TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13629 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(SVIZZERA, 19/08/1956), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GIANNOTTI AMEDEO GIULIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(BULGARIA, 03/07/1969), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. AMICUCCI ANNALISA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
04/01/2012 contraeva in Parigi matrimonio con , Controparte_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva,
quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Adottati i provvedimenti provvisori, la causa veniva rinviata per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Rilevato preliminarmente che successivamente al deposito dell'atto di matrimonio tradotto il fascicolo non è stato posto in visione del giudice relatore nella cartella “scrivania” della consolle del magistrato, ritiene il
Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto in data 04/01/2012.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13629/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria 3
istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Pt_1
(SVIZZERA, 19/08/1956) e
[...] Controparte_1
(BULGARIA, 03/07/1969) relativamente al matrimonio contratto a Parigi in data 04/01/2012;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13629 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(SVIZZERA, 19/08/1956), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GIANNOTTI AMEDEO GIULIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(BULGARIA, 03/07/1969), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. AMICUCCI ANNALISA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
04/01/2012 contraeva in Parigi matrimonio con , Controparte_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva,
quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Adottati i provvedimenti provvisori, la causa veniva rinviata per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Rilevato preliminarmente che successivamente al deposito dell'atto di matrimonio tradotto il fascicolo non è stato posto in visione del giudice relatore nella cartella “scrivania” della consolle del magistrato, ritiene il
Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto in data 04/01/2012.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13629/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria 3
istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Pt_1
(SVIZZERA, 19/08/1956) e
[...] Controparte_1
(BULGARIA, 03/07/1969) relativamente al matrimonio contratto a Parigi in data 04/01/2012;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/02/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi