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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1403/2017 del registro generale affari contenziosi, avente ad oggetto: responsabilità professionale medica
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Vincenzo Liguori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli
al Centro Direzionale is. f4
- Attrice -
E
(c.f. e p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa – in virtù di mandato del 16.9.2019 – congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Franco Marruso e dall'avv.
Emma Tortora, con i quali è elettivamente domiciliata presso la
[...]
, con sede in , alla via Nizza n. 146 Controparte_2 CP_1
- Convenuta –
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni di cui ai rispettivi scritti difensivi,
chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 16.2.2017, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento e la declaratoria della responsabilità
contrattuale dell'ente convenuto ai sensi degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1218, 1228 c.c. e 2
D.lgs. 206/2005 o, in subordine, della sua responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e,
in via gradata, ex artt. 2043 e 2049 c.c., in ordine alla produzione dell'evento dannoso occorsole il 21.2.2015. Parte ricorrente assumeva: di essersi recata in tale data al Pronto
Soccorso del P.O. di Nocera Inferiore per un malore dovuto a bronchite cronica;
di essere stata fatta accomodare su una sedia a rotelle con cui veniva trasportata presso il reparto di radiologia al fine di effettuare esami strumentali;
di essere caduta durante il tragitto a causa del distacco di una delle rotelle della sedia, maldestramente governata da uno dei sanitari in servizio presso la struttura;
di avere riportato, in conseguenza della caduta, la frattura dell'epifisi distale del radio sinistro, refertata e curata presso lo stesso P.O. dell' , CP_2
da cui residuavano postumi di natura permanente tali da incidere sia sull'integrità
psicofisica di essa ricorrente, sia sulla sua capacità produttiva di reddito attuale e futura, di cui chiedeva il risarcimento in tale sede.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata il 5.1.2018, si costituiva l' , la quale, eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per sua CP_2
indeterminatezza e la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, assumeva, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa,
mancando in atti la prova che la caduta della ricorrente fosse conseguenza del malfunzionamento della sedia a rotelle utilizzata per il suo trasporto al reparto di radiologia, concludendo, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, la causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU
medica e, mutato il giudice, veniva riservata in decisione con provvedimento del 31.10.2024
con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della domanda, atteso che la stessa risulta essere completa, determinata e dettagliata in ogni sua parte. Peraltro, le dettagliate eccezioni e argomentazioni spiegate dall' fin dalla comparsa di risposta CP_2
2 inducono a ritenere che questa abbia ben compreso il tenore e il contenuto dell'avversa domanda. Anche l'improcedibilità della domanda è stata superata dall'esperimento della mediazione disposta dal Giudice con provvedimento dell'1.7.2021.
Venendo al merito, appare opportuno, in ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue e alla ripartizione dei relativi oneri probatori, premettere quanto segue.
Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito di quella contrattuale.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n.
132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle
“lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
In virtù del contratto di assistenza sanitaria la struttura deve, quindi, fornire al paziente una prestazione articolata, definita genericamente di assistenza sanitaria, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione e accessori. Tra questi va certamente annoverato l'obbligo di sorveglianza del paziente e di adozione delle cautele necessarie alla salvaguardia della sua incolumità
durante la degenza ospedaliera, mettendo a sua disposizione strumenti e presidi idonei all'uso specifico richiesto dal caso. Ne consegue che la responsabilità
ipotizzata dalla in capo al P.O. di Nocera Inferiore, quale conseguenza della caduta Pt_1
procuratale della rottura della sedia a rotelle su cui la stessa veniva trasportata per essere sottoposta a radiografia del torace, deve essere ricondotta entro il paradigma degli artt. 1218
3 c.c. e 1228 c.c., così che grava sulla parte attrice il solo onere di allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di protezione, spettando alla struttura sanitaria l'onere di dimostrare l'adempimento dello stesso o l'impossibilità di adempiere per causa alla stessa non imputabile.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, e venendo al caso di specie, risulta innanzitutto non contestato, in base agli atti di causa, che in data 21.2.2015 si recava al Parte_1
Pronto Soccorso del P.O. di Nocera Inferiore a causa di un malore dovuto a bronchite cronica. Nel mentre la stessa veniva trasportata su una sedia a rotelle al fine di essere sottoposta ad esami strumentali presso il reparto di radiologia, la ricorrente subiva una caduta a causa della rottura del presidio su cui la stessa veniva trasportata. Tale circostanza,
genericamente contestata dall'ente convenuto, risulta, invero, suffragata non solo dalla prova testimoniale raccolta in corso di causa (cfr. dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
all'udienza del 28.9.2020 “…il portantino stava conducendo mia madre su di una
[...]
