Sentenza 11 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 11/12/2019, n. 14277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14277 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/12/2019
N. 14277/2019 REG.PROV.COLL.
N. 13401/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13401 del 2018, proposto da
Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro Alessandri e Brigida Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in RO, via Giovanni Antonelli n. 50;
contro
il Comune di RO PI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Daniela Dell’Oro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in RO, via del Tempio di Giove, 21;
la Gestione Commissariale per il Piano di rientro del debito di RO PI, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
avverso
il silenzio inadempimento di RO PI sulle richieste avanzate dal ricorrente nelle date del 3.3.2017, 1.3.2018, 26.03.2018 e 15.5.2018 per il riconoscimento del debito fuori bilancio e/o per l’adozione di tutti i successivi provvedimenti necessari alla liquidazione del credito portato dalla
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di RO, Sezione II Civile n. 14529/2016, depositata il 19.07.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RO PI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che con il ricorso in esame, proposto contro RO capitale e la Gestione commissariale per il Piano di rientro del debito di RO PI, il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa, ha censurato il silenzio inadempimento serbato sulle proprie ripetute istanze di riconoscimento del debito fuori bilancio e di adozione degli atti successivi per la liquidazione del credito in suo favore, riconosciuto dalla sentenza del Tribunale civile di RO – sezione II – n. 14529/2016 depositata il 19.07.2016;
che con detta sentenza RO PI (già Comune di RO) è stata condannata “a pagare immediatamente in favore del Consorzio Cooperative Costruzioni — CCC Società Cooperativa la somma di euro 25.850,39 quale saldo residuo dei lavori, oltre interessi ex D.M. 145 del 2000 correnti dall'emissione del conto finale sino all'effettivo soddisfo nonché la somma di euro 49.202,69 quali interessi per il ritardato pagamento delle rate di acconto, con ulteriori interessi ex D.M. 145 del 2000 correnti dalle date dei singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo” , in relazione all’esecuzione del contratto di appalto stipulato il 18 febbraio 2004, avente per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di restauro della Casina di Raffaello in Villa Borghese;
Considerato che occorre preliminarmente disaminare l’eccezione di RO PI di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario;
Ritenuto che l’eccezione suindicata sia fondata e debba essere accolta, ravvisandosi in effetti il difetto di giurisdizione del giudice adito;
Considerato al riguardo:
che la controversia in esame riguarda, più che l’avvio del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, la tutela di un credito pecuniario, perciò di un diritto soggettivo, riconosciuto da una sentenza in relazione all’esecuzione di un contratto;
che il procedimento giurisdizionale disciplinato dall’art. 117 c.p.a non è compatibile con le pretese che solo apparentemente riguardano una situazione di inerzia, ma che in realtà concernono la tutela di diritti soggettivi, come nell’ipotesi di specie, e che sono, pertanto, al di fuori della sfera di competenza del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, V, n. 7056/2019);
Ritenuto:
che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito T.a.r. in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;
che sussistano, nondimeno, i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio, attesa la peculiarità della questione esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in RO, nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019, con l’intervento dei Magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Tricarico | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO