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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6090/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6090/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
QUESTURA DI REGGIO EMILIA
CONVENUTI
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 9:30 viene aperto il verbale di udienza della causa in epigrafe. L'udienza odierna è celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da Controparte_2 utenti esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 83 co VII lett f) DL n. 18/2020 –come convertito e successivamente modificato -e delle Linee Guida Vincolanti diramate dal Presidente del Tribunale di
Bologna il 7/5/2020. Tanto premesso, si procede alla identificazione dei presenti e alle conseguenti attività processuali.
Innanzi al giudice dott.ssa Mariagrazia Belardinelli, sono comparsi:
Per l'avv. GRECO MARA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Per nessuno Controparte_3
Il procuratore della parte collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parta precisa le conclusioni come da ricorso, si riporta a tutta la documentazione versata in atti con particolare riferimento a quella da ultimo depositata. Autorizza, sin d'ora, la lettura della sentenza in sua assenza.
pagina 1 di 9 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e uscitone provvede come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nell'assenza della parte autorizzata ad abbandonare la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice
dott. Mariagrazia Belardinelli
Verbale chiuso ad ore 17:45
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6090/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO MARA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROSARIO LIVATINO 9 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. GRECO MARA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
DI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_3 CP_3 domiciliato in presso il difensore avv. CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. è stato chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari negato con provvedimento del ES della Provincia di Reggio Emilia emesso in data 21 marzo 2023 e notificato in data 30.3.23. L'istante, cittadino gambiano, nati il 17.05.1991, sul presupposto del vincolo coniugale con la moglie sig.ra , nata a [...], Colombia, il 9.9.2000, e della convivenza anche con la Parte_2 figlia , nata a [...] [...], entrambe cittadine italiane, ha rappresentato Persona_1 CP_3 come il diniego, fondato sulla sua mancata convivenza con queste ultime nonché sulla sua pericolosità sociale – ledesse il suo diritto all'unità familiare. La difesa ha rilevato, in particolare, come il requisito della convivenza tra l'istante, cittadino extracomunitario, e la coniuge italiana non potesse essere considerato necessario in presenza di prole pure minorenne ai fini di una ritenuta fittizietà del vincolo matrimoniale e come, altresì, quanto alla asserita pericolosità sociale del ricorrente, la commissione di pagina 3 di 9 reati anche se gravi ma comunque comuni non potesse intendersi ostativa al rilascio del richiesto permesso ai sensi dell'art. 19 co. 2 T.U.I.. All'udienza del 19 luglio 2024 dinanzi a questo giudice (v. provvedimento di delega del in atti) è stato ascoltato il ricorrente, il quale ha testualmente dichiarato in lingua italiana: “ADR: io sono arrivato il
19.07.2014 in Italia, vengo dal Gambia, sono nato a [...] il [...], questa è la mia data di nascita corretta. Io avevo presentato domanda di protezione internazionale che però la Commissione Territoriale di Bologna mi aveva respinto, io poi avevo presentato tramite l'avvocato ricorso al tribunale che ha però confermato il rigetto della mia domanda. Nel 2023 ho poi presentato una seconda domanda di asilo perché mi sono sposato ed ho una bimba piccola che sempre la Ct ha dichiarato inammissibile ma che poi è stata sospesa dal Tribunale. Non c'è ancora l'udienza ed io con la sospensione ho ottenuto un permesso provvisorio di sei mesi rinnovato fino a febbraio 2025. Devo rinnovarlo ogni sei mesi. Così ho ottenuto un lavoro. ADR: io lavoro con contratto a tempo determinato dal mese di ottobre 2023 come magazziniere, lavoro otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì e anche la domenica, il giorno mio di riposo è sempre quello del sabato. Guadagno al mese tra
1500 e i 1700,00 euro al mese. Di recente il contratto mi è stato prorogato fino al 12 ottobre 2024, le proroghe sono di tre o quattro mesi in genere. Questo è il primo lavoro che svolgo regolarmente, cioè con contratto. Da quando sono entrato in Italia ho fatto altri lavori ma in nero come cameriere. Ricordo che all'inizio ho fatto anche attività di volontariato perché ero ospite in un centro di accoglienza..... che si chiamava a Reggio-Emilia. ADR: sto bene in salute. Parte_3
ADR: io sono entrato in carcere la prima volta a gennaio del 2017 per i reati di rapina e lesioni volontarie e ci sono rimasto fino all'1marzo 2020. Dopo due settimane trascorse nei capannoni abbandonati delle Reggiane, ho preso in affitto una stanza singola da un amico, in carcere avevo lavorato e così avevo un po' di soldi da parte;
poi però sono dovuto andare via da lì perché dopo un controllo della Polizia risultavo senza documenti e quindi senza contratto;
dopo ho chiesto ospitalità a diversi amici e conoscenti fino al 2022, credo nel mese di settembre. Poi ho preso in affitto una stanza per la quale pagavo 350,00 euro al mese con i soldi del lavoro in campagna poi dal 2023 mia moglie ha ottenuto l'alloggio polare a Reggio-Emilia insieme a nostra figlia. Io ho fatto il cambio di residenza
