TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 614/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 614/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1 ter T e difeso dall'Avv.ta Lorenza Cattaneo del Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2 er To e difesa dall'Avv.ta Paola De Vecchi del Foro di Lodi.
Dal matrimonio non sono nati figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) I coniugi si dichiarano autosufficienti e di nulla avere a pretendere tra loro a titolo di mantenimento.
3) Il sig. verserà alla moglie l'importo onnicomprensivo di € 1.800,00, in rate da 150,00 mensili, a Pt_1 mezz ico bancario alle coordinate bancarie IT 47 C030 6933 5521 0000 0016 391 Intesa SanPaolo decorrenti dal 30 marzo 2025, a saldo e stralcio di qualunque pretesa patrimoniale della moglie derivante dallo scioglimento del rapporto. La sig.ra accetta tale importo, dichiarando di nulla Pt_2 avere più a pretendere.
4) I coniugi coabiteranno nella casa coniugale per dodici mesi successivi alla separazione, successivamente provvederanno a dare disdetta anticipata dal contratto di locazione, salvo che la sig.ra non voglia Pt_2 proseguire nella conduzione dell'immobile a sue spese, impegnandosi quindi a liberare il marito dal vincolo contrattuale;
5) Per i menzionati dodici mesi di coabitazione, ciascun coniuge si impegna a sostenere il 50% delle spese di locazione e il 50% delle spese per luce e gas.
6) Con il presente accordo le parti dichiarano definite tutte le questioni inerenti alla vita matrimoniale e allo scioglimento del rapporto. 7) Le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate rispettivamente in data 10.04.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Paullo (MI) il 16.07.2006, trascritt el l Comune di Paullo al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2006;
2) Prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paullo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 614/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1 ter T e difeso dall'Avv.ta Lorenza Cattaneo del Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2 er To e difesa dall'Avv.ta Paola De Vecchi del Foro di Lodi.
Dal matrimonio non sono nati figli.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) I coniugi si dichiarano autosufficienti e di nulla avere a pretendere tra loro a titolo di mantenimento.
3) Il sig. verserà alla moglie l'importo onnicomprensivo di € 1.800,00, in rate da 150,00 mensili, a Pt_1 mezz ico bancario alle coordinate bancarie IT 47 C030 6933 5521 0000 0016 391 Intesa SanPaolo decorrenti dal 30 marzo 2025, a saldo e stralcio di qualunque pretesa patrimoniale della moglie derivante dallo scioglimento del rapporto. La sig.ra accetta tale importo, dichiarando di nulla Pt_2 avere più a pretendere.
4) I coniugi coabiteranno nella casa coniugale per dodici mesi successivi alla separazione, successivamente provvederanno a dare disdetta anticipata dal contratto di locazione, salvo che la sig.ra non voglia Pt_2 proseguire nella conduzione dell'immobile a sue spese, impegnandosi quindi a liberare il marito dal vincolo contrattuale;
5) Per i menzionati dodici mesi di coabitazione, ciascun coniuge si impegna a sostenere il 50% delle spese di locazione e il 50% delle spese per luce e gas.
6) Con il presente accordo le parti dichiarano definite tutte le questioni inerenti alla vita matrimoniale e allo scioglimento del rapporto. 7) Le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate rispettivamente in data 10.04.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Paullo (MI) il 16.07.2006, trascritt el l Comune di Paullo al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2006;
2) Prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paullo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 28.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello