Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1176/2024 promossa da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
, (C.F. , C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F. e (C.F. , rappresentati e C.F._9 Parte_10 C.F._10
difesi dagli avv.ti Daniele Dalfino e Sergio Scibetta, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Enrico Pistone Nascone, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 16.04.2024, gli odierni ricorrenti chiedono – previo accertamento del proprio diritto alla percezione dell'indennità di buonuscita/trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto entro il termine di tre mesi dal decorso di dodici mesi dalla data di cancellazione dal ruolo per il raggiungimento dei limiti di età o entro il termine di tre mesi dal decorso di ventiquattro mesi dalla data di cancellazione dal ruolo nell'ipotesi di pensionamento anticipato – condannarsi
Si è costituito in giudizio il , deducendo variamente l'infondatezza del Controparte_1
ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va ricordato in punto di diritto che l'art. 52, comma 8, della L.R. n. 9/2015 – la cui formulazione originaria disponeva che “Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati” - era stato inizialmente modificato dall'art. 1, comma 8, lett. b), della L.R. n. 12/2015 (a tenore del quale “Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni”) e, successivamente, dall'art. 22, comma 4, della L.R. n. 8/2018 (ai sensi del quale “Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147”), il quale è stato a sua volta abrogato dall'art. 1 della L.R. n. 16/2018.
Tanto premesso, giova evidenziarsi come non appaiano condivisibili le deduzioni prospettate dai ricorrenti in ordine ai tempi e ai modi di corresponsione del trattamento di fine servizio, dovendosi sul punto pienamente concordare con la Corte di Appello di Palermo (cfr. sentenza 28 ottobre 2024,
n. 764), la quale ha recentemente ritenuto che “la descritta successione normativa abbia determinato il ripristino della disciplina precedente (art. 1, comma 8, l.r. n. 12/2015) che, dunque, era in vigore anche alla data del pensionamento degli appellanti. Infatti, nel regime di successione delle leggi la mera abrogazione, che si verifica quando la disciplina successiva abbia come unico contenuto ed unico effetto di eliminare una disciplina precedente senza curarsi di sostituirla con altra, determina la reviviscenza della norma previgente rispetto a quella abrogata (Cass. n.
25551/2007 in motivazione e Cass. n. 3592/22 in motivazione). Ciò si è verificato nella specie dato che l'art. 1 legge r. n. 16/2018 ha disposto la mera eliminazione dell'art. 22, comma 4, l. r. n. 8 del 2018, cioè della norma che aveva modificato il comma 8 dell'art. 52 l. r. 9/2015. Diversamente opinando si creerebbe un inammissibile vuoto normativo perché la disposizione ha come unico precetto la eliminazione della norma abrogata (art. 22 comma 4 l. n. 8/2018). Pertanto, alla luce della disciplina contenuta nell'ottavo comma dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015, nel testo qui applicabile, il termine di ventiquattro mesi e 90 giorni per il pagamento del TFS decorrere dalla maturazione dei requisiti introdotti dalla legge n. 214/2011”.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e alle oscillazioni giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo