Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 7.4.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.2372/2024 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA avv. PESSI R, M SANTORI Parte_1
- ricorrente -
CONTRO avv. G BORRELLI CP_1
- resistente –
CP_2 conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, la parte in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il l'avviso di addebito n.314 20234 000 49 000 chiedendone l'annullamento. A sostegno dell'opposizione deduceva vari argomenti circa l'infondatezza degli addebiti mossi. Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio solo l' intimato rimanendo contumace , contestando fondatezza CP_1 CP_3 dell'opposizione proposta. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia di che sebbene ritualmente evocata non si è costituita in CP_4 giudizio.
2. Alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali. Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 cpc., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 cpc.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 cpc.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva
14/10/2008, Trib. Pisa, sent. n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
3. Costituisce circostanza pacifica che l'oggetto dell'avviso di addebito impugnato riguarda i contributi ed i relativi accessori (sanzioni) dovuti alla gestione separata sui compensi percepiti Contr dall'opponente per la cessione dei diritti di immagine alla quale arbitro nell'anno 2016.
4. Tanto chiarito, va subito evidenziato che si condividono i rilievi espressi su fattispecie analoga a quella di che trattasi svolti da Corte d'Appello Venezia, Sez. lavoro, Sent., 03/04/2023, n. 92 che di seguito si riportano: “Con ricorso in appello depositato in data 18 novembre 2020 l ha impugnato la sentenza n.355/20 del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso con la quale ha accolto l'opposizione all'avviso di addebito relativo alla ontribuzione previdenziale calcolata sul corrispettivo per la cessione del diritto di immagine alla CP_6 percepito nel 2007. Con memoria di costituzione depositata l'1 febbraio 2022 si è costituito l'appellato chiedendo di respingere l'appello. …..1) Il giudice di primo grado ha osservato che "sotto il profilo formale" il corrispettivo per la cessione del diritto di immagine non deriva dallo svolgimento di una prestazione lavorativa (nella fattispecie quella di arbitro) e che non vi è una necessaria correlazione con la prestazione d'opera: l'adempimento del contratto d'opera è integrato, infatti, dalla prestazione verso remunerazione senza che ciò implichi un consenso all'utilizzazione dell' immagine;
di contro la cessione del diritto di immagine è configurabile anche in assenza di un connessa prestazione d'opera. Da ciò ne è conseguito, ad avviso del giudice, che la sottoposizione ad imposizione contributiva e fiscale di tale emolumento deve essere prevista da una norma di legge, insussistente nella fattispecie per quanto riguarda la contribuzione.
Ha richiamato la previsione generale in tema, l'art. 2 comma 26 della L. n. 335 del 1995, che rinvia alla previsione dell'art.53 del D.P.R. n. 426 del 1986. Ha puntualizzato che in tale ultima disposizione la previsione dell'imposizione fiscale inerente ai redditi da lavoro autonomo che derivano dall'esercizio di arti e professioni (ossia quelle "diverse da quelle
2 considerate nel capo VI compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera C comma 3 del'art.5")" non includeva negli elenchi degli emolumenti soggetti ad imposizione del comma 2 il corrispettivo della cessione d' immagine "neanche laddove, alla lettera b, elenca introiti da utilizzazione di alcuni diritti immateriali". Ha ritenuto non pertinente, in tale prospettiva, il richiamo dell'Istituto all'art. 54 comma 1 quater del D.P.R. n. 426 del 1986 cit. (inclusiva nella base imponibile dei "corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunqueriferibili all'attività artistica o professionale"). Al riguardo, premessa la non necessaria e costante corrispondenza tra imposizione tributaria ed imposizione contributiva, ha rilevato che l'art.2 comma 26 della L. n. 335 del 1995 cit. nell' individuare i redditi da sottoporre a contribuzione non ha ricompreso la previsione dell'art. 54 D.P.R. n. 426 del 1986 cit.. Ha poi evidenziato, con argomento a contrario, l'art. 43, comma 3 della L. n. 289 del 2002, relativo ai lavoratori dello spettacolo assicurati presso l'Enpals, nello stabilire che i compensi percepiti da tale categoria, compresi quelli relativi alla cessione del diritto di immagine non possono eccedere il 40% dell'importo complessivo del contratto di prestazione e che tale quota è esclusa dalla base contributiva pensionabile. Ha individuato la ratio della disposizione nella finalità antielusiva
(evitare consensuali eccessivi ampliamenti della quota di corrispettivo imputata a compenso per cessione di diritti immateriali in modo da ridurre la contribuzione) che nell' individuare la quota di esenzione del corrispettivo per lo sfruttamento dei diritti immateriali (tra i quali quello di immagine), conferma l'esistenza del principio dell' insussistenza dell'obbligo contributivo in relazione ai corrispettivi dello sfruttamento economico dei diritti della personalità e della necessità di una norma specifica, nel caso di specie mancante. 4) Il collegio reputato infondato l'appello. 4.1) Seppure con formulazione stringata l' ha individuato almeno due profili di censura della sentenza, l'uno relativo alla mancata Pt_2 unitaria considerazione del reddito ai fini contributivi, l'altro alla natura della previsione dell'art.43 L. n. 289 del 2002 cit., per cui non è giustificata la doglianza dell'appellato in ordine all'inammissibilità del gravame. 4.2) Quanto alla ritenuta " inscindibilità della prestazione" il collegio evidenzia che la prestazione dell'arbitro si pone in una relazione di mera occasionalità ed in modo del tutto eventuale rispetto al diritto di sfruttamento dell' immagine;
non attiene, quindi al nucleo essenziale e tipico della prestazione. In tale senso la ricostruzione normativa sul piano sistematico compiuta dal giudice trevigiano è condivisa con avendo riguardo alla specifica correlazione tra prestazione e reddito da esso derivante.
