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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 17301/2021 r.g.,
e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti dall'Avv. Antonio Panella (C.F. e domiciliato C.F._2 giusta procura alle liti presso lo studio dello stesso in San Giovanni RN (AR) alla via
Papa Giovanni XXIII n. 23
-Attore
E con sede legale in Venezia Mestre (VE), via Terraglio n. Controparte_1
63, C.F. - P.IVA e per essa, giusta procura, la mandataria P.IVA_1 P.IVA_2 [...] rappresentata e difesa giusta procura alle liti dall'Avv. Marco Controparte_2
Pesenti (C.F. ), con domicilio eletto in Napoli al viale Michelangelo C.F._3
n. 65, presso lo studio dell'Avv. Antonio Iacono (C.F. ) C.F._4
-Convenuto
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato chiedeva di emettersi decreto Controparte_1 ingiuntivo nei confronti di , prospettando di essere creditrice nei confronti Parte_1 dello stesso in virtù di contratto di credito al consumo n. 5546721 stipulato in data
11.06.2006 dallo stesso con la Compass Banca s.p.a. per la somma di euro 7.237,00, relativamente al quale residuava un'esposizione debitoria di euro 7.211,79 ( di cui euro
1.750,87 per rate scadute e non pagate ed euro 2.350,66 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, nonché euro 3.110,26 a titolo di interessi di mora al tasso contrattualmente previsto calcolati sul solo capitale di euro 2.350,66, a decorrere dalla data di decadenza dal beneficio del termine fino a quella di deposito del ricorso per decreto
1 ingiuntivo) oltre interessi al tasso contrattualmente previsto dalla data del ricorso fino all'effettivo soddisfo.
Tale contratto veniva ceduto pro soluto prima dalla Compass Banca s.p.a. alla Controparte_3
e infine da quest'ultima a in data 03.05.2016. Controparte_4
Con decreto n. 3200/2021, emesso in data 20.04.2021, il Tribunale di Napoli ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma richiesta oltre interessi come da Parte_1 domanda.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione ex art. Parte_1
645 c.p.c. deducendo:
- la carenza di titolarità attiva della in quanto la stessa avrebbe Controparte_1 posto a fondamento della propria pretesa creditoria non già contratto di finanziamento n.
1057324 realmente stipulato tra le parti in data 11.07.2006, bensì il contratto di finanziamento n. 5546721 mai sottoscritto dall'opponente e dallo stesso disconosciuto per intero;
- la carenza di legittimazione attiva perché all'attore non sarebbero mai state notificate le cessioni del proprio credito né la controparte avrebbe dato prova della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e perché le proposte di accordo per la cessione dei crediti sarebbero insufficienti e comunque prive di prova rispetto all'invio e alla ricezione, oltre che prive di qualsivoglia riferimento al contratto oggetto di causa;
- la nullità della notifica della comunicazione cessione del 18.02.2019 in quanto la raccomandata riporterebbe un numero di spedizione differente da quello riportato sulla cartolina di ricevimento e in ogni caso la notifica si sarebbe perfezionata presso un indirizzo diverso da quello di domicilio dell'opponente;
- la prescrizione del credito per cui è causa atteso che la parte creditrice non avrebbe mai posto in essere alcun atto validamente idoneo a interrompere il termine di prescrizione decennale;
- la vessatorietà e la nullità delle clausole di cui agli artt. 9 (rimborso delle spese sostenute in caso di ritardo nei pagamenti), 10 (decadenza dal beneficio del termine al mancato pagamento di due rate e interessi di mora sulle rate scadute) e 11 (oneri fiscali) del contratto per cui è causa in quanto produttive di uno squilibrio contrattuale in danno del consumatore;
- la nullità del contratto di finanziamento per mancata inclusione del premio assicurativo e delle spese di incasso delle rate del TAEG con conseguente violazione degli obblighi informativi previsti per legge a carico dell'istituto di credito;
2 - che l'opponente, a fronte dell'importo finanziato di € 7.000,00, avrebbe rimborsato ben
32 rate per un importo complessivo pari a euro 5.140,06, come riscontrabile dall'estratto conto in atti. Pertanto, attesa l'illegittimità di ogni altro costo ulteriore, la somma residua a carico dell'odierno opponente risulterebbe essere pari a euro 1.859,94.
Per tali ragioni l'opponente concludeva per l'accoglimento della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resisteva in giudizio , la quale deduceva: Controparte_1
- che la pretesa monitoria deriverebbe dal contratto n. 5546721 come dedotto già in sede monitoria e non già dal contratto nr. 1057324 come eccepito dall'opponente;
- la legittimazione attiva dell'opposta visto il deposito dei contratti Controparte_1 di cessione;
- che per mera svista la ricorrente avrebbe depositato in sede monitoria una diffida la cui notifica non si sarebbe mai perfezionata in quanto inviata al precedente indirizzo di residenza dell'opponente. Pertanto la parte opposta depositava agli atti del presente giudizio la missiva inviata all'indirizzo corretto, recante lo stesso numero identificativo di cui alla ricevuta di ritorno già depositata in sede monitoria;
- il mancato spirare del termine decennale di prescrizione, atteso che lo stesso decorrerebbe dalla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento (16.08.2011) e che sarebbe stato tempestivamente interrotto dalla notifica della comunicazione di cessione del credito con contestuale diffida di pagamento (12.2.2019) e dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (03.06.2021);
- la legittimità delle clausole di cui agli artt. 9, 10 e 11 del contratto per cui è causa, attesa la specifica sottoscrizione delle stesse ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.;
- la facoltatività della polizza sottoscritta dall'opponente che pertanto andrebbe esclusa dal calcolo del TAEG e il necessario computo delle spese di incasso rata in tale indicatore come da istruzioni della Banca d'Italia.
In ragione di quanto detto concludeva per il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, rigettata l'istanza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art 183 comma
VI c.p.c., esperita la ctu, all'udienza del 17.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene l'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, ai fini della procedibilità della domanda, va dato atto che la parte opposta ha provato documentalmente di avere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
3 Nel merito occorre rilevare in via assorbente che la parte opposta non ha prodotto agli atti del presente giudizio la copia del contratto di finanziamento richiamato nel ricorso monitorio come titolo posto alla base della sua pretesa creditoria, avendo prodotto contratto diverso.
Sul punto si premette che venendo in questione nel caso di specie un contratto di finanziamento, la disciplina sull'onere probatorio applicabile è quella generale valida per le obbligazioni, in virtù della quale “sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533). Ne deriva che nel caso di specie la banca opposta non ha assolto al proprio onere probatorio in quanto il contratto depositato agli atti già in sede monitoria non riporta in nessuna sua parte il numero n. 5546721 di cui alla pretesa creditoria azionata e nemmeno nel corpo del documento vi sono altri dati testuali da cui sia desumibile che il contratto agli atti sia identificabile proprio con il contratto di credito al consumo n. 5546721 stipulato dall'opponente con la Compass Parte_1
Banca s.p.a. in data 11.07.2006 e richiamato nel corpo del ricorso monitorio come titolo della pretesa.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie non può ritenersi che l'opposta sia incorsa in mero errore materiale nella indicazione numerica del rapporto di finanziamento nel corpo del ricorso monitorio in quanto anche dall'esame della documentazione in atti non vi è corrispondenza numerica nemmeno tra il contratto diverso allegato e l'estratto conto prodotto, diversità riferibile sia all'importo delle rate riportate nell'estratto conto che nei riferimenti numerici dello stesso che in alcun modo consentono di ritenere esistente un collegamento tra l'estratto conto allegato ed il contratto prodotto in copia.
In definitiva deve ritenersi che il creditore non abbia fornito prova del fatto costitutivo
(titolo) a fondamento della sua pretesa creditoria, atteso che l'erogazione della somma di cui si chiede la restituzione non trova causa nella fonte contrattuale allegata al ricorso.
Peraltro va ulteriormente dato atto che l'opponente oltre alla contestazione dell'esistenza del contratto ha anche dato prova della modalità operativa con cui Compass Banca s.p.a. documentava le operazioni di finanziamento al tempo dei fatti di causa, con specifico riferimento all'identificazione numerica dei contratti e al richiamo all'interno degli estratti conto delle relative numerazioni, evidenziando nel caso di specie la discrasia tra i due diversi riferimenti contenuti nel contratto e nell'estratto conto della Compass Banca s.p.a.
4 Dunque diversamente da quanto dedotto dalla opposta l'indicazione numerica riportata nell'estratto conto non è riferibile al numero di pratica ma al numero del contratto come evincibile anche dai modelli tipo allegati dall'opponente.
Tale discrasia impone altresì il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'opposta di condanna a titolo di indebito della somma azionata, atteso che Controparte_1 divergendo il titolo della pretesa azionata e la ragione della somma erogata (riferibile ad altro contratto), viene in questione una domanda nuova, il cui esame comporterebbe l'estensione dell'oggetto del giudizio a una pretesa creditoria diversa rispetto a quella azionata in sede monitoria, con violazione del generale principio di unicità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di quello monitorio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e non contraddetto dall'argomento per cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello “ius variandi” posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “stricto sensu” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (Cass. Sez Un. sent. 26727/2024).
Nel caso di specie venendo come detto in questione due diversi rapporti contrattuali è da escludere che rilevi il medesimo interesse.
Dall'accoglimento dell'opposizione discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa e pertanto si pongono a carico della parte opposta, con applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, come aggiornati dal DM n. 47/2022. Sono poste per intero a carico della parte opposta anche le spese per la ctu esperita nel corso del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite per il presente giudizio Controparte_1 in favore di che si liquidano in euro 5.077,00 oltre iva, cpa e spese generali Parte_1 nonché euro 120,00 per spese, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Panella in qualità di procuratore antistatario.
Così deciso, Napoli 13.03.2025 Il Giudice
(dott.ssa Roberta Guardasole)
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In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 17301/2021 r.g.,
e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti dall'Avv. Antonio Panella (C.F. e domiciliato C.F._2 giusta procura alle liti presso lo studio dello stesso in San Giovanni RN (AR) alla via
Papa Giovanni XXIII n. 23
-Attore
E con sede legale in Venezia Mestre (VE), via Terraglio n. Controparte_1
63, C.F. - P.IVA e per essa, giusta procura, la mandataria P.IVA_1 P.IVA_2 [...] rappresentata e difesa giusta procura alle liti dall'Avv. Marco Controparte_2
Pesenti (C.F. ), con domicilio eletto in Napoli al viale Michelangelo C.F._3
n. 65, presso lo studio dell'Avv. Antonio Iacono (C.F. ) C.F._4
-Convenuto
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato chiedeva di emettersi decreto Controparte_1 ingiuntivo nei confronti di , prospettando di essere creditrice nei confronti Parte_1 dello stesso in virtù di contratto di credito al consumo n. 5546721 stipulato in data
11.06.2006 dallo stesso con la Compass Banca s.p.a. per la somma di euro 7.237,00, relativamente al quale residuava un'esposizione debitoria di euro 7.211,79 ( di cui euro
1.750,87 per rate scadute e non pagate ed euro 2.350,66 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, nonché euro 3.110,26 a titolo di interessi di mora al tasso contrattualmente previsto calcolati sul solo capitale di euro 2.350,66, a decorrere dalla data di decadenza dal beneficio del termine fino a quella di deposito del ricorso per decreto
1 ingiuntivo) oltre interessi al tasso contrattualmente previsto dalla data del ricorso fino all'effettivo soddisfo.
Tale contratto veniva ceduto pro soluto prima dalla Compass Banca s.p.a. alla Controparte_3
e infine da quest'ultima a in data 03.05.2016. Controparte_4
Con decreto n. 3200/2021, emesso in data 20.04.2021, il Tribunale di Napoli ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma richiesta oltre interessi come da Parte_1 domanda.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione ex art. Parte_1
645 c.p.c. deducendo:
- la carenza di titolarità attiva della in quanto la stessa avrebbe Controparte_1 posto a fondamento della propria pretesa creditoria non già contratto di finanziamento n.
1057324 realmente stipulato tra le parti in data 11.07.2006, bensì il contratto di finanziamento n. 5546721 mai sottoscritto dall'opponente e dallo stesso disconosciuto per intero;
- la carenza di legittimazione attiva perché all'attore non sarebbero mai state notificate le cessioni del proprio credito né la controparte avrebbe dato prova della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e perché le proposte di accordo per la cessione dei crediti sarebbero insufficienti e comunque prive di prova rispetto all'invio e alla ricezione, oltre che prive di qualsivoglia riferimento al contratto oggetto di causa;
- la nullità della notifica della comunicazione cessione del 18.02.2019 in quanto la raccomandata riporterebbe un numero di spedizione differente da quello riportato sulla cartolina di ricevimento e in ogni caso la notifica si sarebbe perfezionata presso un indirizzo diverso da quello di domicilio dell'opponente;
- la prescrizione del credito per cui è causa atteso che la parte creditrice non avrebbe mai posto in essere alcun atto validamente idoneo a interrompere il termine di prescrizione decennale;
- la vessatorietà e la nullità delle clausole di cui agli artt. 9 (rimborso delle spese sostenute in caso di ritardo nei pagamenti), 10 (decadenza dal beneficio del termine al mancato pagamento di due rate e interessi di mora sulle rate scadute) e 11 (oneri fiscali) del contratto per cui è causa in quanto produttive di uno squilibrio contrattuale in danno del consumatore;
- la nullità del contratto di finanziamento per mancata inclusione del premio assicurativo e delle spese di incasso delle rate del TAEG con conseguente violazione degli obblighi informativi previsti per legge a carico dell'istituto di credito;
2 - che l'opponente, a fronte dell'importo finanziato di € 7.000,00, avrebbe rimborsato ben
32 rate per un importo complessivo pari a euro 5.140,06, come riscontrabile dall'estratto conto in atti. Pertanto, attesa l'illegittimità di ogni altro costo ulteriore, la somma residua a carico dell'odierno opponente risulterebbe essere pari a euro 1.859,94.
Per tali ragioni l'opponente concludeva per l'accoglimento della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resisteva in giudizio , la quale deduceva: Controparte_1
- che la pretesa monitoria deriverebbe dal contratto n. 5546721 come dedotto già in sede monitoria e non già dal contratto nr. 1057324 come eccepito dall'opponente;
- la legittimazione attiva dell'opposta visto il deposito dei contratti Controparte_1 di cessione;
- che per mera svista la ricorrente avrebbe depositato in sede monitoria una diffida la cui notifica non si sarebbe mai perfezionata in quanto inviata al precedente indirizzo di residenza dell'opponente. Pertanto la parte opposta depositava agli atti del presente giudizio la missiva inviata all'indirizzo corretto, recante lo stesso numero identificativo di cui alla ricevuta di ritorno già depositata in sede monitoria;
- il mancato spirare del termine decennale di prescrizione, atteso che lo stesso decorrerebbe dalla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento (16.08.2011) e che sarebbe stato tempestivamente interrotto dalla notifica della comunicazione di cessione del credito con contestuale diffida di pagamento (12.2.2019) e dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (03.06.2021);
- la legittimità delle clausole di cui agli artt. 9, 10 e 11 del contratto per cui è causa, attesa la specifica sottoscrizione delle stesse ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c.;
- la facoltatività della polizza sottoscritta dall'opponente che pertanto andrebbe esclusa dal calcolo del TAEG e il necessario computo delle spese di incasso rata in tale indicatore come da istruzioni della Banca d'Italia.
