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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/11/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2895/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 24 Ottobre 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata a [...], il [...], Parte_1 residente in [...], rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli
Avvocati Luigi Coluccia e Giuseppe Fersini
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Valeria Giroldi, Salvatore Graziuso e Marcello Raho,
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 16/3/2021, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione IOS n.46101832 e di pensione SOS
n.47102880 – espone che con missiva del 17 Luglio 2007 chiedeva la CP_1 restituzione della somma di € 12.621,73, secondo l'Ente indebitamente versata sulla pensione IOS dall'1/3/2001 al 31/7/2007, che con comunicazione di indebito del 19 Gennaio 2010, riferita alla stessa prestazione e al medesimo arco temporale, chiedeva la restituzione di € 12.522,43, preannunciando che CP_1 avrebbe operato da Marzo 2010 una trattenuta pari al 20% della pensione, e con missiva del 12/12/2019 reiterava la richiesta restitutoria, comunicando anche che, a partire dalla prima rata utile, avrebbe trattenuto la somma di €
80,00 mensili.
Parte ricorrente espone, inoltre, che l' , per recuperare l'indebito, non ha CP_2 corrisposto la pensione IOS da Gennaio 2008 a Dicembre 2010 e la pensione SOS ad Agosto 2007 e negli anni 2008 e 2009 e che da Gennaio 2011 ha continuato ad operare trattenute sulla pensione IOS, rileva che il diritto dell' al recupero della somma chiesta in restituzione si è estinto per CP_1 avvenuto pagamento della stessa e che l' ha trattenuto sulle pensioni in CP_2 godimento alla ricorrente un importo superiore a quello dell'indebito, rappresenta che in data 29/10/2020 ha proposto, invano, ricorso amministrativo avverso la missiva del 12/12/2019 e chiede testualmente:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“a) ordinare all' di annullare la posizione debitoria della somma di € CP_1
12.522,43 della sig.ra nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
b) Dichiarare estinto il debito di € 12.522,43 dovuto dalla sig.ra
[...]
nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
c) Condannare l' alla restituzione della somma di € 9.784,12 trattenute fino al CP_1 marzo 2021 sulla Pensione IOS n.46101832 già detratto il debito di € 12.522,43
(22.306,55 – 12522,43 = 9.784,12), oltre interessi e rivalutazione;
o di quella altra somma maggiore o minore che il sig. Giudice riterrà equo quantificare;
d) Condannare l' alla restituzione di tutte le altre somme che dal marzo 2021 CP_1 in poi andrà a trattenere per il debito di € 12.522,43 già soddisfatto, maggiorate dagli interessi legali e rivalutazione monetaria.
e) condannare l' al pagamento delle Controparte_3 spese, diritti ed onorari di avvocato a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è costituito in giudizio l' con memoria depositata il 14/11/2022, nella CP_1 quale chiede il rigetto del ricorso affermando la correttezza del proprio operato, rilevando che l'indebito è derivato dalla ricostituzione della pensione IOS della ricorrente, effettuata a seguito della liquidazione del trattamento SOS con decorrenza 09/2005 - in quanto la domanda di pensione di reversibilità è stata presentata dalla ricorrente nel 2006, allorché ella viveva ancora all'estero, in
Svizzera, con la conseguenza che con la liquidazione della pensione SOS con decorrenza Settembre 2005 si è contestualmente proceduto alla ricostituzione della pensione IOS sulla quale era stato indebitamente versato il trattamento minimo, non spettante ai residenti all'estero - e rilevando che l'indebito è stato annullato perchè integralmente recuperato mediante trattenute effettuate fino a
Luglio 2022 sulle pensioni in godimento alla ricorrente.
Con nota depositata il 15/11/2022 l' ha altresì eccepito l'estinzione per CP_1 prescrizione quinquennale del diritto del ricorrente a chiedere il pagamento dei ratei pensionistici non corrisposti.
2 Con le note depositate in data 11/5/2023 parte ricorrente ha allegato e documentato che l' ha continuato ad operare trattenute sulla pensione CP_2
IOS da Aprile 2021 a Luglio 2022.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, in primo luogo, ricordare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la CP_2 necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr.
Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio 2011).
