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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/10/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1377/2023 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Seconda Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Dott. LA TO, in funzione di
Giudice d'appello, a scioglimento della riserva assunta il 01/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe promossa da:
, nato a [...] il [...] (codice fiscale: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. ZOCCALI MARIA C.F._1
DOMENICA, presso la quale è elettivamente domiciliata
-appellante-
, in persona del Sindaco pro tempore (codice Parte_2
fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. MINASI NICOLA, presso il P.IVA_1
quale è elettivamente domiciliato
-appellato-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni dell'appellante
“[V]oglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in totale riforma della sentenza n. 1589/22, resa inter-partes dal Giudice di Pace di
Reggio Calabria, accertare e dichiarare ed , le ingiunzioni di CP_1 CP_2
1 pagamento emesse dall'Ufficio Tributi del Comune di Bagnara Calabra (RC), e per
l'effetto condannare l'ente, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”
Conclusioni dell'appellato
“Codest[o] On.le Tribunale adìt[o] Voglia:
- In via principale, rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto e diritto per le motivazioni suesposte e confermare la sentenza appellata;
- e, per l'effetto, condannare al pagamento del canone richiesto per come da ingiunzione.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi Giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1589/2022 il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di e confermato il provvedimento n. 135149/2021 (prot. Parte_1
30479/2021) relativo all'omesso o parziale pagamento della fattura n. 19730/2020 riferita al servizio idrico integrato per il 2018 e l'ingiunzione di pagamento n.
135379/2021 (prot. 30480/2021) riferita all'omesso o parziale pagamento della fattura n. 3984/2021 relativa al servizio idrico integrato per il 2019 del Comune Parte_2
e al rimborso delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione notificato il 05/05/2023 ha proposto appello contro la Pt_1
sentenza chiedendo che fosse accertata e dichiarata la prescrizione di quanto dovuto, o comunque la non debenza delle somme richieste, e annullato, o comunque dichiarato inefficace, l'atto d'ingiunzione impugnato.
L'appellato si è costituito con comparsa dell'11/10/2023 chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna dell'appellante al pagamento del canone richiesto.
All'udienza del 12/10/2023 la causa è stata rinviata, su richiesta della difenditrice dell'appellante, al 04/07/2024, con termine per note difensive fino a sette giorni prima dell'udienza stessa, e poi, d'ufficio, all'udienza cartolare del 12/12/2024.
2 Con provvedimento del 21/01/2025 la causa è stata rinviata, all'udienza del
01/10/2025, quando le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e discusso la causa e il sottoscritto Giudice ha riservato il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello ha affermato che il Giudice di Pace Parte_1
“ha erroneamente interpretato il contenuto del ricorso, riguardante il mancato rilevamento dei reali consumi idrici”: in particolare, il non Parte_2
avrebbe mai effettuato letture reali dei contatori idrici e non avrebbe commisurato le fatture ai consumi reali, in violazione della deliberazione di ARERA n.
218/2016/R/IDR.
Inoltre, con il secondo motivo d'appello ella ha sottolineato che il Giudice di prime cure non avrebbe “tenuto in considerazione delle contestazioni riguardanti l'insufficiente motivazione dell'ingiunzione di pagamento, per mancata allegazione dell'atto cui essa si richiama […], nonché della dicitura “omesso o parziale versamento”, che […] non integra adeguata motivazione della pretesa fiscale”.
Il invece, ha sostenuto che l'appellante non abbia Parte_2
consentito l'accesso agli operatori dell'ente per la lettura dei contatori e che, comunque, la fatturazione sarebbe avvenuta “sulla base di precisi calcoli che tengono conto dell'effettivo consumo idrico di ciascun utente, per come emerge dalle fatture allegate, ove è espressamente indicato l'effettivo consumo […] a seguito di specifiche letture poste in essere […] dall'Ente stesso”, e che comunque, “[q]uanto poi alla dicitura lettura “presunta” dei consumi indicata in fattura , la stessa v[errebb]e calcolata sulla base di precisi calcoli mediali tenendo presente i parametri di riferimento, su base nazionale, dei consumi del singolo utente ( 70m cubi per persona) con i precedenti effettivi consumi effettuati”.