, so che sono venuti i controlli a casa mentre io ero al lavoro. ADR: Ho conosciuto mia moglie in un bar nel 2020, abbiamo iniziato a parlarci e così è iniziata la nostra relazione. AD: nel provvedimento impugnato è riportato dal gennaio 2020 al giugno 2020 avrebbe commesso il reato di atti persecutori nei confronti di una donna. Può chiarire? R: si trattava della mia ex-ragazza, non so a che punto sia il processo, non ho saputo più nulla. L'episodio del giugno 2020si riferisce ad una resistenza a pubblico ufficiale perché stavo camminando e non avevo la mascherina. ADR: mia moglie ha i genitori qui in
Italia ma non è mai andata d'accordo con loro. So che sin dal 2018-2019 lei non viveva più con loro, abitava con una conoscente, siamo stati io e lei a rivolgerci ai servizi sociali comunali quando è rimasta incinta. Io non avevo il permesso di soggiorno, non lavoravo se non qualche volta in nero, lei pure non lavorava più. Ricordo che sia io che mia moglie siamo andati in due occasioni al tribunale per i Minorenni di Bologna ma so che la pratica è stata chiusa.... ADR: io so di aver sbagliato, mi sono pentito di aver commesso quei reati, il carcere non è stato bello, ora io sono un uomo nuovo, voglio stare con la mia famiglia. AD: Uno degli episodi ultimi risale al 2023 in cui le è cointesto porto ed uso di arma impropria. Può spiegare? R: questo fatto si riferisce alla mia paura nei confronti di un mio connazionale, che poi è morto, che mi voleva costringere a diventare suo corriere per la droga. Io mi sono rifiutato ho anche sporto denuncia contro di lui, perciò mi portavo addosso questo cutter nell'eventualità che m servisse ma solo per difendermi, non per offendere o fare del male.... ADR: ora non lavora mia moglie, voleva cambiare lavoro e cercare altrove, nostra figlia ha frequentato l'asilo- nido e a settembre andrà alla scuola materna”. Alla successiva udienza del 7 novembre 2024 sempre dinanzi a questo giudice è stata ascoltata la sig.ra
, moglie del ricorrente, la quale ha testualmente dichiarato: “ADR: si, mi Parte_2 obbligo a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. ADR: da dicembre
pagina 4 di 9 dell'anno scorso ho avuto in assegnazione un alloggio popolare in via del Rio a Reggio-Emilia, ed ho ottenuto anche l'autorizzazione per farvi permanere , mio marito, con la quale mi sono Pt_1 sposata ad ottobre del 2021, oltre che ovviamente nostra figlia di 3 anni. La situazione a casa è Per_1 tranquilla. Mio marito sta continuando a lavorare come magazziniere. ADR: dal 16 settembre 2024 sono stata assunta presso il supermercato CONAD a Reggio-Emilia come scaffalista, ho un CP_4 contratto a chiamata, lavoor dalle 5:30 del mattino fino alle 9:30 o a volte fino alle 12:30, ma praticamente lavoro tutti i giorni. Il contratto scadrà alla fine di questo mese. Per il primo mese di settembre che era quindi metà mese ho ricevuto come stipendio 223,00 euro circa. ADR: sia io che mio marito ci occupiamo di nostra figlia, mai come adesso perché a causa del mio lavoro attuale è
che accompagna all'asilo nostra figlia, io non potrei perché inizio a lavorare alle cinque e Pt_1 mezzo del mattino come le ho riferito prima. ADR: gli assistenti del servizio sociale di Reggio-Emilia dopo il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bologna mi hanno sostenuto per l'assegnazione della casa popolare a dicembre dell'anno scorso e dopo non ci siamo più visti né sentiti telefonicamente. Non ho avuto necessità di contattare i servizi sociali, io sto bene e anche mia figlia e mio marito. ADR: io sono stata adottata da una famiglia italiana, sono arrivata in Italia tra il 2006 e il 2007, non ricordo esattamente. I rapporti con la mia famiglia adottiva sono un po' migliorati;
preciso che mio padre e mia madre stanno divorziando ma continuano ad abitare entrambi a . CP_3
Ho sempre avuto un rapporto più forte con mio padre rispetto a mia madre con la quale mi sento telefonicamente più spesso che in passato ma comunque non tutti i giorni “. Acquisita ulteriore documentazione anche d'ufficio nel corso dell'istruttoria (v. certificati del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti e certificato A.F.I.S. del ricorrente, come tutti in atti anche con riferimento alle due date della sua nascita, quella errata e quella corretta;
provvedimenti giurisdizionali citati nel decreto impugnato), è stata fissata udienza ex art. 281 sexies cpc per il 24 febbraio 2025, poi differita d'ufficio all'udienza in data odierna;
udienza, quest'ultima, in cui il difensore ha precisato le conclusioni come da presente verbale, reiterando la richiesta di annullamento del decreto impugnato e quella di accertamento del diritto all'unità familiare con rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 2 lett. C) D.lgs 286/98.
Ciò detto, il ricorso appare fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, parte resistente non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Va ricordato, in primo luogo, come il giudice non possa estendere oltre l'oggetto del giudizio: “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari […] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, 08-02- 2005, n. 2539); cfr. anche Cass. civ., sez. I, 18-04-2019, n. 10925: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo […]”. Il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in virtù del rapporto di coniugio con cittadina italiana e della sua convivenza con la moglie la loro figlia minore. Il ES ha respinto la domanda, ritenendo, si ribadisce, che a fronte della irreperibilità dell'intero nucleo familiare e della pericolosità del ricorrente non potesse prevalere il legame familiare sotteso all'istanza.
