TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 25/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 524/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, riunito nella camera di consiglio del 13/02/2025 composto dai sig.ri magistrati:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 524 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza del 14/11/2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.; tra
(cf. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Pirocchi Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo (TE), Corso Porta Romana n. 31/d, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attore -
e
(c.f. e p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Visco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Gorizia n. 52, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
Oggetto: impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del cda.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 14/11/2024.
Fatto e svolgimento del processo
1 Con atto di citazione, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di Controparte_2 dichiarare la nullità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2379 c.c., della delibera di nomina del consiglio di amministrazione di detta società datata 20/05/2017 per illiceità e/o impossibilità dell'oggetto, nonché per mancanza dei requisiti di professionalità, previsti come necessari e indefettibili dalla normativa vigente in materia, in capo ai dieci undicesimi dei membri;
conseguentemente, di accertare la nullità della delibera assunta dal consiglio di amministrazione in data 17/12/2018 con la quale veniva deliberato il licenziamento dell'attore, poiché adottata da un organo amministrativo illegittimamente eletto, con ripristino del rapporto di lavoro a far data dal
18/12/2018.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva:
- di aver rivestito la carica di Direttore Generale presso la convenuta a far data dal CP_1
01/10/2014, con il compito -tra gli altri- di sollecitare gli organi societari al rispetto delle norme che regolavano il corretto funzionamento della società e di segnalare eventuali anomalie di gestione;
- che, in data 22/02/2017, in occasione di un incontro tenutosi in Roma presso gli Uffici
ICCREA, l'attore segnalava al Presidente del collegio sindacale che i consiglieri di amministrazione in carica avevano un deficit di crediti formativi necessari alla loro ricandidatura;
- che nell'assemblea del 24/04/2017 si procedeva al rinnovo degli organi sociali, previo recepimento della circolare FEDAM del 13/03/2017 - Governo societario - Rinnovo delle cariche sociali, cui la banca aderiva ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, che prevedeva un obbligo di formazione in capo agli amministratori, per un totale di n. 12 crediti formativi nel mandato triennale e n. 4 annuali, in difetto del quale gli stessi non avrebbero potuto ricandidarsi;
- che, in sede assembleare, il Presidente del collegio sindacale nulla rilevava in merito alla regolarità delle candidature, nonostante l'attore avesse segnalato il deficit di crediti formativi in capo ai consiglieri;
- che in data 20/05/2017 veniva approvata la delibera di rielezione dei medesimi consiglieri;
- in punto di diritto: i) la violazione degli artt. 2382 e 2387 c.c., in relazione all'art. 26 TUB, essendo gli amministratori privi dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza necessari per lo svolgimento dell'incarico; ii) la nullità della delibera di nomina del c.d.a., dovendosi reputare i consiglieri ineleggibili;
iii) la nullità di tutte le delibere assunte dal consiglio di amministrazione nominato illegittimamente;
iv) la conseguente nullità della
2 delibera del 17/12/2018 di licenziamento dell'attore, assunta dal c.d.a. nell'espletamento del proprio illegittimo mandato.
Si costituiva la negando la fondatezza, in fatto e in diritto, delle Controparte_1
allegazioni poste a fondamento della domanda attorea e chiedendo la condanna dell'attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Nello specifico, deduceva:
- in primis, che la delibera del 20/05/2017 di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione non era stata impugnata nei termini di rito;
- che i componenti del c.d.a. possedevano, sin dalla data di insediamento, i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente nel settore del credito, ai sensi dell'art. 26 TUB;
- che la aveva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione CP_1
comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive, nonché, entro
120 giorni dal ricevimento del verbale, di avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza dei membri del consiglio di amministrazione;
- che il procedimento di nomina si era concluso senza alcun provvedimento ablativo da parte della;
CP_1
- che la delibera doveva considerarsi quindi valida, assieme a tutte quelle adottate dal consiglio di amministrazione.
La causa veniva istruita documentalmente e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
14/11/2024 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è manifestamente infondata.
L'attore agisce in questa sede onde accertare la nullità della delibera di nomina del consiglio di amministrazione della Banca convenuta datata 20/05/2017 per illiceità e/o impossibilità dell'oggetto, assumendo che i consiglieri di amministrazione eletti fossero privi dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 2387 c.c., non avendo ottenuto i crediti formativi di cui alla circolare FEDAM del 13/03/2017 - Governo societario - Rinnovo delle cariche sociali, recepita dall'articolo 4 dello statuto sociale della convenuta.