Quanto, poi, al secondo motivo di appello, ha evidenziato che l'obbligo di motivazione sarebbe “necessario nei procedimenti amministrativi e non certo per l'emissione di fattura”, e quindi la censura sarebbe infondata e comunque inammissibile “in quanto
3 l'intimazione richiam[erebbe] integralmente l'atto a presupposto portante il credito azionato”.
L'appellante ha poi evidenziato che l'allegazione del suo rifiuto di consentire la lettura dei contatori è priva di riscontro, mancando qualsiasi diffida, avviso di passaggio o comunicazione e che “le ingiunzioni di pagamento costitui[rebber]o atti impositivi e, come tali, d[ovrebber]o essere adeguatamente motivati”.
* * *
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Quanto al primo motivo di appello, occorre premettere che l'art. 2, co. 12, lett. h) e 37,
l. 481/1995, prevede espressamente il potere dell'ARERA di incidere, con gli effetti tipici dell'art. 1339 c.c., sulle obbligazioni che caratterizzano lo svolgimento dei contratti di utenza: in particolare, tale potere “si può concretare anche nella previsione di prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario margini di scelta sul quando
e sul quomodo, le quali, tramite l'integrazione del regolamento di servizio […] possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in via derogatoria delle norme di legge”, a condizione che le norme di legge eventualmente derogate rivestano natura meramente dispositiva e che la deroga sia posta in essere dall'Autorità al fine di tutelare l'interesse dell'utente o consumatore, non essendo in nessun caso possibile (salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta) la deroga a disposizioni di legge di contenuto imperativo o a disposizioni normative dispositive ma con finalità contrarie all'interesse dell'utente e consumatore. Tali atti, nel loro contenuto dispositivo, sono conosciuti dal giudice ai fini della risoluzione delle controversie al suo esame, in sede giurisdizionale ordinaria e amministrativa, anche se non allegati dalle parti, in virtù del principio iura novit curia.
Con riferimento al servizio idrico, l'ARERA ha stabilito che il gestore, per gli utenti con un consumo fino a 3.000 mc annui, debba effettuare almeno due tentativi di lettura del contatore a distanza di almeno 150 giorni solari l'uno dall'altro, dando informazioni preliminari agli utenti dei tentativi di raccolta, prendendo in carico la misura raccolta
4 dal cliente finale, lasciando nota cartacea del tentativo di misurazione fallito (art. 7 delibera 218/2016/R/idr). Inoltre, in caso d'indisponibilità, per un utente finale, dei dati di misura ottenuti in base alla raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autolettura, è previsto che il gestore effettui una stima in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dal gestore (art. 10), mentre, in caso d'indisponibilità in relazione a un determinato periodo di tempo, è previsto che il gestore effettui una stima in base ai consumi precedenti (art. 11).
Deve dunque ritenersi che sia possibile quantificare i consumi in via presuntiva soltanto qualora non sia stato possibile effettuare le misurazioni e il cliente finale non abbia nemmeno trasmesso l'autolettura del contatore (cfr. Cass. 25794/2018, Cass.
12870/2017, G.d.P. Castellammare del Golfo 16/07/2004, G.d.P. Nocera Inferiore
16/02/2009 e Trib. Napoli 21/11/2001). E comunque vale la regola dell'art. 2697
c.c. sull'onere della prova: il principio generale è che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, per cui, anche quando la causa è un'azione di accertamento negativo, promossa cioè dal debitore per far dichiarare inesistente il proprio debito, è il gestore idrico, che si afferma creditore, ad avere sempre l'onere di dimostrare l'esistenza e l'ammontare del suo credito, provando i consumi effettivi o la base contrattuale che legittima un calcolo diverso (Cass.
20187/2025).
Nel caso di specie, il non ha dimostrato di aver effettuato Parte_2
la lettura del contatore da cui derivano i consumi fatturati, che hanno poi dato luogo alle due ingiunzioni di pagamento impugnate, e nemmeno di aver tentato di effettuare le letture. Anzi, contraddittoriamente, ha asserito che “l'appellante non [abbi]a consentito […] l'accesso agli operatori del (pag. 3), per poi affermare invece Pt_2
che “[i]l calcolo scaturisce, non già in via presuntiva o forfetaria, bensì a seguito di specifiche letture poste in essere sia dall'Ente stesso”. Delle due l'una: o agli operatori non è stato consentito l'accesso, e quindi, mancando la lettura per colpa del cliente, legittimamente il Comune ha stimato i consumi in via presuntiva, o il calcolo è stato fatto sulla base delle letture del contatore, e ciò presuppone che gli operatori abbiano
5 potuto effettuare la lettura. Non stupisce, quindi, che abbia sottolineato la Pt_1
mancanza di prova di un tentativo di accesso degli operatori.
Da quanto detto deriva la nullità delle ingiunzioni di pagamento n. 135149/2021 (prot.
30479/2021) relativa all'omesso o parziale pagamento della fattura n. 19730/2020 riferita al servizio idrico integrato per il 2018 e l'ingiunzione di pagamento n.
135379/2021 (prot. 30480/2021) riferita all'omesso o parziale pagamento della fattura n. 3984/2021 relativa al servizio idrico integrato per il 2019 del Parte_2
.
[...]
Dall'accoglimento del primo motivo d'appello consegue la superfluità dell'esame del secondo
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto l'appellato deve rifondere all'appellante, tenuto conto del valore della controversia e della non complessità della stessa, la somma, calcolata ai sensi del d.m. 55/2014, di 139 € per compensi (di cui 32
€ per la fase di studio, 32 € per quella introduttiva e 71 € per quella decisionale) per il primo grado e di 232 € per compensi (di cui 66 € per la fase di studio, 66 € per quella introduttiva e 100 € per quella decisionale) per il secondo grado, per un totale di 371
€, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1589/2022 del
Giudice di Pace di Reggio Calabria, dichiara la nullità delle ingiunzioni di pagamento n. 135149/2021 (prot. 30479/2021) relativa all'omesso o parziale pagamento della fattura n. 19730/2020 riferita al servizio idrico integrato per il
2018 e l'ingiunzione di pagamento n. 135379/2021 (prot. 30480/2021) riferita all'omesso o parziale pagamento della fattura n. 3984/2021 relativa al servizio idrico integrato per il 2019 del . Parte_2
6 - condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate in 371
€, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA.
Reggio Calabria, 30/10/2025
Il Giudice
LA TO
7
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Seconda Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Dott. LA TO, in funzione di
Giudice d'appello, a scioglimento della riserva assunta il 01/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe promossa da:
, nato a [...] il [...] (codice fiscale: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. ZOCCALI MARIA C.F._1
DOMENICA, presso la quale è elettivamente domiciliata
-appellante-
, in persona del Sindaco pro tempore (codice Parte_2
fiscale: ), rappresentato e difeso dall'Avv. MINASI NICOLA, presso il P.IVA_1
quale è elettivamente domiciliato
-appellato-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni dell'appellante
“[V]oglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in totale riforma della sentenza n. 1589/22, resa inter-partes dal Giudice di Pace di
Reggio Calabria, accertare e dichiarare ed , le ingiunzioni di CP_1 CP_2
1 pagamento emesse dall'Ufficio Tributi del Comune di Bagnara Calabra (RC), e per
l'effetto condannare l'ente, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”
Conclusioni dell'appellato
“Codest[o] On.le Tribunale adìt[o] Voglia:
- In via principale, rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto e diritto per le motivazioni suesposte e confermare la sentenza appellata;
- e, per l'effetto, condannare al pagamento del canone richiesto per come da ingiunzione.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi Giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1589/2022 il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di e confermato il provvedimento n. 135149/2021 (prot. Parte_1
30479/2021) relativo all'omesso o parziale pagamento della fattura n. 19730/2020 riferita al servizio idrico integrato per il 2018 e l'ingiunzione di pagamento n.
135379/2021 (prot. 30480/2021) riferita all'omesso o parziale pagamento della fattura n. 3984/2021 relativa al servizio idrico integrato per il 2019 del Comune Parte_2
e al rimborso delle spese di lite.
[...]
Con atto di citazione notificato il 05/05/2023 ha proposto appello contro la Pt_1
sentenza chiedendo che fosse accertata e dichiarata la prescrizione di quanto dovuto, o comunque la non debenza delle somme richieste, e annullato, o comunque dichiarato inefficace, l'atto d'ingiunzione impugnato.
L'appellato si è costituito con comparsa dell'11/10/2023 chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna dell'appellante al pagamento del canone richiesto.