Sotto il profilo normativo, il permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal ricorrente è disciplinato dall'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998, il quale prevede che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano pagina 5 di 9 inespellibili, se non pericolosi. La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale. Orbene, quanto alla prima contestazione sulla mancanza del requisito della convivenza tra i coniugi, la stessa può ritenersi agevolmente superata alla luce non solo delle allegazioni al ricorso introduttivo dalle quali si evince che, a causa delle precarie condizioni economiche del nucleo familiare, nel periodo
(non meglio specificato nel provvedimento impugnato) in cui sono verosimilmente avvenuti i sopralluoghi delle autorità locali a ciò preposte, la moglie del ricorrente risultava accolta dalla di insieme alla figlia minore (v. doc. 3 ricorso) ed il ricorrente Controparte_5 CP_3 stesso ospite presso un amico in un appartamento sito a (v. doc. 4 ricorso); ma anche CP_3 della ulteriore documentazione alloggiativa medio tempore prodotta dalla difesa (v. docc. 19-24 nota del 4.11.24) dalla quale è risultata la collocazione di tutta la famiglia presso un'abitazione di edilizia popolare dalla fine dell'anno scorso (v. più ampiamente in atti provvedimento del Tribunale per i
Minorenni di Bologna datato 12.6.2023 di revoca del decreto provvisorio del 17.6.2021 di sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori).
Quanto, poi, all'ulteriore contestazione, l'autorità amministrativa ha negato il richiesto permesso di soggiorno per la ritenuta pericolosità del ricorrente. Il giudice, investito dell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 cit., dovrà verificare la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla sussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all'art. 13, co. 1 TUI) mentre non rilevano altri profili di pericolosità (come ad esempio la sicurezza pubblica). La giurisprudenza prevalente, ai fini del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non reputa necessario un precedente provvedimento di espulsione del Ministro, ritenendo che il ES (e, successivamente, il giudice adito) possa valutare la sussistenza delle condizioni ostative (ossia i motivi di pericolosità), a prescindere dall'adozione di un provvedimento del Ministro (tra le più recenti si veda Cass. Ord. 26216/2020 e Cass., sez. I, ord. 8 ottobre 2018, n. 24739; ma negli stessi termini vanno, poi, richiamate Cass. 20719/2011 e Cass. 19337/16). Non appare infatti condivisibile l'orientamento espresso da Cass. n. 30828/18, Cass. 29665/2020 e Cass. 17640/2021 secondo cui la formulazione della norma (che prevede una fattispecie di inespellibilità “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”), deve
“essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro (…)”; invero quest'ultima pronuncia opera un richiamo a situazione ben più ampia (provvedimento di espulsione del Ministro dell'Interno per i motivi indicati) di quella operata dal legislatore che si è invece limitato a richiamare i casi (ordine pubblico e sicurezza dello Stato) e non l'espulsione disposta dal Ministro (diversamente il legislatore avrebbe affermato “salvo che nel caso previsto dall'art. 13, comma 1” dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione e non i casi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato). Diversamente, se il legislatore avesse inteso imporre il provvedimento ministeriale, avrebbe formulato la norma facendo salvo il “caso previsto dall'art. 13, comma 1” – dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione – e non i casi previsti dall'art. 13 co. 1, ossia la presenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello
Stato. Ebbene, per accertare o meno la sussistenza del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto si deve rispondere alla domanda se il ricorrente sia soggetto pericoloso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) e 13 comma 1 d.lgs 286/98. In un caso analogo a quello di cui si tratta la giurisprudenza (Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159), con riguardo alla (sola) ipotesi di primo (e iniziale) rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di istanza di cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana, ha affermato che l'art. 19, co. 2, lett. c) TU Immigrazione contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale nettamente «più
pagina 6 di 9 favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso». Seguendo tale impostazione, prosegue la Corte, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità, la pericolosità ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal parametro di cui all'art. 13, co. 1, TU Immigrazione. La Cassazione quindi afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. Da ciò si dovrebbe desumere che, siccome Cass. ord., sez. VI, 29.9.2016, n. 19337 ha equiparato i profili di pericolosità dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 e dell'art. 5, co. 5bis, TU Immigrazione, la pericolosità descritta dall'art. 19 TU Immigrazione si pone su un piano diverso da quella richiesta dalle due norme da ultimo citate. Con l'effetto che la commissione di reati comuni, in un contesto relazionale estraneo ad una messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, dovrebbe consentire, all'esito di una valutazione in concreto, il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c) TU Immigrazione. Nel solco dell'orientamento che pone una netta distinzione fra i motivi contemplati dalle due diverse discipline (ossia il d.lgs. 30/2007, da un lato, e l'art. 19 co. 2 del TU Immigrazione, dall'altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale, si collocano altre pronunce della Suprema Corte. Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 si indicano quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello
Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano. Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n. 24739 che afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TU
Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord.
n.701/18)».
Ciò chiarito, si tratta di accertare se i reati commessi, per quanto non tutti accertati con sentenze non irrevocabili, possa essere espressione di una pericolosità sociale tale da sopravanzare la vita familiare del ricorrente sul territorio nazionale.
