Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
Ai sensi del terzo comma del'art. 183 legge fall., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 255 del 1974, il termine breve per il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa dalla Corte d'appello in sede d'impugnazione della pronunzia che respinge il concordato preventivo e dichiara il fallimento, decorre non dalla data d'affissione della pronunzia, ma da quella di ricezione della comunicazione del dispositivo della stessa. Sicché, nell'ipotesi in cui sia stato ritualmente notificato il dispositivo della sentenza al procuratore domiciliatario dell'appellante, questo deve proporre (a pena d'inammissibilità) il ricorso per cassazione nel termine di sessanta giorni da tale data e non nel termine dell'art. 327 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 7013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7013 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCI Consigliere
Dott. Giuseppe SALMÈ Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. relatore
Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
US NO, US SE, US TO IT, US NT, US AU, US PI, US GI, US LA, elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini 96, presso l'avv. Attilio Caroselli, e rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'avv. Piero Funari di Cosenza
- ricorrenti -
contro
Curatela del Fallimento della sdf NI ON e soci in persona del curatore avv. Giuseppe Donnangelo, elettivamente domiciliato in Roma, L.re delle Navi 30 presso l'avv. Giuseppe Naccarato e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Serafino Trento di Cosenza
- controricorrente -
nonché nei confronti di
Commissario giudiziale del conc.preventivo della sdf NI ON
Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania s.p.a. - CARICAL
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n.239 del 3.4.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.3.99 dal Relatore Cons. Luigi Macioce.
Udito l'avv. Serafino Trento per il controricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio A.Sepe che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso ed il rigetto del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreti 18.5.92 e 12.1.94 il Tribunale di Rossano ammetteva alla procedura di concordato preventivo - in accoglimento delle proposte domande - tanto la s.d.f. NI ON e la s.n.c. "US ON (le cui passività la prima dichiarava di aver rilevato) quanto i soci US NT, LA, GI, NO, SO IM, TO IT, PI, SE e AU. Adottati i provvedimenti di cui agli artt. 163 e segg. L.F., dichiarato il decesso del socio US SO IM, non intervenivano le adesioni dei creditori ai sensi degli artt. 177 e 178 L.F. ed il Tribunale, disposta la convocazione dei debitori, con sentenza 23.4.96 dichiarava il fallimento della s.d.f. NI ON e dei soci US NT, LA, GI, NO (soci della sdf) di US TO IT, PI, SE, AU e SO IM (deceduto ed in prosieguo rappresentato dall'erede OR RE).
La sentenza era impugnata dai soci US NO, SE, TO IT, NT, AU, PI, GI e LA nei riguardi del fallimento della sdf ON ON, del commissario giudiziale del concordaro e del creditore s.p.a. Carical. L'adita Corte di Catanzaro, con sentenza 3.4.97 (comunicata il 10 ed 11 aprile 1997), rigettava l'appello affermando in motivazione:
1. Che, quand'anche fosse stato nullo l'originario decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo (posto che una società di fatto quale la ON ON era priva del requisito di cui all'art. 160 n. 1 L.F.), da ciò non derivava alcuna conseguenza in ordine alla contestata dichiarazione di fallimento, questa essendo stata emessa per autonoma considerazione dello stato di insolvenza della società stessa.
2. Che a tal ultimo proposito andava considerato che:
- l'amministratore della s.d.f. aveva, nella istanza di ammissione, indicato quali debiti sociali le scoperture di conto dei propri soci per oltre 824 milioni;
- nella richiesta erano esposti debiti privilegiati verso l'Erario per oltre 672 milioni di lire e debiti chirografari verso la Banca del Sud per lire 134 milioni (questi ultimi già gravanti sulla s.n.c.);
- tutti gli appellanti si erano qualificati soci della s.d.f. ed avevano aderito alle domande di ammissione ex art. 160 L.F.;
- la condizione di assoluta illiquidità emergeva anche dalla relazione del commissario giudiziale;
- infine, non sussisteva, ad escludere l'insolvenza, alcun "pactum de non petendo" con la Carical, posto che nella sua lettera 8.11.95 erano ravvisabili solo proposte non accettate.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i signori US con atto notificato, al curatore del fallimento della s.d.f. ON ON e dei soci, in data 11.3.1998 nonché, al Commissario Giudiziale ed alla Carical, alle date del 10 e del 9 marzo 1998. Si è costituita la sola intimata curatela con controricorso notificato il 16.4.1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla cognizione dei due motivi del ricorso (con i quali i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 160 n. 1 - 5 - 147 L.F. e vizio di motivazione) deve essere anteposta la cognizione del pregiudiziale rilievo di inammissibilità dell'atto introduttivo, formulato dal controricorrente curatore con riguardo alla sua notifica oltre i sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura della cancelleria, del dispositivo della sentenza impugnata. Il rilievo è fondato ed il ricorso deve essere, conseguentemente, dichiarato inammissibile. Giova, al riguardo, considerare quanto appresso.
