Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 20/02/2026, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01237/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05532/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5532 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- quali genitori del minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Ilvetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Circolo Didattico -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS- Campania, Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione, del provvedimento scolastico emesso in data 01.10.2025 – reg. cert. -OMISSIS- - dall’Istituto Scolastico Statale 7° Circolo “ -OMISSIS-” di -OMISSIS- Campania e rilasciato ai ricorrenti in pari data, nonché di tutti gli eventuali atti presupposti, preparatori e/o connessi, di cui specificamente il P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026 ed il verbale GLO (laddove omesso), ovvero sprovvisti di qualsivoglia motivazione, e comunque di tutti gli eventuali atti consequenziali (contro i quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti) che siano lesivi degli interessi del minore in materia di riconoscimento del suo diritto all’assistenza specialistica per un numero di ore adeguato alla sua patologia e/o comunque sulla base di un provvedimento adeguatamente motivato. Riconoscimento del diritto della minore -OMISSIS- ad essere affiancato da un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione e l’integrata permanenza e la socializzazione graduale per l’anno scolastico 2025 -2026 per un numero di ore adeguate alla sua patologia psico-fisica, previa impugnazione degli atti prodromici, quali il PEI ed il verbale GLO e/o di quelli successivi, quali il provvedimento di certificazione del 01.10.2025 – reg. cert. -OMISSIS-, rilasciato dalla Scuola in pari data che attesta che al piccolo -OMISSIS- sono state riconosciute ore di assistenza specialistica per il massimo delle ore consentite, richieste per la concreta attivazione al Comune di competenza, ma di fatto da quest’ultimo ancora non erogate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Circolo Didattico -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS-in Campania, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Alfonso AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Con il ricorso in trattazione i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS- nato il -OMISSIS-, premettono quanto segue.
Il minore -OMISSIS- è affetto da “disturbo dello spettro dell’autismo ed epilessia in soggetto con premutazione del gene FMR1”. Per tale patologia il Centro Medico Legale dell’INPS ha riconosciuto il minore -OMISSIS- come minore portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3 della Legge 104/92 (verbali INPS in atti, all.ti 4 e 5 del ricorso).
Il minore frequenta, per l’anno scolastico 2024/2025, la scuola didattica statale -OMISSIS-“-OMISSIS-” di -OMISSIS-in Campania, -OMISSIS- per 29 ore settimanali di frequenza scolastica.
La Commissione medica dell’ASL -OMISSIS- –-OMISSIS-, ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 12 e 13 della Legge 104/92 e dell’art. 2 del DPR del 24.02.1994, ha confermato la patologia sofferta dal minore ed ha certificato la necessità di un sostegno scolastico con “rapporto in deroga per gravità” (certificazione ASL -OMISSIS- del 3.06.2020, all. 6 del ric.).
1.1. Lamentano, dunque, i ricorrenti che il minore, a causa della sua patologia clinica di handicap grave certificato, ha necessità di essere seguito (oltre che da un insegnante di sostegno), anche da un assistente specializzato all’autonomia e/o comunicazione, per un numero di ore determinato dal gruppo GLO e successivamente attraverso la formazione del PEI, ma che nel caso di specie, l’Istituto Scolastico frequentato dal predetto minore, a fronte di un ordinario orario di frequenza scolastica settimanale di 29 ore, avrebbe certificato “genericamente” che al minore è stato assegnato il numero massimo di ore consentite d’assistenza specialistica e che le stesse erano state richieste all’Ente locale di competenza.
La Scuola non avrebbe, quindi, in tesi, stabilito la giusta quantificazione del numero di ore di assistenza specialistica, da riconoscere in favore del minore (e richiesta, poi, al Comune di -OMISSIS- Campania), in ragione della sua specifica patologia clinica di handicap.
Rappresentano, al riguardo, che la stessa Scuola, su loro richiesta stragiudiziale, con nota pec del 16.10.2025 aveva trasmesso il PEI per l’a.s. 2025/2026, redatto successivamente alla certificazione impugnata, dal quale risulta che “si richiedono sette ore di assistenza specialistica in ragione della gravità dell’alunno”.
I ricorrenti si dolgono, quindi, che il numero di ore di assistenza specialistica riconosciute e “quantificate” a favore del predetto minore, da parte della Scuola, nella formazione del PEI, sarebbe da ritenersi “assolutamente inadeguato e/o comunque arbitrario e/o immotivato laddove non tiene conto delle risultanze concrete e specifiche che devono essere contenute nel necessario atto propedeutico quale il verbale GLO”.
Si dolgono, inoltre, che il Comune di -OMISSIS-in Campania, per quanto di sua competenza, non avrebbe attivato l’assistenza specialistica richiesta dalla Scuola, in favore del minore, per l’anno scolastico 2025/2026, né per le sette ore predette, né per qualunque altra ora.
2. Si è costituito il Comune di -OMISSIS-, il 13 novembre 2025, memoria in resistenza al ricorso.
2.1. Alla Camera di consiglio del 19 novembre 2025, sulla richiesta di passaggio in decisione prodotta dai ricorrenti e dal Comune di -OMISSIS- Campania, il ricorso è stato ritenuto in decisione con avviso alle parti presenti, come da verbale, della possibile definizione nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a.
3. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, dovendo essere riconosciuta al minore per cui è causa, l’assistenza specialistica, seppur nei limiti di quanto sancito dagli atti degli organismi pubblici competenti versati in giudizio.
Invero consta al riguardo, anzitutto, la Diagnosi funzionale - Profilo dinamico funzionale del 16 novembre 2023 (all. 8, produzione Comune di -OMISSIS- Campania del 29 ottobre 2025) della competente ASL, con la quale si richiede per il minore per cui è causa, “assistenza specialistica, per cui va segnalato al competente Ente locale (art. 9, comma 2, della legge n. 104/92) Educatore/ASS COUNICAZIONE”.
4. Va rimarcato, inoltre, come deducono i ricorrenti, che l’Istituto scolastico - Direzione Didattica Statale -OMISSIS-“-OMISSIS-”, con il P.E.I. per l’a. s. in corso, 2025/2026, redatto il 15 ottobre 2025, prot. n. -OMISSIS-(pag. 9, all. 9, produzione Comune di -OMISSIS- Campania del 29 ottobre 2025), dando atto, quanto al sostegno scolastico, che l’alunno gode di sostegno nella misura prevista, ha affermato, quanto all’assistenza specialistica, che “considerata la gravità dell’alunno, si richiedono sette ore di assistenza specialistica, per garantire il diritto allo studio del minore”.
Il Collegio è pertanto al cospetto di una decisione motivata, sia pur sinteticamente, avendo l’Istituto scolastico, “considerata la gravità dell’alunno”, richiesto e quantificato sette ore di assistenza specialistica, allo scopo di “garantire il diritto allo studio del minore”.
4.1. Va, sul punto, evidenziato che l’organismo competente a quantificare il fabbisogno, non solo di sostegno scolastico specializzato, ma, altresì, di assistenza specialistica alla comunicazione da parte dell’ente locale, è, in sede di redazione del P.E.I., il GLO, organismo plurisoggettivo composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e specialisti sanitari, che gode di discrezionalità tecnica soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, nei noti limiti del sindacato di legittimità e, pertanto, censurabile solo per illogicità manifesta, errori di fatto, travisamento: vizi che nella specie non emergono, né sono stati fatti oggetto di puntuali e supportate doglianze, da parte dei ricorrenti.
Il Comune di -OMISSIS-in Campania, del resto, è stato adeguatamente edotto della riportata quantificazione, da parte della Scuola, delle ore di assistenza specialistica comunale (che vanno attribuite ed erogate al minore per cui è causa) in numero di sette; tant’è che il citato P.E.I. 2025/2026 è tato prodotto in giudizio dello stesso Comune di Giugliano in Campania.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda attorea, deve ordinarsi – in sede conformativa delle presente decisione – al Comune di -OMISSIS-in Campania, di erogare al minore -OMISSIS- sette ore di assistenza specialistica, come, in tal misura, quantificata dell’Istituto scolastico competente, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine perentorio di giorni dieci, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della presente sentenza.
5. Deve essere, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno, formulata, dai ricorrenti, “in ragione del grave pregiudizio che tale violazione procedimentale sta provocando al loro figlio gravemente disabile”, e ciò in ragione della sua genericità e stante l’assenza di elementi di prova, sia del danno evento, che del danno conseguenza
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’ente locale, nei termini di cui in motivazione, e vanno, dunque, poste a carico del Comune di -OMISSIS-in Campania, nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario. Le stesse possono essere invece compensate, quanto alle Amministrazioni Scolastiche resistenti, non essendo emersi specifici profili d’inadempienza a loro carico, o d’illegittimità degli atti adottati dalle stesse, quanto alla res in iudicium deducta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi tutti di cui in motivazione e con gli obblighi conformativi che ne discendono, a carico del Comune di -OMISSIS-in Campania, pure ivi specificati.
Respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, avanzata dai ricorrenti
Condanna il Comune di -OMISSIS-in Campania a corrispondere, ai ricorrenti, le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. Vincenzo Ilvetti, antistatario.
Spese compensate, quanto alle Amministrazioni Scolastiche resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso AZ, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso AZ | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.