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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/07/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1195/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 1195/2023 il 26.06.2023
promosso con atto di citazione in appello da
(c.f. Parte_1
), con sede legale in Padova Santa Lucia N. 43 (PD), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante in carica pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dall'Avv. Daniela Ajese del Foro di Venezia;
appellante contro
1 (c.f. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Controparte_1 P.IVA_2
per mandato rilasciato su foglio separato dagli Avv.ti Enrico Gentile e Maria Chiara Marchiori , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Arturo Mazza. in Piazza Ferretto n. 53 –
Mestre (VE), appellata contro
n l.c.a Controparte_2
appellata contumace
Oggetto: “CAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza n. 938/2023 del Tribunale di Padova pubbl. il 09.05.2023, notificata il 18.05.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
: - accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedono la Parte_2
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nell'ambito del rapporto di conto corrente oggetto di causa, intrattenuto dalla società attrice con banca
[...]
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi descritti in atti, la Controparte_1
illegittimità della contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi nell'ambito del rapporto di conto per cui è causa oltre che l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi, commissioni, spese ed oneri, comunque denominati, mai pattuiti per iscritto, interessi debitori calcolati
2 con applicazione di tassi di interesse ultra-legali e/o usurari o, comunque, superiori alla misura di cui all'art. 117 TUB e mai pattuiti per iscritto, ovvero frutto dell'illegittimo esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB da parte della banca convenuta/intervenuta ed ottenuti facendo ricorso alla antergazione e postergazione delle valute;
- rideterminare il saldo finale del rapporto di conto corrente per cui è causa alla data di introduzione del presente giudizio, previa eliminazione, con separata individuazione, delle somme illegittimamente addebitate dalla banca dalla data di apertura a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultra-legali, usurari, di commissioni e spese non dovute, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi, riconducendo, altresì, le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca con ricalcolo degli interessi creditori maturati e/o maturandi sui saldi attivi ricalcolati e, per l'effetto, ordinarsi alla convenuta la conseguente rettifica del saldo con conseguente condanna al riaccredito relativo;
- condannare la società convenuta alla restituzione in favore della società attrice di tutte le somme non dovute da quest'ultima pagate nel corso del rapporto di conto corrente oggetto di causa a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultra-legali, usurari, di commissioni e spese non dovute, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi ed a qualunque altro titolo
3 non dovute, per tutte le ragioni come meglio esposte in atto, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal pagamento e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo,
nonché condannarsi la società convenuta al pagamento in favore della correntista degli interessi creditori maturati e/o maturandi sui saldi attivi ricalcolati. -
accertarsi che nulla è dovuto dalla società attrice all'istituto di credito convenuto in dipendenza del rapporto di conto corrente bancario per cui è causa ovvero compensarsi tra le parti le partite dare e avere;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese CTP e con oneri di CTU integralmente a carico di parte convenuta o quantomeno con integrale compensazione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio per tutti i motivi dedotti. In Via Istruttoria: - Rinnovarsi la CTU contabile perchè, a conferma delle risultanze di cui alla perizia dimessa in atti, stabilisca le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio del rapporto, il TEG applicato e a comparare quest'ultimo con quello previsto ex lege, rideterminando altresì il saldo effettivo dello stesso escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, eliminando ogni addebito a titolo di interessi in caso di superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/96 ed applicando il saggio previsto dall'art. 117, n.
4 7, TUB in caso di rispetto del tasso soglia vigente pro tempore, escludendo inoltre la commissione di massimo scoperto e tutte le somme e competenze a vario titolo addebitate nel corso dei rapporti e non contrattualmente previste e riconducendo le operazioni di accredito ed addebito di titoli alle date di effettiva esecuzione dell'operazione e riaccreditando gli interessi creditori maturati;
-Sia disposta,
quantomeno integrazione della CTU effettuando un ulteriore calcolo che si attenga, relativamente alla verifica della sussistenza di rimesse solutorie, ai criteri e modalità di cui alla già richiamata sentenza n. 9141/20 della Suprema Corte di
Cassazione (c.d. saldo rettificato) nonché alla sentenza della Cassazione n.
3858/2021. Si chiede altresì, che la CTU venga integrata dando valenza agli affidamenti non solo se prodotto il relativo contratto bensì anche tenendo conto di elementi presuntivi desumibili dagli estratti conto e dai prospetti di liquidazione delle competenze, nonché dal comportamento dell'istituto di credito che, nel tempo, avrebbe concesso alla banca di operare con saldo passivo senza chiedere il rientro al correntista, quindi tenendo conto degli elementi idonei a provare l'esistenza del fido di fatto e ciò in conformità al recente orientamento della giurisprudenza di merito già menzionata nei precedenti scritti difensivi che si richiamano integralmente. - si chiede ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210
c.p.c. ordinarsi alla banca convenuta di depositare in giudizio i documenti che di
5 seguito si elencano, richiesti ex art. 119 TUB e mai consegnatici, come documentato in atti e relativi al conto corrente oggetto di causa (n. 1000/2038 già
c/c n. 6000): “estratti conto, scalari trimestrali e fogli liquidazione delle competenze dall'accensione (10.05.90) al 31/12/1993. estratti conto, scalari trimestrali e fogli liquidazione delle competenze degli anni 1997 e 1998. Estratti
conto: - dal 20/2/2000 al 28/2/2000; - dal 1/1/2006 al 1/10/2006; - dal 1/12/2007
al 31/12/2007; - dal 10/1/2008 al 20/1/2008; - dal 1/8/2009 al 31/8/2009; - dal
1/7/2014 a 10/7/2014; - dal 1/3/2021 a 20/3/2021; - dal 1/4/2021 ad oggi. Scalari
trimestrali: - quarto trimestre del 2000; - tutti i trimestri degli anni dal 2001 al 2010
compresi; - secondo trimestre del 2021. Fogli di liquidazione delle competenze: -
terzo trimestre del 1995; - quarto trimestre del 1996; - tutti i trimestri del 2005 e del 2006; - quarto trimestre del 2007; - primo, terzo e quarto trimestre del 2008; -
primo, terzo e quarto trimestre del 2009; - tutti i trimestri del 2010; - secondo trimestre del 2021”.
Per l'appellata :
I. Rigettarsi tutti i motivi di appello proposti da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Padova 10 maggio
[...]
2023, n. 2041, perché inammissibili e, in ogni caso, infondati II. Competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse. IN VIA
6 SUBORDINATA III. Si ripropongono le conclusioni già rassegnate in primo grado: “In via pregiudiziale di rito:
1. accertare il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, rigettare le domande proposte nei suoi Controparte_1
confronti;
2. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità delle proposte domande di ripetizione/rideterminazione e rettifica del saldo del conto corrente n.
1000/2038 in ragione della mancata individuazione dei fatti costitutivi dell'azione e per mancanza di interesse ad agire e, per l'effetto, rigettare le medesime domande;
Nel merito, in via preliminare:
2. rigettarsi, perché prescritte, le domande proposte restituzione e/o pagamento e/o rettifica proposta da Pt_1
con riferimento a tutti i pagamenti contabilizzati sul conto n. 1000/2038 in data anteriore al 1.3.2011, nonché a tutte le competenze ivi generate, anche se girate da altro conto, e contabilizzate per lo stesso periodo anteriore al 1.3.2011; in ogni caso, rigettarsi le domande attoree nei limiti dell'eccepita prescrizione;
3.
rigettarsi, perché prescritte ai sensi dell'art. 2948, co. 1, n. 4), c.c., le eventuali domande relative ad interessi attivi maturati in data antecedente al 1.3.2016,
ovvero relative agli interessi sui saldi attivi ricalcolati prima del 1.3.2016, nonché
le domande relative a maggior competenze per la riconduzione della valuta degli accrediti e degli addebiti alla data effettiva delle operazioni con riferimento al periodo antecedente alla data indicata del 1.3.2016; Nel merito:
4. rigettarsi le
7 domande formulate dalla società per tutti i motivi esposti in narrativa e, Pt_1
in ogni caso, in quanto non fondate, né provate;
In via subordinata:
5. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di accertamento della nullità, anche parziale, dei contratti relativi ai rapporti dedotti o delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate,
applicare, sulle somme a debito per la società correntista, dalla data di inizio rapporto alla data di prima stipulazione dei tassi convenzionali e delle altre condizioni economiche, il tasso nominale massimo dei Bot annuali;
in subordine,
applicare il tasso nominale minimo dei Bot annuali;
applicarsi, in ogni caso, le condizioni economiche standard comunicate alla società tramite Pt_1
Documenti di Sintesi, variazioni delle condizioni, Proposte di modifica ed anche tramite G.U. e Fogli Informativi Analitici;
6. accertarsi la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli oneri a partire dal 30.06.2000, per effetto dell'intervenuto adeguamento dei rapporti dedotti in giudizio a quanto disposto con delibera CICR 9 febbraio 2000 o, in ogni caso, dalla pattuizione contenuta nel contratto 19 settembre 2013; 7. accertarsi la legittimità delle cms, commissioni disponibilità fondi e commissioni varie, addebitate sul conto corrente n.
1000/2038 fin dall'accensione; in subordine, applicarsi la cms, la commissione disponibilità fondi e le altre commissioni sul conto dedotto, nella misura pattuita
8 dalla prima occorsa contrattualizzazione;
in ulteriore subordine, applicarsi le condizioni pubblicizzate come comunicate alla correntista;
In ogni caso:
8. spese,
diritti ed onorari di lite rifusi. In via istruttoria: formula istanza Controparte_1
di verificazione dell'autografia della sottoscrizione relativamente al contratto 27
novembre 2013 ed al contratto 14 aprile 2016 (all. 11 dell'esponente e docc. 18 e
19 avversari), indicando quali scritture di comparazione la documentazione già
versata in atti, sottoscritta da parte attrice, la cui autografia non è stata disconosciuta (docc. 7, 8, 10, 12, 14 e 17 avversari).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società
[...]
(di seguito ) conveniva in giudizio Parte_1 Pt_1 [...]
ed esponeva di intrattenere con Controparte_1 Controparte_2
il rapporto di conto corrente n. 1000/2038, ancora in essere, già conto corrente n.
6000, acceso il 10 maggio 1990. Con riguardo a tale rapporto di conto corrente,
lamentava l'illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali, Pt_1
anatocistici ed usurari, commissioni di massimo scoperto e spese e concludeva chiedendo la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente e la condanna della alla rettifica dello stesso nonché la restituzione degli importi CP_2
illegittimamente addebitati.
9 Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via Controparte_1
pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva (nonché di titolarità
passiva) rispetto alle domande devolute in giudizio, ai sensi dell'art. 3 D.L.
99/2017, trattandosi di contenzioso sorto successivamente alla sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di e relativo Controparte_2
a fatti pregressi alla successione di . Controparte_1
Nel merito e in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto Controparte_1
dell'attore alla ripetizione delle eventuali competenze indebite pagate in data anteriore al 1° marzo 2011 e la prescrizione quinquennale della pretesa relativa ai maggiori interessi attivi. Ha, poi, eccepito l'inammissibilità/infondatezza delle domande attoree, in quanto riferite ad un conto corrente ancora aperto.
Interveniva nel giudizio l.c.a. la quale aderiva alla Controparte_3
tesi di circa il difetto di legittimazione passiva della cessionaria Controparte_1
per le contestazioni relative ai fatti antecedenti il 26.06.2017; nel merito contestava le deduzioni di controparte.
La causa veniva istruita documentalmente e con lo svolgimento di CTU contabile,
quindi, decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice respingeva le domande della società attrice e la condannava alla refusione delle spese processuali.
10 Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , il Controparte_1
primo giudice, dopo aver ripercorso la normativa di cui all'art. 3 del D.L 99/2017
e precisato che il perimetro delle passività incluse e di quelle escluse deve essere individuato in base alla data di esecuzione del contratto di cessione (26.06.2017)
ha affermato che ogni indebito anteriore alla data di esecuzione del contratto di cessione tra la ed (26/6/2017), Controparte_4 Controparte_1
rientra nell' ipotesi di “contenzioso escluso”, in quanto riconducibile a controversia sorta successivamente alla cessione di azienda ma relativa ad atti o fatti ad essa antecedenti.
Dunque, “dato atto che tale “passività” – ossia, tale posizione giuridica
soggettiva passiva – non è stata ceduta ad , giusto disposto Controparte_1
dell'art. 3 d.l. 99/2017 e dell'art.
3.1.4 del contratto di cessione, ne consegue che
la convenuta non è titolare passiva del rapporto obbligatorio di natura restitutoria
dedotto dall'attrice in ripetizione. La titolare passiva di tale rapporto è la
[...]
in l.c.a. nei cui confronti non è stata proposta alcuna Controparte_2
domanda; anche ove tale domanda fosse stata proposta, essa sarebbe stata
comunque improcedibile (art. 83 t.u.b.). Vi è dunque rigetto della domanda per
tale suo segmento”.
11 Quanto alle domande relative ad atti o fatti successivi alla data di esecuzione del contratto di cessione di azienda (26.06.2017) affermava che essendo il conto corrente ancora aperto alla data della domanda esse andavano respinte e ad analogo risultato era dato pervenire anche ove la domanda fosse riqualificata come domanda di accertamento del reale saldo dare/avere del conto corrente.
Evidenziava, infatti, richiamando gli esiti della CTU contabile, che non erano state applicate condizioni economiche illegittime, sotto i vari profili contestati (usura,
c.m.s e anatocismo) e concludeva per il rigetto delle domande anche in relazione al segmento successivo al 26.06.2017.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , la quale contestava la Pt_1
sentenza impugnata laddove aveva affermato il difetto di legittimazione passiva di deducendone la contrarietà all'art. 3, co. 1, d.l. 99/2017 e all'art. Controparte_1
3.1.4. del contratto di cessione nonché agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Sosteneva inoltre la ripetibilità delle poste indebite accertate nel corso del giudizio di primo grado per il periodo successivo al 26/06/2017.
Evidenziava che all'esito della CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado erano emersi maggiori addebiti pari ad euro (+)25.245,00 e che essi , attesa da un lato l'impossibilità per la correntista di ottenere la rideterminazione del saldo e/o
12 la ripetizione di indebito nei confronti della cessionaria del rapporto di conto corrente, e dall'altro l'impossibilità di insinuarsi al passivo della cedente ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.L. 99/2017 integravano gli estremi di un indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Censurava inoltre la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice riteneva che la pendenza del rapporto di conto corrente n. 1000/2038 oggetto di causa al momento della proposizione della domanda giudiziale comportava, per ciò solo,
il rigetto di ogni domanda restitutoria svolta dalla attrice, in quanto non sarebbe configurabile uno spostamento patrimoniale, in costanza di rapporto, dovendo invece attendersi la chiusura del medesimo.
Evidenziava l'appellante che all'avvio della causa di primo grado, introdotta con atto di citazione notificato in data 01/09/2021, il rapporto di conto corrente n.
1000/2038 presentava già un saldo positivo, a credito della correntista, pari ad euro
(+)900.547,68 per cui a quella data sussisteva sicuramente un pagamento ripetibile, dovendo considerarsi 'pagati' (in virtù del valore positivo del saldo) tutti gli oneri illegittimamente addebitati dalla banca sino a tale data.
Affermava inoltre l'ammissibilità della domanda di accertamento del saldo,
consentita anche in pendenza di rapporto ove la domanda di ripetizione dell'indebito non venisse ritenuta ammissibile.
13 Censurava inoltre la sentenza nella parte in cui aveva implicitamente riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione per il periodo anteriore al 01.03.2011
affermando che il primo giudice non avrebbe considerato che l'azione diretta a far dichiarare la nullità del contratto di conto corrente e/o di sue singole clausole è, a norma dell'art. 1422 c.c., imprescrittibile, e che il primo evento interruttivo della prescrizione era stato correttamente individuato con l'invio a mezzo PEC della lettera di diffida e messa in mora dell'istituto di credito, avvenuto in data
01/03/2021 per cui nessun termine di prescrizione decennale ex art. 2033 e 2946
c.c. poteva ritenersi maturato al momento dell'avvio della causa di primo grado.
Si costituiva nel presente giudizio ( Controparte_1 Controparte_2
veniva dichiarata contumace) la quale affermava che correttamente il
[...]
primo giudice aveva accertato il proprio difetto di legittimazione passiva,
trattandosi di contenzioso civile relativo a giudizio già pendente alla data di esecuzione del contratto di cessione;
affermava l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito arricchimento in quanto tardiva perché non svolta in primo grado e, comunque, superata dal difetto di legittimazione passiva di . CP_1
Quanto all'eccezione di prescrizione deduceva che nel giudizio di primo grado l'eccezione era stata svolta in via subordinata per l'ipotesi in cui fossero state ritenute ammissibili le domande di ripetizione e di rettifica proposte da
14 controparte, tuttavia, avendo accertato il primo giudice che nel periodo successivo al 26.06.2017 non erano state applicate condizioni economiche illegittime non vi era alcuna statuizione di accoglimento, neppure implicita, dell'eccezione di prescrizione svolta dall'istituto di credito.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
05.06.2025 previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato il difetto di legittimazione passiva di per Controparte_1
contrarietà all'art. 3, co. 1, D.L. 99/2017 e all'art.
3.1.4. del contratto di cessione nonché agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Ne sostiene poi la contrarietà al diritto euro unitario e al principio della tutela giurisdizionale effettiva sancita dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stante l'impossibilità di far valere le proprie pretese in sede concorsuale, essendo ciò espressamente escluso dalla normativa speciale di cui al D.L 99/2017.
15 2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la pendenza del rapporto di conto corrente al momento della proposizione della domanda giudiziale – come nella fattispecie- comporti, per ciò
solo, il rigetto di ogni domanda restitutoria svolta dall' attrice;
sostiene l'appellante che tale conclusione non è conforme alla previsione dell' art. 1852
c.c. per la quale il correntista può sempre disporre delle somme risultanti a suo credito.
Evidenzia che al momento dell'avvio della causa di primo grado, introdotta con atto di citazione notificato in data 01/09/2021, il rapporto di conto corrente presentava un saldo positivo, a credito della correntista, pari ad euro 900.547,68
ragion per cui a quella data sussisteva sicuramente un pagamento ripetibile,
dovendo considerarsi 'pagati' (in virtù del valore positivo del saldo) tutti gli oneri illegittimamente addebitati dalla banca sino a tale data.
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui,
richiamando le risultanze peritali di cui alla CTU, ha implicitamente riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da . CP_1
Sostiene l'appellante che il primo giudice non solo non ha considerato che l'azione diretta a far dichiarare la nullità del contratto di conto corrente e/o di sue singole clausole è imprescrittibile, ma, nel periodo asseritamente coperto da prescrizione,
16 ossia quello antecedente al 01/03/2011, diversamente da quanto appurato dal CTU
all'esito delle proprie indagini peritali, non erano neppure configurabili delle rimesse solutorie in relazione alle quali l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. potesse considerarsi prescritta.
Infatti, poiché il conto corrente n. 1000/2038 era ancora in essere al momento della notifica dell'atto di citazione alla banca convenuta e il primo evento interruttivo della prescrizione era avvenuto il 01.03.2011, nessun termine di prescrizione decennale ex art. 2033 e 2946 c.c. poteva ritenersi maturato al momento dell'avvio della causa di primo grado.
Sostiene inoltre l'appellante che il primo giudice avrebbe errato – con riguardo all'eccezione di prescrizione, nell'aver previsto che l'individuazione dell'affidamento concesso dalla banca dovesse avvenire tenendo conto dei soli contratti in atti, escludendo in tal modo la rilevanza del c.d. fido di fatto.
Inoltre, avrebbe errato nell'aver verificato la natura solutoria delle rimesse sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca e non del saldo ricalcolato,
quello cioè epurato dagli addebiti illegittimi.
4. Con il quarto motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico dell'attrice l'onere definitivo delle spese di lite e di
CTU.
17 Sostiene che, se il primo giudice avesse da subito affrontato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, avrebbe potuto definire il giudizio evitando di sostenere i costi della CTU.
Inoltre, avendo il CTU appurato la mancata pattuizione dei tassi di interesse debitori fino al 19/09/2013, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sino alla predetta data, oltre che dal 01/01/2014
al 01/10/2016, nonché l'applicazione di c.m.s. e commissioni sostitutive non validamente pattuite per iscritto vi erano i presupposti per porre le spese di lite e di CTU a carico della banca convenuta e della terza intervenuta adesivamente.
5. Il primo motivo di appello non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta da Controparte_1
attiene alla titolarità passiva della situazione sostanziale dedotta in giudizio e,
quindi, al merito della decisione (Cass. Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024), si pone come questione dalla quale prendere le mosse nella disamina dell'appello.
Sostiene l'appellante che il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
affermata dal primo giudice sulla base delle previsioni dell'art. 3 del D.L. 99/2017
e del coevo accordo di cessione sarebbe contrastante con il diritto euro unitario nonché con gli artt. 3 e 24 Cost. e con l'art. 2558 comma 1 c.c.
18 Occorre, per dirimere la questione, innanzi tutto riportare i dai normativi e contrattuali rilevanti ai fini del decidere.
Non vi è dubbio che nell'individuare ciò che è stato ceduto e pertanto nel verificare la sussistenza, o meno, della legittimazione passiva titolarità di Controparte_1
occorre avere riguardo, oltre al D.L. 99/2017 anche al contratto di cessione.
[...]
Sul punto va richiamata la sentenza n. 225/2022 della Corte Costituzionale che nel pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 3 del D.L. 99/2017 ha così chiarito: “La
individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta
[...]