In punto di diritto, occorre premettere che, in ossequio al disposto di cui all'art. 2382 c.c., il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità previste dalla medesima disposizione comporta la decadenza degli amministratori. Al riguardo, appare opportuno operare una lettura dell'art. 2382 c.c. in combinato disposto con il dettato dell'art. 2387 c.c., il quale ammette espressamente la possibilità che in sede statutaria siano previsti particolari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli amministratori (oltre a ulteriori casi di ineleggibilità e decadenza), anche con riferimento ai
3 requisiti previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati, salvo in ogni caso quanto previsto dalle leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.
Requisiti specifici di professionalità e onorabilità sono richiesti dal Testo Unico in materia bancaria e creditizia. In particolare, l'art. 26 TUB applicabile ratione temporis prevedeva che “I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare i criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto adottato sentita la
[...]
, individua: a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di CP_1
professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità; c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca e di adeguata composizione dell'organo; d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza degli esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario; f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma
3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. […] La , secondo modalità CP_1
e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta
l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica”.
4 E' dunque evidente che altro è il procedimento di valutazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, demandato, in prima battuta, agli organi di amministrazione e controllo della banca e, in via suppletiva, alla , suscettibile di CP_1 sfociare nella pronuncia di decadenza dall'ufficio; altro è la nullità della delibera assembleare per illiceità e/o impossibilità dell'oggetto, la quale ricorre quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, risultando dirette a impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società (cfr. Cass., n. 15721/2005).
Nella specie, non risulta adottato alcun provvedimento di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione eletti in sede di assemblea del 25/05/2017; parimenti, il Collegio sindacale, in sede di adunanza del 13/06/2017 (cfr. doc. 11 indice di parte attrice), lungi dal segnalare profili di ineleggibilità o decadenza dei membri del consiglio di amministrazione, “raccomanda” ai Consiglieri
l'importanza del rispetto dell'impegno assunto in sede di accettazione della nomina e “suggerisce” che vengano ipotizzate specifiche azioni per recuperare i rispettivi crediti da parte degli interessati.
Parimenti, le circolari FEDAM del 13/05/2017 e del 22/01/2018 sub. docc. 7/a e 7/b indice di parte attrice, oltre a essere prive di sottoscrizione e di corretta impaginazione (mancando nella produzione documentale parti dei documenti), costituendo atti a rilevanza meramente interna, non possono assurgere a norme dettate a tutela di interessi generali;
pertanto, la violazione di dette circolari non può costituire motivo di nullità delle delibere assembleari sotto il profilo della illiceità e/o impossibilità dell'oggetto.
Alla luce delle considerazioni esposte, la delibera impugnata deve considerarsi pienamente valida ed efficace, con conseguente rigetto della domanda e assorbimento delle ulteriori questioni dedotte rispetto alle delibere adottate dall'organo amministrativo legittimamente eletto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nel rispetto dei parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile, complessità bassa.
Può essere altresì accolta la richiesta ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., formulata da parte convenuta, con conseguente condanna dell'attore al pagamento, in favore della controparte, di una somma pari alle spese di lite (cfr. Cass., n. 21570/2012 secondo cui la determinazione giudiziale deve osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza), come liquidate in dispositivo, atteso il carattere temerario della lite, come desumibile dalla manifesta infondatezza della domanda (in proposito, cfr.
Cass., 24645/2007 secondo cui la malafede, quale consapevolezza del proprio torto, o la colpa grave, qual inescusabile ignoranza dell'inesistenza del diritto sostanziale vantato, sussistono nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
5 l'inammissibilità della propria domanda), evidentemente proposta dall'attore al solo fine di tentare di ottenere l'annullamento della delibera relativa al proprio licenziamento, priva di vizi e, difatti, non direttamente impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in complessivi € 7.616,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre accessori di legge;
visto l'art. 96, co. 1, c.p.c.,
- condanna al pagamento, in favore della controparte, della somma di € Parte_1
7.616,00, pari alle spese di lite, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 13/02/2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'impresa
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, riunito nella camera di consiglio del 13/02/2025 composto dai sig.ri magistrati:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott. Jolanda Di Rosa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 524 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza del 14/11/2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.; tra
(cf. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Pirocchi Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo (TE), Corso Porta Romana n. 31/d, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attore -
e
(c.f. e p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Visco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Gorizia n. 52, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
Oggetto: impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del cda.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del 14/11/2024.
