TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3433/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CO IA Presidente dott.ssa GI Costantino Giudice dott.ssa GI GI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al numero 3433/2023 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio con allegazioni di violenza domestica, vertente tra:
, C.F. , nata in [...] il 9 Parte_1 C.F._1 febbraio 1971, residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Todero e Ludovica Ludovici ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in GU EL (RM), via Pantano n. 8, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nato a [...] il 22 febbraio Controparte_1 C.F._2
1975, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta Patrizia Teramo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, viale Angelico n. 54, giusta procura in att i
RESISTENTE con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 8 settembre 2023, la sig.ra Parte_1 ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, sig.
[...]
con il quale aveva contratto matrimonio a Tivoli (RM) il 2 ottobre 2010, CP_1 esponendo che dalla loro unione era nato il figlio in Persona_1
Polonia il primo agosto 2012) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa del comportamento aggressivo e violent o del marito.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di disporre:
l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
la regolamentazione delle frequentazioni del padre con il minore;
l'imposizione a carico del marito dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo la somma mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha altresì proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
In via indifferibile ed urgente, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., la ricorrente ha chiesto la regolamentazione delle condizioni personali ed economiche delle parti in conformità alle rassegnate conclusioni.
Ha infine chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis. 70 c.p.c., di ordinare al marito la cessazione delle condotte violente e l'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie “se non per prelevare e riportare il figlio per esercitare il diritto di visita e disponendo, se ritenuto necessario, un più fattivo intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.”.
Con decreto del 12 settembre 2023, il giudice delegato in precedenza assegnatario della procedura ha rigettato le istanze proposte ai sensi degli artt. 473 -bis.15 e 473- bis.70 c.p.c. e ha delegato i servizi sociali ad effettuare un'indagine socio familiare, fissando l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il sig. aderendo alle Controparte_1 domande di separazione, di assegnazione della casa coniugale alla moglie e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando la fondatezza delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente.
2 Il resistente ha quindi chiesto di disporre: l'affidamento condiviso del figlio con collocamento nella casa coniugale;
l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
la regolamentazione del diritto di visita atto a garantire la quotidianità con entrambi i genitori proponendo “il COLLOCAMENTO PARITARIO ALTERNATO SECONDO il
PIANO SETTIMANALE PER LE FREQUENTAZIONI 2/2/3”; l'imposizione a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo la somma mensile di euro 300 e l'imposizione a carico di entrambi i coniugi di provvedere alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Sentite le parti all'udienza del 12 dicembre 2023, con ordinanza del 19-20 dicembre
2023, il giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha adottato gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole, ha disposto l'espletamento della CTU per l'accertamento della capacità genitoriale delle parti e per l'acquisizione di elementi utili alle decisioni da assumere nell'interesse del minore.
L'incarico al CTU è stato conferito in data 20 marzo 2024.
Con ordinanza del 29 marzo 2025, il giudice delegato ha rigettato l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori formulata dalla parte resistente in data 17 febbraio 2025 e ha fissato udienza per l'ascolto del minore.
1.1. Con ricorso ex artt. 473 bis. 38 c.p.c. e 473 bis. 39 c.p.c. la sig.ra Parte_1 ha domandato l'autorizzazione a “ recarsi per brevi e/o occasionali periodi
[...] di vacanza in Polonia con il figlio preannunciando al padre i periodi e Per_1 consentendogli di recuperare i giorni in cui il padre non ha potuto tenere con sé il figlio;
• autorizzi il minore UR a trascorre due settimane del Persona_1 mese di giugno di ogni anno con i suoi familiari in Polonia in autonomia.” chiedendo altresì di: “ • Stabilire che il padre entro il 1 maggio di ogni anno, debba comunicare alla madre periodo delle sue vacanze con figlio. • disporre che il criterio dell'alternanza annuale sia applicabile anche alle vacanze che i genitori trascorrono con il figlio nel mese di agosto. • Per l'anno 2025 accogliere che: o possa partecipare a un campus e stivo di lingua e cultura in Polonia dal 4 al Per_1
14 agosto;
o possa trascorre le vacanze con la madre dal 15 al 29 agosto;
o Per_1 possa trascorre ulteriori giorni in autonomia con la nonna materna ed i Per_1 parenti in Polonia dal 29 agosto al 1° settembre”.
