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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10281 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 6464/2025 r.g.a.n.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. EL Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6464 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti C.F._1
CO AM, MA GA, LU SE e EN SC presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Gino Doria, n. 130;
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Enrico Romano e Rossella
Raffi presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Egiziaca a
Pizzofalcone, n. 87;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda;
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20/03/2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in Anacapri (NA) in data CP_1
30/04/1992; che dall'unione coniugale erano nati i figli (nata a [...] il Per_1
25/03/1993) e EL (nato a [...] l'[...]), maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che tra le parti era intervenuta separazione in forza di accordo di negoziazione assistita del 03/03/2023, munito di nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 07/03/2023; che dalla data della separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra le parti;
pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza statuizioni accessorie.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 15/07/2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/06/2025, si costituiva in giudizio
, il quale impugnava le allegazioni di parte ricorrente e concludeva CP_1 chiedendo:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.04.1992 tra il Sig. e la Sig.ra (anno 1992, atto n. CP_1 Parte_1
4 /IIA – Comune di Anacapri, Na), emettendo i provvedimenti relativi e conseguenziali, ivi compreso l'ordine all'Ufficio di Stato Civile di procedere alle relative annotazioni;
- in ordine alle condizioni accessorie:
- nulla disporre in ordine all'assegno divorzile, sia perché non vi è domanda, sia perché i coniugi hanno dichiarato entrambi di essere economicamente autosufficienti;
- nulla disporre in ordine al mantenimento dei figli e , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, come indicato nel ricorso;
- a conferma delle condizioni di separazione di cui alla convenzione di negoziazione assistita, come autorizzata dal Sost. Proc., si chiede di voler così provvedere: a) assegnare la casa coniugale, sita in Anacapri alla II Trav Lo Pozzo 5/C , di proprietà della sig.ra , a quest'ultima; b) il Sig. continuerà ad abitare Parte_1 CP_1 presso l'immobile sito in Anacapri alla Via Le Boffe, 47, di proprietà della , Parte_1
a titolo di comodato gratuito fino al 31.12.2026; c) dall'1.01.2027 il Sig. CP_1 continuerà ad abitare presso l'immobile sito in Anacapri alla Via Le Boffe, 47, di proprietà della , versando alla stessa o ai suoi eredi un importo mensile di Parte_1
€ 500,00 a titolo di indennità di occupazione (o ad altro titolo a seconda del contratto che eventualmente verrà stipulato tra le parti); - con vittoria di spese e competenze”.
Con memoria ex art. 473 bis n. 17 co. 1 c.p.c., depositata in data 25/06/2025, parte ricorrente deduceva l'inammissibilità delle richieste accessorie di parte resistente, atteso che l'accordo patrimoniale contenuto nella convenzione di negoziazione assistita doveva considerarsi sostanzialmente intangibile nel giudizio di divorzio;
che tale accordo aveva natura negoziale autonoma, era estraneo al contenuto essenziale del rapporto coniugale e costituiva espressione di legittima autonomia contrattuale delle parti.
Con memoria ex art. 473 bis n. 17, co. 2 c.p.c., depositata in data 04/07/2025, parte resistente deduceva che gli accordi contenuti nella negoziazione assistita erano stati elaborati e voluti dalle parti, proprio al fine di creare un giusto equilibrio tra le rispettive posizioni economiche;
che detti accordi, che tendevano a garantire al una sistemazione abitativa, trovavano il loro presupposto nella CP_1 separazione e potevano pertanto costituire le condizioni accessorie anche della pronuncia di divorzio;
che le sperequate posizioni economiche delle parti non risultavano modificate rispetto all'epoca della separazione, per cui chiedeva che i patti separativi venissero recepiti anche quali condizioni accessorie del divorzio;
in subordine, chiedeva pronunciarsi ogni opportuno provvedimento al fine di garantire un giusto equilibrio economico tra le parti, disponendo a favore del resistente una contribuzione tale da consentirgli un'adeguata sistemazione abitativa.
All'udienza di prima comparizione del 15/07/2025, erano presenti le parti personalmente, assistite dai difensori costituiti, le quali confermavano la propria volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le difese si riportavano ciascuno al proprio atto e alle conclusioni ivi rassegnate.
All'esito, il Giudice relatore, rilevato che le parti non avevano articolato mezzi istruttori e che non vi era necessità di disporre d'ufficio mezzi istruttori in ragione della maggiore età e indipendenza economica della prole, e che non vi era necessità di adozione di provvedimenti provvisori ex art 473 bis 22, comma 1, cpc, disponeva la discussione orale della causa.