, o, meglio, della riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della CP_1
posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende,
quindi, dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di legge su cui
cadono i dubbi di legittimità costituzionale, quanto dall'ambito oggettivo del
programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione.”
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “è corretto
affermare, quindi, che, per individuare ciò che in concreto è stato ceduto e,
pertanto, verificare la sussistenza, o meno, della legittimazione passiva di
[...]
occorre guardare al contratto di cessione. È quindi essenziale far Controparte_1
risaltare, in proposito, che la sottolineata peculiarità dell'articolato congegno
sottoposto all'esame di questa Corte, realizzato, in sintesi, attraverso gli «accordi
19 già intercorsi» e le «pregresse pattuizioni» di cui si è detto, con la successiva
adozione del decreto-legge, che, per un verso, ha delegato al contratto medesimo
di determinare quanto rientrante nel perimetro della cessione e, per altro verso,
ha reso esso contratto efficace nei confronti dei terzi, ed infine attraverso la vera
e propria stipulazione a cascata di quest'ultimo, congegno che ha così dato vita,
si ripete, a «regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente» (cfr.
Corte cost. 225 del 2022), rende manifesto che il decreto-legge ha inteso
impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento
normativo, rendendolo così implicitamente ma ineluttabilmente suscettibile di
diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione” (Cass. ord.
15083/2025).
Nello scrutinare la vicenda in esame è necessario confrontarsi con quelle «regole
specifiche innovative nel sistema legislativo vigente» che hanno escluso dal perimetro della cessione e con ciò la legittimazione passiva di per Controparte_1
difetto di titolarità del rapporto dedotto, in relazione ad “ogni passività, rischio o
elemento negativo (anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile)…sia
Co sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento di attività
incluse…” (v. art.
3.1.4 cit.).
20 5.1 L'art. 3 del D.L. 99/2017 recante “disposizioni urgenti per la liquidazione
coatta amministrativa di e di Controparte_2 Parte_3
dispone, per quanto di interesse all'art. 3, co. 1, lett. c) e al comma 2:
[...]
“restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del
codice civile: c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione,
sorte successivamente ad essa, e le relative passività …. Le disposizioni del
contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da
parte della CA d'IA (nel proprio sito internet) della notizia della
cessione[…]. Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della
cessione ai sensi del comma 1.”
La disciplina è poi completata dal contratto di cessione di azienda di data
26.06.2017 con il quale “le parti intendono addivenire a seguito dell'emanazione
Co del decreto legge Banche Venete, all'acquisto da parte di di certe attività,
passività e rapporti giuridici facenti capo alle Banche in LCA”.
Il contratto di cessione delimita, il c.d. “insieme aggregato” , costituito dal complesso dei beni costituenti “un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria” (art. 3.1.1), comprendente le attività incluse e le passività incluse di e di . Controparte_2 Parte_3
21 Per attività incluse si intendono i cespiti e rapporti delle Banche in LCA che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria e tra questi rientrano, per quanto di interesse, “i contratti attinenti la raccolta
diretta…ed ivi inclusi a titolo esemplificativo, rapporti di conto corrente,
certificati di deposito, depositi a risparmio, anche al portatore, ed i relativi saldi,
nonché tutti i diritti e obblighi derivanti dagli stessi” (art.
3.1.2 lett a) punto ii).
Con riferimento alle c.d. “passività incluse”, esse sono definite dal contratto sempre al punto 3.1.2 sub (b) come segue «Per “passività incluse” si intendono i
singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni … che derivano da rapporti
inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente
evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati
per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D…», con l'ulteriore precisazione al punto (vii) che sono ricomprese nel novero della cessione le sole passività relative a “contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e
spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di esecuzione … (di seguito,
il Contenzioso Pregresso)”.
Quanto alle passività escluse esse sono previste dall'art.
3.1.4 lett. (b) del contratto
“…ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito,
sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno,
22 impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento
negativo (anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo
(anche per consulenza e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o
potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto
Co che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta
Co
o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del
trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per di legge,
di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di
/o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che CP_6
ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancari, non siano correttamente
evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come
Passività incluse” , precisandosi al punto (vi), che non sarà trasferito alla cessionaria “qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e
spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso
dal Contenzioso Pregresso (di seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi
fondi”.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.L. n. 99/2017, il contratto di cessione intercorso tra e la liquidatela è opponibile ai terzi dalla data di CP_1
pubblicazione della notizia sul sito della CA d'IA come avvenuto. Il contratto
23 di cessione, peraltro, al pari dell' accordo ricognitivo, è stato iscritto al competente
Registro delle Imprese di Treviso e Belluno e, per l'effetto, è senz'altro opponibile ai terzi.
Per completezza va infine precisato che nell'Allegato n.
1.1 del secondo accordo ricognitivo si precisa che va ricondotto al contenzioso escluso il “contenzioso
giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso, relativo
ad atti/fatti accaduti prima della cessione a mente dell'art. 3, comma 1, lett. c),
DL n. 99/2017 nonché dell'“art 3.1. 4. lett. b, (vi) e ultimo comma, del contratto”.
5.2 Così delineato il quadro normativo e contrattuale di riferimento si pone ora il problema di verificare se nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte si sia verificato il subentro di nella posizione sostanziale e Controparte_1
processuale della banca cedente tenuto conto che il contenzioso è stato introdotto certamente in epoca successiva alla data (26.06.2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di e Parte_3 Controparte_2
con – in quanto iscritto a ruolo l'08.09.2021-
[...] Controparte_1
e che lo stesso è relativo ad un rapporto bancario pendente alla predetta data avente un saldo attivo.
5.3 Non vi è dubbio che sia succeduta nel rapporto di conto Controparte_1
corrente n. 1000/2038 aperto il 16.05.1990 da con Parte_1
24 e ciò in quanto trattasi di attività inclusa Controparte_2
nell'insieme aggregato [art.
3.1.2 lett. a) punto ii) del contratto di cessione];
tuttavia va tenuto conto che la predetta attività ha generato una passività - costituita
Co dal contenzioso in essere- , che non è transitata alla cessionaria , trattandosi di una passività esclusa (“ogni passività …..rischio o elemento negativo – anche per
contenzioso in essere, minacciato o possibile- …che indipendentemente dal fatto
Co che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta
Co
o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del
trasferimento delle attività incluse e delle passività incluse” v. art. 3.1.4 ) nei termini precisati al punto vi) , che esclude dalla cessione “qualsiasi Contenzioso
(e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad
Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di
seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi».
L'approdo interpretativo raggiunto è coerente con la simmetrica previsione contenuta nell'art.
3.1.2 del contratto di cessione il quale nel definire le passività
incluse pone quali condizioni che esse derivino da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, siano regolarmente evidenziate nella contabilità aziendale e siano incluse nell'allegato D) del contratto.
25 Ciò significa a contrariis che non rientrano tra le passività incluse nel perimetro della cessione quelle che, ancorchè derivanti da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, non siano evidenziate nella contabilità
aziendale, così da non consentire alla cessionaria uno scrutinio di convenienza anche nei termini di appostamento di adeguati e capienti fondi rischi.
Alla luce della lettera delle disposizioni di legge e della ratio delle norme, oltre che della interpretazione letterale e sistematica delle previsioni contrattuali, deve escludersi che sia succeduta – e quindi sia divenuta titolare– in Controparte_1
relazione ad un rapporto contrattuale non estinto alla data della cessione al quale sia riconducibile una passività, rappresentata dal contenzioso promosso dopo la cessione e pertanto fonte di – potenziali- passività non conoscibili, né prevedibili nella loro dimensione qualitativa e quantitativa e come tali non suscettibili di valorizzazione nella due diligence esperita con la cessione d'azienda formalizzata nel contratto del 26.06.2017.
3.1.5 Sostiene l'appellante che il D.L. 99/2017 si pone in contrasto con il diritto euro comunitario e con il principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
26 Sul punto è appena il caso di osservare che la coerenza dell'impianto normativo al diritto comunitario è stata oggetto di valutazione da parte della Corte
Costituzionale con la sentenza 225/2022 con la quale ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in relazione al D.L.
99/2017 sollevate dal Tribunale di Firenze: “l'intervento legislativo statale ha così
previsto misure pubbliche a sostegno di una gestione ordinata della crisi delle due
Banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza, mediante «aiuti alla
liquidazione», approvati dalla Commissione europea e subordinati alle condizioni
da questa indicate nella comunicazione 2013/C – 216/01, che impegnano, tra
l'altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere l'onere dell'operazione
e tutelano le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo d'azienda. In
particolare, il punto 6.2.3. (Condivisione degli oneri), paragrafo 77, della
comunicazione della Commissione europea 2013/C – 216/01, elabora la regola
del «burden sharing», secondo cui «[n]el contesto di una liquidazione ordinata, è
necessario far in modo di ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in
particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti
e dei creditori subordinati».
Con la sentenza citata sono stati pure valutati i profili di legittimità costituzionale del D.L. 99/2017 con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 45, 47 e 111, primo comma,
27 Cost. e all'art. 47 CDFUE e la Corte ha chiarito “l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017,
come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti (i.e tra cedente e cessionaria, n.d.r.) , perché rimetteva ai commissari liquidatori e al
cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione, e cioè se si
dovesse trasferire l'azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti
giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per
quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del
quale dovevano restare «in ogni caso esclusi» dal trasferimento le passività e i
debiti elencati nelle lettere a), b) e c).”
Quanto alla ratio della norma soccorre il preambolo del D.L. 99/2017 in cui si legge che “in assenza di misure pubbliche di sostegno, la sottoposizione di
[...]
e Controparte_2 Parte_4
comporterebbe la distruzione di valore delle aziende bancarie
[...]
coinvolte, con conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali
chirografari, che non sono protetti ne' preferiti, e imporrebbe una improvvisa
cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con
conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e di carattere
sociale, nonché' occupazionali, e che, pertanto, vi e' la straordinaria necessità e
urgenza di adottare disposizioni volte a consentire l'ordinato svolgimento delle
28 operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un grave turbamento
dell'economia nell'area di operatività delle banche in questione”.
Alla stregua di tale ricostruzione della ratio della legislazione che è intervenuta a disciplinare la crisi delle cc.dd. banche venete, la differenziazione nel trattamento delle diverse categorie dei creditori della cedente trova ragionevole spiegazione nella primaria necessità di regolare la cessione dei rapporti facenti capo alla CP_2
in LCA in modo ordinato e controllato nonché di scongiurare ripercussioni negative sull'intero tessuto socioeconomico.
A prescindere, in ogni caso, dalla rilevanza della questione, le censure di incostituzionalità di tale disciplina non superano, ad avviso della Corte, il vaglio di non manifesta infondatezza, perché non si ravvisa alcuna evidente irragionevolezza della disciplina de qua, non essendo precluso il diritto di azione nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, seppure nelle forme dell'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale, a nulla valendo replicare, sul piano giuridico, che in tale sede è assai difficile ottenere un risarcimento. La stessa Corte Costituzionale con la sentenza cit., nel dichiarare inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Tribunale
di Firenze, ha dato ampiamente conto, nella parte motiva, delle ragioni gli oggettiva necessità e di urgenza di siffatta disciplina speciale e derogatoria rispetto
29 alle norme ordinarie e finalizzata al salvataggio delle banche venete e quindi dei risparmi delle famiglie e dei depositi delle imprese.
Né la disciplina testé delineata determina una illogica scissione tra situazioni debitorie e situazioni creditorie nascenti dallo stesso rapporto contrattuale, come sostiene la difesa dell'appellante, secondo la quale per effetto di tale regime, il
Co titolare di un rapporto bancario o finanziario ceduto a dovrebbe adempiere nei confronti di questa gli obblighi da esso nascenti, mentre dovrebbe far valere i propri crediti, fondati sul medesimo rapporto, per atti o fatti anteriori alla cessione,
nell'ambito della procedura concorsuale.
Tale perplessità non è fondata .
Infatti, l'art. 47 comma 4 d.lgs co. 4 180/2015 (rubricato “Disposizioni comuni alle cessioni”), applicabile per analogia anche alle cessioni d'azienda di specie fa salvo il potere del contraente ceduto di opporre al cessionario d'azienda tutte le eccezioni derivanti dal contratto trasferito, salvo quelle derivanti da altri rapporti col cedente.
Pertanto, nell' ipotesi in cui la banca cessionaria, dopo il trasferimento del rapporto contrattuale, decida di recedere dal contratto e di pretendere dal cliente il pagamento del saldo di chiusura, il cliente avrà diritto di opporre in via di
30 eccezione riconvenzionale, nel processo avente ad oggetto il diritto di credito,
l'esistenza di un proprio contro credito restitutorio nei confronti della cessionaria.
Tale eccezione non è peraltro preclusa dal D.L. 99/2017 che si limita ad escludere che il cessionario possa rispondere di eventuali “passività” suscettibili di derivare da controversie derivanti da fatti o atti occorsi prima della cessione ma non di opporre in compensazione nei confronti della cessionaria un proprio credito restitutorio.
La specialità di tale disciplina prevale anche su quella richiamata dall'appellante di cui agli artt. 2558 e 2560 c.c. , posto che il contratto di cessione del 2017
circoscrive l'oggetto del contratto a “certe attività, passività e rapporti giuridici”
(art. 1) articolando una regolamentazione della cessione affatto peculiare e demandando “ ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di
determinare l'oggetto della cessione”.
Sotto tale profilo, va osservato che il menzionato d.lgs 180/2015, all'art. 47 commi
4 e 5 prevede espressamente che non trovano applicazione gli articoli 1407,
comma 1, 1408, comma 2, e che se la cessione ha ad oggetto passività, il cedente
è liberato dagli obblighi di adempimento “anche in deroga agli articoli
1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile”.
31 3.1.6 Conclusivamente va dichiarato il difetto di titolarità passiva di
[...]
e le domande svolte nei confronti della predetta con riferimento al Controparte_1
periodo antecedente alla cessione sono rigettate.
4. Il secondo motivo di appello non è fondato.
Deduce l'appellante che all'esito della CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado, sono comunque emersi maggiori addebiti, al netto dell'avversaria eccezione di prescrizione, pari ad euro (+)25.245,00 e che tali addebiti integrano sicuramente gli estremi di un indebito arricchimento per l'attuale titolare del rapporto e quindi deve ritenersi legittimata passivamente quanto Controparte_1
meno in relazione all'art. 2041 c.c. con conseguente obbligo di indennizzare il correntista della correlativa diminuzione patrimoniale.
La doglianza presenta concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
E' inammissibile, in quanto trattasi di domanda formulata per la prima volta in appello;
né alcun potere di “riqualificazione” può essere sollecitato in questa fase,
trattandosi evidentemente di domanda avente un petitum e una causa petendi
differenti rispetto a quella proposta in primo grado (“la proposizione per la prima
volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi
dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale,
poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi
32 quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di
un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto
il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la
corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale
subita” Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18145 del 06/06/2022 ).
Vi è poi un ulteriore profilo di inaccoglibilità correlato alla natura sussidiaria dell'azione , la quale è proponibile ai sensi dell'art. 2042 c.c. qualora il danneggiato non possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto (ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12943 del 2025) laddove nella fattispecie il contraente può, evidentemente, proporre (come, in effetti, è
avvenuto) tutti i rimedi correlati alla natura contrattuale del rapporto.
Nel merito, poi, la doglianza è infondata stante il difetto di titolarità passiva di in relazione al periodo contrattuale anteriore alla cessione, per le Controparte_1
ragioni sopra evidenziate.
Quanto al periodo successivo alla cessione la consulenza tecnica esperita in primo grado ha consentito di accertare che non vi sono indebiti ripetibili relativi ad oneri non pattuiti per iscritto riferiti al periodo successivo al 26.06.2017 (p.25 elaborato)
e tale risultato non è stato specificamente contestato dall'appellante.
5. Il terzo motivo di appello non è fondato.
33 Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto che la pendenza del rapporto di conto corrente n. 1000/2038 oggetto di causa al momento della proposizione della domanda giudiziale comporti, per ciò
solo, il rigetto di ogni domanda restitutoria svolta dalla attrice.
Sul punto va osservato che “in tema di operazioni bancarie regolate
in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito
ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad
oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al
saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate,
sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si
rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo
nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza
alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso,
venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1,
c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le
somme illegittimamente incamerate” (Cass. ord. 13586/2024).
Dunque, il tema decisorio si sposta sulla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità a partire da Cass.
SSUU 24418/2010, è pervenuta ai seguenti approdi:
34 (a) costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato;
a fronte,
invece, di rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non «scoperto»
ma solo «passivo» – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca
è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento;
(b) ove nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista abbiano la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), potrà parlarsi «di pagamento» soltanto dopo che,
conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino
35 compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire ove corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (Cass. S.U. n. 24418/2010, confermata con plurime decisioni dalle sezioni semplici v. per tutte, Cass. N.4214/2024); ove,
invece, i versamenti siano eseguiti su un conto «scoperto», si potrà parlare di
«pagamento» in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto,
con la conseguente possibilità per il correntista di esercitare l'azione di ripetizione ove sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento che abbia natura «solutoria» nei termini detti;
in caso contrario, ove cioè di pagamento in senso proprio non possa parlarsi, non è configurabile in capo al correntista un diritto di ripetizione dell'indebito ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod.
civ., e questi potrà agire solo per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso cui accede un'apertura di credito, onde escludere,
per il futuro, annotazioni illegittime, e recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. S.U. n. 24418/2010 citata);
(c) è onere del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. «allegare» i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all'esistenza di un «pagamento» e alla natura «indebita» dello stesso, e detta allegazione si considera assolta con l'indicazione dell'esistenza di versamenti
36 indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato;
mentre l'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate - ha l'onere di «allegare» solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass.
Sez. U. n. 15895/2019 e in motiv. Cass. ord. 26897/2024).
Nella fattispecie, l'appellante non ha adempiuto all'onere di allegazione di cui era gravato, non avendo indicato le rimesse indebite di cui chiede il pagamento essendosi limitato ad affermare che esisteva “sicuramente” alla data di introduzione del giudizio di primo grado un pagamento ripetibile (p. 28 atto di citazione).
Tale generica deduzione è smentita dalla documentazione in atti da cui risulta – e non è contestato- che il conto corrente n.1000/2038 intestato alla alla data Pt_1
della cessione a – rilevato per il periodo anteriore il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva della cessionaria- presentava un saldo a credito del correntista e che la movimentazione da tale data si è mantenuta su basi attive e,
comunque nei limiti dell'affidamento concesso (vedasi doc. 9 fasc. ISP), tale
37 conclusione è peraltro confermata dal CTU che non ha evidenziato rimesse solutorie nel periodo post 2017.
6. Il quarto motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui, il
Tribunale di Padova, richiamando le risultanze peritali di cui alla CTU disposta con ordinanza del 29/09/2022, ha implicitamente riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione estintiva decennale del diritto alla ripetizione di indebito per il periodo anteriore al 01/03/2011.
Va precisato che nel costituirsi in giudizio la aveva eccepito la prescrizione CP_2
con riguardo alle rimesse solutorie contabilizzate sul conto corrente dedotto ante
01.03.2011 - il primo evento interruttivo della prescrizione andava identificato con l'invio a mezzo PEC della lettera di diffida in data 01.03.2021- e che il Tribunale
nel conferire l'incarico al CTU gli aveva demandato di verificare per il periodo anteriore al 01.03.2011 e sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca, se vi fossero stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra fido o in assenza di fido e di individuare l'affidamento concesso tenendo conto solo dei contratti agli atti.
Orbene, accertato che in relazione al periodo anteriore alla cessione (26.06.2017)
difetta la titolarità passiva di , con riferimento al periodo Controparte_1
38 successivo a tale data il tema della prescrizione non viene in esame, non incidendo la stessa – per evidenti ragioni temporali - nella ricostruzione del saldo;
ragione per cui tutte le deduzioni svolte sul punto , in relazione a detto segmento temporale, vanno respinte.
Va ulteriormente osservato, sia pure ad abundantiam, che correttamente il primo giudice ha concluso nel senso che “successivamente alla data del 26.06.2017,
rilevante ai fini della titolarità passiva di circa le pretese Controparte_1
di accertamento/ripetizione dell'attrice, non vi è stata applicazione di condizioni
economiche illegittime”.
A tale conclusione il primo giudice è pervenuto all'esito della CTU che ha dato conto, con motivazione congruamente argomentata, che per il periodo successivo al 26.06.2017 non vi sono indebiti ripetibili relativi a oneri non pattuiti per iscritto,
nonché interessi anatocistici o addebiti indebiti per commissioni sostitutive o c.m.s. (p. 24, 25 e 26 elaborato peritale).
7. Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza del Tribunale di Padova n.
938/2023 pubbl. il 09.05.2023 confermata.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, nella misura media (fatta esclusione per la fase decisionale per la quale i compensi vengono determinati nei
39 minimi stante il contenuto meramente riepilogativo degli scritti finali) , tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, complessità media) e dell'attività svolta (fase di studio, introduttiva e decisionale).