All'udienza del 12/10/2023 la causa è stata rinviata, su richiesta della difenditrice dell'appellante, al 04/07/2024, con termine per note difensive fino a sette giorni prima dell'udienza stessa, e poi, d'ufficio, all'udienza cartolare del 12/12/2024.
2 Con provvedimento del 21/01/2025 la causa è stata rinviata, all'udienza del
01/10/2025, quando le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e discusso la causa e il sottoscritto Giudice ha riservato il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello ha affermato che il Giudice di Pace Parte_1
“ha erroneamente interpretato il contenuto del ricorso, riguardante il mancato rilevamento dei reali consumi idrici”: in particolare, il non Parte_2
avrebbe mai effettuato letture reali dei contatori idrici e non avrebbe commisurato le fatture ai consumi reali, in violazione della deliberazione di ARERA n.
218/2016/R/IDR.
Inoltre, con il secondo motivo d'appello ella ha sottolineato che il Giudice di prime cure non avrebbe “tenuto in considerazione delle contestazioni riguardanti l'insufficiente motivazione dell'ingiunzione di pagamento, per mancata allegazione dell'atto cui essa si richiama […], nonché della dicitura “omesso o parziale versamento”, che […] non integra adeguata motivazione della pretesa fiscale”.
Il invece, ha sostenuto che l'appellante non abbia Parte_2
consentito l'accesso agli operatori dell'ente per la lettura dei contatori e che, comunque, la fatturazione sarebbe avvenuta “sulla base di precisi calcoli che tengono conto dell'effettivo consumo idrico di ciascun utente, per come emerge dalle fatture allegate, ove è espressamente indicato l'effettivo consumo […] a seguito di specifiche letture poste in essere […] dall'Ente stesso”, e che comunque, “[q]uanto poi alla dicitura lettura “presunta” dei consumi indicata in fattura , la stessa v[errebb]e calcolata sulla base di precisi calcoli mediali tenendo presente i parametri di riferimento, su base nazionale, dei consumi del singolo utente ( 70m cubi per persona) con i precedenti effettivi consumi effettuati”.
Quanto, poi, al secondo motivo di appello, ha evidenziato che l'obbligo di motivazione sarebbe “necessario nei procedimenti amministrativi e non certo per l'emissione di fattura”, e quindi la censura sarebbe infondata e comunque inammissibile “in quanto
3 l'intimazione richiam[erebbe] integralmente l'atto a presupposto portante il credito azionato”.
L'appellante ha poi evidenziato che l'allegazione del suo rifiuto di consentire la lettura dei contatori è priva di riscontro, mancando qualsiasi diffida, avviso di passaggio o comunicazione e che “le ingiunzioni di pagamento costitui[rebber]o atti impositivi e, come tali, d[ovrebber]o essere adeguatamente motivati”.
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L'appello è fondato e deve essere accolto.
Quanto al primo motivo di appello, occorre premettere che l'art. 2, co. 12, lett. h) e 37,
l. 481/1995, prevede espressamente il potere dell'ARERA di incidere, con gli effetti tipici dell'art. 1339 c.c., sulle obbligazioni che caratterizzano lo svolgimento dei contratti di utenza: in particolare, tale potere “si può concretare anche nella previsione di prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario margini di scelta sul quando
e sul quomodo, le quali, tramite l'integrazione del regolamento di servizio […] possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in via derogatoria delle norme di legge”, a condizione che le norme di legge eventualmente derogate rivestano natura meramente dispositiva e che la deroga sia posta in essere dall'Autorità al fine di tutelare l'interesse dell'utente o consumatore, non essendo in nessun caso possibile (salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta) la deroga a disposizioni di legge di contenuto imperativo o a disposizioni normative dispositive ma con finalità contrarie all'interesse dell'utente e consumatore. Tali atti, nel loro contenuto dispositivo, sono conosciuti dal giudice ai fini della risoluzione delle controversie al suo esame, in sede giurisdizionale ordinaria e amministrativa, anche se non allegati dalle parti, in virtù del principio iura novit curia.