Tanto premesso, nel caso in esame deve, innanzitutto, osservarsi che nella missiva del 17 Luglio 2007, allegata al ricorso, si legge “Gentile Signora, a seguito del ricalcolo della prestazione in oggetto, è stato accertato che per il periodo dal
01/03/2001 al 31/07/2007 lei ha riscosso un importo superiore a quanto spettante per il seguente motivo: A seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta. L'importo riscosso in più ammonta a euro 12.621,73.
Con successiva comunicazione le saranno fornite informazioni in merito alle modalità del recupero della somma indebita ovvero all'eventuale applicazione della sanatoria e al conseguente recupero della somma residua”.
La lettera inviata da il 19 Gennaio 2010, anche essa allegata al ricorso, CP_1 afferma: “Gentile Signora, con lettera del 17/07/2007 le è stato comunicato che, per il periodo dal 01/03/2001 al 31/07/2007, sono stati pagati € 12.522,43 in più sulla sua pensione cat. IOS n.46101832 per il seguente motivo: A seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta.
La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta pari al 20% sulla sua pensione a partire da mese di marzo 2010”.
3 Infine, nella comunicazione inviata da il 12 Dicembre 2019, pure allegata CP_1 al ricorso, si legge “Gentile Signora, le è stato comunicato che, per il periodo dal
01/03/2001 al 31/07/2007, sono stati pagati € 12.522,43 in più sulla sua pensione cat. IOS n.46101832 per i seguenti motivi: Sono state riscosse quote
d'integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta di
180,00 euro mensili sulla sua pensione a decorrere dalla prima data utile”.
In ordine alle predette missive, deve, innanzitutto, osservarsi che risulta pacifico tra le parti che le stesse si riferiscono al medesimo indebito.
Del resto, sebbene indichino un importo leggermente differente (€ 12.621,73 la prima ed € 12.522,43 le altre due), sono relative alla medesima prestazione
(pensione IOS) e al medesimo arco temporale (dall'1/3/2001 al 31/7/2007).
Ancora deve rilevarsi che la fondatezza della pretesa restitutoria non è contestata da parte ricorrente, la quale nulla deduce sul punto.
Parte ricorrente sostiene che l'indebito è stato integralmente recuperato, eccepisce conseguente estinzione per adempimento del diritto di credito dell' CP_1
e lamenta che l' ha trattenuto un importo superiore a quello chiesto in CP_2 restituzione, considerato che, oltre ad aver operato trattenute sulla pensione IOS da Gennaio 2011, negli anni precedenti non ha regolarmente corrisposto i trattamenti pensionistici.
Orbene, è pacifico tra le parti, e comunque dimostrato dagli estratti del Cassetto
Previdenziale del cittadino allegati al ricorso, che la ricorrente è titolare di due prestazioni pensionistiche, pensione SOS n. 47102880 e pensione IOS n.
46101832.
Dai predetti documenti risulta, inoltre, che la pensione SOS non è stata versata ad Agosto 2007 e negli anni 2008 e 2009 e che la pensione IOS non è stata corrisposta negli anni 2008, 2009 e 2010 (sugli estratti del Cassetto
Previdenziale in corrispondenza dei relativi ratei pensionistici vi è annotazione
“non pagato”).
Deve, inoltre, osservarsi che sul punto nella memoria di costituzione (cfr pagg. 2-
3) si legge che “Il pagamento della pensione SOS 47102880 è stato effettuato cumulativamente con il trattamento IOS/46101832 presso l'indicato ufficio postale di Patù. L'ufficio ha restituito la rata 08/2007 per “validità scaduta”.
Analoga sorte hanno subito i ratei dal 01/2008 al 05/2008.
Conseguentemente il pagamento di entrambe le pensioni è stato trasferito a cassa sede fino al 31/12/2010. Dal 01.01.2011 i trattamenti sono stati regolarmente erogati. Sulle mensilità da tale decorrenza è stata operata una
4 trattenuta a titolo di ripetizione rateale tramite compensazione delle somme indebitamente lucrate pari ad € 12.671,73. Tale recupero rateale, principiato con il rateo 03/2010, si è interrotto con il rateo 07/2022, atteso l'integrale recupero delle somme dovute dalla ricorrente, con annullamento del relativo indebito”.
Deve, quindi, rilevarsi che parte convenuta riconosce che da Agosto 2007 a
Gennaio 2011 il pagamento dei ratei pensionistici non è stato regolarmente corrisposto.