Come evidenziato nel provvedimento impugnato, il ricorrente ha riportato, invero, nel periodo precedente al suo matrimonio e alla nascita della figlia nel 2021, alcune condanne, in via definitiva, per i reati di lesioni volontarie aggravate anche in concorso e minaccia commessi tra il 7-31.12.2016 e il 21.1.2017 a seguito del provvedimento di cumulo operato dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Emilia in data 17.9.2019 per una pena complessiva di anni 3 e mesi 10 di reclusione, poi, ridotta per liberazione anticipata di 45 gg. di fatto espiata dal 27.1.2017 all'1.3.2020. Si tratta, avuto riguardo alle motivazioni dei provvedimenti, di fatti grave anche per la realizzazione plurisoggettiva e per l'aver impugnato, in un'occasione, un coltello portato all'uopo fuori dell'abitazione. Trattandosi di sentenze passate in giudicato, la commissione dei fatti non può lasciare spazio a ricostruzioni alternative. Parimenti, ad analoga conclusione consente di pervenire la successiva condanna emessa con sentenza c.d. di patteggiamento dal Tribunale di Reggio Emilia diventata pagina 7 di 9 irrevocabile il 10.12.2020 per i reati di resistenza a pubblico ufficiale in concorso e lesioni personali aggravate per una pena di mesi 8 di reclusione, la cui esecuzione è stata sospesa dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 3.2.2021 Vanno, poi, comunque, considerate le sentenza di assoluzione per un episodio di possesso di sostanza stupefacente e per remissione di querela per l'episodio di lesioni volontarie: tutto ciò consente di esprimere in concreto un giudizio di pericolosità attenuata ma certamente non svanita.
E comunque, senza negare – lo si ribadisce – la sussistenza di una generica pericolosità in capo al ricorrente, va considerato il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 che dispone che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto
[…] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Sotto questo profilo l'istruttoria dà atto che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nel 2014; vive con la famiglia ed ha lavorato regolarmente (in forza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della domanda reiterata di asilo da parte del Tribunale di
Bologna, senza ancora, allo stato, fissazione della prima udienza di comparizione e trattazione) proprio dopo il matrimonio e la nascita della figlia, sia pure con contratto a termine appena scaduto e che la moglie pure lavora. All'esito del bilanciamento, si deve ritenere, pertanto, che la residua pericolosità non possa essere tale da sopravanzare l'esigenza di tutela della familiare del ricorrente come realizzata sul territorio nazionale e suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 8 della CEDU.
La conclusione, peraltro, è conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, tra gli altri principi, impone di valutare, in caso di commissione di reati, con maggior rigore la prolungata presenza regolare sul territorio (cfr. Guide on the case-law of the European Convention on
Human Rights Immigration Updated on 31 August 2022 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_ENG.pdf : “Foreigners who have already been formally granted a right of residence in a host country qualify as “settled migrants”. Where such right is subsequently withdrawn and the person's expulsion is ordered, for instance because the person concerned has been convicted of a criminal offence, the Court has set out the relevant criteria to assess compatibility with Article 8 of the Convention in NE v. the Netherlands [GC] (§§ 54-60): the nature and seriousness of the offence committed by the applicant;
the length of the applicant's stay in the country from which he or she is to be expelled;
the time elapsed since the offence was committed and the applicant's conduct during that period;
… and the solidity of social, cultural and family ties with the host country and with the country of destination”. E ancora: “However, very serious reasons are required to justify expulsion in cases concerning settled migrants, who have lawfully spent all or the major part of their childhood and youth in the host country (Levakovic v. Denmark, § 45). In respect of expulsions of young adults who had been convicted of criminal offences committed as a juvenile, see
v. Austria [GC], and A.A. v. the United Kingdom. Where there is a significant lapse of time Per_2 between the denial of the residence permit – or the final decision on the expulsion order – and the actual deportation, the developments during that period of time may be taken into account (T.C.E. v. Germany, § 61)”. Negli stessi termini: “very serious reasons are required to justify expulsion of a settled migrant who has lawfully spent all or the major part of his or her childhood and youth in a host country (Maslov v. Austria [GC], § 75). Taking into account the applicant's family life and the fact that he only committed one serious crime in 1999, the Court stated that the expulsion of the applicant to Albania and a lifetime ban on returning to Greece violated Article 8 (Kolonja v. Greece, §§ 57-58)”. La valutazione congiunta degli elementi sopra esaminati conduce ad affermare la prevalenza dell'interesse alla sua unità familiare.
pagina 8 di 9 Ribadendo che i reati astrattamente ostativi rappresentano elementi che possono giustificare il diniego di rilascio all'esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione l'interesse pubblico con l'interesse all'unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost.) non appare legittima, avuto riguardo – per tutti i motivi sopra indicati – ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza. E' comunque bene chiarire che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo. Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Quanto alle spese, in ultimo, del presente giudizio, a fronte della contumacia di parte convenuta e dell'integrazione documentale comunque avvenuta nel corso della fase istruttoria, nonché alla luce della natura delle questioni trattate si ritiene che sussistano i presupposti normativi per una integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, accerta il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato emesso dal ES della Provincia di;
CP_3 compensa integralmente tra le parti le spese.