Si dà atto, infine, che ricorrono i presupposti per il versamento a carico di dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di
Padova n. 938/2023 pubbl. il 09.05.2023;
2. condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese processuali del grado che liquida in euro 6.327,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai
40 sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
41
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1195/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 1195/2023 il 26.06.2023
promosso con atto di citazione in appello da
(c.f. Parte_1
), con sede legale in Padova Santa Lucia N. 43 (PD), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante in carica pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dall'Avv. Daniela Ajese del Foro di Venezia;
appellante contro
1 (c.f. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Controparte_1 P.IVA_2
per mandato rilasciato su foglio separato dagli Avv.ti Enrico Gentile e Maria Chiara Marchiori , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Arturo Mazza. in Piazza Ferretto n. 53 –
Mestre (VE), appellata contro
n l.c.a Controparte_2
appellata contumace
Oggetto: “CAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza n. 938/2023 del Tribunale di Padova pubbl. il 09.05.2023, notificata il 18.05.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
: - accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedono la Parte_2
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nell'ambito del rapporto di conto corrente oggetto di causa, intrattenuto dalla società attrice con banca
[...]
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi descritti in atti, la Controparte_1
illegittimità della contabilizzazione trimestrale degli interessi passivi nell'ambito del rapporto di conto per cui è causa oltre che l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi, commissioni, spese ed oneri, comunque denominati, mai pattuiti per iscritto, interessi debitori calcolati
2 con applicazione di tassi di interesse ultra-legali e/o usurari o, comunque, superiori alla misura di cui all'art. 117 TUB e mai pattuiti per iscritto, ovvero frutto dell'illegittimo esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB da parte della banca convenuta/intervenuta ed ottenuti facendo ricorso alla antergazione e postergazione delle valute;
- rideterminare il saldo finale del rapporto di conto corrente per cui è causa alla data di introduzione del presente giudizio, previa eliminazione, con separata individuazione, delle somme illegittimamente addebitate dalla banca dalla data di apertura a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultra-legali, usurari, di commissioni e spese non dovute, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi, riconducendo, altresì, le operazioni di addebito ed accredito titoli alla data di esecuzione delle stesse in luogo della data di valuta indicata dalla banca con ricalcolo degli interessi creditori maturati e/o maturandi sui saldi attivi ricalcolati e, per l'effetto, ordinarsi alla convenuta la conseguente rettifica del saldo con conseguente condanna al riaccredito relativo;
- condannare la società convenuta alla restituzione in favore della società attrice di tutte le somme non dovute da quest'ultima pagate nel corso del rapporto di conto corrente oggetto di causa a titolo di interessi non dovuti, di interessi ultra-legali, usurari, di commissioni e spese non dovute, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi ed a qualunque altro titolo
3 non dovute, per tutte le ragioni come meglio esposte in atto, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal pagamento e al tasso di cui al quinto comma dell'art. 1284 c.c. dalla notifica della citazione e fino al saldo,
nonché condannarsi la società convenuta al pagamento in favore della correntista degli interessi creditori maturati e/o maturandi sui saldi attivi ricalcolati. -
accertarsi che nulla è dovuto dalla società attrice all'istituto di credito convenuto in dipendenza del rapporto di conto corrente bancario per cui è causa ovvero compensarsi tra le parti le partite dare e avere;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese CTP e con oneri di CTU integralmente a carico di parte convenuta o quantomeno con integrale compensazione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio per tutti i motivi dedotti. In Via Istruttoria: - Rinnovarsi la CTU contabile perchè, a conferma delle risultanze di cui alla perizia dimessa in atti, stabilisca le modalità di calcolo degli interessi dall'inizio del rapporto, il TEG applicato e a comparare quest'ultimo con quello previsto ex lege, rideterminando altresì il saldo effettivo dello stesso escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, eliminando ogni addebito a titolo di interessi in caso di superamento del tasso soglia di cui alla L. 108/96 ed applicando il saggio previsto dall'art. 117, n.
4 7, TUB in caso di rispetto del tasso soglia vigente pro tempore, escludendo inoltre la commissione di massimo scoperto e tutte le somme e competenze a vario titolo addebitate nel corso dei rapporti e non contrattualmente previste e riconducendo le operazioni di accredito ed addebito di titoli alle date di effettiva esecuzione dell'operazione e riaccreditando gli interessi creditori maturati;
-Sia disposta,
quantomeno integrazione della CTU effettuando un ulteriore calcolo che si attenga, relativamente alla verifica della sussistenza di rimesse solutorie, ai criteri e modalità di cui alla già richiamata sentenza n. 9141/20 della Suprema Corte di
Cassazione (c.d. saldo rettificato) nonché alla sentenza della Cassazione n.
3858/2021. Si chiede altresì, che la CTU venga integrata dando valenza agli affidamenti non solo se prodotto il relativo contratto bensì anche tenendo conto di elementi presuntivi desumibili dagli estratti conto e dai prospetti di liquidazione delle competenze, nonché dal comportamento dell'istituto di credito che, nel tempo, avrebbe concesso alla banca di operare con saldo passivo senza chiedere il rientro al correntista, quindi tenendo conto degli elementi idonei a provare l'esistenza del fido di fatto e ciò in conformità al recente orientamento della giurisprudenza di merito già menzionata nei precedenti scritti difensivi che si richiamano integralmente. - si chiede ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210
c.p.c. ordinarsi alla banca convenuta di depositare in giudizio i documenti che di
5 seguito si elencano, richiesti ex art. 119 TUB e mai consegnatici, come documentato in atti e relativi al conto corrente oggetto di causa (n. 1000/2038 già
c/c n. 6000): “estratti conto, scalari trimestrali e fogli liquidazione delle competenze dall'accensione (10.05.90) al 31/12/1993. estratti conto, scalari trimestrali e fogli liquidazione delle competenze degli anni 1997 e 1998. Estratti
conto: - dal 20/2/2000 al 28/2/2000; - dal 1/1/2006 al 1/10/2006; - dal 1/12/2007
al 31/12/2007; - dal 10/1/2008 al 20/1/2008; - dal 1/8/2009 al 31/8/2009; - dal
1/7/2014 a 10/7/2014; - dal 1/3/2021 a 20/3/2021; - dal 1/4/2021 ad oggi. Scalari
trimestrali: - quarto trimestre del 2000; - tutti i trimestri degli anni dal 2001 al 2010
compresi; - secondo trimestre del 2021. Fogli di liquidazione delle competenze: -
terzo trimestre del 1995; - quarto trimestre del 1996; - tutti i trimestri del 2005 e del 2006; - quarto trimestre del 2007; - primo, terzo e quarto trimestre del 2008; -
primo, terzo e quarto trimestre del 2009; - tutti i trimestri del 2010; - secondo trimestre del 2021”.
Per l'appellata :
I. Rigettarsi tutti i motivi di appello proposti da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Padova 10 maggio
[...]
2023, n. 2041, perché inammissibili e, in ogni caso, infondati II. Competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse. IN VIA
6 SUBORDINATA III. Si ripropongono le conclusioni già rassegnate in primo grado: “In via pregiudiziale di rito:
1. accertare il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, rigettare le domande proposte nei suoi Controparte_1
confronti;
2. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità delle proposte domande di ripetizione/rideterminazione e rettifica del saldo del conto corrente n.
1000/2038 in ragione della mancata individuazione dei fatti costitutivi dell'azione e per mancanza di interesse ad agire e, per l'effetto, rigettare le medesime domande;
Nel merito, in via preliminare:
2. rigettarsi, perché prescritte, le domande proposte restituzione e/o pagamento e/o rettifica proposta da Pt_1
con riferimento a tutti i pagamenti contabilizzati sul conto n. 1000/2038 in data anteriore al 1.3.2011, nonché a tutte le competenze ivi generate, anche se girate da altro conto, e contabilizzate per lo stesso periodo anteriore al 1.3.2011; in ogni caso, rigettarsi le domande attoree nei limiti dell'eccepita prescrizione;
3.
rigettarsi, perché prescritte ai sensi dell'art. 2948, co. 1, n. 4), c.c., le eventuali domande relative ad interessi attivi maturati in data antecedente al 1.3.2016,
ovvero relative agli interessi sui saldi attivi ricalcolati prima del 1.3.2016, nonché
le domande relative a maggior competenze per la riconduzione della valuta degli accrediti e degli addebiti alla data effettiva delle operazioni con riferimento al periodo antecedente alla data indicata del 1.3.2016; Nel merito:
4. rigettarsi le
7 domande formulate dalla società per tutti i motivi esposti in narrativa e, Pt_1
in ogni caso, in quanto non fondate, né provate;
In via subordinata:
5. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di accertamento della nullità, anche parziale, dei contratti relativi ai rapporti dedotti o delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate,
applicare, sulle somme a debito per la società correntista, dalla data di inizio rapporto alla data di prima stipulazione dei tassi convenzionali e delle altre condizioni economiche, il tasso nominale massimo dei Bot annuali;
in subordine,
applicare il tasso nominale minimo dei Bot annuali;
applicarsi, in ogni caso, le condizioni economiche standard comunicate alla società tramite Pt_1
Documenti di Sintesi, variazioni delle condizioni, Proposte di modifica ed anche tramite G.U. e Fogli Informativi Analitici;
6. accertarsi la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli oneri a partire dal 30.06.2000, per effetto dell'intervenuto adeguamento dei rapporti dedotti in giudizio a quanto disposto con delibera CICR 9 febbraio 2000 o, in ogni caso, dalla pattuizione contenuta nel contratto 19 settembre 2013; 7. accertarsi la legittimità delle cms, commissioni disponibilità fondi e commissioni varie, addebitate sul conto corrente n.
1000/2038 fin dall'accensione; in subordine, applicarsi la cms, la commissione disponibilità fondi e le altre commissioni sul conto dedotto, nella misura pattuita
8 dalla prima occorsa contrattualizzazione;
in ulteriore subordine, applicarsi le condizioni pubblicizzate come comunicate alla correntista;
In ogni caso:
8. spese,
diritti ed onorari di lite rifusi. In via istruttoria: formula istanza Controparte_1
di verificazione dell'autografia della sottoscrizione relativamente al contratto 27
novembre 2013 ed al contratto 14 aprile 2016 (all. 11 dell'esponente e docc. 18 e
19 avversari), indicando quali scritture di comparazione la documentazione già
versata in atti, sottoscritta da parte attrice, la cui autografia non è stata disconosciuta (docc. 7, 8, 10, 12, 14 e 17 avversari).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società
[...]
(di seguito ) conveniva in giudizio Parte_1 Pt_1 [...]
ed esponeva di intrattenere con Controparte_1 Controparte_2
il rapporto di conto corrente n. 1000/2038, ancora in essere, già conto corrente n.
6000, acceso il 10 maggio 1990. Con riguardo a tale rapporto di conto corrente,
lamentava l'illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali, Pt_1
anatocistici ed usurari, commissioni di massimo scoperto e spese e concludeva chiedendo la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente e la condanna della alla rettifica dello stesso nonché la restituzione degli importi CP_2
illegittimamente addebitati.
9 Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via Controparte_1
pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva (nonché di titolarità
passiva) rispetto alle domande devolute in giudizio, ai sensi dell'art. 3 D.L.