In ragione di quanto detto concludeva per il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, rigettata l'istanza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art 183 comma
VI c.p.c., esperita la ctu, all'udienza del 17.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene l'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, ai fini della procedibilità della domanda, va dato atto che la parte opposta ha provato documentalmente di avere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
3 Nel merito occorre rilevare in via assorbente che la parte opposta non ha prodotto agli atti del presente giudizio la copia del contratto di finanziamento richiamato nel ricorso monitorio come titolo posto alla base della sua pretesa creditoria, avendo prodotto contratto diverso.
Sul punto si premette che venendo in questione nel caso di specie un contratto di finanziamento, la disciplina sull'onere probatorio applicabile è quella generale valida per le obbligazioni, in virtù della quale “sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533). Ne deriva che nel caso di specie la banca opposta non ha assolto al proprio onere probatorio in quanto il contratto depositato agli atti già in sede monitoria non riporta in nessuna sua parte il numero n. 5546721 di cui alla pretesa creditoria azionata e nemmeno nel corpo del documento vi sono altri dati testuali da cui sia desumibile che il contratto agli atti sia identificabile proprio con il contratto di credito al consumo n. 5546721 stipulato dall'opponente con la Compass Parte_1
Banca s.p.a. in data 11.07.2006 e richiamato nel corpo del ricorso monitorio come titolo della pretesa.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie non può ritenersi che l'opposta sia incorsa in mero errore materiale nella indicazione numerica del rapporto di finanziamento nel corpo del ricorso monitorio in quanto anche dall'esame della documentazione in atti non vi è corrispondenza numerica nemmeno tra il contratto diverso allegato e l'estratto conto prodotto, diversità riferibile sia all'importo delle rate riportate nell'estratto conto che nei riferimenti numerici dello stesso che in alcun modo consentono di ritenere esistente un collegamento tra l'estratto conto allegato ed il contratto prodotto in copia.
In definitiva deve ritenersi che il creditore non abbia fornito prova del fatto costitutivo
(titolo) a fondamento della sua pretesa creditoria, atteso che l'erogazione della somma di cui si chiede la restituzione non trova causa nella fonte contrattuale allegata al ricorso.
Peraltro va ulteriormente dato atto che l'opponente oltre alla contestazione dell'esistenza del contratto ha anche dato prova della modalità operativa con cui Compass Banca s.p.a. documentava le operazioni di finanziamento al tempo dei fatti di causa, con specifico riferimento all'identificazione numerica dei contratti e al richiamo all'interno degli estratti conto delle relative numerazioni, evidenziando nel caso di specie la discrasia tra i due diversi riferimenti contenuti nel contratto e nell'estratto conto della Compass Banca s.p.a.
4 Dunque diversamente da quanto dedotto dalla opposta l'indicazione numerica riportata nell'estratto conto non è riferibile al numero di pratica ma al numero del contratto come evincibile anche dai modelli tipo allegati dall'opponente.
Tale discrasia impone altresì il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'opposta di condanna a titolo di indebito della somma azionata, atteso che Controparte_1 divergendo il titolo della pretesa azionata e la ragione della somma erogata (riferibile ad altro contratto), viene in questione una domanda nuova, il cui esame comporterebbe l'estensione dell'oggetto del giudizio a una pretesa creditoria diversa rispetto a quella azionata in sede monitoria, con violazione del generale principio di unicità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di quello monitorio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e non contraddetto dall'argomento per cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello “ius variandi” posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “stricto sensu” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (Cass. Sez Un. sent. 26727/2024).
Nel caso di specie venendo come detto in questione due diversi rapporti contrattuali è da escludere che rilevi il medesimo interesse.
Dall'accoglimento dell'opposizione discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza e al valore della causa e pertanto si pongono a carico della parte opposta, con applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, come aggiornati dal DM n. 47/2022. Sono poste per intero a carico della parte opposta anche le spese per la ctu esperita nel corso del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite per il presente giudizio Controparte_1 in favore di che si liquidano in euro 5.077,00 oltre iva, cpa e spese generali Parte_1 nonché euro 120,00 per spese, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Panella in qualità di procuratore antistatario.
Così deciso, Napoli 13.03.2025 Il Giudice
(dott.ssa Roberta Guardasole)
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