L'istanza è stata decisa all'esito del contraddittorio tra le parti nel sub-procedimento iscritto al R.G. n. 3433/2023-1.
3 1.2. All'udienza del 17 novembre 2025, la giudice delegata ha ascoltato il minore e, all'esito, ha assegnato alle parti termine fino al 28 novembre 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, anche al fine di prendere posizione sulle dichiarazioni rese dal minore, invitando le stesse parti a valutare la possibilità di trovare un accordo nell'interesse della prole, avuto riguardo alle dichiarazioni e alle richieste del minore.
1.3. Con il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 novembre
2025 le parti dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte, chiedendo la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Pronuncia sullo status
Le parti, dichiarando di non volersi riconciliare chiedono pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e per l'effetto ordinare che la sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Tivoli e per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2010, Atto n. 136, Parte 2, Serie A;
2. Affidamento condiviso del minore Persona_1
Dichiarare l'affido condiviso del minore ad entrambi i Persona_1 genitori, i quali continueranno ad esercitare in maniera condivisa la responsabilità genitoriale ex articolo 316 c.c. con ogni connessa responsabilità. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti il minore relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso.
Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3. del minore del minore CP_2 Persona_1 avrà il suo domicilio e residenza prevalente presso la madre, nella casa
[...] familiare sita in GU EL, alla via Colle del Sole 30, che viene a quest'ultima assegnata con il diritto di visita sotto meglio specificato;
4. Diritto di visita a) Tempi di permanenza con il padre
Il padre, Sig. avrà diritto di tenere con sé il minore secondo le Controparte_1 seguenti modalità: potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un giorno a settimana (con il pernotto presso abitazione del padre), da individuarsi, salvo diverso accordo delle parti nel
4 martedì, dall'uscita di scuola (ovvero dalle 14.00 ove non sia prevista frequenza scolastica) fino alle ore 08.00 del giorno seguente. In quel giorno il padre potrà accompagnare il figlio presso istituto scolastico. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un pomeriggio a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo delle parti nel giovedì, dall'uscita di scuola
(ovvero dalle 14.00 ove non sia prevista frequenza scolastica) fino alle ore 20.30.
2. Fine settimana alternati, con inizio, per quelli spettanti al padre, il sabato alle ore 10.00 e conclusione il lunedì alle ore 8.00, orario in cui il minore verrà accompagnato a scuola dal padre o presso la madre.
3. Eventuali scambi e modifiche dei turni potranno essere concordati tra i genitori con un preavviso minimo di 48 ore.
b) Festività e vacanze
La permanenza del minore con ciascun genitore durante festività e vacanze sarà regolata come di seguito.
c) Festività natalizie
• Per l'anno 2025 il minore trascorrerà con il padre il periodo dal 20 al 28 dicembre e con la madre dal 28 dicembre al 6 gennaio
• durante le vacanze natalizie, il padre potrà avere il figlio minore con sé, ad anni alterni con la madre, dalla mattina 24 dicembre alla sera del 30 dicembre ore 21.00,
o dalla mattina del 31 dicembre ore 10.00 alla sera del 6 gennaio ore 21.00
d) Festività pasquali
• Gli anni pari, il minore resterà con il padre dal sabato dalle ore 10 al Lunedì di
Pasquetta ore 21:00;
• Gli anni dispari, con la madre nello stesso periodo.
e) Altre festività
• 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 4 novembre, 8 dicembre: i genitori si alterneranno annualmente per ogni festività continuando alternanza già in corso.
• Festa del papà e Festa della mamma, compleanno della madre, compleanno del padre: il minore trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato.
f) Ferie invernali ed estive
Durante il periodo invernale il minore trascorrerà una settimana di vacanza con ognuno dei genitori (o eventualmente anche in autonomia) per l'attività sciistica
“settimana Bianca”
5 Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà con ognuno dei genitori due distinti periodi, uno nel mese di luglio di dieci giorni e uno nel mese di agosto di quindici giorni.
• I periodi verranno concordati tra i genitori entro il 1° maggio di ogni anno.
• In mancanza di accordo, negli anni pari la scelta spetterà alla madre e negli anni dispari al padre, comunicando per iscritto le date prescelte entro il 15 maggio.
• Nei giorni non compresi nei suddetti periodi di permanenza estiva, si applicheranno le ordinarie modalità di frequentazione previste durante l'anno g) Permanenza in Polonia
Il padre presta in consenso per far trascorrere al minore periodi concordati nelle colonie polacche e/o presso la famiglia materna residente in [...]dalla fine della scuola fino al 10 luglio.
Nello specifico, per mantenere ed implementare la lingua e cultura polacca, il minore frequenterà, così come ogni anno, le colonie durante i mesi di giugno o luglio.
5. Mantenimento del minore
Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento del minore l'importo di euro 360,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge e secondo Protocollo del Tribunale di Tivoli. Il padre corrisponderà 50% di eventuale spese legate allo spostamento autonomo del figlio in Polonia.
6. Mantenimento autonomo dei coniugi
I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento
7. Valutazione ed eventuale percorso pedagogico
I genitori convengono e consentono che il minore effettui una valutazione pedagogica per la valutazione di eventuali disturbi ed all'esito della stessa qualora ritenuto necessario che inizi un percorso di sostegno pedagogico.
8. Autovettura
L'autovettura Mercedes targa FR448PA intestata al signor ed in uso alla CP_1
Signora verrà intestata a quest'ultima che corrisponderà al cedente l'importo Pt_1 di € 4000,00 per il trasferimento di proprietà.
9. Effetti dell'inadempimento agli impegni assunti
Le parti convengono che gli impegni assunti in materia penale e disciplinare hanno carattere reciproco e interdipendente.
6 L'inadempimento agli impegni di cui sopra non avrà incidenza sulla validità dell'accordo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, che rimarrà pienamente efficace, salvo il diritto della parte adempiente di rivalersi in ogni sede per i danni eventualmente subiti.
10. Piano genitoriale
Al seguente documento si aggiunge il piano genitoriale”
Lette le note scritte depositate dalle parti, con ordinanza del 28 novembre 2025 la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
2. Preliminarmente, occorre precisare che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nella fattispecie, le parti hanno rappresentato e documentato che entrambe risiedono abitualmente in Italia.
2.1. Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 7 dicembre 2021, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 5, comma 1 stabilisce che “I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.”.
Nel caso di specie, al momento della conclusione dell'accordo entrambi i coniugi risultavano risiedere in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalle parti, deve essere applicata la legge italiana.
3. La domanda di separazione deve essere accolta.
7 L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge ed idonee a tutelare l'interesse prevalente della prole.
4. La causa deve proseguire per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese deve, quindi, essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 2 ottobre 2010, CP_1 alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Tivoli (RM), atto n. 136, parte 2 serie A, dell'anno 2010;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI GI CO IA
La div ulg a zio ne del p r e sen te p ro v v edim ento , a l di fuo ri d ell 'a m bito st re tta m en te p ro c es sua l e, è co ndiz io na ta a ll' elim ina z io ne di tu tti i da t i sen si bili in e sso co n tenu ti a i sen si d ella no rm a tiv a in m a teria d i pro t e zio ne dei da ti pe rso na li .
