TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16619 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43869/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza cartolare del 26.11.2025 nella causa tra la parte opponente e la parte opposta convenuta Parte_1 [...]
tempestivamente costituita, sono state depositate Controparte_1 le note di trattazione scritta.
Il Tribunale lette le conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art. 429 c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione, con pronuncia del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a decreto sanzionatorio n. 854228/A - 90651, emesso dal
[...]
Controparte_2
, in persona del Direttore pro-tempore e notificato all'esponente in
[...] data
19.07.2024.
Conclusioni per parte opponente: “All'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, di voler - in via preliminare, attesa la sussistenza di tutti i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto–ingiunzione n. 854228/A, emesso dal
Controparte_2
di Roma notificato alla Sig.r in data 19.07.2024 (sub
[...] Parte_1 doc. 1) stante l'evidente pregiudizio che la ricorrente potrebbe subire dall'essere sottoposta ad un'ingiusta esecuzione forzata, stante l'evidente nullità e/o illegittimità e/o inefficacia pagina1 di 4 e/o erroneità del relativo titolo;
- in via principale, in ogni caso, disporre l'annullamento del decreto– ingiunzione n. 854228/A, emesso dal
[...]
di notificato Controparte_2 CP_2 all'esponente in data 19.07.2024 (sub doc. 1), in quanto nullo, illegittimo, inefficace, contraddittorio e, comunque, fondato su presupposti erronei, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente ricorso e, comunque, sotto i diversi profili tutti ivi meglio evidenziati;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, rideterminare la sanzione amministrativa comminata attraverso del decreto– ingiunzione n. 854228/A, emesso dal
[...]
di Roma, notificato all'esponente Controparte_2 in data 19.07.2024 (sub doc. 1) ed, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, come meglio illustrate nel corpo del presente atto, ridurne l'ammontare sulla scorta dei criteri di cui all'art. 11 della L. n. 689/81. Con vittoria di spese e compensi”.
Conclusioni per parte opposta: “Voglia il Tribunale rigettare l'opposizione e confermare il decreto sanzionatorio opposto con vittoria di spese processuali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da è fondata e dev'esser accolta. Parte_1
La ricorrente, ha tempestivamente depositato l'opposizione al decreto sanzionatorio con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.020,00 (
20,00 di spese) per la violazione dell'articolo 49 comma 5 del decreto legislativo 21.11.2007
n. 231, per aver acquistato, in trasferimento, la somma di € 10.000,00 a mezzo di assegno bancario
n. 0201315133-06 versato da persona fisica diversa dal beneficiario facciale indicato sul fronte dell'assegno nonostante l'apposizione sullo stesso della clausola di non trasferibilità.
L'opponente ha contestato l'addebito ritenendo che l'amministrazione non avesse fatto buon uso dei propri poteri di interpretazione della fattispecie. Ha giustificato la propria condotta evidenziando il contesto – eminentemente familiare – nel quale si era prestata ad un favore alla madre Il senso dell'operazione era stato Parte_2 quello di rendere disponibile alla intestataria ( dei conti maggiore Parte_2 disponibilità trasferendovi la provvista di € 10.000,00.
Nessun interesse personale aveva animato l'opponente, se non quello di dar seguito ad una cortesia richiestale dalla madre ovvero il versamento sul conto della traente.
Solo che all'atto della presentazione del titolo la signora indotta dalla Pt_1 mancata compilazione dell'effetto da parte della madre, vi apponeva erroneamente la propria sottoscrizione in calce e sul retro.
Metteva in evidenza l'opponente che l'assegno non veniva versato in quanto invalido ed inefficace poiché emesso - da ed in favore -di soggetto diverso(
[...]
dalla sottoscrittrice ( non essendo quest'ultima titolare o Parte_2 Parte_1 cointestataria di alcuno dei rapporti di conto corrente interessati dall'operazione al netto del fatto che l'opponente non era munita di alcun potere dispositivo.
Chiaramente il trasferimento non si concludeva e l'assegno rimaneva impagato.
Stornato il titolo senza conseguenze di sorta, il giorno successivo (ovvero in data
30.08.2023) la Sig.ra sempre su delega della madre, presentava ad nuovo Pt_1 CP_3
pagina2 di 4 assegno n. 0201315134-07, non trasferibile, di importo pari ad euro 10.000,00 tratto da
BPM, emesso, sottoscritto e girato dalla Sig.ra che veniva incassato sul conto Parte_2 di quest'ultima (cfr. assegno n. 0201315134-07 a firma Sig.ra già sub CP_3 Parte_2 doc. 2).