Le difese delle parti chiedevano che venisse fissata un'udienza per la predetta discussione nelle forme della trattazione cartolare. Il Giudice relatore fissava l'udienza del 30/09/2025 in trattazione scritta ex 127 ter cpc per il deposito di note aventi ad oggetto le conclusioni. Con note di trattazione scritta depositate in data 29/09/2025, le parti si riportavano ciascuna ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle ulteriori statuizioni, osserva il Collegio che la domanda, contrapposta tra le parti, relativa alla conferma o meno delle condizioni di separazione consensuale concordate mediante la negoziazione assistita omologata dal
Tribunale impone di verificare se tali condizioni integrino il contenuto imprescindibile della vicenda dapprima separativa e divorzile poi.
La Giurisprudenza, infatti, opera la distinzione tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali. In quest'ultimo caso, si tratta di negozi che non hanno causa nella separazione personale dei coniugi, risultando semplicemente "occasionati" dalla separazione medesima ( Cass. 24321/2007) ; tali negozi non si configurano come convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c., ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322
c.c., che rispondono, di norma, ad un originario e unitario spirito di sistemazione,
a seguito della crisi della coppia, di tutta quell'ampia serie di rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (anche solo riflessi) patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale;
in sintesi, l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere pattuizioni distinte da quelle che integrano il suo contenuto essenziale (riguardanti, cioè, il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli,
l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti), e che ad esso non sono immediatamente riferibili. Si tratta di quegli accordi assunti "in occasione" della separazione, i quali costituiscono espressione di libera autonomia negoziale, nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali, ai sensi dell'art. 1321 c.c. (a solo titolo esemplificativo, la divisione dei beni in comunione, la destinazione degli animali domestici, la disciplina del godimento della casa di vacanza, l'impegno a vedere un bene comune e a estinguere il mutuo fondiario con i proventi, ecc...), e sono finalizzati a risolvere le questioni che si presentano con la cessazione della vita in comune, da ritenersi vincolanti per le parti secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili. Ben possono, le dette pattuizioni - quelle aventi causa concreta nella separazione (volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione) e quelle aventi mera occasione nella separazione (finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate) -, coesistere nello stesso atto, ma la relativa disciplina giuridica è profondamente diversa, poiché gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (nella specie applicabile ratione temporis, poi sostituito dall'attuale art. 473 bis 29 c.p.c.) e, con riguardo ai coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto (Cass ord. 24687/2022). È stato quindi conclusivamente affermato che le pattuizioni che sono state adottate semplicemente "in occasione" della separazione sono regolate dalla disciplina comune dei negozi di diritto privato e non seguono la sorte di tutte le condizioni di separazione che, con riguardo ai rapporti tra coniugi, sono superate dalla nuova regolamentazione che segue al divorzio.
L'esame delle pattuizioni oggetto dell'omologa dell'accordo di negoziazione assistita concluso in sede di separazione consensuale dalle odierne parti (che di seguito si riportano : “la ex casa coniugale, sita in Anacapri alla II Trav Lo Pozzo 5/C, di proprietà della sig.ra , sarà assegnata a quest'ultima; b) fino al 31.12.2026 Parte_1 il Sig. continuerà ad abitare presso l'immobile sito in Anacapri alla Via Le CP_1
Boffe, 47, di proprietà della , a titolo di comodato gratuito;
c) dall'1.01.2027 Parte_1 il Sig. continuerà ad abitare presso l'immobile sito in Anacapri alla Via Le CP_1
Boffe, 47, di proprietà della , versando alla stessa o ai suoi eredi un importo Parte_1 mensile di € 500,00 a titolo di indennità di occupazione (o ad altro titolo a seconda del contratto che eventualmente verrà stipulato tra le parti)”) consente al Collegio di concludere che esse sono con tutta evidenza del tutto estranee al contenuto essenziale della separazione consensuale, avendo le parti dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che non vi erano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento. Ne consegue che non essendovi accordo delle parti sulla conferma delle predette pattuizioni nella presente procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la domanda di parte resistente volta a ribadirle tout court non può trovare accoglimento in quanto statuizioni accessorie alla pronuncia odierna sullo status.