In ordine alla ragione del mancato pagamento dei predetti ratei, parte ricorrente sostiene che la stessa è legata al recupero dell'indebito, mentre si limita a CP_1 fare generico riferimento a problemi di pagamento da parte dell'ufficio postale e ad eccepirne, con le note depositate il 15/11/2022, l'intervenuta prescrizione, senza tuttavia affermare in alcun modo l'insussistenza del diritto della ricorrente alle prestazioni pensionistiche non erogate.
Ancora si rileva che dai cedolini di pensione allegati al ricorso e dai cedolini di pensione allegati alle note depositate dal ricorrente in data 11/5/2023 risulta che da Gennaio 2011 fino a Luglio 2022 l' ha operato trattenute sulla CP_2 pensione IOS in godimento alla ricorrente.
Deve, pertanto, osservarsi che i punti controversi del giudizio riguardano la sussistenza del diritto della ricorrente di imputare al recupero dell'indebito il mancato pagamento dei suddetti ratei e, quindi, la determinazione dell'importo trattenuto dall' a titolo di recupero dell'indebito. CP_1
Come detto, parte convenuta, con le note depositate il 15/11/2022, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto della ricorrente a chiedere l'erogazione dei ratei pensionistici non versati.
Sul punto deve, innanzitutto, evidenziarsi che la ricorrente non ha avanzato domanda di erogazione dei ratei non pagati tra il 2007 e il 2010, ma si è limitata a detrarre i relativi importi dalla somma oggetto dell'indebito, eccependo, quindi, la compensazione tra i due debiti.
Occorre, pertanto, richiamare l'art. 1242 c.c. che, nel disciplinare gli effetti della compensazione, al comma 2 stabilisce: “La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti”.
Ai sensi della citata norma, pertanto, un credito prescritto può porsi in compensazione con un debito, purchè la prescrizione non fosse già maturata nel momento in cui si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Orbene, nel caso di specie l'indebito è stato comunicato per la prima volta alla ricorrente con missiva del 17/07/2007 (ed è relativo al periodo dal 1/3/2001 al
31/7/2007), mentre i ratei non pagati riguardano la mensilità di Agosto 2007 e i
5 ratei degli anni 2008, 2009 e 2010, sicchè deve ritenersi che, nel momento in cui si è verificata la coesistenza dei debiti, il diritto di richiedere il pagamento dei ratei pensionistici non corrisposti non era prescritto.
Poiché, quindi, i due debiti, entrambi liquidi ed esigibili, possono essere legittimamente posti in compensazione tra loro, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è da ritenersi infondata, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla disciplina della sua rilevabilità e alla tempestività della sua proposizione.
Conseguentemente si ritiene che i ratei pensionistici non pagati da Agosto 2007
a Dicembre 2010 debbano considerarsi a compensazione della somma indebita chiesta in restituzione da , non avendo l' dedotto alcun altro motivo CP_1 CP_2
a giustificazione del mancato versamento di tali ratei.
Quanto al relativo importo, deve rilevarsi che dagli estratti del Cassetto
Previdenziale del cittadino, allegati n.2 e 3 al ricorso, (i calcoli dettagliatamente delineati in ricorso, peraltro, non sono stati peraltro specificatamente contestati dall' ), risulta che i ratei non corrisposti della pensione SOS 47102880 CP_1
(Agosto 2007 e anni 2008 e 2009) sono pari ad € 3.482,00 e i ratei non corrisposti relativi alla pensione IOS n. 46101832 (anni 2008, 2009 e 2010) sono pari ad € 9.806,00.
Non si può invece tener conto dei ratei di pensione IOS non pagati da per CP_1
l'anno 2007 perché non è stato allegato al ricorso l'estratto del Cassetto
Previdenziale relativo a tale anno.
La somma di € 13.288,00 (3.482,00 + 9.806,00), trattenuta da Agosto 2007 a
Dicembre 2010 mediante l'omesso versamento dei ratei pensionistici in godimento alla ricorrente, deve, quindi, considerarsi trattenuta a titolo di recupero dell'indebito.
Deve, peraltro, rilevarsi che la stessa risulta anche superiore all'importo del debito stesso (sia che si consideri quello di €12.621,73 di cui alla missiva del
17/07/2007, sia che si consideri quello di € 12.522,43 di cui alle missive del
17/07/2007 e del 19/01/2010).
Ancora si osserva che dagli estratti del Cassetto Previdenziale del cittadino, allegati al ricorso, risulta che i ratei non corrisposti (“stato non pagato”) della pensione SOS negli anni 2008 e 2009 sono complessivamente pari ad €
3.482,00 e ad € 25,00 per l'anno 2007, per complessivi € 3.507,00 e che i ratei non corrisposti relativi alla pensione IOS negli anni 2008, 2009 e 2010 ammontano a complessivi € 9.806,00.
Riassumendo, dagli atti di causa risulta che da Agosto 2007 a Dicembre 2010, mediante l'omesso versamento delle pensioni in godimento alla ricorrente, è
6 stata trattenuta la somma complessiva di € 13.313,00, somma che risulta superiore all'importo dell'indebito, sia che si consideri quello di €12.621,73 di cui alla missiva del 17/07/2007, sia che si consideri quello di € 12.522,43 di cui alle missive del 19/01/2010 e del 12/12/2019 e oggetto della domanda giudiziale.
Si deve dunque ritenere che alla data del 31/12/2010 l'indebito era già stato integralmente recuperato e conseguentemente, si devono ritenere prive di giustificazione le trattenute operate dall' dal Gennaio del 2011 in poi, sulla CP_1 cui entità si rileva quanto segue.
Deve nuovamente evidenziarsi che, a fronte delle specifiche deduzioni di parte ricorrente, l' non ha contestato i calcoli esposti in ricorso ma ha esposto CP_1 una ricostruzione che appare contraddittoria.
Nella memoria di costituzione si legge, infatti, che “Dal 01.01.2011 i trattamenti sono stati regolarmente erogati, come da allegati. Sulle mensilità da tale decorrenza è stata operata una trattenuta a titolo di ripetizione rateale tramite compensazione delle somme indebitamente lucrate pari ad € 12.671,73.
Tale recupero rateale, principiato con il rateo 03/2010, si è interrotto con il rateo 07/2022, atteso l'integrale recupero delle somme dovute dalla ricorrente, con annullamento del relativo indebito”.
Deve, quindi, rilevarsi che afferma di aver trattenuto la complessiva somma CP_1 di € 12.671,73, mediante trattenute operate fino al rateo 07/2022, ma si contraddice in ordine al momento in cui ha cominciato a recuperare l'indebito, posto che dapprima afferma che la trattenuta è stata operata con decorrenza
“dal 01.01.2011” e poi che il recupero ha avuto inizio “con il rateo 03/2010”.
Dal canto suo la ricorrente ha allegato all'atto introduttivo del giudizio i cedolini relativi alla pensione IOS erogata da Gennaio 2011 a Marzo 2021 (data di deposito del ricorso), fornendo, così, la prova che in tale arco temporale l' CP_2 ha operato trattenute per la complessiva somma di € 9.018,55.
Inoltre, parte ricorrente ha allegato alle note depositate l'11/5/2023 i cedolini di pensione da Aprile 2021 a Dicembre 2021 e da Aprile 2022 Luglio 2022 (allegato n.16), dai quali risulta che ha trattenuto sulla pensione IOS l'ulteriore CP_1 somma di € 2.979,18.
Deve, quindi, ritenersi debitamente documentato che da Gennaio 2011 a Luglio
2022 ha trattenuto la complessiva somma di € 11.977,33 sulla pensione CP_1
IOS.
E allora dagli atti di causa risulta documentato che da Agosto 2007 a CP_1
Luglio 2022 attraverso la mancata erogazione dei ratei di pensione SOS e IOS e
7 attraverso le trattenute sulla pensione IOS abbia trattenuto la complessiva somma di € 25.310,33 (13.313,00 + 11.997,33 = 25.310,33).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi estinto per adempimento l'indebito di € 12.522,43 di cui alle missive del 17/07/2007, del 19/01/2010 e del 12/12/2019 e, pertanto, deve ordinarsi all' di annullare la relativa posizione debitoria. CP_1
Deve, inoltre, condannarsi l' alla restituzione della somma trattenuta in CP_2 eccedenza rispetto all'importo dell'indebito, che si ritiene pari ad € 12.787,90
(25.310,33 - 12.522,43) oltre accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività svolta, vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara estinto per adempimento l'indebito di € 12.522,43 di cui alle missive del
17/7/2007, del 19/1/2010 e del 12/12/2019.
Condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente della somma CP_1 trattenuta in eccedenza apri ad € € 12.787,90, oltre accessori di legge.
Condanna al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi in € CP_1
2.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 24 Ottobre – 18 Novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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