Così deciso in Bologna, 27 febbraio 2025
Il Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6090/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
QUESTURA DI REGGIO EMILIA
CONVENUTI
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 9:30 viene aperto il verbale di udienza della causa in epigrafe. L'udienza odierna è celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da Controparte_2 utenti esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 83 co VII lett f) DL n. 18/2020 –come convertito e successivamente modificato -e delle Linee Guida Vincolanti diramate dal Presidente del Tribunale di
Bologna il 7/5/2020. Tanto premesso, si procede alla identificazione dei presenti e alle conseguenti attività processuali.
Innanzi al giudice dott.ssa Mariagrazia Belardinelli, sono comparsi:
Per l'avv. GRECO MARA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Per nessuno Controparte_3
Il procuratore della parte collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parta precisa le conclusioni come da ricorso, si riporta a tutta la documentazione versata in atti con particolare riferimento a quella da ultimo depositata. Autorizza, sin d'ora, la lettura della sentenza in sua assenza.
pagina 1 di 9 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e uscitone provvede come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nell'assenza della parte autorizzata ad abbandonare la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice
dott. Mariagrazia Belardinelli
Verbale chiuso ad ore 17:45
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6090/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO MARA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROSARIO LIVATINO 9 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. GRECO MARA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
DI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_3 CP_3 domiciliato in presso il difensore avv. CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. è stato chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari negato con provvedimento del ES della Provincia di Reggio Emilia emesso in data 21 marzo 2023 e notificato in data 30.3.23. L'istante, cittadino gambiano, nati il 17.05.1991, sul presupposto del vincolo coniugale con la moglie sig.ra , nata a [...], Colombia, il 9.9.2000, e della convivenza anche con la Parte_2 figlia , nata a [...] [...], entrambe cittadine italiane, ha rappresentato Persona_1 CP_3 come il diniego, fondato sulla sua mancata convivenza con queste ultime nonché sulla sua pericolosità sociale – ledesse il suo diritto all'unità familiare. La difesa ha rilevato, in particolare, come il requisito della convivenza tra l'istante, cittadino extracomunitario, e la coniuge italiana non potesse essere considerato necessario in presenza di prole pure minorenne ai fini di una ritenuta fittizietà del vincolo matrimoniale e come, altresì, quanto alla asserita pericolosità sociale del ricorrente, la commissione di pagina 3 di 9 reati anche se gravi ma comunque comuni non potesse intendersi ostativa al rilascio del richiesto permesso ai sensi dell'art. 19 co. 2 T.U.I.. All'udienza del 19 luglio 2024 dinanzi a questo giudice (v. provvedimento di delega del in atti) è stato ascoltato il ricorrente, il quale ha testualmente dichiarato in lingua italiana: “ADR: io sono arrivato il
19.07.2014 in Italia, vengo dal Gambia, sono nato a [...] il [...], questa è la mia data di nascita corretta. Io avevo presentato domanda di protezione internazionale che però la Commissione Territoriale di Bologna mi aveva respinto, io poi avevo presentato tramite l'avvocato ricorso al tribunale che ha però confermato il rigetto della mia domanda. Nel 2023 ho poi presentato una seconda domanda di asilo perché mi sono sposato ed ho una bimba piccola che sempre la Ct ha dichiarato inammissibile ma che poi è stata sospesa dal Tribunale. Non c'è ancora l'udienza ed io con la sospensione ho ottenuto un permesso provvisorio di sei mesi rinnovato fino a febbraio 2025. Devo rinnovarlo ogni sei mesi. Così ho ottenuto un lavoro. ADR: io lavoro con contratto a tempo determinato dal mese di ottobre 2023 come magazziniere, lavoro otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì e anche la domenica, il giorno mio di riposo è sempre quello del sabato. Guadagno al mese tra
1500 e i 1700,00 euro al mese. Di recente il contratto mi è stato prorogato fino al 12 ottobre 2024, le proroghe sono di tre o quattro mesi in genere. Questo è il primo lavoro che svolgo regolarmente, cioè con contratto. Da quando sono entrato in Italia ho fatto altri lavori ma in nero come cameriere. Ricordo che all'inizio ho fatto anche attività di volontariato perché ero ospite in un centro di accoglienza..... che si chiamava a Reggio-Emilia. ADR: sto bene in salute. Parte_3
ADR: io sono entrato in carcere la prima volta a gennaio del 2017 per i reati di rapina e lesioni volontarie e ci sono rimasto fino all'1marzo 2020. Dopo due settimane trascorse nei capannoni abbandonati delle Reggiane, ho preso in affitto una stanza singola da un amico, in carcere avevo lavorato e così avevo un po' di soldi da parte;
poi però sono dovuto andare via da lì perché dopo un controllo della Polizia risultavo senza documenti e quindi senza contratto;
dopo ho chiesto ospitalità a diversi amici e conoscenti fino al 2022, credo nel mese di settembre. Poi ho preso in affitto una stanza per la quale pagavo 350,00 euro al mese con i soldi del lavoro in campagna poi dal 2023 mia moglie ha ottenuto l'alloggio polare a Reggio-Emilia insieme a nostra figlia. Io ho fatto il cambio di residenza