sedia rotelle allorquando una rotella si distaccò e mia madre cadde in avanti sul pavimento;
…” e dalla teste all'udienza dell'8.6.2021 “…ricordo che Testimone_2
mentre venne trasportata sulla sedia una rotella della stessa si staccò la sedia si bloccò
all'improvviso e mia suocera cadeva in avanti con il braccio sotto…”) ma anche dalla documentazione versata in atti (cfr. diario clinico del Verbale di accettazione al Pronto
Soccorso del 21.2.2015 in cui si legge “Alle ore 16.00 circa la paziente mentre attendeva in radiologia di effettuare la Rx torace cadeva dalla sedia a rotelle riportando frattura dell'epifisi distale del radio;
la figlia riferisce che la madre sarebbe caduta dalla sedia perché
rotta…”).
Ne consegue che deve ravvisarsi un inadempimento dell'obbligo di fornire adeguati presidi per la sicurezza della paziente, imputabile alla struttura convenuta, posto che la caduta della
è certamente ascrivibile alla rottura della sedia a rotelle su cui la stessa veniva Pt_1
trasportata presso altro reparto, al fine di essere sottoposta ad esame radiologico.
Invero, l'accoglimento della paziente nella struttura ha implicato la messa a disposizione del proprio personale e di tutti i mezzi occorrenti per i trattamenti sanitari, i quali devono risultare idonei all'utilizzo cui sono destinati.
4 La circostanza dedotta dalla trova, infine, ulteriore conferma nell'elaborato peritale Pt_1
depositato in data 13.4.2023, ove il CTU afferma “…Nessun dubbio circa la individuazione del nesso di causalità, essendo applicabili i principali criteri di verifica medico-legali
(topografico, cronologico e dell'efficienza quali e quantitativa ecc.) e risultando le lesioni riportate compatibili con la dinamica dell'incidente. Le lesioni riportate possono considerarsi diretta conseguenza del trauma lesivo subito in seguito all'incidente occorsogli per dinamica, periodo di evoluzione clinica e documentazione sanitaria in atti.”
A tal riguardo, è opportuno precisare che, per giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, nè esonera la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume.
Pertanto, la CTU è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (da ultimo, in tali termini,
Cass. n. 30218/17).
Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie conoscenze tecniche specialistiche (non solo per la comprensione dei fatti accertati, ma) ai fini della loro stessa rilevabilità - ipotesi, questa,
ricorrente nel presente giudizio -, la consulenza tecnica presenta carattere c.d. percipiente,
sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (cfr., per tutte, Cass. n. 4792/13). Con l'ulteriore precisazione che, affinché possa essere disposta tale consulenza “esplorativa”, la parte deve quanto meno dedurre - come in effetti ha provveduto a fare la ricorrente nel caso in esame
- i fatti posti a fondamento del proprio diritto, ossia deve allegare le circostanze che necessitano di tali imprescindibili accertamenti tecnici (Cass. n. 11001/03; Cass. S.U. n.
9522/96).
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene provato il danno patito dalla Pt_1
nonché il nesso di causalità tra la condotta imperita e negligente della struttura che prese in cura la ricorrente e i danni da lei subiti – essendo pienamente condivisibili le conclusioni cui
5 è pervenuto il CTU, in quanto immuni da vizi logico-giuridici e fondate su un'attenta analisi,
anche anamnestica, di tutti i dati documentali disponibili.
La struttura convenuta, sulla quale gravava l'onere di provare che la prestazione per cui è
causa fosse stata correttamente adempiuta (avendo in particolare posto in essere tutte le precauzioni idonee ad evitare che la strumentazione posta a disposizione della paziente fosse idonea allo scopo e che i danni da lei subiti rappresentassero una conseguenza inevitabile -nel senso che, quand'anche prevedibile, la stessa non era in alcun modo prevenibile - e, dunque, alla stessa non imputabile) non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, posto che non è stato affatto dimostrato che il distacco della rotella della sedia su cui la veniva trasportata era un evento del tutto imprevedibile o, in Pt_1
alternativa, imputabile ad un utilizzo anomalo della sedia imputabile alla stessa ricorrente.