99/2017, trattandosi di contenzioso sorto successivamente alla sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di e relativo Controparte_2
a fatti pregressi alla successione di . Controparte_1
Nel merito e in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto Controparte_1
dell'attore alla ripetizione delle eventuali competenze indebite pagate in data anteriore al 1° marzo 2011 e la prescrizione quinquennale della pretesa relativa ai maggiori interessi attivi. Ha, poi, eccepito l'inammissibilità/infondatezza delle domande attoree, in quanto riferite ad un conto corrente ancora aperto.
Interveniva nel giudizio l.c.a. la quale aderiva alla Controparte_3
tesi di circa il difetto di legittimazione passiva della cessionaria Controparte_1
per le contestazioni relative ai fatti antecedenti il 26.06.2017; nel merito contestava le deduzioni di controparte.
La causa veniva istruita documentalmente e con lo svolgimento di CTU contabile,
quindi, decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice respingeva le domande della società attrice e la condannava alla refusione delle spese processuali.
10 Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , il Controparte_1
primo giudice, dopo aver ripercorso la normativa di cui all'art. 3 del D.L 99/2017
e precisato che il perimetro delle passività incluse e di quelle escluse deve essere individuato in base alla data di esecuzione del contratto di cessione (26.06.2017)
ha affermato che ogni indebito anteriore alla data di esecuzione del contratto di cessione tra la ed (26/6/2017), Controparte_4 Controparte_1
rientra nell' ipotesi di “contenzioso escluso”, in quanto riconducibile a controversia sorta successivamente alla cessione di azienda ma relativa ad atti o fatti ad essa antecedenti.
Dunque, “dato atto che tale “passività” – ossia, tale posizione giuridica
soggettiva passiva – non è stata ceduta ad , giusto disposto Controparte_1
dell'art. 3 d.l. 99/2017 e dell'art.
3.1.4 del contratto di cessione, ne consegue che
la convenuta non è titolare passiva del rapporto obbligatorio di natura restitutoria
dedotto dall'attrice in ripetizione. La titolare passiva di tale rapporto è la
[...]
in l.c.a. nei cui confronti non è stata proposta alcuna Controparte_2
domanda; anche ove tale domanda fosse stata proposta, essa sarebbe stata
comunque improcedibile (art. 83 t.u.b.). Vi è dunque rigetto della domanda per
tale suo segmento”.
11 Quanto alle domande relative ad atti o fatti successivi alla data di esecuzione del contratto di cessione di azienda (26.06.2017) affermava che essendo il conto corrente ancora aperto alla data della domanda esse andavano respinte e ad analogo risultato era dato pervenire anche ove la domanda fosse riqualificata come domanda di accertamento del reale saldo dare/avere del conto corrente.
Evidenziava, infatti, richiamando gli esiti della CTU contabile, che non erano state applicate condizioni economiche illegittime, sotto i vari profili contestati (usura,
c.m.s e anatocismo) e concludeva per il rigetto delle domande anche in relazione al segmento successivo al 26.06.2017.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , la quale contestava la Pt_1
sentenza impugnata laddove aveva affermato il difetto di legittimazione passiva di deducendone la contrarietà all'art. 3, co. 1, d.l. 99/2017 e all'art. Controparte_1
3.1.4. del contratto di cessione nonché agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Sosteneva inoltre la ripetibilità delle poste indebite accertate nel corso del giudizio di primo grado per il periodo successivo al 26/06/2017.
Evidenziava che all'esito della CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado erano emersi maggiori addebiti pari ad euro (+)25.245,00 e che essi , attesa da un lato l'impossibilità per la correntista di ottenere la rideterminazione del saldo e/o
12 la ripetizione di indebito nei confronti della cessionaria del rapporto di conto corrente, e dall'altro l'impossibilità di insinuarsi al passivo della cedente ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.L. 99/2017 integravano gli estremi di un indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Censurava inoltre la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice riteneva che la pendenza del rapporto di conto corrente n. 1000/2038 oggetto di causa al momento della proposizione della domanda giudiziale comportava, per ciò solo,
il rigetto di ogni domanda restitutoria svolta dalla attrice, in quanto non sarebbe configurabile uno spostamento patrimoniale, in costanza di rapporto, dovendo invece attendersi la chiusura del medesimo.
Evidenziava l'appellante che all'avvio della causa di primo grado, introdotta con atto di citazione notificato in data 01/09/2021, il rapporto di conto corrente n.
1000/2038 presentava già un saldo positivo, a credito della correntista, pari ad euro
(+)900.547,68 per cui a quella data sussisteva sicuramente un pagamento ripetibile, dovendo considerarsi 'pagati' (in virtù del valore positivo del saldo) tutti gli oneri illegittimamente addebitati dalla banca sino a tale data.
Affermava inoltre l'ammissibilità della domanda di accertamento del saldo,
consentita anche in pendenza di rapporto ove la domanda di ripetizione dell'indebito non venisse ritenuta ammissibile.
13 Censurava inoltre la sentenza nella parte in cui aveva implicitamente riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione per il periodo anteriore al 01.03.2011
affermando che il primo giudice non avrebbe considerato che l'azione diretta a far dichiarare la nullità del contratto di conto corrente e/o di sue singole clausole è, a norma dell'art. 1422 c.c., imprescrittibile, e che il primo evento interruttivo della prescrizione era stato correttamente individuato con l'invio a mezzo PEC della lettera di diffida e messa in mora dell'istituto di credito, avvenuto in data
01/03/2021 per cui nessun termine di prescrizione decennale ex art. 2033 e 2946
c.c. poteva ritenersi maturato al momento dell'avvio della causa di primo grado.
Si costituiva nel presente giudizio ( Controparte_1 Controparte_2
veniva dichiarata contumace) la quale affermava che correttamente il
[...]
primo giudice aveva accertato il proprio difetto di legittimazione passiva,
trattandosi di contenzioso civile relativo a giudizio già pendente alla data di esecuzione del contratto di cessione;
affermava l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito arricchimento in quanto tardiva perché non svolta in primo grado e, comunque, superata dal difetto di legittimazione passiva di . CP_1
Quanto all'eccezione di prescrizione deduceva che nel giudizio di primo grado l'eccezione era stata svolta in via subordinata per l'ipotesi in cui fossero state ritenute ammissibili le domande di ripetizione e di rettifica proposte da
14 controparte, tuttavia, avendo accertato il primo giudice che nel periodo successivo al 26.06.2017 non erano state applicate condizioni economiche illegittime non vi era alcuna statuizione di accoglimento, neppure implicita, dell'eccezione di prescrizione svolta dall'istituto di credito.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
05.06.2025 previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato il difetto di legittimazione passiva di per Controparte_1
contrarietà all'art. 3, co. 1, D.L. 99/2017 e all'art.
3.1.4. del contratto di cessione nonché agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Ne sostiene poi la contrarietà al diritto euro unitario e al principio della tutela giurisdizionale effettiva sancita dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'art. 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stante l'impossibilità di far valere le proprie pretese in sede concorsuale, essendo ciò espressamente escluso dalla normativa speciale di cui al D.L 99/2017.
15 2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la pendenza del rapporto di conto corrente al momento della proposizione della domanda giudiziale – come nella fattispecie- comporti, per ciò
solo, il rigetto di ogni domanda restitutoria svolta dall' attrice;
sostiene l'appellante che tale conclusione non è conforme alla previsione dell' art. 1852
c.c. per la quale il correntista può sempre disporre delle somme risultanti a suo credito.
Evidenzia che al momento dell'avvio della causa di primo grado, introdotta con atto di citazione notificato in data 01/09/2021, il rapporto di conto corrente presentava un saldo positivo, a credito della correntista, pari ad euro 900.547,68
ragion per cui a quella data sussisteva sicuramente un pagamento ripetibile,
dovendo considerarsi 'pagati' (in virtù del valore positivo del saldo) tutti gli oneri illegittimamente addebitati dalla banca sino a tale data.
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui,
richiamando le risultanze peritali di cui alla CTU, ha implicitamente riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da . CP_1
Sostiene l'appellante che il primo giudice non solo non ha considerato che l'azione diretta a far dichiarare la nullità del contratto di conto corrente e/o di sue singole clausole è imprescrittibile, ma, nel periodo asseritamente coperto da prescrizione,
16 ossia quello antecedente al 01/03/2011, diversamente da quanto appurato dal CTU
all'esito delle proprie indagini peritali, non erano neppure configurabili delle rimesse solutorie in relazione alle quali l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. potesse considerarsi prescritta.
Infatti, poiché il conto corrente n. 1000/2038 era ancora in essere al momento della notifica dell'atto di citazione alla banca convenuta e il primo evento interruttivo della prescrizione era avvenuto il 01.03.2011, nessun termine di prescrizione decennale ex art. 2033 e 2946 c.c. poteva ritenersi maturato al momento dell'avvio della causa di primo grado.
Sostiene inoltre l'appellante che il primo giudice avrebbe errato – con riguardo all'eccezione di prescrizione, nell'aver previsto che l'individuazione dell'affidamento concesso dalla banca dovesse avvenire tenendo conto dei soli contratti in atti, escludendo in tal modo la rilevanza del c.d. fido di fatto.
Inoltre, avrebbe errato nell'aver verificato la natura solutoria delle rimesse sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca e non del saldo ricalcolato,
quello cioè epurato dagli addebiti illegittimi.
4. Con il quarto motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico dell'attrice l'onere definitivo delle spese di lite e di
CTU.
17 Sostiene che, se il primo giudice avesse da subito affrontato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, avrebbe potuto definire il giudizio evitando di sostenere i costi della CTU.
Inoltre, avendo il CTU appurato la mancata pattuizione dei tassi di interesse debitori fino al 19/09/2013, l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sino alla predetta data, oltre che dal 01/01/2014
al 01/10/2016, nonché l'applicazione di c.m.s. e commissioni sostitutive non validamente pattuite per iscritto vi erano i presupposti per porre le spese di lite e di CTU a carico della banca convenuta e della terza intervenuta adesivamente.
5. Il primo motivo di appello non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta da Controparte_1
attiene alla titolarità passiva della situazione sostanziale dedotta in giudizio e,
quindi, al merito della decisione (Cass. Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024), si pone come questione dalla quale prendere le mosse nella disamina dell'appello.
Sostiene l'appellante che il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
affermata dal primo giudice sulla base delle previsioni dell'art. 3 del D.L. 99/2017
e del coevo accordo di cessione sarebbe contrastante con il diritto euro unitario nonché con gli artt. 3 e 24 Cost. e con l'art. 2558 comma 1 c.c.
18 Occorre, per dirimere la questione, innanzi tutto riportare i dai normativi e contrattuali rilevanti ai fini del decidere.
Non vi è dubbio che nell'individuare ciò che è stato ceduto e pertanto nel verificare la sussistenza, o meno, della legittimazione passiva titolarità di Controparte_1
occorre avere riguardo, oltre al D.L. 99/2017 anche al contratto di cessione.
[...]
Sul punto va richiamata la sentenza n. 225/2022 della Corte Costituzionale che nel pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 3 del D.L. 99/2017 ha così chiarito: “La
individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta
[...]
