Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1970, n. 1083
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23 gennaio 1971
Art. 1. Articolo unico

L'anzianita' di laurea e gli anni di servizio prestati, dopo il conseguimento della prima laurea, nei laboratori di analisi di ospedali o di istituti universitari, da parte di laureati in scienze biologiche, in chimica, in farmacia, in chimica-farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, che abbiano successivamente conseguito la laurea e l'abilitazione in medicina e chirurgia, debbono essere considerati validi per l'ammissione agli esami nazionali di idoneita' a primario e all'esame regionale di idoneita' ad aiuto del servizio di analisi.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1971