Conclusivamente l'odierna pronuncia può avere ad oggetto esclusivamente lo status. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
[...]
e (atto n. 4/II A, reg. Atti Matrimonio anno 1992); Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANACAPRI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. EL Sdino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. EL Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6464 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti C.F._1
CO AM, MA GA, LU SE e EN SC presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Gino Doria, n. 130;
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Enrico Romano e Rossella
Raffi presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Egiziaca a
Pizzofalcone, n. 87;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda;
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20/03/2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in Anacapri (NA) in data CP_1
30/04/1992; che dall'unione coniugale erano nati i figli (nata a [...] il Per_1
25/03/1993) e EL (nato a [...] l'[...]), maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che tra le parti era intervenuta separazione in forza di accordo di negoziazione assistita del 03/03/2023, munito di nulla osta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 07/03/2023; che dalla data della separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra le parti;
pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza statuizioni accessorie.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 15/07/2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/06/2025, si costituiva in giudizio
, il quale impugnava le allegazioni di parte ricorrente e concludeva CP_1 chiedendo:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.04.1992 tra il Sig. e la Sig.ra (anno 1992, atto n. CP_1 Parte_1
4 /IIA – Comune di Anacapri, Na), emettendo i provvedimenti relativi e conseguenziali, ivi compreso l'ordine all'Ufficio di Stato Civile di procedere alle relative annotazioni;
- in ordine alle condizioni accessorie:
- nulla disporre in ordine all'assegno divorzile, sia perché non vi è domanda, sia perché i coniugi hanno dichiarato entrambi di essere economicamente autosufficienti;
- nulla disporre in ordine al mantenimento dei figli e , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, come indicato nel ricorso;
- a conferma delle condizioni di separazione di cui alla convenzione di negoziazione assistita, come autorizzata dal Sost. Proc., si chiede di voler così provvedere: a) assegnare la casa coniugale, sita in Anacapri alla II Trav Lo Pozzo 5/C , di proprietà della sig.ra , a quest'ultima; b) il Sig. continuerà ad abitare Parte_1 CP_1 presso l'immobile sito in Anacapri alla Via Le Boffe, 47, di proprietà della , Parte_1
a titolo di comodato gratuito fino al 31.12.2026; c) dall'1.01.2027 il Sig. CP_1 continuerà ad abitare presso l'immobile sito in Anacapri alla Via Le Boffe, 47, di proprietà della , versando alla stessa o ai suoi eredi un importo mensile di Parte_1
€ 500,00 a titolo di indennità di occupazione (o ad altro titolo a seconda del contratto che eventualmente verrà stipulato tra le parti); - con vittoria di spese e competenze”.
Con memoria ex art. 473 bis n. 17 co. 1 c.p.c., depositata in data 25/06/2025, parte ricorrente deduceva l'inammissibilità delle richieste accessorie di parte resistente, atteso che l'accordo patrimoniale contenuto nella convenzione di negoziazione assistita doveva considerarsi sostanzialmente intangibile nel giudizio di divorzio;
che tale accordo aveva natura negoziale autonoma, era estraneo al contenuto essenziale del rapporto coniugale e costituiva espressione di legittima autonomia contrattuale delle parti.
Con memoria ex art. 473 bis n. 17, co. 2 c.p.c., depositata in data 04/07/2025, parte resistente deduceva che gli accordi contenuti nella negoziazione assistita erano stati elaborati e voluti dalle parti, proprio al fine di creare un giusto equilibrio tra le rispettive posizioni economiche;
che detti accordi, che tendevano a garantire al una sistemazione abitativa, trovavano il loro presupposto nella CP_1 separazione e potevano pertanto costituire le condizioni accessorie anche della pronuncia di divorzio;
che le sperequate posizioni economiche delle parti non risultavano modificate rispetto all'epoca della separazione, per cui chiedeva che i patti separativi venissero recepiti anche quali condizioni accessorie del divorzio;
in subordine, chiedeva pronunciarsi ogni opportuno provvedimento al fine di garantire un giusto equilibrio economico tra le parti, disponendo a favore del resistente una contribuzione tale da consentirgli un'adeguata sistemazione abitativa.
All'udienza di prima comparizione del 15/07/2025, erano presenti le parti personalmente, assistite dai difensori costituiti, le quali confermavano la propria volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le difese si riportavano ciascuno al proprio atto e alle conclusioni ivi rassegnate.
All'esito, il Giudice relatore, rilevato che le parti non avevano articolato mezzi istruttori e che non vi era necessità di disporre d'ufficio mezzi istruttori in ragione della maggiore età e indipendenza economica della prole, e che non vi era necessità di adozione di provvedimenti provvisori ex art 473 bis 22, comma 1, cpc, disponeva la discussione orale della causa.