Fatto e svolgimento del processo
1 Con atto di citazione, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di Controparte_2 dichiarare la nullità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2379 c.c., della delibera di nomina del consiglio di amministrazione di detta società datata 20/05/2017 per illiceità e/o impossibilità dell'oggetto, nonché per mancanza dei requisiti di professionalità, previsti come necessari e indefettibili dalla normativa vigente in materia, in capo ai dieci undicesimi dei membri;
conseguentemente, di accertare la nullità della delibera assunta dal consiglio di amministrazione in data 17/12/2018 con la quale veniva deliberato il licenziamento dell'attore, poiché adottata da un organo amministrativo illegittimamente eletto, con ripristino del rapporto di lavoro a far data dal
18/12/2018.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva:
- di aver rivestito la carica di Direttore Generale presso la convenuta a far data dal CP_1
01/10/2014, con il compito -tra gli altri- di sollecitare gli organi societari al rispetto delle norme che regolavano il corretto funzionamento della società e di segnalare eventuali anomalie di gestione;
- che, in data 22/02/2017, in occasione di un incontro tenutosi in Roma presso gli Uffici
ICCREA, l'attore segnalava al Presidente del collegio sindacale che i consiglieri di amministrazione in carica avevano un deficit di crediti formativi necessari alla loro ricandidatura;
- che nell'assemblea del 24/04/2017 si procedeva al rinnovo degli organi sociali, previo recepimento della circolare FEDAM del 13/03/2017 - Governo societario - Rinnovo delle cariche sociali, cui la banca aderiva ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, che prevedeva un obbligo di formazione in capo agli amministratori, per un totale di n. 12 crediti formativi nel mandato triennale e n. 4 annuali, in difetto del quale gli stessi non avrebbero potuto ricandidarsi;
- che, in sede assembleare, il Presidente del collegio sindacale nulla rilevava in merito alla regolarità delle candidature, nonostante l'attore avesse segnalato il deficit di crediti formativi in capo ai consiglieri;
- che in data 20/05/2017 veniva approvata la delibera di rielezione dei medesimi consiglieri;
- in punto di diritto: i) la violazione degli artt. 2382 e 2387 c.c., in relazione all'art. 26 TUB, essendo gli amministratori privi dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza necessari per lo svolgimento dell'incarico; ii) la nullità della delibera di nomina del c.d.a., dovendosi reputare i consiglieri ineleggibili;
iii) la nullità di tutte le delibere assunte dal consiglio di amministrazione nominato illegittimamente;
iv) la conseguente nullità della
2 delibera del 17/12/2018 di licenziamento dell'attore, assunta dal c.d.a. nell'espletamento del proprio illegittimo mandato.
Si costituiva la negando la fondatezza, in fatto e in diritto, delle Controparte_1
allegazioni poste a fondamento della domanda attorea e chiedendo la condanna dell'attrice per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Nello specifico, deduceva:
- in primis, che la delibera del 20/05/2017 di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione non era stata impugnata nei termini di rito;
- che i componenti del c.d.a. possedevano, sin dalla data di insediamento, i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente nel settore del credito, ai sensi dell'art. 26 TUB;
- che la aveva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione CP_1
comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive, nonché, entro
120 giorni dal ricevimento del verbale, di avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza dei membri del consiglio di amministrazione;
- che il procedimento di nomina si era concluso senza alcun provvedimento ablativo da parte della;
CP_1
- che la delibera doveva considerarsi quindi valida, assieme a tutte quelle adottate dal consiglio di amministrazione.
La causa veniva istruita documentalmente e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
14/11/2024 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è manifestamente infondata.
L'attore agisce in questa sede onde accertare la nullità della delibera di nomina del consiglio di amministrazione della Banca convenuta datata 20/05/2017 per illiceità e/o impossibilità dell'oggetto, assumendo che i consiglieri di amministrazione eletti fossero privi dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 2387 c.c., non avendo ottenuto i crediti formativi di cui alla circolare FEDAM del 13/03/2017 - Governo societario - Rinnovo delle cariche sociali, recepita dall'articolo 4 dello statuto sociale della convenuta.