4.3) Va rammentato che l'arbitro di calcio non rientra tra le categorie di lavoratori tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici), che esercitano attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, cui va applicata la L. 23 marzo 1981, n. 91, e gli altri sportivi professionisti non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato (Cass. sez. lav., 11.4.2008 n. 9551). Né sono ricompresi pacificamente nella categoria di lavoratori da iscrivere alla speciale gestione exEnpals, che non la include nell'elencazione tassativa dei soggetti per i quali l'iscrizione è obbligatoria. 4.4) Ciò premesso anche laddove la giurisprudenza di legittimità ha incluso nell'obbligazione contributiva i corrispettivi a titolo di cessione dei diritti d' immagine (più di recente Cass.civ. Sez. L, Sentenza n. 4882 del 27/02/2013, Rv. 625335 - 01, in dissenso dall' isolato precedente n.1585 del 2004) si deve rilevare che la norma ivi richiamata dell'art.43 della L. n.
289 del 2002, opera nello stretto ambito delle categorie tassativamente indicata nel D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, novero dal quale è esclusa la categoria dell'arbitro di calcio. Da ciò deriva che l' indagine circa l' individuazione di una disposizione di copertura dell'obbligo contributivo per il reddito derivante dallo sfruttamento del diritto d' immagine
3 dovrebbe essere rinvenuta - come di seguito si chiarisce, inutilmente - altrove, trovando generale regolamentazione nella previsione dell'art.2579 c.c., come dedotto dall'appellato. In tale senso correttamente la giurisprudenza di merito (così
Appello Milano n.1245 del 2019, citata anche dalla difesa dell'appellato) afferma che "… i corrispettivi dovuti per la cessione del diritto di immagine e connessi al diritto di autore costituiscono propriamente il corrispettivo per la cessione di diritti assoluti, cessione che rinviene il suo fondamento nella specifica disciplina codicistica e della legge sul diritto di autore e quindi non nel contratto di lavoro, che rimane in tale contesto in posizione parallela.".
Il ragionamento dell'appellante, quindi, parte da un presupposto corretto ossia dall'affermazione del rapporto regola - eccezione introdotto dalla disposizione del 2002, ma non considera che la regola generale in materia di obbligo contributivo presso la Gestione Separata, in assenza di una diversa previsione è quella fissata dall'art.2 comma 26 della L. n. 335 del 1995, mentre la disciplina sul diritto d'immagine trova autonoma regolamentazione nella citata disposizione codicistica. Al riguardo va ribadito quanto fissato dal primo giudice: l'art. 53, co. 2 del TUIR, che elenca le altre componenti del reddito da lavoro autonomo costituenti imponibile fiscale, richiama alla lettera b) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di alcuni diritti immateriali o opere dell' ingegno, ma non vi ricomprende il corrispettivo per la cessione del diritto all'immagine. Considerazioni analoghe valgono con riferimento all'art. 54, co. 1 quater del TUIR
("Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale"), norma non richiamata dalla disciplina del 1995. Si tratta di norma finalizzata ad estendere il prelievo fiscale a redditi da lavoro autonomo derivanti da negozi giuridici che non riferibili insenso stretto al contratto di lavoro, quindi, di previsione con portata normativa eccezionale, come tale di stretta applicazione nell'ordinamento fiscale. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita. 5) La giurisprudenza di merito
(Appello Catanzaro n.1491 del 2023) richiamata in sede di discussione dalla difesa dell' non può essere condivisa Pt_2 dal momento che opera un'estensione della norma eccezionale dell'art.43 L. n. 289 del 2002 cit. alla categoria di lavoratori in esame, estensione che, come sopra puntualizzato, non è ammissibile.”. In definitiva, sulla scorta delle superiori considerazioni, non sussiste la pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito de quo e pertanto nulla è dovuto anche a titolo di somme aggiuntive e sanzioni applicate.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Per la soccombenza le spese di causa restano in capo alla parte intimata, nella misura di cui in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attiva svolta. Nulla sulle spese in relazione ad attesa la sua contumacia. CP_3
P.Q.M.
4 Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia di e nulla si dispone sulle spese;
CP_3
CP_ accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che l' non ha titolo per il recupero delle somme reclamate con l'atto gravato, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte intimata al pagamento delle spese di causa in favore dell'opponente che si liquidano complessivamente in euro 2800,00 oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 7.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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