, o, meglio, della riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della CP_1
posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende,
quindi, dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di legge su cui
cadono i dubbi di legittimità costituzionale, quanto dall'ambito oggettivo del
programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione.”
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “è corretto
affermare, quindi, che, per individuare ciò che in concreto è stato ceduto e,
pertanto, verificare la sussistenza, o meno, della legittimazione passiva di
[...]
occorre guardare al contratto di cessione. È quindi essenziale far Controparte_1
risaltare, in proposito, che la sottolineata peculiarità dell'articolato congegno
sottoposto all'esame di questa Corte, realizzato, in sintesi, attraverso gli «accordi
19 già intercorsi» e le «pregresse pattuizioni» di cui si è detto, con la successiva
adozione del decreto-legge, che, per un verso, ha delegato al contratto medesimo
di determinare quanto rientrante nel perimetro della cessione e, per altro verso,
ha reso esso contratto efficace nei confronti dei terzi, ed infine attraverso la vera
e propria stipulazione a cascata di quest'ultimo, congegno che ha così dato vita,
si ripete, a «regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente» (cfr.
Corte cost. 225 del 2022), rende manifesto che il decreto-legge ha inteso
impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento
normativo, rendendolo così implicitamente ma ineluttabilmente suscettibile di
diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione” (Cass. ord.
15083/2025).
Nello scrutinare la vicenda in esame è necessario confrontarsi con quelle «regole
specifiche innovative nel sistema legislativo vigente» che hanno escluso dal perimetro della cessione e con ciò la legittimazione passiva di per Controparte_1
difetto di titolarità del rapporto dedotto, in relazione ad “ogni passività, rischio o
elemento negativo (anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile)…sia
Co sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento di attività
incluse…” (v. art.
3.1.4 cit.).
20 5.1 L'art. 3 del D.L. 99/2017 recante “disposizioni urgenti per la liquidazione
coatta amministrativa di e di Controparte_2 Parte_3
dispone, per quanto di interesse all'art. 3, co. 1, lett. c) e al comma 2:
[...]
“restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del
codice civile: c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione,
sorte successivamente ad essa, e le relative passività …. Le disposizioni del
contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da
parte della CA d'IA (nel proprio sito internet) della notizia della
cessione[…]. Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della
cessione ai sensi del comma 1.”
La disciplina è poi completata dal contratto di cessione di azienda di data
26.06.2017 con il quale “le parti intendono addivenire a seguito dell'emanazione
Co del decreto legge Banche Venete, all'acquisto da parte di di certe attività,
passività e rapporti giuridici facenti capo alle Banche in LCA”.
Il contratto di cessione delimita, il c.d. “insieme aggregato” , costituito dal complesso dei beni costituenti “un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria” (art. 3.1.1), comprendente le attività incluse e le passività incluse di e di . Controparte_2 Parte_3
21 Per attività incluse si intendono i cespiti e rapporti delle Banche in LCA che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria e tra questi rientrano, per quanto di interesse, “i contratti attinenti la raccolta
diretta…ed ivi inclusi a titolo esemplificativo, rapporti di conto corrente,
certificati di deposito, depositi a risparmio, anche al portatore, ed i relativi saldi,
nonché tutti i diritti e obblighi derivanti dagli stessi” (art.
3.1.2 lett a) punto ii).
Con riferimento alle c.d. “passività incluse”, esse sono definite dal contratto sempre al punto 3.1.2 sub (b) come segue «Per “passività incluse” si intendono i
singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni … che derivano da rapporti
inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente
evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati
per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D…», con l'ulteriore precisazione al punto (vii) che sono ricomprese nel novero della cessione le sole passività relative a “contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e
spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di esecuzione … (di seguito,
il Contenzioso Pregresso)”.
Quanto alle passività escluse esse sono previste dall'art.
3.1.4 lett. (b) del contratto
“…ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito,
sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno,
22 impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento
negativo (anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo
(anche per consulenza e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o
potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemente dal fatto
Co che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta
Co
o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del
trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per di legge,
di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di
/o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che CP_6
ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancari, non siano correttamente
evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come
Passività incluse” , precisandosi al punto (vi), che non sarà trasferito alla cessionaria “qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e
spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso
dal Contenzioso Pregresso (di seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi
fondi”.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.L. n. 99/2017, il contratto di cessione intercorso tra e la liquidatela è opponibile ai terzi dalla data di CP_1
pubblicazione della notizia sul sito della CA d'IA come avvenuto. Il contratto
23 di cessione, peraltro, al pari dell' accordo ricognitivo, è stato iscritto al competente
Registro delle Imprese di Treviso e Belluno e, per l'effetto, è senz'altro opponibile ai terzi.
Per completezza va infine precisato che nell'Allegato n.
1.1 del secondo accordo ricognitivo si precisa che va ricondotto al contenzioso escluso il “contenzioso
giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso, relativo
ad atti/fatti accaduti prima della cessione a mente dell'art. 3, comma 1, lett. c),
DL n. 99/2017 nonché dell'“art 3.1. 4. lett. b, (vi) e ultimo comma, del contratto”.
5.2 Così delineato il quadro normativo e contrattuale di riferimento si pone ora il problema di verificare se nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte si sia verificato il subentro di nella posizione sostanziale e Controparte_1
processuale della banca cedente tenuto conto che il contenzioso è stato introdotto certamente in epoca successiva alla data (26.06.2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di e Parte_3 Controparte_2
con – in quanto iscritto a ruolo l'08.09.2021-
[...] Controparte_1
e che lo stesso è relativo ad un rapporto bancario pendente alla predetta data avente un saldo attivo.
5.3 Non vi è dubbio che sia succeduta nel rapporto di conto Controparte_1
corrente n. 1000/2038 aperto il 16.05.1990 da con Parte_1
24 e ciò in quanto trattasi di attività inclusa Controparte_2
nell'insieme aggregato [art.
3.1.2 lett. a) punto ii) del contratto di cessione];
tuttavia va tenuto conto che la predetta attività ha generato una passività - costituita
Co dal contenzioso in essere- , che non è transitata alla cessionaria , trattandosi di una passività esclusa (“ogni passività …..rischio o elemento negativo – anche per
contenzioso in essere, minacciato o possibile- …che indipendentemente dal fatto
Co che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta
Co
o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del
trasferimento delle attività incluse e delle passività incluse” v. art. 3.1.4 ) nei termini precisati al punto vi) , che esclude dalla cessione “qualsiasi Contenzioso
(e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad
Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di
seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi».
L'approdo interpretativo raggiunto è coerente con la simmetrica previsione contenuta nell'art.
3.1.2 del contratto di cessione il quale nel definire le passività
incluse pone quali condizioni che esse derivino da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, siano regolarmente evidenziate nella contabilità aziendale e siano incluse nell'allegato D) del contratto.
25 Ciò significa a contrariis che non rientrano tra le passività incluse nel perimetro della cessione quelle che, ancorchè derivanti da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, non siano evidenziate nella contabilità
aziendale, così da non consentire alla cessionaria uno scrutinio di convenienza anche nei termini di appostamento di adeguati e capienti fondi rischi.
Alla luce della lettera delle disposizioni di legge e della ratio delle norme, oltre che della interpretazione letterale e sistematica delle previsioni contrattuali, deve escludersi che sia succeduta – e quindi sia divenuta titolare– in Controparte_1
relazione ad un rapporto contrattuale non estinto alla data della cessione al quale sia riconducibile una passività, rappresentata dal contenzioso promosso dopo la cessione e pertanto fonte di – potenziali- passività non conoscibili, né prevedibili nella loro dimensione qualitativa e quantitativa e come tali non suscettibili di valorizzazione nella due diligence esperita con la cessione d'azienda formalizzata nel contratto del 26.06.2017.
3.1.5 Sostiene l'appellante che il D.L. 99/2017 si pone in contrasto con il diritto euro comunitario e con il principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
26 Sul punto è appena il caso di osservare che la coerenza dell'impianto normativo al diritto comunitario è stata oggetto di valutazione da parte della Corte
Costituzionale con la sentenza 225/2022 con la quale ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in relazione al D.L.
99/2017 sollevate dal Tribunale di Firenze: “l'intervento legislativo statale ha così
previsto misure pubbliche a sostegno di una gestione ordinata della crisi delle due
Banche, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza, mediante «aiuti alla
liquidazione», approvati dalla Commissione europea e subordinati alle condizioni
da questa indicate nella comunicazione 2013/C – 216/01, che impegnano, tra
l'altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere l'onere dell'operazione
e tutelano le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo d'azienda. In
particolare, il punto 6.2.3. (Condivisione degli oneri), paragrafo 77, della
comunicazione della Commissione europea 2013/C – 216/01, elabora la regola
del «burden sharing», secondo cui «[n]el contesto di una liquidazione ordinata, è
necessario far in modo di ridurre al minimo il cosiddetto rischio morale, in
particolare evitando la concessione di aiuti aggiuntivi a beneficio degli azionisti
e dei creditori subordinati».
Con la sentenza citata sono stati pure valutati i profili di legittimità costituzionale del D.L. 99/2017 con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 45, 47 e 111, primo comma,
27 Cost. e all'art. 47 CDFUE e la Corte ha chiarito “l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017,
come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti (i.e tra cedente e cessionaria, n.d.r.) , perché rimetteva ai commissari liquidatori e al
cessionario individuato di determinare l'oggetto della cessione, e cioè se si
dovesse trasferire l'azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti
giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per
quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del
quale dovevano restare «in ogni caso esclusi» dal trasferimento le passività e i
debiti elencati nelle lettere a), b) e c).”
Quanto alla ratio della norma soccorre il preambolo del D.L. 99/2017 in cui si legge che “in assenza di misure pubbliche di sostegno, la sottoposizione di
[...]
e Controparte_2 Parte_4
comporterebbe la distruzione di valore delle aziende bancarie
[...]
coinvolte, con conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali
chirografari, che non sono protetti ne' preferiti, e imporrebbe una improvvisa
cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con
conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e di carattere
sociale, nonché' occupazionali, e che, pertanto, vi e' la straordinaria necessità e
urgenza di adottare disposizioni volte a consentire l'ordinato svolgimento delle
28 operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un grave turbamento
dell'economia nell'area di operatività delle banche in questione”.
Alla stregua di tale ricostruzione della ratio della legislazione che è intervenuta a disciplinare la crisi delle cc.dd. banche venete, la differenziazione nel trattamento delle diverse categorie dei creditori della cedente trova ragionevole spiegazione nella primaria necessità di regolare la cessione dei rapporti facenti capo alla CP_2
in LCA in modo ordinato e controllato nonché di scongiurare ripercussioni negative sull'intero tessuto socioeconomico.