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CO IA Presidente dott.ssa GI Costantino Giudice dott.ssa GI GI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al numero 3433/2023 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio con allegazioni di violenza domestica, vertente tra:
, C.F. , nata in [...] il 9 Parte_1 C.F._1 febbraio 1971, residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Todero e Ludovica Ludovici ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in GU EL (RM), via Pantano n. 8, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nato a [...] il 22 febbraio Controparte_1 C.F._2
1975, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta Patrizia Teramo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, viale Angelico n. 54, giusta procura in att i
RESISTENTE con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 8 settembre 2023, la sig.ra Parte_1 ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, sig.
[...]
con il quale aveva contratto matrimonio a Tivoli (RM) il 2 ottobre 2010, CP_1 esponendo che dalla loro unione era nato il figlio in Persona_1
Polonia il primo agosto 2012) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa del comportamento aggressivo e violent o del marito.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di disporre:
l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
la regolamentazione delle frequentazioni del padre con il minore;
l'imposizione a carico del marito dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo la somma mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha altresì proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
In via indifferibile ed urgente, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., la ricorrente ha chiesto la regolamentazione delle condizioni personali ed economiche delle parti in conformità alle rassegnate conclusioni.
Ha infine chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis. 70 c.p.c., di ordinare al marito la cessazione delle condotte violente e l'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie “se non per prelevare e riportare il figlio per esercitare il diritto di visita e disponendo, se ritenuto necessario, un più fattivo intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.”.
Con decreto del 12 settembre 2023, il giudice delegato in precedenza assegnatario della procedura ha rigettato le istanze proposte ai sensi degli artt. 473 -bis.15 e 473- bis.70 c.p.c. e ha delegato i servizi sociali ad effettuare un'indagine socio familiare, fissando l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c.
Si è tempestivamente costituito in giudizio il sig. aderendo alle Controparte_1 domande di separazione, di assegnazione della casa coniugale alla moglie e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando la fondatezza delle ulteriori domande proposte dalla ricorrente.
2 Il resistente ha quindi chiesto di disporre: l'affidamento condiviso del figlio con collocamento nella casa coniugale;
l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
la regolamentazione del diritto di visita atto a garantire la quotidianità con entrambi i genitori proponendo “il COLLOCAMENTO PARITARIO ALTERNATO SECONDO il
PIANO SETTIMANALE PER LE FREQUENTAZIONI 2/2/3”; l'imposizione a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo la somma mensile di euro 300 e l'imposizione a carico di entrambi i coniugi di provvedere alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Sentite le parti all'udienza del 12 dicembre 2023, con ordinanza del 19-20 dicembre
2023, il giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha adottato gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole, ha disposto l'espletamento della CTU per l'accertamento della capacità genitoriale delle parti e per l'acquisizione di elementi utili alle decisioni da assumere nell'interesse del minore.
L'incarico al CTU è stato conferito in data 20 marzo 2024.
Con ordinanza del 29 marzo 2025, il giudice delegato ha rigettato l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori formulata dalla parte resistente in data 17 febbraio 2025 e ha fissato udienza per l'ascolto del minore.
1.1. Con ricorso ex artt. 473 bis. 38 c.p.c. e 473 bis. 39 c.p.c. la sig.ra Parte_1 ha domandato l'autorizzazione a “ recarsi per brevi e/o occasionali periodi
[...] di vacanza in Polonia con il figlio preannunciando al padre i periodi e Per_1 consentendogli di recuperare i giorni in cui il padre non ha potuto tenere con sé il figlio;
• autorizzi il minore UR a trascorre due settimane del Persona_1 mese di giugno di ogni anno con i suoi familiari in Polonia in autonomia.” chiedendo altresì di: “ • Stabilire che il padre entro il 1 maggio di ogni anno, debba comunicare alla madre periodo delle sue vacanze con figlio. • disporre che il criterio dell'alternanza annuale sia applicabile anche alle vacanze che i genitori trascorrono con il figlio nel mese di agosto. • Per l'anno 2025 accogliere che: o possa partecipare a un campus e stivo di lingua e cultura in Polonia dal 4 al Per_1
14 agosto;
o possa trascorre le vacanze con la madre dal 15 al 29 agosto;
o Per_1 possa trascorre ulteriori giorni in autonomia con la nonna materna ed i Per_1 parenti in Polonia dal 29 agosto al 1° settembre”.