In punto di diritto, occorre premettere che, in ossequio al disposto di cui all'art. 2382 c.c., il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità previste dalla medesima disposizione comporta la decadenza degli amministratori. Al riguardo, appare opportuno operare una lettura dell'art. 2382 c.c. in combinato disposto con il dettato dell'art. 2387 c.c., il quale ammette espressamente la possibilità che in sede statutaria siano previsti particolari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli amministratori (oltre a ulteriori casi di ineleggibilità e decadenza), anche con riferimento ai
3 requisiti previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati, salvo in ogni caso quanto previsto dalle leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.
Requisiti specifici di professionalità e onorabilità sono richiesti dal Testo Unico in materia bancaria e creditizia. In particolare, l'art. 26 TUB applicabile ratione temporis prevedeva che “I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare i criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto adottato sentita la
[...]
, individua: a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di CP_1
professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità; c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca e di adeguata composizione dell'organo; d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza degli esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario; f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma
3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. […] La , secondo modalità CP_1
e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta
l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica”.
4 E' dunque evidente che altro è il procedimento di valutazione della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, demandato, in prima battuta, agli organi di amministrazione e controllo della banca e, in via suppletiva, alla , suscettibile di CP_1 sfociare nella pronuncia di decadenza dall'ufficio; altro è la nullità della delibera assembleare per illiceità e/o impossibilità dell'oggetto, la quale ricorre quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, risultando dirette a impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società (cfr. Cass., n. 15721/2005).
Nella specie, non risulta adottato alcun provvedimento di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione eletti in sede di assemblea del 25/05/2017; parimenti, il Collegio sindacale, in sede di adunanza del 13/06/2017 (cfr. doc. 11 indice di parte attrice), lungi dal segnalare profili di ineleggibilità o decadenza dei membri del consiglio di amministrazione, “raccomanda” ai Consiglieri
l'importanza del rispetto dell'impegno assunto in sede di accettazione della nomina e “suggerisce” che vengano ipotizzate specifiche azioni per recuperare i rispettivi crediti da parte degli interessati.
Parimenti, le circolari FEDAM del 13/05/2017 e del 22/01/2018 sub. docc. 7/a e 7/b indice di parte attrice, oltre a essere prive di sottoscrizione e di corretta impaginazione (mancando nella produzione documentale parti dei documenti), costituendo atti a rilevanza meramente interna, non possono assurgere a norme dettate a tutela di interessi generali;
pertanto, la violazione di dette circolari non può costituire motivo di nullità delle delibere assembleari sotto il profilo della illiceità e/o impossibilità dell'oggetto.
Alla luce delle considerazioni esposte, la delibera impugnata deve considerarsi pienamente valida ed efficace, con conseguente rigetto della domanda e assorbimento delle ulteriori questioni dedotte rispetto alle delibere adottate dall'organo amministrativo legittimamente eletto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, nel rispetto dei parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile, complessità bassa.
Può essere altresì accolta la richiesta ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c., formulata da parte convenuta, con conseguente condanna dell'attore al pagamento, in favore della controparte, di una somma pari alle spese di lite (cfr. Cass., n. 21570/2012 secondo cui la determinazione giudiziale deve osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza), come liquidate in dispositivo, atteso il carattere temerario della lite, come desumibile dalla manifesta infondatezza della domanda (in proposito, cfr.
Cass., 24645/2007 secondo cui la malafede, quale consapevolezza del proprio torto, o la colpa grave, qual inescusabile ignoranza dell'inesistenza del diritto sostanziale vantato, sussistono nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o
5 l'inammissibilità della propria domanda), evidentemente proposta dall'attore al solo fine di tentare di ottenere l'annullamento della delibera relativa al proprio licenziamento, priva di vizi e, difatti, non direttamente impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in complessivi € 7.616,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre accessori di legge;
visto l'art. 96, co. 1, c.p.c.,
- condanna al pagamento, in favore della controparte, della somma di € Parte_1
7.616,00, pari alle spese di lite, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 13/02/2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Jolanda Di Rosa
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
6