Le difese delle parti chiedevano che venisse fissata un'udienza per la predetta discussione nelle forme della trattazione cartolare. Il Giudice relatore fissava l'udienza del 30/09/2025 in trattazione scritta ex 127 ter cpc per il deposito di note aventi ad oggetto le conclusioni. Con note di trattazione scritta depositate in data 29/09/2025, le parti si riportavano ciascuna ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle ulteriori statuizioni, osserva il Collegio che la domanda, contrapposta tra le parti, relativa alla conferma o meno delle condizioni di separazione consensuale concordate mediante la negoziazione assistita omologata dal
Tribunale impone di verificare se tali condizioni integrino il contenuto imprescindibile della vicenda dapprima separativa e divorzile poi.
La Giurisprudenza, infatti, opera la distinzione tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali. In quest'ultimo caso, si tratta di negozi che non hanno causa nella separazione personale dei coniugi, risultando semplicemente "occasionati" dalla separazione medesima ( Cass. 24321/2007) ; tali negozi non si configurano come convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c., ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322
c.c., che rispondono, di norma, ad un originario e unitario spirito di sistemazione,
a seguito della crisi della coppia, di tutta quell'ampia serie di rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (anche solo riflessi) patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale;
in sintesi, l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere pattuizioni distinte da quelle che integrano il suo contenuto essenziale (riguardanti, cioè, il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli,
l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti), e che ad esso non sono immediatamente riferibili. Si tratta di quegli accordi assunti "in occasione" della separazione, i quali costituiscono espressione di libera autonomia negoziale, nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali, ai sensi dell'art. 1321 c.c. (a solo titolo esemplificativo, la divisione dei beni in comunione, la destinazione degli animali domestici, la disciplina del godimento della casa di vacanza, l'impegno a vedere un bene comune e a estinguere il mutuo fondiario con i proventi, ecc...), e sono finalizzati a risolvere le questioni che si presentano con la cessazione della vita in comune, da ritenersi vincolanti per le parti secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili. Ben possono, le dette pattuizioni - quelle aventi causa concreta nella separazione (volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione) e quelle aventi mera occasione nella separazione (finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate) -, coesistere nello stesso atto, ma la relativa disciplina giuridica è profondamente diversa, poiché gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (nella specie applicabile ratione temporis, poi sostituito dall'attuale art. 473 bis 29 c.p.c.) e, con riguardo ai coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto (Cass ord. 24687/2022). È stato quindi conclusivamente affermato che le pattuizioni che sono state adottate semplicemente "in occasione" della separazione sono regolate dalla disciplina comune dei negozi di diritto privato e non seguono la sorte di tutte le condizioni di separazione che, con riguardo ai rapporti tra coniugi, sono superate dalla nuova regolamentazione che segue al divorzio.
L'esame delle pattuizioni oggetto dell'omologa dell'accordo di negoziazione assistita concluso in sede di separazione consensuale dalle odierne parti (che di seguito si riportano : “la ex casa coniugale, sita in Anacapri alla II Trav Lo Pozzo 5/C, di proprietà della sig.ra , sarà assegnata a quest'ultima; b) fino al 31.12.2026 Parte_1 il Sig. continuerà ad abitare presso l'immobile sito in Anacapri alla Via Le CP_1
Boffe, 47, di proprietà della , a titolo di comodato gratuito;
c) dall'1.01.2027 Parte_1 il Sig. continuerà ad abitare presso l'immobile sito in Anacapri alla Via Le CP_1
Boffe, 47, di proprietà della , versando alla stessa o ai suoi eredi un importo Parte_1 mensile di € 500,00 a titolo di indennità di occupazione (o ad altro titolo a seconda del contratto che eventualmente verrà stipulato tra le parti)”) consente al Collegio di concludere che esse sono con tutta evidenza del tutto estranee al contenuto essenziale della separazione consensuale, avendo le parti dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che non vi erano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento. Ne consegue che non essendovi accordo delle parti sulla conferma delle predette pattuizioni nella presente procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la domanda di parte resistente volta a ribadirle tout court non può trovare accoglimento in quanto statuizioni accessorie alla pronuncia odierna sullo status.
Conclusivamente l'odierna pronuncia può avere ad oggetto esclusivamente lo status. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
[...]
e (atto n. 4/II A, reg. Atti Matrimonio anno 1992); Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANACAPRI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. EL Sdino