Con riferimento al servizio idrico, l'ARERA ha stabilito che il gestore, per gli utenti con un consumo fino a 3.000 mc annui, debba effettuare almeno due tentativi di lettura del contatore a distanza di almeno 150 giorni solari l'uno dall'altro, dando informazioni preliminari agli utenti dei tentativi di raccolta, prendendo in carico la misura raccolta
4 dal cliente finale, lasciando nota cartacea del tentativo di misurazione fallito (art. 7 delibera 218/2016/R/idr). Inoltre, in caso d'indisponibilità, per un utente finale, dei dati di misura ottenuti in base alla raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autolettura, è previsto che il gestore effettui una stima in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito dal gestore (art. 10), mentre, in caso d'indisponibilità in relazione a un determinato periodo di tempo, è previsto che il gestore effettui una stima in base ai consumi precedenti (art. 11).
Deve dunque ritenersi che sia possibile quantificare i consumi in via presuntiva soltanto qualora non sia stato possibile effettuare le misurazioni e il cliente finale non abbia nemmeno trasmesso l'autolettura del contatore (cfr. Cass. 25794/2018, Cass.
12870/2017, G.d.P. Castellammare del Golfo 16/07/2004, G.d.P. Nocera Inferiore
16/02/2009 e Trib. Napoli 21/11/2001). E comunque vale la regola dell'art. 2697
c.c. sull'onere della prova: il principio generale è che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, per cui, anche quando la causa è un'azione di accertamento negativo, promossa cioè dal debitore per far dichiarare inesistente il proprio debito, è il gestore idrico, che si afferma creditore, ad avere sempre l'onere di dimostrare l'esistenza e l'ammontare del suo credito, provando i consumi effettivi o la base contrattuale che legittima un calcolo diverso (Cass.
20187/2025).
Nel caso di specie, il non ha dimostrato di aver effettuato Parte_2
la lettura del contatore da cui derivano i consumi fatturati, che hanno poi dato luogo alle due ingiunzioni di pagamento impugnate, e nemmeno di aver tentato di effettuare le letture. Anzi, contraddittoriamente, ha asserito che “l'appellante non [abbi]a consentito […] l'accesso agli operatori del (pag. 3), per poi affermare invece Pt_2
che “[i]l calcolo scaturisce, non già in via presuntiva o forfetaria, bensì a seguito di specifiche letture poste in essere sia dall'Ente stesso”. Delle due l'una: o agli operatori non è stato consentito l'accesso, e quindi, mancando la lettura per colpa del cliente, legittimamente il Comune ha stimato i consumi in via presuntiva, o il calcolo è stato fatto sulla base delle letture del contatore, e ciò presuppone che gli operatori abbiano
5 potuto effettuare la lettura. Non stupisce, quindi, che abbia sottolineato la Pt_1
mancanza di prova di un tentativo di accesso degli operatori.
Da quanto detto deriva la nullità delle ingiunzioni di pagamento n. 135149/2021 (prot.
30479/2021) relativa all'omesso o parziale pagamento della fattura n. 19730/2020 riferita al servizio idrico integrato per il 2018 e l'ingiunzione di pagamento n.
135379/2021 (prot. 30480/2021) riferita all'omesso o parziale pagamento della fattura n. 3984/2021 relativa al servizio idrico integrato per il 2019 del Parte_2
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Dall'accoglimento del primo motivo d'appello consegue la superfluità dell'esame del secondo
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto l'appellato deve rifondere all'appellante, tenuto conto del valore della controversia e della non complessità della stessa, la somma, calcolata ai sensi del d.m. 55/2014, di 139 € per compensi (di cui 32
€ per la fase di studio, 32 € per quella introduttiva e 71 € per quella decisionale) per il primo grado e di 232 € per compensi (di cui 66 € per la fase di studio, 66 € per quella introduttiva e 100 € per quella decisionale) per il secondo grado, per un totale di 371
€, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1589/2022 del
Giudice di Pace di Reggio Calabria, dichiara la nullità delle ingiunzioni di pagamento n. 135149/2021 (prot. 30479/2021) relativa all'omesso o parziale pagamento della fattura n. 19730/2020 riferita al servizio idrico integrato per il
2018 e l'ingiunzione di pagamento n. 135379/2021 (prot. 30480/2021) riferita all'omesso o parziale pagamento della fattura n. 3984/2021 relativa al servizio idrico integrato per il 2019 del . Parte_2
6 - condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite, liquidate in 371
€, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e CPA.
Reggio Calabria, 30/10/2025
Il Giudice
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