Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 1673/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 18/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 02/07/2024 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. MIRTO ANDREA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Capua (CE) in data 18/09/1999; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una LI: maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
Parte_3
- la LI , autonoma economicamente non percepirà somme dai genitori;
Per_1
- la casa coniugale verrà affidata alla SI.ra , la quale provvederà a pagare integralmente le rate restanti Parte_1 di mutuo;
- nell'ipotesi in cui la SI.ra non riuscisse a pagare 3 rate di mutuo, così da far decadere i benefici di Parte_1 quest'ultimo il SI. avrà il diritto di rientrare in casa, pagando le restanti quote di mutuo, e la SI.ra si Pt_2 Pt_1 trasferirà altrove;
- il SI. si trasferirà in un altro appartamento, portando con sé alcuni oggetti di prima necessità, d'accordo Parte_2 con la SI.ra ; Pt_1
- sino al momento del trasferimento del SI. che in ogni caso, non potrà andare oltre la data dell'udienza di Pt_2 omologa, le utenze ed il mutuo saranno pagati a metà;
- il SI. si riserva l'uso del garage al fine di avere ancora depositate le proprie cose, contribuendo al pagamento della Pt_2 bolletta di energia elettrica, sino a quando non troverà una sistemazione adeguata. Resta inteso che screzi tra i coniugi o il mancato rispetto personale di entrambi fa venir meno tale patto;
- l'autovettura Fiat 500 tg.EL936SM intestata al SI. verrà utilizzata dalla SI.ra sino al 30 Parte_2 Pt_1 novembre 2024, dopodiché tornerà al proprietario;
- nessuno dei coniugi corrisponderà all'altro somme a titolo di mantenimento;
- il coniuge che dovesse cambiare la propria residenza, domicilio e/o abitazione o spostarsi per viaggio di lavoro ha
l'obbligo di darne immediata comunicazione all'altro;
- i coniugi dichiarano, infine, di aver regolato e definito ogni altro rapporto patrimoniale in dipendenza del Parte_3 pregresso. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 18/02/2025; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato il Parte_1 Parte_2
28/04/1971 in CAPUA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 72, parte
II, serie A, uff. 1, anno 1999);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di conSIlio del 18/02/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese