto Per_1
con la intermediazione, a dire della appellante, fittizia della estromettendo in Controparte_2
mala fede la altresì interponendo in modo strumentale il NT RU nella stipula del Parte_1 contratto al fine di sottacere l'acquisto, modificare apparentemente le parti acquirenti in modo tale da eludere l'asserito obbligo di pagamento della provvigione alla Parte_1
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che agli atti del giudizio non vi è alcuna prova che il trust sia stato istituito con la finalità di sottacere l'acquisto alla risultando al contrario che la fosse Parte_1 Parte_1
perfettamente a conoscenza di come procedevano le trattative per esserne stata resa edotta direttamente dal né di modificare apparentemente le parti acquirenti in modo tale da eludere Per_1
l'asserito obbligo di pagamento della provvigione alla atteso che l'atto di compravendita Parte_1
6 è stato sottoscritto sempre dalla , moglie del quale trustee del NT RU, CP_1 Per_1
dovendosi osservare che è nella piena disponibilità della parte la scelta di concludere l'affare in proprio o per un terzo successivamente indicato, rilevandosi altresì che l'atto di costituzione del trust non risulta essere oggetto di alcuna impugnazione per simulazione.
Oltre a quanto sopra risulta agli atti che il contatto tra il e la per la Per_1 Controparte_2
compravendita immobiliare fosse antecedente (v. mail del 15/9/2015 con la quale la
[...]
propone l'immobile al ai contatti tra il e la la quale solo in CP_2 Per_1 Per_1 Parte_1 data 18/9/2015 propone al di visitare l'immobile per il giorno 23/9/2015, emergendo inoltre Per_1
da una successiva email del 22/9/2015 che il era pienamente consapevole che Controparte_5 avesse già visionato l'immobile e che vi era in corso una trattativa intermediata da altri, infatti Per_1 il aveva già visitato l'immobile con titolare della in data Per_1 CP_3 Controparte_2
19/9/2015.
Alla luce di ciò appare, quindi, che nessuna condotta contraria a buona fede è ascrivibile al Per_1
rilevandosi dagli atti di causa che, al contrario, era la che, sebbene non avesse ricevuto Parte_1
alcun incarico di intermediazione, cercava di inserirsi nella trattativa già intermediata dalla
[...]
per sottrarre il cliente a quest'ultima. CP_2
Conseguentemente anche il secondo motivo di impugnazione è infondato e deve essere respinto, con assorbimento del settimo motivo inerente l'omesso riconoscimento dell'illiceità della condotta della atteso che, come emerge dagli atti, è da escludersi l'attribuibilità a detta società Controparte_2
di qualsivoglia condotta illecita.
Con l'ottavo motivo l'appellante lamenta l'erronea regolamentazione delle spese di lite non avendo la sentenza impugnata disposto la compensazione delle stesse.
In particolare sostiene l'appellante che le spese del giudizio andavano compensate in quanto le controparti, in accordo tra di loro, avrebbero estromesso dall'affare la nonostante Parte_1 conoscessero l'attività della appellante a favore dei coniugi e della Controparte_6 Controparte_4
[...
dando causa al processo con il loro comportamento.
Il motivo è infondato.
Parte appellante è stata condannata alle spese del giudizio di primo grado in quanto soccombente, in applicazione del principio di cui all'art. 91 cpc, atteso che il Tribunale ha completamente ritenuto infondate le tesi della sebbene non abbia ritenuto sussistente la temerarietà della lite ex Parte_1
art. 96 cpc.
7 Ai sensi dell'art. 92 c.2 cpc il giudice può disporre la compensazione delle spese soltanto nei casi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
Non ricorrendo, nel caso in esame, alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 92 c.2 cpc, correttamente il giudice di primo grado non ha compensato le spese di lite di primo grado, ponendole conseguentemente a carico della soccombente Parte_1
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato in quanto infondato dovendosi rigettare altresi le istanze istruttorie formulate, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore indeterminato come dichiarato dall'appellante all'atto dell'iscrizione, di complessità media.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 753 dell'anno 2020, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
a) Dichiara improcedibile la domanda per responsabilità contrattuale formulata nei confronti di in quanto già oggetto di altro procedimento;
Persona_1
b) rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;
c) condanna l' appellante al pagamento in favore delle parti appellate costituite delle spese processuali del presente grado che liquida: in euro 8.470,00, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge a favore di e;
Controparte_1 Persona_1
in euro 8.470,00, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge a favore di Controparte_2
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
Roma, li 19 marzo 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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