Ne consegue che sussistono elementi di responsabilità professionale omissiva per imperizia e negligenza a carico della struttura sanitaria e dei sanitari che presero in cura la ricorrente,
per non aver prevenuto l'evento dannoso occorsole nel mentre la stessa veniva trasportata presso il reparto di radiologia per effettuare gli esami prescritti, per aver causato i danni dalla stessa subiti, consistiti nella frattura dell'epifisi distale del radio sx.
Deve, quindi, pervenirsi, alla luce delle anzidette considerazioni, all'affermazione della responsabilità contrattuale dell'azienda ospedaliera convenuta, la quale, per tale ragione,
va condannata al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza della caduta dalla sedia a rotelle subita in data 21.2.2015.
D'altra parte, proprio di recente si è ribadito che la struttura sanitaria, se non offre la prova liberatoria consistente nell'assenza di propria negligenza e imperizia in tutte le fasi del rapporto contrattuale con il paziente, è tenuta al risarcimento dei danni nei confronti di quest'ultimo, anche qualora non vengano accertate specifiche responsabilità dei medici che operano all'interno della stessa (Cass. n. 6850/18). Invero, una volta ricondotta la causa del danno all'adempimento della prestazione (ossia all'intervento chirurgico o all'assistenza pre e post-operatoria), la responsabilità della struttura, in mancanza dell'indicata prova liberatoria, può essere affermata a prescindere dalla concreta individuazione delle modalità
con cui si è verificata la patologia a carico del paziente, in quanto ciò che rileva, sul piano
6 giuridico, è il nesso causale fra adempimento della prestazione e danno subito dal paziente,
restando irrilevante la circostanza che la causa resti ignota sul piano scientifico, semprechè
non emerga la probabilità prevalente di una causa esterna all'adempimento della prestazione (ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie, per quanto già detto).
Occorre, a questo punto, procedere alla determinazione dei pregiudizi subiti dalla ricorrente in conseguenza della condotta di “malpractice” addebitabile alla struttura convenuta in giudizio.
Preliminarmente, però, appare opportuno operare una premessa.
La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n.
7513/18) ha enucleato, in ambito risarcitorio, diversi principi di diritto, che possono essere,
per quanto interessa in questa sede, così sintetizzati:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Il secondo è disciplinato dall'art. 2059 c.c., che, in un'ottica costituzionalmente orientata (cfr. Cass. S.U. n. 26972/08), va interpretato come norma di rinvio sia alle leggi che espressamente prevedono i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (a titolo esemplificativo, art. 185 c.p. nell'ipotesi di reato, art. 2 L. n. 89/01 in tema di ragionevole durata del processo, etc.), sia ai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili della persona (cd. ingiustizia costituzionalmente qualificata), e, pertanto,
nell'ambito di tale norma, sono riconducibili sia il danno biologico inteso come lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), secondo la specifica definizione normativa contenuta negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/05, sia il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto (artt. 2, 29 e 30
Cost.), sia, inoltre, il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione,
all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità (artt. 2 e 3 Cost.);
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). Tuttavia, la selezione degli interessi risarcibili,
7 da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa,
nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14);
3) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito, e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
4) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati
(o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova,
opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. Invero, il danno non patrimoniale,
anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828
del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale,
che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale,
testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la
8 formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02);
5) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico,
e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già
espressione il grado percentuale di invalidità permanente, quali i pregiudizi alle attività
quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, ovvero il danno dinamico-relazionale. Sono altresì inclusi nel danno biologico,
se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità (Cass. n. 2311/07), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. n. 21716/13), sia il danno da lesione della
“cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. n. 17411/19);
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 28988/19);
7) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-
legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali,
ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione);
8) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata
9 valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,
così come modificati dalla L. n. 124/17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di
“danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”);
9) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria;
10) in via di principio, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
“danno biologico” e del c.d. “danno esistenziale”, appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre, come già detto, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute (Cass. n. 23469/18).
Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla Suprema Corte nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonchè sulla scorta di quanto stabilito dalla CTU espletata in corso di causa, il Tribunale ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dalla ricorrente adottando come riferimento la tabella delle micropermanenti di cui al D.M. 8.6.2022, in quanto l'art. 7, co. 4,
L. n. 24/17, in vigore dall'1.4.2017, dispone che “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”.
10 Ebbene, sulla base della quantificazione operata nella CTU, il danno non patrimoniale subito dalla avente anni 67 all'epoca dei fatti, può essere calcolato come di seguito Pt_1
indicato.
La ricorrente, in seguito al sinistro occorsole, ha riportato la “Frattura epifisi distale radio sx”, quantificabile nella misura del 2-3% di danno biologico permanente, che va quindi determinato nell'importo di € 1.964,23.
Per quanto attiene all'invalidità temporanea, la stessa, sulla base della CTU, applicando il valore di € 55,24 per ciascun giorno di invalidità, va così determinata:
- ITT 20 gg x € 55,24 = € 1.104,80;
- ITP 10 gg x € 27,62 (mediamente al 50%) = € 276,20.
In definitiva, sulla base della valutazione operata dalla CTU, spetta alla ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 3.345,23 (€ 1.964,23 + € 1.104,80 + €
276,20).
Tale importo non può essere ulteriormente incrementato né con il cd. danno morale, non essendo stata specificamente provata la sussistenza di tale pregiudizio, né con l'aumento personalizzato fino al 20% di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209/05, in quanto, ai sensi del co. 3 di tale norma, il predetto aumento può essere disposto dal giudice solo “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
Del verificarsi di tali circostanze, tuttavia, solo genericamente allegate dall'attrice, non è
stata offerta alcuna prova, ed anzi la CTU, espletata in corso di causa, ha precisato che il danno alla salute subito dalla in conseguenza del sinistro per cui è causa e avvenuto Pt_1
“senza incidenza sulle consuete attività non escluse quelle del tempo libero e di svago”.
D'altra parte, come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le
11 somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n.
28988/19, n. 7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14).
In definitiva, al pagamento della somma di € 3.345,23, a favore della va condannata Pt_1
l' . CP_2
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della prima messa in mora a mezzo racc. a.r., ricevuta il 29.6.2016 (invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, per la quale non opera il principio della “mora ex re” di cui all'art. 1219 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da una messa in mora antecedente: cfr. Cass. n. 6545/16) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 29.6.2016 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato, e comprende il danno emergente, ossia le spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, ed il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica (essendo la menomazione della capacità
lavorativa generica già ricompresa nel danno biologico, cfr. Cass. 2311/07, n. 15187/04),
occorre rilevare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può
ritenersi ridotta in eguale misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (cfr. Cass. n. 10031/06, n. 10026/04, n. 3867/04).
Nel caso di specie, l'espletata CTU ha escluso la menomazione della capacità lavorativa specifica della la quale, peraltro, era pensionata all'epoca dei fatti. Pt_1
Non risultano, infine, documentate spese mediche sostenute dalla ricorrente.
12 Le spese giudiziali seguono la soccombenza della struttura sanitaria convenuta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 1403/2017 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa,
così provvede:
1. accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, accertata la responsabilità
professionale dell' , condanna quest'ultima al pagamento, in favore di CP_2
della somma di € 3.345,23, oltre interessi legali come indicato in Parte_1
motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito;
2. condanna l' al pagamento, in favore di delle spese CP_2 Parte_1
giudiziali, che liquida in € 890,32 per spese vive (C.U. + bollo + acconto CTP +
assistenza CTP alle operazioni peritali + spese notifica ricorso e citazioni testi +
esperimento mediazione obbligatoria) ed € 2.552,00 per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Liguori per dichiarato anticipo fattone;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Si comunichi.
Salerno, lì 16 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1403/2017 del registro generale affari contenziosi, avente ad oggetto: responsabilità professionale medica
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Vincenzo Liguori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli
al Centro Direzionale is. f4
- Attrice -
E
(c.f. e p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Commissario Straordinario e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa – in virtù di mandato del 16.9.2019 – congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Franco Marruso e dall'avv.