A prescindere, in ogni caso, dalla rilevanza della questione, le censure di incostituzionalità di tale disciplina non superano, ad avviso della Corte, il vaglio di non manifesta infondatezza, perché non si ravvisa alcuna evidente irragionevolezza della disciplina de qua, non essendo precluso il diritto di azione nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, seppure nelle forme dell'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale, a nulla valendo replicare, sul piano giuridico, che in tale sede è assai difficile ottenere un risarcimento. La stessa Corte Costituzionale con la sentenza cit., nel dichiarare inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Tribunale
di Firenze, ha dato ampiamente conto, nella parte motiva, delle ragioni gli oggettiva necessità e di urgenza di siffatta disciplina speciale e derogatoria rispetto
29 alle norme ordinarie e finalizzata al salvataggio delle banche venete e quindi dei risparmi delle famiglie e dei depositi delle imprese.
Né la disciplina testé delineata determina una illogica scissione tra situazioni debitorie e situazioni creditorie nascenti dallo stesso rapporto contrattuale, come sostiene la difesa dell'appellante, secondo la quale per effetto di tale regime, il
Co titolare di un rapporto bancario o finanziario ceduto a dovrebbe adempiere nei confronti di questa gli obblighi da esso nascenti, mentre dovrebbe far valere i propri crediti, fondati sul medesimo rapporto, per atti o fatti anteriori alla cessione,
nell'ambito della procedura concorsuale.
Tale perplessità non è fondata .
Infatti, l'art. 47 comma 4 d.lgs co. 4 180/2015 (rubricato “Disposizioni comuni alle cessioni”), applicabile per analogia anche alle cessioni d'azienda di specie fa salvo il potere del contraente ceduto di opporre al cessionario d'azienda tutte le eccezioni derivanti dal contratto trasferito, salvo quelle derivanti da altri rapporti col cedente.
Pertanto, nell' ipotesi in cui la banca cessionaria, dopo il trasferimento del rapporto contrattuale, decida di recedere dal contratto e di pretendere dal cliente il pagamento del saldo di chiusura, il cliente avrà diritto di opporre in via di
30 eccezione riconvenzionale, nel processo avente ad oggetto il diritto di credito,
l'esistenza di un proprio contro credito restitutorio nei confronti della cessionaria.
Tale eccezione non è peraltro preclusa dal D.L. 99/2017 che si limita ad escludere che il cessionario possa rispondere di eventuali “passività” suscettibili di derivare da controversie derivanti da fatti o atti occorsi prima della cessione ma non di opporre in compensazione nei confronti della cessionaria un proprio credito restitutorio.
La specialità di tale disciplina prevale anche su quella richiamata dall'appellante di cui agli artt. 2558 e 2560 c.c. , posto che il contratto di cessione del 2017
circoscrive l'oggetto del contratto a “certe attività, passività e rapporti giuridici”
(art. 1) articolando una regolamentazione della cessione affatto peculiare e demandando “ ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di
determinare l'oggetto della cessione”.
Sotto tale profilo, va osservato che il menzionato d.lgs 180/2015, all'art. 47 commi
4 e 5 prevede espressamente che non trovano applicazione gli articoli 1407,
comma 1, 1408, comma 2, e che se la cessione ha ad oggetto passività, il cedente
è liberato dagli obblighi di adempimento “anche in deroga agli articoli
1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile”.
31 3.1.6 Conclusivamente va dichiarato il difetto di titolarità passiva di
[...]
e le domande svolte nei confronti della predetta con riferimento al Controparte_1
periodo antecedente alla cessione sono rigettate.
4. Il secondo motivo di appello non è fondato.
Deduce l'appellante che all'esito della CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado, sono comunque emersi maggiori addebiti, al netto dell'avversaria eccezione di prescrizione, pari ad euro (+)25.245,00 e che tali addebiti integrano sicuramente gli estremi di un indebito arricchimento per l'attuale titolare del rapporto e quindi deve ritenersi legittimata passivamente quanto Controparte_1
meno in relazione all'art. 2041 c.c. con conseguente obbligo di indennizzare il correntista della correlativa diminuzione patrimoniale.
La doglianza presenta concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
E' inammissibile, in quanto trattasi di domanda formulata per la prima volta in appello;
né alcun potere di “riqualificazione” può essere sollecitato in questa fase,
trattandosi evidentemente di domanda avente un petitum e una causa petendi
differenti rispetto a quella proposta in primo grado (“la proposizione per la prima
volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi
dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale,
poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi
32 quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di
un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto
il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la
corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale
subita” Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18145 del 06/06/2022 ).
Vi è poi un ulteriore profilo di inaccoglibilità correlato alla natura sussidiaria dell'azione , la quale è proponibile ai sensi dell'art. 2042 c.c. qualora il danneggiato non possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto (ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12943 del 2025) laddove nella fattispecie il contraente può, evidentemente, proporre (come, in effetti, è
avvenuto) tutti i rimedi correlati alla natura contrattuale del rapporto.
Nel merito, poi, la doglianza è infondata stante il difetto di titolarità passiva di in relazione al periodo contrattuale anteriore alla cessione, per le Controparte_1
ragioni sopra evidenziate.
Quanto al periodo successivo alla cessione la consulenza tecnica esperita in primo grado ha consentito di accertare che non vi sono indebiti ripetibili relativi ad oneri non pattuiti per iscritto riferiti al periodo successivo al 26.06.2017 (p.25 elaborato)
e tale risultato non è stato specificamente contestato dall'appellante.
5. Il terzo motivo di appello non è fondato.
33 Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto che la pendenza del rapporto di conto corrente n. 1000/2038 oggetto di causa al momento della proposizione della domanda giudiziale comporti, per ciò
solo, il rigetto di ogni domanda restitutoria svolta dalla attrice.
Sul punto va osservato che “in tema di operazioni bancarie regolate
in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito
ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad
oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al
saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate,
sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si
rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo
nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza
alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso,
venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1,
c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le
somme illegittimamente incamerate” (Cass. ord. 13586/2024).
Dunque, il tema decisorio si sposta sulla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità a partire da Cass.
SSUU 24418/2010, è pervenuta ai seguenti approdi:
34 (a) costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato;
a fronte,
invece, di rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non «scoperto»
ma solo «passivo» – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca
è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento;
(b) ove nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista abbiano la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), potrà parlarsi «di pagamento» soltanto dopo che,
conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino
35 compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire ove corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (Cass. S.U. n. 24418/2010, confermata con plurime decisioni dalle sezioni semplici v. per tutte, Cass. N.4214/2024); ove,
invece, i versamenti siano eseguiti su un conto «scoperto», si potrà parlare di
«pagamento» in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto,
con la conseguente possibilità per il correntista di esercitare l'azione di ripetizione ove sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento che abbia natura «solutoria» nei termini detti;
in caso contrario, ove cioè di pagamento in senso proprio non possa parlarsi, non è configurabile in capo al correntista un diritto di ripetizione dell'indebito ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod.
civ., e questi potrà agire solo per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso cui accede un'apertura di credito, onde escludere,
per il futuro, annotazioni illegittime, e recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. S.U. n. 24418/2010 citata);
(c) è onere del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. «allegare» i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all'esistenza di un «pagamento» e alla natura «indebita» dello stesso, e detta allegazione si considera assolta con l'indicazione dell'esistenza di versamenti
36 indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato;
mentre l'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate - ha l'onere di «allegare» solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass.
Sez. U. n. 15895/2019 e in motiv. Cass. ord. 26897/2024).
Nella fattispecie, l'appellante non ha adempiuto all'onere di allegazione di cui era gravato, non avendo indicato le rimesse indebite di cui chiede il pagamento essendosi limitato ad affermare che esisteva “sicuramente” alla data di introduzione del giudizio di primo grado un pagamento ripetibile (p. 28 atto di citazione).
Tale generica deduzione è smentita dalla documentazione in atti da cui risulta – e non è contestato- che il conto corrente n.1000/2038 intestato alla alla data Pt_1
della cessione a – rilevato per il periodo anteriore il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva della cessionaria- presentava un saldo a credito del correntista e che la movimentazione da tale data si è mantenuta su basi attive e,
comunque nei limiti dell'affidamento concesso (vedasi doc. 9 fasc. ISP), tale
37 conclusione è peraltro confermata dal CTU che non ha evidenziato rimesse solutorie nel periodo post 2017.
6. Il quarto motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui, il
Tribunale di Padova, richiamando le risultanze peritali di cui alla CTU disposta con ordinanza del 29/09/2022, ha implicitamente riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione estintiva decennale del diritto alla ripetizione di indebito per il periodo anteriore al 01/03/2011.
Va precisato che nel costituirsi in giudizio la aveva eccepito la prescrizione CP_2
con riguardo alle rimesse solutorie contabilizzate sul conto corrente dedotto ante
01.03.2011 - il primo evento interruttivo della prescrizione andava identificato con l'invio a mezzo PEC della lettera di diffida in data 01.03.2021- e che il Tribunale
nel conferire l'incarico al CTU gli aveva demandato di verificare per il periodo anteriore al 01.03.2011 e sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca, se vi fossero stati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra fido o in assenza di fido e di individuare l'affidamento concesso tenendo conto solo dei contratti agli atti.
Orbene, accertato che in relazione al periodo anteriore alla cessione (26.06.2017)
difetta la titolarità passiva di , con riferimento al periodo Controparte_1
38 successivo a tale data il tema della prescrizione non viene in esame, non incidendo la stessa – per evidenti ragioni temporali - nella ricostruzione del saldo;
ragione per cui tutte le deduzioni svolte sul punto , in relazione a detto segmento temporale, vanno respinte.
Va ulteriormente osservato, sia pure ad abundantiam, che correttamente il primo giudice ha concluso nel senso che “successivamente alla data del 26.06.2017,
rilevante ai fini della titolarità passiva di circa le pretese Controparte_1
di accertamento/ripetizione dell'attrice, non vi è stata applicazione di condizioni
economiche illegittime”.
A tale conclusione il primo giudice è pervenuto all'esito della CTU che ha dato conto, con motivazione congruamente argomentata, che per il periodo successivo al 26.06.2017 non vi sono indebiti ripetibili relativi a oneri non pattuiti per iscritto,
nonché interessi anatocistici o addebiti indebiti per commissioni sostitutive o c.m.s. (p. 24, 25 e 26 elaborato peritale).
7. Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza del Tribunale di Padova n.
938/2023 pubbl. il 09.05.2023 confermata.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, nella misura media (fatta esclusione per la fase decisionale per la quale i compensi vengono determinati nei
39 minimi stante il contenuto meramente riepilogativo degli scritti finali) , tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile, complessità media) e dell'attività svolta (fase di studio, introduttiva e decisionale).
Si dà atto, infine, che ricorrono i presupposti per il versamento a carico di dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di
Padova n. 938/2023 pubbl. il 09.05.2023;
2. condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese processuali del grado che liquida in euro 6.327,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai
40 sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
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