Quindi dell'infrazione contestata difettavano sia l'elemento oggettivo – nessun acquisto all'esito del trasferimento si era mai verificato -- sia l'elemento soggettivo, posto che tutto era stato causato da un semplice errore, non essendoci alcuna volontà di violare le disposizioni.
Si è costituito l'ingiungente che ha chiesto Controparte_2 il rigetto dell'opposizione.
Ha evidenziato come le circostanze rappresentate dall'opponente non elidevano l'antigiuridicità della condotta in relazione alla prescrizione di cui all'articolo 49 comma 5 del decreto legislativo 21.11.2007 n. 231. La disposizione recita: “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. La ragioneria territoriale aveva ricevuto in data 11.09.2023 dal Banco BPM la segnalazione di infrazione da cui era scaturito il procedimento in questione: veniva individuata quale firmataria Parte_1 facciale nonché girataria del titolo, la sig.ra individuata quale Parte_2 intestataria del rapporto bancario al quale afferiva il titolo e beneficiaria facciale dello stesso;
- copia dell'assegno n. 0201315133 recante firma di girata difforme dal beneficiario;
- l'indicazione, alla sezione “Tipo di legame” della dicitura “Delegata”.
Che essendo oggettiva la condotta vietata, nessuna valenza poteva esser riconosciuta alle considerazioni svolte in termini meramente soggettivi, irrilevante il fatto che quanto accaduto fosse addebitabile a titolo di colpa e non di dolo.
Che anche la riduzione della sanzione non poteva esser riconosciuta, non essendosi valsa l'ingiunta della facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta, laddove la sanzione irrogata era pari al minimo edittale prescritto dal combinato disposto dell'art. 63 comma 1 bis e 67 comma 1 del D.lgs 231/2007.
Dato atto di quanto premesso e dedotto, al netto di ogni considerazione, non può non esser evidenziato che la contestazione di cui al decreto opposto individui Pt_1 come responsabile della violazione dell'articolo 49 comma 5° del decreto
[...] legislativo n. 231/2002 “…, per aver acquisito la somma di € 10.000,00 a mezzo assegno bancario, di cui si allega copia, nonostante la clausola di intrasferibilità” e quindi una fattispecie diversa rispetto a quanto verificatosi.
La disposizione ( art. 49 comma 5°) di cui all'incolpazione prescrive invero solo che
“…. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità” e quindi la disposizione in tesi violata afferisce ad una fattispecie diversa da quella della motivazione della ingiunzione sanzionatoria.
Né appare possibile “recuperare” la congruenza tra condotta contestata e norma violata, facendo riferimento – come sostenuto - alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 27, co.
1-ter, del d.lgs. n. 141/2010, con cui il legislatore ha specificato che il comma 5 dell'art. 49 del d.lgs. n. 231/2007 si interpreta nel senso che “costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di
pagina3 di 4 assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo”, posto che – anche in questo caso – si individua una disposizione che non afferisce alla fattispecie concreta ed alla condotta contestata chiarendo che è vietata non solo la circolazione di detti assegni, ma anche la semplice emissione, ricezione e negoziazione dello stesso. Probabilmente, diverso sarebbe stato il caso ove la contestazione avesse richiamato l'ultimo alinea della norma nella quale si precisa – però – che il comma VI ( e non il comma V) dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007 si interpreta nel senso che” il trasferimento e l'incasso e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso costituiscono violazione”.
Appare quindi violato il principio di corrispondenza tra contestazione e provvedimento sanzionatorio: l'autorità non può irrogare una sanzione per una violazione diversa da quella contestata, né sotto il profilo del fatto (comportamento) né della norma violata.
Questo principio, immanente all'illecito depenalizzato, tutela il diritto di difesa del trasgressore, che organizza le proprie difese sulla base della contestazione ricevuta.
La giurisprudenza ( fra le tante Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1876) ribadisce che la contestazione è atto endoprocedimentale, ma vincola l'amministrazione: se la sanzione riguarda un fatto diverso, si viola il principio di legalità e il diritto di difesa.
La conseguenza è l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del decreto sanzionatorio opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 comma 8 del DM 147/2022 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG in epigrafe tra e : Parte_1 Parte_3
A) Accoglie l'opposizione proposta da ed annulla il Parte_1 decreto sanzionatorio n. 854228/A - 90651, emesso dal
[...]
Controparte_2
e notificato all'opponente in data 19.07.2024.
[...]
B) Condanna l'opposto Controparte_4
al pagamento delle spese processuali
[...] sostenute da che liquida nella misura di € 1322,00 oltre rimborso Parte_1 forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A.
Così deciso in Roma lì 26/11/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina4 di 4
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza cartolare del 26.11.2025 nella causa tra la parte opponente e la parte opposta convenuta Parte_1 [...]
tempestivamente costituita, sono state depositate Controparte_1 le note di trattazione scritta.
Il Tribunale lette le conclusioni che venivano rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art. 429 c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione, con pronuncia del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione a decreto sanzionatorio n. 854228/A - 90651, emesso dal
[...]
Controparte_2
, in persona del Direttore pro-tempore e notificato all'esponente in
[...] data
19.07.2024.
Conclusioni per parte opponente: “All'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, di voler - in via preliminare, attesa la sussistenza di tutti i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto–ingiunzione n. 854228/A, emesso dal
Controparte_2
di Roma notificato alla Sig.r in data 19.07.2024 (sub
[...] Parte_1 doc. 1) stante l'evidente pregiudizio che la ricorrente potrebbe subire dall'essere sottoposta ad un'ingiusta esecuzione forzata, stante l'evidente nullità e/o illegittimità e/o inefficacia pagina1 di 4 e/o erroneità del relativo titolo;
- in via principale, in ogni caso, disporre l'annullamento del decreto– ingiunzione n. 854228/A, emesso dal
[...]
di notificato Controparte_2 CP_2 all'esponente in data 19.07.2024 (sub doc. 1), in quanto nullo, illegittimo, inefficace, contraddittorio e, comunque, fondato su presupposti erronei, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente ricorso e, comunque, sotto i diversi profili tutti ivi meglio evidenziati;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, rideterminare la sanzione amministrativa comminata attraverso del decreto– ingiunzione n. 854228/A, emesso dal
[...]
di Roma, notificato all'esponente Controparte_2 in data 19.07.2024 (sub doc. 1) ed, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, come meglio illustrate nel corpo del presente atto, ridurne l'ammontare sulla scorta dei criteri di cui all'art. 11 della L. n. 689/81. Con vittoria di spese e compensi”.
Conclusioni per parte opposta: “Voglia il Tribunale rigettare l'opposizione e confermare il decreto sanzionatorio opposto con vittoria di spese processuali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da è fondata e dev'esser accolta. Parte_1
La ricorrente, ha tempestivamente depositato l'opposizione al decreto sanzionatorio con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 1.020,00 (
20,00 di spese) per la violazione dell'articolo 49 comma 5 del decreto legislativo 21.11.2007
n. 231, per aver acquistato, in trasferimento, la somma di € 10.000,00 a mezzo di assegno bancario
n. 0201315133-06 versato da persona fisica diversa dal beneficiario facciale indicato sul fronte dell'assegno nonostante l'apposizione sullo stesso della clausola di non trasferibilità.
L'opponente ha contestato l'addebito ritenendo che l'amministrazione non avesse fatto buon uso dei propri poteri di interpretazione della fattispecie. Ha giustificato la propria condotta evidenziando il contesto – eminentemente familiare – nel quale si era prestata ad un favore alla madre Il senso dell'operazione era stato Parte_2 quello di rendere disponibile alla intestataria ( dei conti maggiore Parte_2 disponibilità trasferendovi la provvista di € 10.000,00.
Nessun interesse personale aveva animato l'opponente, se non quello di dar seguito ad una cortesia richiestale dalla madre ovvero il versamento sul conto della traente.
Solo che all'atto della presentazione del titolo la signora indotta dalla Pt_1 mancata compilazione dell'effetto da parte della madre, vi apponeva erroneamente la propria sottoscrizione in calce e sul retro.
Metteva in evidenza l'opponente che l'assegno non veniva versato in quanto invalido ed inefficace poiché emesso - da ed in favore -di soggetto diverso(
[...]
dalla sottoscrittrice ( non essendo quest'ultima titolare o Parte_2 Parte_1 cointestataria di alcuno dei rapporti di conto corrente interessati dall'operazione al netto del fatto che l'opponente non era munita di alcun potere dispositivo.
Chiaramente il trasferimento non si concludeva e l'assegno rimaneva impagato.
Stornato il titolo senza conseguenze di sorta, il giorno successivo (ovvero in data
30.08.2023) la Sig.ra sempre su delega della madre, presentava ad nuovo Pt_1 CP_3
pagina2 di 4 assegno n. 0201315134-07, non trasferibile, di importo pari ad euro 10.000,00 tratto da
BPM, emesso, sottoscritto e girato dalla Sig.ra che veniva incassato sul conto Parte_2 di quest'ultima (cfr. assegno n. 0201315134-07 a firma Sig.ra già sub CP_3 Parte_2 doc. 2).
