Art. 1. Articolo unico
L'anzianita' di laurea e gli anni di servizio prestati, dopo il conseguimento della prima laurea, nei laboratori di analisi di ospedali o di istituti universitari, da parte di laureati in scienze biologiche, in chimica, in farmacia, in chimica-farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, che abbiano successivamente conseguito la laurea e l'abilitazione in medicina e chirurgia, debbono essere considerati validi per l'ammissione agli esami nazionali di idoneita' a primario e all'esame regionale di idoneita' ad aiuto del servizio di analisi.
L'anzianita' di laurea e gli anni di servizio prestati, dopo il conseguimento della prima laurea, nei laboratori di analisi di ospedali o di istituti universitari, da parte di laureati in scienze biologiche, in chimica, in farmacia, in chimica-farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, che abbiano successivamente conseguito la laurea e l'abilitazione in medicina e chirurgia, debbono essere considerati validi per l'ammissione agli esami nazionali di idoneita' a primario e all'esame regionale di idoneita' ad aiuto del servizio di analisi.