L'istanza è stata decisa all'esito del contraddittorio tra le parti nel sub-procedimento iscritto al R.G. n. 3433/2023-1.
3 1.2. All'udienza del 17 novembre 2025, la giudice delegata ha ascoltato il minore e, all'esito, ha assegnato alle parti termine fino al 28 novembre 2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, anche al fine di prendere posizione sulle dichiarazioni rese dal minore, invitando le stesse parti a valutare la possibilità di trovare un accordo nell'interesse della prole, avuto riguardo alle dichiarazioni e alle richieste del minore.
1.3. Con il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 novembre
2025 le parti dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte, chiedendo la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Pronuncia sullo status
Le parti, dichiarando di non volersi riconciliare chiedono pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e per l'effetto ordinare che la sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Tivoli e per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2010, Atto n. 136, Parte 2, Serie A;
2. Affidamento condiviso del minore Persona_1
Dichiarare l'affido condiviso del minore ad entrambi i Persona_1 genitori, i quali continueranno ad esercitare in maniera condivisa la responsabilità genitoriale ex articolo 316 c.c. con ogni connessa responsabilità. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti il minore relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso.
Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3. del minore del minore CP_2 Persona_1 avrà il suo domicilio e residenza prevalente presso la madre, nella casa
[...] familiare sita in GU EL, alla via Colle del Sole 30, che viene a quest'ultima assegnata con il diritto di visita sotto meglio specificato;
4. Diritto di visita a) Tempi di permanenza con il padre
Il padre, Sig. avrà diritto di tenere con sé il minore secondo le Controparte_1 seguenti modalità: potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un giorno a settimana (con il pernotto presso abitazione del padre), da individuarsi, salvo diverso accordo delle parti nel
4 martedì, dall'uscita di scuola (ovvero dalle 14.00 ove non sia prevista frequenza scolastica) fino alle ore 08.00 del giorno seguente. In quel giorno il padre potrà accompagnare il figlio presso istituto scolastico. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un pomeriggio a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo delle parti nel giovedì, dall'uscita di scuola
(ovvero dalle 14.00 ove non sia prevista frequenza scolastica) fino alle ore 20.30.
2. Fine settimana alternati, con inizio, per quelli spettanti al padre, il sabato alle ore 10.00 e conclusione il lunedì alle ore 8.00, orario in cui il minore verrà accompagnato a scuola dal padre o presso la madre.
3. Eventuali scambi e modifiche dei turni potranno essere concordati tra i genitori con un preavviso minimo di 48 ore.
b) Festività e vacanze
La permanenza del minore con ciascun genitore durante festività e vacanze sarà regolata come di seguito.
c) Festività natalizie
• Per l'anno 2025 il minore trascorrerà con il padre il periodo dal 20 al 28 dicembre e con la madre dal 28 dicembre al 6 gennaio
• durante le vacanze natalizie, il padre potrà avere il figlio minore con sé, ad anni alterni con la madre, dalla mattina 24 dicembre alla sera del 30 dicembre ore 21.00,
o dalla mattina del 31 dicembre ore 10.00 alla sera del 6 gennaio ore 21.00
d) Festività pasquali
• Gli anni pari, il minore resterà con il padre dal sabato dalle ore 10 al Lunedì di
Pasquetta ore 21:00;
• Gli anni dispari, con la madre nello stesso periodo.
e) Altre festività
• 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 4 novembre, 8 dicembre: i genitori si alterneranno annualmente per ogni festività continuando alternanza già in corso.
