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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria
N. 1912/2024 V. G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Carlo Calvaresi Presidente Estensore
Erika Capanna Piscè Giudice
Daniela D'Adamo Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di separazione consensuale instaurato da:
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata dall'Avv. SANTORI LORENZO C.F._1
e
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato dall'Avv. NARDINI MATTEO C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Omologa separazione consensuale. FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, 1° comma, cod. civ.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si dà atto che è cessato il regime di comunione dei beni ove ne ricorrano le condizioni patrimoniali.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Pag. 2 di 5 Giacche', con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473- bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportune precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2° comma, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di
Cessazione effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Pag. 3 di 5 1) Vista la domanda congiunta di separazione depositata il 30/09/2024 dai coniugi predetti;
2) Viste le note scritte depositate dai medesimi per l'udienza camerale
(trattazione scritta) del 04/02/2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta;
3) Visto il parere favorevole del P.M.;
4) Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
5) Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi sopra generalizzati;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SILVI, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio serie A – registro II - numero 5 - Anno 2009;
3) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pag. 4 di 5 4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla cancelleria affinché trasmetta copia della sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di SILVI al fine di provvedere alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale ove ne ricorrano le condizioni patrimoniali;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Carlo Calvaresi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18/03/2025.
Il Presidente Estensore
Carlo Calvaresi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria
N. 1912/2024 V. G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Carlo Calvaresi Presidente Estensore
Erika Capanna Piscè Giudice
Daniela D'Adamo Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di separazione consensuale instaurato da:
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata dall'Avv. SANTORI LORENZO C.F._1
e
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato dall'Avv. NARDINI MATTEO C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Omologa separazione consensuale. FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione alle condizioni indicate nel ricorso.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, 1° comma, cod. civ.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si dà atto che è cessato il regime di comunione dei beni ove ne ricorrano le condizioni patrimoniali.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Pag. 2 di 5 Giacche', con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473- bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportune precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2° comma, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di
Cessazione effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Pag. 3 di 5 1) Vista la domanda congiunta di separazione depositata il 30/09/2024 dai coniugi predetti;
2) Viste le note scritte depositate dai medesimi per l'udienza camerale
(trattazione scritta) del 04/02/2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta;
3) Visto il parere favorevole del P.M.;
4) Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
5) Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi sopra generalizzati;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SILVI, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio serie A – registro II - numero 5 - Anno 2009;
3) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Pag. 4 di 5 4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla cancelleria affinché trasmetta copia della sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di SILVI al fine di provvedere alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale ove ne ricorrano le condizioni patrimoniali;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott. Carlo Calvaresi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18/03/2025.
Il Presidente Estensore
Carlo Calvaresi
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