Quindi dell'infrazione contestata difettavano sia l'elemento oggettivo – nessun acquisto all'esito del trasferimento si era mai verificato -- sia l'elemento soggettivo, posto che tutto era stato causato da un semplice errore, non essendoci alcuna volontà di violare le disposizioni.
Si è costituito l'ingiungente che ha chiesto Controparte_2 il rigetto dell'opposizione.
Ha evidenziato come le circostanze rappresentate dall'opponente non elidevano l'antigiuridicità della condotta in relazione alla prescrizione di cui all'articolo 49 comma 5 del decreto legislativo 21.11.2007 n. 231. La disposizione recita: “Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. La ragioneria territoriale aveva ricevuto in data 11.09.2023 dal Banco BPM la segnalazione di infrazione da cui era scaturito il procedimento in questione: veniva individuata quale firmataria Parte_1 facciale nonché girataria del titolo, la sig.ra individuata quale Parte_2 intestataria del rapporto bancario al quale afferiva il titolo e beneficiaria facciale dello stesso;
- copia dell'assegno n. 0201315133 recante firma di girata difforme dal beneficiario;
- l'indicazione, alla sezione “Tipo di legame” della dicitura “Delegata”.
Che essendo oggettiva la condotta vietata, nessuna valenza poteva esser riconosciuta alle considerazioni svolte in termini meramente soggettivi, irrilevante il fatto che quanto accaduto fosse addebitabile a titolo di colpa e non di dolo.
Che anche la riduzione della sanzione non poteva esser riconosciuta, non essendosi valsa l'ingiunta della facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta, laddove la sanzione irrogata era pari al minimo edittale prescritto dal combinato disposto dell'art. 63 comma 1 bis e 67 comma 1 del D.lgs 231/2007.
Dato atto di quanto premesso e dedotto, al netto di ogni considerazione, non può non esser evidenziato che la contestazione di cui al decreto opposto individui Pt_1 come responsabile della violazione dell'articolo 49 comma 5° del decreto
[...] legislativo n. 231/2002 “…, per aver acquisito la somma di € 10.000,00 a mezzo assegno bancario, di cui si allega copia, nonostante la clausola di intrasferibilità” e quindi una fattispecie diversa rispetto a quanto verificatosi.
La disposizione ( art. 49 comma 5°) di cui all'incolpazione prescrive invero solo che
“…. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità” e quindi la disposizione in tesi violata afferisce ad una fattispecie diversa da quella della motivazione della ingiunzione sanzionatoria.
Né appare possibile “recuperare” la congruenza tra condotta contestata e norma violata, facendo riferimento – come sostenuto - alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 27, co.
1-ter, del d.lgs. n. 141/2010, con cui il legislatore ha specificato che il comma 5 dell'art. 49 del d.lgs. n. 231/2007 si interpreta nel senso che “costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di
pagina3 di 4 assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo”, posto che – anche in questo caso – si individua una disposizione che non afferisce alla fattispecie concreta ed alla condotta contestata chiarendo che è vietata non solo la circolazione di detti assegni, ma anche la semplice emissione, ricezione e negoziazione dello stesso. Probabilmente, diverso sarebbe stato il caso ove la contestazione avesse richiamato l'ultimo alinea della norma nella quale si precisa – però – che il comma VI ( e non il comma V) dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007 si interpreta nel senso che” il trasferimento e l'incasso e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso costituiscono violazione”.
Appare quindi violato il principio di corrispondenza tra contestazione e provvedimento sanzionatorio: l'autorità non può irrogare una sanzione per una violazione diversa da quella contestata, né sotto il profilo del fatto (comportamento) né della norma violata.
Questo principio, immanente all'illecito depenalizzato, tutela il diritto di difesa del trasgressore, che organizza le proprie difese sulla base della contestazione ricevuta.
La giurisprudenza ( fra le tante Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1876) ribadisce che la contestazione è atto endoprocedimentale, ma vincola l'amministrazione: se la sanzione riguarda un fatto diverso, si viola il principio di legalità e il diritto di difesa.
La conseguenza è l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del decreto sanzionatorio opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 comma 8 del DM 147/2022 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG in epigrafe tra e : Parte_1 Parte_3
A) Accoglie l'opposizione proposta da ed annulla il Parte_1 decreto sanzionatorio n. 854228/A - 90651, emesso dal
[...]
Controparte_2
e notificato all'opponente in data 19.07.2024.
[...]
B) Condanna l'opposto Controparte_4
al pagamento delle spese processuali
[...] sostenute da che liquida nella misura di € 1322,00 oltre rimborso Parte_1 forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A.
Così deciso in Roma lì 26/11/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina4 di 4