• Festa del papà e Festa della mamma, compleanno della madre, compleanno del padre: il minore trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato.
f) Ferie invernali ed estive
Durante il periodo invernale il minore trascorrerà una settimana di vacanza con ognuno dei genitori (o eventualmente anche in autonomia) per l'attività sciistica
“settimana Bianca”
5 Durante il periodo estivo, il minore trascorrerà con ognuno dei genitori due distinti periodi, uno nel mese di luglio di dieci giorni e uno nel mese di agosto di quindici giorni.
• I periodi verranno concordati tra i genitori entro il 1° maggio di ogni anno.
• In mancanza di accordo, negli anni pari la scelta spetterà alla madre e negli anni dispari al padre, comunicando per iscritto le date prescelte entro il 15 maggio.
• Nei giorni non compresi nei suddetti periodi di permanenza estiva, si applicheranno le ordinarie modalità di frequentazione previste durante l'anno g) Permanenza in Polonia
Il padre presta in consenso per far trascorrere al minore periodi concordati nelle colonie polacche e/o presso la famiglia materna residente in [...]dalla fine della scuola fino al 10 luglio.
Nello specifico, per mantenere ed implementare la lingua e cultura polacca, il minore frequenterà, così come ogni anno, le colonie durante i mesi di giugno o luglio.
5. Mantenimento del minore
Il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento del minore l'importo di euro 360,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge e secondo Protocollo del Tribunale di Tivoli. Il padre corrisponderà 50% di eventuale spese legate allo spostamento autonomo del figlio in Polonia.
6. Mantenimento autonomo dei coniugi
I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento
7. Valutazione ed eventuale percorso pedagogico
I genitori convengono e consentono che il minore effettui una valutazione pedagogica per la valutazione di eventuali disturbi ed all'esito della stessa qualora ritenuto necessario che inizi un percorso di sostegno pedagogico.
8. Autovettura
L'autovettura Mercedes targa FR448PA intestata al signor ed in uso alla CP_1
Signora verrà intestata a quest'ultima che corrisponderà al cedente l'importo Pt_1 di € 4000,00 per il trasferimento di proprietà.
9. Effetti dell'inadempimento agli impegni assunti
Le parti convengono che gli impegni assunti in materia penale e disciplinare hanno carattere reciproco e interdipendente.
6 L'inadempimento agli impegni di cui sopra non avrà incidenza sulla validità dell'accordo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, che rimarrà pienamente efficace, salvo il diritto della parte adempiente di rivalersi in ogni sede per i danni eventualmente subiti.
10. Piano genitoriale
Al seguente documento si aggiunge il piano genitoriale”
Lette le note scritte depositate dalle parti, con ordinanza del 28 novembre 2025 la giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
2. Preliminarmente, occorre precisare che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nella fattispecie, le parti hanno rappresentato e documentato che entrambe risiedono abitualmente in Italia.
2.1. Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 7 dicembre 2021, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 5, comma 1 stabilisce che “I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro.”.
Nel caso di specie, al momento della conclusione dell'accordo entrambi i coniugi risultavano risiedere in Italia e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dalle parti, deve essere applicata la legge italiana.
3. La domanda di separazione deve essere accolta.
7 L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge ed idonee a tutelare l'interesse prevalente della prole.
4. La causa deve proseguire per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese deve, quindi, essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Tivoli (RM) in data 2 ottobre 2010, CP_1 alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Tivoli (RM), atto n. 136, parte 2 serie A, dell'anno 2010;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
GI GI CO IA
La div ulg a zio ne del p r e sen te p ro v v edim ento , a l di fuo ri d ell 'a m bito st re tta m en te p ro c es sua l e, è co ndiz io na ta a ll' elim ina z io ne di tu tti i da t i sen si bili in e sso co n tenu ti a i sen si d ella no rm a tiv a in m a teria d i pro t e zio ne dei da ti pe rso na li .
8