Emma Tortora, con i quali è elettivamente domiciliata presso la
[...]
, con sede in , alla via Nizza n. 146 Controparte_2 CP_1
- Convenuta –
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni di cui ai rispettivi scritti difensivi,
chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 16.2.2017, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento e la declaratoria della responsabilità
contrattuale dell'ente convenuto ai sensi degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1218, 1228 c.c. e 2
D.lgs. 206/2005 o, in subordine, della sua responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e,
in via gradata, ex artt. 2043 e 2049 c.c., in ordine alla produzione dell'evento dannoso occorsole il 21.2.2015. Parte ricorrente assumeva: di essersi recata in tale data al Pronto
Soccorso del P.O. di Nocera Inferiore per un malore dovuto a bronchite cronica;
di essere stata fatta accomodare su una sedia a rotelle con cui veniva trasportata presso il reparto di radiologia al fine di effettuare esami strumentali;
di essere caduta durante il tragitto a causa del distacco di una delle rotelle della sedia, maldestramente governata da uno dei sanitari in servizio presso la struttura;
di avere riportato, in conseguenza della caduta, la frattura dell'epifisi distale del radio sinistro, refertata e curata presso lo stesso P.O. dell' , CP_2
da cui residuavano postumi di natura permanente tali da incidere sia sull'integrità
psicofisica di essa ricorrente, sia sulla sua capacità produttiva di reddito attuale e futura, di cui chiedeva il risarcimento in tale sede.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata il 5.1.2018, si costituiva l' , la quale, eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per sua CP_2
indeterminatezza e la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, assumeva, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa,
mancando in atti la prova che la caduta della ricorrente fosse conseguenza del malfunzionamento della sedia a rotelle utilizzata per il suo trasporto al reparto di radiologia, concludendo, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, la causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU
medica e, mutato il giudice, veniva riservata in decisione con provvedimento del 31.10.2024
con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della domanda, atteso che la stessa risulta essere completa, determinata e dettagliata in ogni sua parte. Peraltro, le dettagliate eccezioni e argomentazioni spiegate dall' fin dalla comparsa di risposta CP_2
2 inducono a ritenere che questa abbia ben compreso il tenore e il contenuto dell'avversa domanda. Anche l'improcedibilità della domanda è stata superata dall'esperimento della mediazione disposta dal Giudice con provvedimento dell'1.7.2021.
Venendo al merito, appare opportuno, in ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue e alla ripartizione dei relativi oneri probatori, premettere quanto segue.
Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito di quella contrattuale.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n.
132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle
“lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/2007).
In virtù del contratto di assistenza sanitaria la struttura deve, quindi, fornire al paziente una prestazione articolata, definita genericamente di assistenza sanitaria, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione e accessori. Tra questi va certamente annoverato l'obbligo di sorveglianza del paziente e di adozione delle cautele necessarie alla salvaguardia della sua incolumità
durante la degenza ospedaliera, mettendo a sua disposizione strumenti e presidi idonei all'uso specifico richiesto dal caso. Ne consegue che la responsabilità
ipotizzata dalla in capo al P.O. di Nocera Inferiore, quale conseguenza della caduta Pt_1
procuratale della rottura della sedia a rotelle su cui la stessa veniva trasportata per essere sottoposta a radiografia del torace, deve essere ricondotta entro il paradigma degli artt. 1218
3 c.c. e 1228 c.c., così che grava sulla parte attrice il solo onere di allegazione dell'inadempimento dell'obbligo di protezione, spettando alla struttura sanitaria l'onere di dimostrare l'adempimento dello stesso o l'impossibilità di adempiere per causa alla stessa non imputabile.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, e venendo al caso di specie, risulta innanzitutto non contestato, in base agli atti di causa, che in data 21.2.2015 si recava al Parte_1
Pronto Soccorso del P.O. di Nocera Inferiore a causa di un malore dovuto a bronchite cronica. Nel mentre la stessa veniva trasportata su una sedia a rotelle al fine di essere sottoposta ad esami strumentali presso il reparto di radiologia, la ricorrente subiva una caduta a causa della rottura del presidio su cui la stessa veniva trasportata. Tale circostanza,
genericamente contestata dall'ente convenuto, risulta, invero, suffragata non solo dalla prova testimoniale raccolta in corso di causa (cfr. dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
all'udienza del 28.9.2020 “…il portantino stava conducendo mia madre su di una
[...]