1. Dalla lettura degli atti, consentita dalla natura del vizio denunziato (cass. 9026/93), emerge infatti che il cancelliere della Corte di Catanzaro comunicò il dispositivo della sentenza 239/97 - in una copia per ciascuno dei tre difensori degli appellanti (odierni ricorrenti) e le tre copie a mani del procuratore domiciliatario degli stessi - in data 11.4.1997, e che il ricorso per cassazione è stato notificato alla curatela oggi costituita in data 11.3.1998. 2. Ai sensi dell'art. 183 3^ comma L.F., nel testo risultante dopo la sentenza additiva 255/74 della Corte Costituzionale, il termine breve per il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello (in sede di impugnazione della pronunzia che respinge il concordato e dichiara il fallimento) decorre non già dalla data di affissione della pronunzia ma da quella di ricezione della comunicazione del dispositivo della pronunzia stessa. In tal guisa la Corte delle leggi, pur lasciando immutato il meccanismo acceleratorio dell'impugnazione di legittimità affidato alla mera comunicazione dell'Ufficio, ne ha corretto lo strumento conoscitivo imponendo l'adozione della modalità che assicuri la effettiva conoscenza della decisione.
3. È poi indiscutibile che le impugnazioni della sentenza 23.4.96 del Tribunale e di quella 3.4.97 della Corte di Catanzaro fossero regolate dall'art. 183 L.F. Questa Corte, infatti, ha anche di recente ricordato (cass. 8323/97- 6565/96- 3425/96- 7533/90) che la sentenza che respinge il concordato e dichiara il fallimento non è suscettibile di opposizione ex art. 18 L.F. ma solo dell'appello previsto dall'art. 183 e che la prevalenza dell'impugnazione ordinaria sull'opposizione dinanzi allo stesso Giudice è correlata tanto alla mera conseguenzialità del fallimento rispetto alla reiezione della istanza di omologazione del concordato quanto alla natura di ordinario giudizio di cognizione del procedimento concluso con la reiezione o l'omologa (vd.Cass. 660/92): e ciò in coerenza ". .con la sopra rammentata affermazione relativa alla individuabilità del mezzo di impugnazione proprio della parte della pronunzia che sia strutturalmente e funzionalmente prevalente" (cass. 83 )23/97 cit.).
4. E da tali premesse discende che, ritualmente notificato il dispositivo della sentenza al procuratore domiciliatario degli appellanti in data 11.4.97, questi avrebbero avuto il solo termine di sessanta giorni da tal data per proporre il ricorso per cassazione e non già - come erroneamente ritenuto il termine di cui all'art. 327 c.p.c.: e di qui la indiscutibile inammissibilità del ricorso, più
volte affermata da questa Corte (cass. 5067/97- 9026/93- 4541/93- 628/87).
5. Nè, da ultimo, ad escludere la cogenza dell'indicata comunicazione 11.4.97 varrebbe rilevare che la notificazione "de qua", in quanto effettuata in unica copia per tutte ed otto le parti difese dagli stessi procuratori, sarebbe nulla come affermato da questa Corte, con riguardo alla notificazione ad impulso di parte (cfr. S.U. 9859/97 e 3072/98- 1760/98). Se, infatti, il vizio di nullità della notifica in unica copia è collegato alla inidoneità alla funzione acceleratoria di un atto ad impulso di parte privo della specifica indicazione dei destinatari (l'unico procuratore essendo di essi il mero consegnatario), nessuna inidoneità è ravvisabile nell'atto di notificazione proveniente dall'Ufficio nel quale la funzione acceleratoria è oggettivamente assegnata dalla legge nei riguardi di tutte le parti assistite dallo stesso procuratore.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite della controricorrente curatela graveranno sui ricorrenti in solido.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a corrispondere alla controricorrente curatela lire 123.000 per spese e lire 10.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999