Articolo 8 della Legge 19 agosto 1948, n. 1180
Articolo 7Articolo 9
Versione
28 settembre 1948
Art. 8.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni al bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 28 settembre 1948