, so che sono venuti i controlli a casa mentre io ero al lavoro. ADR: Ho conosciuto mia moglie in un bar nel 2020, abbiamo iniziato a parlarci e così è iniziata la nostra relazione. AD: nel provvedimento impugnato è riportato dal gennaio 2020 al giugno 2020 avrebbe commesso il reato di atti persecutori nei confronti di una donna. Può chiarire? R: si trattava della mia ex-ragazza, non so a che punto sia il processo, non ho saputo più nulla. L'episodio del giugno 2020si riferisce ad una resistenza a pubblico ufficiale perché stavo camminando e non avevo la mascherina. ADR: mia moglie ha i genitori qui in
Italia ma non è mai andata d'accordo con loro. So che sin dal 2018-2019 lei non viveva più con loro, abitava con una conoscente, siamo stati io e lei a rivolgerci ai servizi sociali comunali quando è rimasta incinta. Io non avevo il permesso di soggiorno, non lavoravo se non qualche volta in nero, lei pure non lavorava più. Ricordo che sia io che mia moglie siamo andati in due occasioni al tribunale per i Minorenni di Bologna ma so che la pratica è stata chiusa.... ADR: io so di aver sbagliato, mi sono pentito di aver commesso quei reati, il carcere non è stato bello, ora io sono un uomo nuovo, voglio stare con la mia famiglia. AD: Uno degli episodi ultimi risale al 2023 in cui le è cointesto porto ed uso di arma impropria. Può spiegare? R: questo fatto si riferisce alla mia paura nei confronti di un mio connazionale, che poi è morto, che mi voleva costringere a diventare suo corriere per la droga. Io mi sono rifiutato ho anche sporto denuncia contro di lui, perciò mi portavo addosso questo cutter nell'eventualità che m servisse ma solo per difendermi, non per offendere o fare del male.... ADR: ora non lavora mia moglie, voleva cambiare lavoro e cercare altrove, nostra figlia ha frequentato l'asilo- nido e a settembre andrà alla scuola materna”. Alla successiva udienza del 7 novembre 2024 sempre dinanzi a questo giudice è stata ascoltata la sig.ra
, moglie del ricorrente, la quale ha testualmente dichiarato: “ADR: si, mi Parte_2 obbligo a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. ADR: da dicembre
pagina 4 di 9 dell'anno scorso ho avuto in assegnazione un alloggio popolare in via del Rio a Reggio-Emilia, ed ho ottenuto anche l'autorizzazione per farvi permanere , mio marito, con la quale mi sono Pt_1 sposata ad ottobre del 2021, oltre che ovviamente nostra figlia di 3 anni. La situazione a casa è Per_1 tranquilla. Mio marito sta continuando a lavorare come magazziniere. ADR: dal 16 settembre 2024 sono stata assunta presso il supermercato CONAD a Reggio-Emilia come scaffalista, ho un CP_4 contratto a chiamata, lavoor dalle 5:30 del mattino fino alle 9:30 o a volte fino alle 12:30, ma praticamente lavoro tutti i giorni. Il contratto scadrà alla fine di questo mese. Per il primo mese di settembre che era quindi metà mese ho ricevuto come stipendio 223,00 euro circa. ADR: sia io che mio marito ci occupiamo di nostra figlia, mai come adesso perché a causa del mio lavoro attuale è
che accompagna all'asilo nostra figlia, io non potrei perché inizio a lavorare alle cinque e Pt_1 mezzo del mattino come le ho riferito prima. ADR: gli assistenti del servizio sociale di Reggio-Emilia dopo il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bologna mi hanno sostenuto per l'assegnazione della casa popolare a dicembre dell'anno scorso e dopo non ci siamo più visti né sentiti telefonicamente. Non ho avuto necessità di contattare i servizi sociali, io sto bene e anche mia figlia e mio marito. ADR: io sono stata adottata da una famiglia italiana, sono arrivata in Italia tra il 2006 e il 2007, non ricordo esattamente. I rapporti con la mia famiglia adottiva sono un po' migliorati;
preciso che mio padre e mia madre stanno divorziando ma continuano ad abitare entrambi a . CP_3
Ho sempre avuto un rapporto più forte con mio padre rispetto a mia madre con la quale mi sento telefonicamente più spesso che in passato ma comunque non tutti i giorni “. Acquisita ulteriore documentazione anche d'ufficio nel corso dell'istruttoria (v. certificati del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti e certificato A.F.I.S. del ricorrente, come tutti in atti anche con riferimento alle due date della sua nascita, quella errata e quella corretta;
provvedimenti giurisdizionali citati nel decreto impugnato), è stata fissata udienza ex art. 281 sexies cpc per il 24 febbraio 2025, poi differita d'ufficio all'udienza in data odierna;
udienza, quest'ultima, in cui il difensore ha precisato le conclusioni come da presente verbale, reiterando la richiesta di annullamento del decreto impugnato e quella di accertamento del diritto all'unità familiare con rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 2 lett. C) D.lgs 286/98.
Ciò detto, il ricorso appare fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, parte resistente non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Va ricordato, in primo luogo, come il giudice non possa estendere oltre l'oggetto del giudizio: “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari […] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, 08-02- 2005, n. 2539); cfr. anche Cass. civ., sez. I, 18-04-2019, n. 10925: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo […]”. Il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in virtù del rapporto di coniugio con cittadina italiana e della sua convivenza con la moglie la loro figlia minore. Il ES ha respinto la domanda, ritenendo, si ribadisce, che a fronte della irreperibilità dell'intero nucleo familiare e della pericolosità del ricorrente non potesse prevalere il legame familiare sotteso all'istanza.
Sotto il profilo normativo, il permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto dal ricorrente è disciplinato dall'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998, il quale prevede che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano pagina 5 di 9 inespellibili, se non pericolosi. La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale. Orbene, quanto alla prima contestazione sulla mancanza del requisito della convivenza tra i coniugi, la stessa può ritenersi agevolmente superata alla luce non solo delle allegazioni al ricorso introduttivo dalle quali si evince che, a causa delle precarie condizioni economiche del nucleo familiare, nel periodo
(non meglio specificato nel provvedimento impugnato) in cui sono verosimilmente avvenuti i sopralluoghi delle autorità locali a ciò preposte, la moglie del ricorrente risultava accolta dalla di insieme alla figlia minore (v. doc. 3 ricorso) ed il ricorrente Controparte_5 CP_3 stesso ospite presso un amico in un appartamento sito a (v. doc. 4 ricorso); ma anche CP_3 della ulteriore documentazione alloggiativa medio tempore prodotta dalla difesa (v. docc. 19-24 nota del 4.11.24) dalla quale è risultata la collocazione di tutta la famiglia presso un'abitazione di edilizia popolare dalla fine dell'anno scorso (v. più ampiamente in atti provvedimento del Tribunale per i
Minorenni di Bologna datato 12.6.2023 di revoca del decreto provvisorio del 17.6.2021 di sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori).
Quanto, poi, all'ulteriore contestazione, l'autorità amministrativa ha negato il richiesto permesso di soggiorno per la ritenuta pericolosità del ricorrente. Il giudice, investito dell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 cit., dovrà verificare la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla sussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all'art. 13, co. 1 TUI) mentre non rilevano altri profili di pericolosità (come ad esempio la sicurezza pubblica). La giurisprudenza prevalente, ai fini del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non reputa necessario un precedente provvedimento di espulsione del Ministro, ritenendo che il ES (e, successivamente, il giudice adito) possa valutare la sussistenza delle condizioni ostative (ossia i motivi di pericolosità), a prescindere dall'adozione di un provvedimento del Ministro (tra le più recenti si veda Cass. Ord. 26216/2020 e Cass., sez. I, ord. 8 ottobre 2018, n. 24739; ma negli stessi termini vanno, poi, richiamate Cass. 20719/2011 e Cass. 19337/16). Non appare infatti condivisibile l'orientamento espresso da Cass. n. 30828/18, Cass. 29665/2020 e Cass. 17640/2021 secondo cui la formulazione della norma (che prevede una fattispecie di inespellibilità “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”), deve
“essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro (…)”; invero quest'ultima pronuncia opera un richiamo a situazione ben più ampia (provvedimento di espulsione del Ministro dell'Interno per i motivi indicati) di quella operata dal legislatore che si è invece limitato a richiamare i casi (ordine pubblico e sicurezza dello Stato) e non l'espulsione disposta dal Ministro (diversamente il legislatore avrebbe affermato “salvo che nel caso previsto dall'art. 13, comma 1” dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione e non i casi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato). Diversamente, se il legislatore avesse inteso imporre il provvedimento ministeriale, avrebbe formulato la norma facendo salvo il “caso previsto dall'art. 13, comma 1” – dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione – e non i casi previsti dall'art. 13 co. 1, ossia la presenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello
Stato. Ebbene, per accertare o meno la sussistenza del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto si deve rispondere alla domanda se il ricorrente sia soggetto pericoloso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) e 13 comma 1 d.lgs 286/98. In un caso analogo a quello di cui si tratta la giurisprudenza (Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159), con riguardo alla (sola) ipotesi di primo (e iniziale) rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di istanza di cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana, ha affermato che l'art. 19, co. 2, lett. c) TU Immigrazione contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale nettamente «più
pagina 6 di 9 favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso». Seguendo tale impostazione, prosegue la Corte, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità, la pericolosità ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal parametro di cui all'art. 13, co. 1, TU Immigrazione. La Cassazione quindi afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. Da ciò si dovrebbe desumere che, siccome Cass. ord., sez. VI, 29.9.2016, n. 19337 ha equiparato i profili di pericolosità dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 e dell'art. 5, co. 5bis, TU Immigrazione, la pericolosità descritta dall'art. 19 TU Immigrazione si pone su un piano diverso da quella richiesta dalle due norme da ultimo citate. Con l'effetto che la commissione di reati comuni, in un contesto relazionale estraneo ad una messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, dovrebbe consentire, all'esito di una valutazione in concreto, il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c) TU Immigrazione. Nel solco dell'orientamento che pone una netta distinzione fra i motivi contemplati dalle due diverse discipline (ossia il d.lgs. 30/2007, da un lato, e l'art. 19 co. 2 del TU Immigrazione, dall'altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale, si collocano altre pronunce della Suprema Corte. Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 si indicano quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello
Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano. Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n. 24739 che afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TU
Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord.
n.701/18)».
Ciò chiarito, si tratta di accertare se i reati commessi, per quanto non tutti accertati con sentenze non irrevocabili, possa essere espressione di una pericolosità sociale tale da sopravanzare la vita familiare del ricorrente sul territorio nazionale.
