Art. 6. Relazione alle Camere 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalita' per le quali e' stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonche' sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione e' fornita altresi' l'illustrazione dettagliata del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
Versione
20 aprile 2019
20 aprile 2019
Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Milano, sentenza 16/02/2024, n. 1778Provvedimento: N. R.G. 13768/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 13768/2022, promossa con citazione notificata in data 31.3.2022 DA Parte_1 P.IVA_1(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Chiusi n. 68 presso l'avv. Francesco Longo Bifano, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti, ATTRICE CONTRO Controparte_1 P.IVA_2(C.F. ), in persona di un procuratore speciale, elettivamente …Leggi di più...
- obblighi di informazione·
- responsabilità precontrattuale·
- trasparenza operazioni bancarie·
- responsabilità contrattuale·
- art. 1375 c.c.·
- commissioni bancarie·
- art. 126 quater TUB·
- art. 116 TUB·
- art. 1857 c.c.·
- Direttiva 2015/2366/UE·
- art. 1175 c.c.·
- onere della prova·
- contratto di conto corrente·
- estratto conto·
- correttezza e buona fede