sedia rotelle allorquando una rotella si distaccò e mia madre cadde in avanti sul pavimento;
…” e dalla teste all'udienza dell'8.6.2021 “…ricordo che Testimone_2
mentre venne trasportata sulla sedia una rotella della stessa si staccò la sedia si bloccò
all'improvviso e mia suocera cadeva in avanti con il braccio sotto…”) ma anche dalla documentazione versata in atti (cfr. diario clinico del Verbale di accettazione al Pronto
Soccorso del 21.2.2015 in cui si legge “Alle ore 16.00 circa la paziente mentre attendeva in radiologia di effettuare la Rx torace cadeva dalla sedia a rotelle riportando frattura dell'epifisi distale del radio;
la figlia riferisce che la madre sarebbe caduta dalla sedia perché
rotta…”).
Ne consegue che deve ravvisarsi un inadempimento dell'obbligo di fornire adeguati presidi per la sicurezza della paziente, imputabile alla struttura convenuta, posto che la caduta della
è certamente ascrivibile alla rottura della sedia a rotelle su cui la stessa veniva Pt_1
trasportata presso altro reparto, al fine di essere sottoposta ad esame radiologico.
Invero, l'accoglimento della paziente nella struttura ha implicato la messa a disposizione del proprio personale e di tutti i mezzi occorrenti per i trattamenti sanitari, i quali devono risultare idonei all'utilizzo cui sono destinati.
4 La circostanza dedotta dalla trova, infine, ulteriore conferma nell'elaborato peritale Pt_1
depositato in data 13.4.2023, ove il CTU afferma “…Nessun dubbio circa la individuazione del nesso di causalità, essendo applicabili i principali criteri di verifica medico-legali
(topografico, cronologico e dell'efficienza quali e quantitativa ecc.) e risultando le lesioni riportate compatibili con la dinamica dell'incidente. Le lesioni riportate possono considerarsi diretta conseguenza del trauma lesivo subito in seguito all'incidente occorsogli per dinamica, periodo di evoluzione clinica e documentazione sanitaria in atti.”
A tal riguardo, è opportuno precisare che, per giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, nè esonera la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume.
Pertanto, la CTU è legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (da ultimo, in tali termini,
Cass. n. 30218/17).
Tuttavia, nei casi in cui siano necessarie conoscenze tecniche specialistiche (non solo per la comprensione dei fatti accertati, ma) ai fini della loro stessa rilevabilità - ipotesi, questa,
ricorrente nel presente giudizio -, la consulenza tecnica presenta carattere c.d. percipiente,
sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova (cfr., per tutte, Cass. n. 4792/13). Con l'ulteriore precisazione che, affinché possa essere disposta tale consulenza “esplorativa”, la parte deve quanto meno dedurre - come in effetti ha provveduto a fare la ricorrente nel caso in esame
- i fatti posti a fondamento del proprio diritto, ossia deve allegare le circostanze che necessitano di tali imprescindibili accertamenti tecnici (Cass. n. 11001/03; Cass. S.U. n.
9522/96).
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene provato il danno patito dalla Pt_1
nonché il nesso di causalità tra la condotta imperita e negligente della struttura che prese in cura la ricorrente e i danni da lei subiti – essendo pienamente condivisibili le conclusioni cui
5 è pervenuto il CTU, in quanto immuni da vizi logico-giuridici e fondate su un'attenta analisi,
anche anamnestica, di tutti i dati documentali disponibili.
La struttura convenuta, sulla quale gravava l'onere di provare che la prestazione per cui è
causa fosse stata correttamente adempiuta (avendo in particolare posto in essere tutte le precauzioni idonee ad evitare che la strumentazione posta a disposizione della paziente fosse idonea allo scopo e che i danni da lei subiti rappresentassero una conseguenza inevitabile -nel senso che, quand'anche prevedibile, la stessa non era in alcun modo prevenibile - e, dunque, alla stessa non imputabile) non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, posto che non è stato affatto dimostrato che il distacco della rotella della sedia su cui la veniva trasportata era un evento del tutto imprevedibile o, in Pt_1
alternativa, imputabile ad un utilizzo anomalo della sedia imputabile alla stessa ricorrente.
Ne consegue che sussistono elementi di responsabilità professionale omissiva per imperizia e negligenza a carico della struttura sanitaria e dei sanitari che presero in cura la ricorrente,
per non aver prevenuto l'evento dannoso occorsole nel mentre la stessa veniva trasportata presso il reparto di radiologia per effettuare gli esami prescritti, per aver causato i danni dalla stessa subiti, consistiti nella frattura dell'epifisi distale del radio sx.
Deve, quindi, pervenirsi, alla luce delle anzidette considerazioni, all'affermazione della responsabilità contrattuale dell'azienda ospedaliera convenuta, la quale, per tale ragione,
va condannata al risarcimento dei danni patiti dall'attrice in conseguenza della caduta dalla sedia a rotelle subita in data 21.2.2015.
D'altra parte, proprio di recente si è ribadito che la struttura sanitaria, se non offre la prova liberatoria consistente nell'assenza di propria negligenza e imperizia in tutte le fasi del rapporto contrattuale con il paziente, è tenuta al risarcimento dei danni nei confronti di quest'ultimo, anche qualora non vengano accertate specifiche responsabilità dei medici che operano all'interno della stessa (Cass. n. 6850/18). Invero, una volta ricondotta la causa del danno all'adempimento della prestazione (ossia all'intervento chirurgico o all'assistenza pre e post-operatoria), la responsabilità della struttura, in mancanza dell'indicata prova liberatoria, può essere affermata a prescindere dalla concreta individuazione delle modalità
con cui si è verificata la patologia a carico del paziente, in quanto ciò che rileva, sul piano
6 giuridico, è il nesso causale fra adempimento della prestazione e danno subito dal paziente,
restando irrilevante la circostanza che la causa resti ignota sul piano scientifico, semprechè
non emerga la probabilità prevalente di una causa esterna all'adempimento della prestazione (ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie, per quanto già detto).
Occorre, a questo punto, procedere alla determinazione dei pregiudizi subiti dalla ricorrente in conseguenza della condotta di “malpractice” addebitabile alla struttura convenuta in giudizio.
Preliminarmente, però, appare opportuno operare una premessa.
La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n.
7513/18) ha enucleato, in ambito risarcitorio, diversi principi di diritto, che possono essere,
per quanto interessa in questa sede, così sintetizzati:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Il secondo è disciplinato dall'art. 2059 c.c., che, in un'ottica costituzionalmente orientata (cfr. Cass. S.U. n. 26972/08), va interpretato come norma di rinvio sia alle leggi che espressamente prevedono i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (a titolo esemplificativo, art. 185 c.p. nell'ipotesi di reato, art. 2 L. n. 89/01 in tema di ragionevole durata del processo, etc.), sia ai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili della persona (cd. ingiustizia costituzionalmente qualificata), e, pertanto,
nell'ambito di tale norma, sono riconducibili sia il danno biologico inteso come lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), secondo la specifica definizione normativa contenuta negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/05, sia il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto (artt. 2, 29 e 30
Cost.), sia, inoltre, il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione,
all'immagine, al nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità (artt. 2 e 3 Cost.);
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). Tuttavia, la selezione degli interessi risarcibili,
7 da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa,
nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14);
3) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito, e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
4) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati
(o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova,
opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. Invero, il danno non patrimoniale,
anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato (giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828
del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale,
che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale,
testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la
8 formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02);
5) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico,
e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già
espressione il grado percentuale di invalidità permanente, quali i pregiudizi alle attività
quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, ovvero il danno dinamico-relazionale. Sono altresì inclusi nel danno biologico,
se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità (Cass. n. 2311/07), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. n. 21716/13), sia il danno da lesione della
“cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. n. 17411/19);
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 28988/19);
7) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-
legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali,
ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione);
8) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata
9 valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,
così come modificati dalla L. n. 124/17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di
“danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”);
9) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria;
10) in via di principio, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
“danno biologico” e del c.d. “danno esistenziale”, appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre, come già detto, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute (Cass. n. 23469/18).