Come evidenziato nel provvedimento impugnato, il ricorrente ha riportato, invero, nel periodo precedente al suo matrimonio e alla nascita della figlia nel 2021, alcune condanne, in via definitiva, per i reati di lesioni volontarie aggravate anche in concorso e minaccia commessi tra il 7-31.12.2016 e il 21.1.2017 a seguito del provvedimento di cumulo operato dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Emilia in data 17.9.2019 per una pena complessiva di anni 3 e mesi 10 di reclusione, poi, ridotta per liberazione anticipata di 45 gg. di fatto espiata dal 27.1.2017 all'1.3.2020. Si tratta, avuto riguardo alle motivazioni dei provvedimenti, di fatti grave anche per la realizzazione plurisoggettiva e per l'aver impugnato, in un'occasione, un coltello portato all'uopo fuori dell'abitazione. Trattandosi di sentenze passate in giudicato, la commissione dei fatti non può lasciare spazio a ricostruzioni alternative. Parimenti, ad analoga conclusione consente di pervenire la successiva condanna emessa con sentenza c.d. di patteggiamento dal Tribunale di Reggio Emilia diventata pagina 7 di 9 irrevocabile il 10.12.2020 per i reati di resistenza a pubblico ufficiale in concorso e lesioni personali aggravate per una pena di mesi 8 di reclusione, la cui esecuzione è stata sospesa dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 3.2.2021 Vanno, poi, comunque, considerate le sentenza di assoluzione per un episodio di possesso di sostanza stupefacente e per remissione di querela per l'episodio di lesioni volontarie: tutto ciò consente di esprimere in concreto un giudizio di pericolosità attenuata ma certamente non svanita.
E comunque, senza negare – lo si ribadisce – la sussistenza di una generica pericolosità in capo al ricorrente, va considerato il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 che dispone che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto
[…] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Sotto questo profilo l'istruttoria dà atto che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nel 2014; vive con la famiglia ed ha lavorato regolarmente (in forza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della domanda reiterata di asilo da parte del Tribunale di
Bologna, senza ancora, allo stato, fissazione della prima udienza di comparizione e trattazione) proprio dopo il matrimonio e la nascita della figlia, sia pure con contratto a termine appena scaduto e che la moglie pure lavora. All'esito del bilanciamento, si deve ritenere, pertanto, che la residua pericolosità non possa essere tale da sopravanzare l'esigenza di tutela della familiare del ricorrente come realizzata sul territorio nazionale e suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 8 della CEDU.
La conclusione, peraltro, è conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, tra gli altri principi, impone di valutare, in caso di commissione di reati, con maggior rigore la prolungata presenza regolare sul territorio (cfr. Guide on the case-law of the European Convention on
Human Rights Immigration Updated on 31 August 2022 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_ENG.pdf : “Foreigners who have already been formally granted a right of residence in a host country qualify as “settled migrants”. Where such right is subsequently withdrawn and the person's expulsion is ordered, for instance because the person concerned has been convicted of a criminal offence, the Court has set out the relevant criteria to assess compatibility with Article 8 of the Convention in NE v. the Netherlands [GC] (§§ 54-60): the nature and seriousness of the offence committed by the applicant;
the length of the applicant's stay in the country from which he or she is to be expelled;
the time elapsed since the offence was committed and the applicant's conduct during that period;
… and the solidity of social, cultural and family ties with the host country and with the country of destination”. E ancora: “However, very serious reasons are required to justify expulsion in cases concerning settled migrants, who have lawfully spent all or the major part of their childhood and youth in the host country (Levakovic v. Denmark, § 45). In respect of expulsions of young adults who had been convicted of criminal offences committed as a juvenile, see
v. Austria [GC], and A.A. v. the United Kingdom. Where there is a significant lapse of time Per_2 between the denial of the residence permit – or the final decision on the expulsion order – and the actual deportation, the developments during that period of time may be taken into account (T.C.E. v. Germany, § 61)”. Negli stessi termini: “very serious reasons are required to justify expulsion of a settled migrant who has lawfully spent all or the major part of his or her childhood and youth in a host country (Maslov v. Austria [GC], § 75). Taking into account the applicant's family life and the fact that he only committed one serious crime in 1999, the Court stated that the expulsion of the applicant to Albania and a lifetime ban on returning to Greece violated Article 8 (Kolonja v. Greece, §§ 57-58)”. La valutazione congiunta degli elementi sopra esaminati conduce ad affermare la prevalenza dell'interesse alla sua unità familiare.
pagina 8 di 9 Ribadendo che i reati astrattamente ostativi rappresentano elementi che possono giustificare il diniego di rilascio all'esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione l'interesse pubblico con l'interesse all'unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost.) non appare legittima, avuto riguardo – per tutti i motivi sopra indicati – ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza. E' comunque bene chiarire che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo. Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Quanto alle spese, in ultimo, del presente giudizio, a fronte della contumacia di parte convenuta e dell'integrazione documentale comunque avvenuta nel corso della fase istruttoria, nonché alla luce della natura delle questioni trattate si ritiene che sussistano i presupposti normativi per una integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, accerta il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato emesso dal ES della Provincia di;
CP_3 compensa integralmente tra le parti le spese.
Così deciso in Bologna, 27 febbraio 2025
Il Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli
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