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19 aprile 2016
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1 luglio 2023
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Art. 74. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) ((48)) ----------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7 , 29 , 40 , 41 comma 2-bis , , 44 , 52 , 53 , 58 , 74 , 81 , 85 , 105 , comma 7 , 111 , comma 2-bis , 213 commi 8 , 9 e 10 , 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attivita' relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 225, comma 2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7 , 29 , 40 , 41 comma 2-bis , , 44 , 52 , 53 , 58 , 74 , 81 , 85 , 105 , comma 7 , 111 , comma 2-bis , 213 commi 8 , 9 e 10 , 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attivita' relative:
a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
c) all'accesso alla documentazione di gara;
d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
e) alla presentazione delle offerte;
f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • 63
- 1. APPALTI: Potere sanzionatorio dell’ANAC.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017) Modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorità, relativamente ad Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico. Visto il precedente Comunicato del Presidente dell'Autorità del 18.12.2013, che ha introdotto i mod. A), B) e C) per le comunicazioni di notizie utili da annotare nel Casellario informatico riferite agli …
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Giurisprudenza • 219
- 1. TAR Bologna, sez. II, sentenza 19/12/2016, n. 1039Provvedimento: […] Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del principio dell'immodificabilità dell'offerta, dell'art. 74/2 e dell'art. 90/7 del codice dei contratti pubblici, nonché eccesso di potere per carenza d'istruttoria, difetto di presupposto, violazione della legge di gara e della par condicio . […] c) che gli elementi essenziali per la partecipazione di cui all'art. 74/2 del codice dei contratti pubblici sono presenti: per quanto in particolare attiene all'identificazione dell'offerente, non vi è dubbio che l'offerente nel caso di specie è la MA (come nel caso della UT è, appunto, la UT);Leggi di più...
- carenza di istruttoria·
- requisiti generali per la partecipazione alle gare·
- par condicio·
- principio di immodificabilità dell'offerta·
- art. 90 d.lgs. 163/2006·
- appalti pubblici·
- risarcimento danni·
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione·
- procedura negoziata·
- accesso agli atti amministrativi·
- aggiudicazione di appalto·
- eccesso di potere·
- violazione art. 38 d.lgs. 163/2006·
- difetto di motivazione