Nel caso di specie, in base ai principi affermati dalla Suprema Corte nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonchè sulla scorta di quanto stabilito dalla CTU espletata in corso di causa, il Tribunale ritiene di dover quantificare il danno biologico da invalidità permanente e temporanea subito dalla ricorrente adottando come riferimento la tabella delle micropermanenti di cui al D.M. 8.6.2022, in quanto l'art. 7, co. 4,
L. n. 24/17, in vigore dall'1.4.2017, dispone che “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”.
10 Ebbene, sulla base della quantificazione operata nella CTU, il danno non patrimoniale subito dalla avente anni 67 all'epoca dei fatti, può essere calcolato come di seguito Pt_1
indicato.
La ricorrente, in seguito al sinistro occorsole, ha riportato la “Frattura epifisi distale radio sx”, quantificabile nella misura del 2-3% di danno biologico permanente, che va quindi determinato nell'importo di € 1.964,23.
Per quanto attiene all'invalidità temporanea, la stessa, sulla base della CTU, applicando il valore di € 55,24 per ciascun giorno di invalidità, va così determinata:
- ITT 20 gg x € 55,24 = € 1.104,80;
- ITP 10 gg x € 27,62 (mediamente al 50%) = € 276,20.
In definitiva, sulla base della valutazione operata dalla CTU, spetta alla ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 3.345,23 (€ 1.964,23 + € 1.104,80 + €
276,20).
Tale importo non può essere ulteriormente incrementato né con il cd. danno morale, non essendo stata specificamente provata la sussistenza di tale pregiudizio, né con l'aumento personalizzato fino al 20% di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209/05, in quanto, ai sensi del co. 3 di tale norma, il predetto aumento può essere disposto dal giudice solo “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
Del verificarsi di tali circostanze, tuttavia, solo genericamente allegate dall'attrice, non è
stata offerta alcuna prova, ed anzi la CTU, espletata in corso di causa, ha precisato che il danno alla salute subito dalla in conseguenza del sinistro per cui è causa e avvenuto Pt_1
“senza incidenza sulle consuete attività non escluse quelle del tempo libero e di svago”.
D'altra parte, come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le
11 somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n.
28988/19, n. 7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14).
In definitiva, al pagamento della somma di € 3.345,23, a favore della va condannata Pt_1
l' . CP_2
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della prima messa in mora a mezzo racc. a.r., ricevuta il 29.6.2016 (invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, per la quale non opera il principio della “mora ex re” di cui all'art. 1219 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da una messa in mora antecedente: cfr. Cass. n. 6545/16) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 29.6.2016 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Per quel che concerne, invece, il danno patrimoniale, che è riferito agli effetti economici che conseguono alla lesione subita dal danneggiato, e comprende il danno emergente, ossia le spese sostenute o da sostenersi a seguito della lesione, ed il lucro cessante, ossia la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica (essendo la menomazione della capacità
lavorativa generica già ricompresa nel danno biologico, cfr. Cass. 2311/07, n. 15187/04),
occorre rilevare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che, in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può
ritenersi ridotta in eguale misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno” (cfr. Cass. n. 10031/06, n. 10026/04, n. 3867/04).
Nel caso di specie, l'espletata CTU ha escluso la menomazione della capacità lavorativa specifica della la quale, peraltro, era pensionata all'epoca dei fatti. Pt_1
Non risultano, infine, documentate spese mediche sostenute dalla ricorrente.
12 Le spese giudiziali seguono la soccombenza della struttura sanitaria convenuta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 1403/2017 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa,
così provvede:
1. accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, accertata la responsabilità
professionale dell' , condanna quest'ultima al pagamento, in favore di CP_2
della somma di € 3.345,23, oltre interessi legali come indicato in Parte_1
motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito;
2. condanna l' al pagamento, in favore di delle spese CP_2 Parte_1
giudiziali, che liquida in € 890,32 per spese vive (C.U. + bollo + acconto CTP +
assistenza CTP alle operazioni peritali + spese notifica ricorso e citazioni testi +
esperimento mediazione obbligatoria) ed € 2.552,00 per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Liguori per dichiarato anticipo fattone;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Si comunichi.
Salerno, lì 16 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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