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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 299/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 299/2025 R.G. promosso con ricorso in data 6 febbraio 2025 da parte di:
, nata in [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Codigoro (FE), Via Piave n. 45
e
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Codigoro (FE), Via Bengasi n. 9 entrambi rappresentati e difesi, giusta procure scansionata ed allegate al ricorso congiunto, dall'Avv.
Tiziana Lionello (C.F. con domicilio eletto in Rosolina, Viale del Popolo n. C.F._3
61, presso il suo studio;
pec: Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza.
1 2. Affidamento in forma condivisa ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento dei medesimi presso la madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé gli stessi – tenendo conto
Part delle esigenze lavorative del signor e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori – una sera a settimana ( mercoledì) quando trascorreranno il week end con il padre, e due sere a settimana
(mercoledì e venerdì) quando trascorreranno il week end con la madre, dalle 18,30 alle 21,30, il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, a settimane alterne, 3 giorni, anche non continuativi, durante le festività pasquali, 7 giorni, anche non continuativi, durante le festività natalizie, alternando con l'altro genitore, di anno in anno, le festività principali, 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive.
3. A carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori, con la corresponsione da parte del medesimo alla ricorrente dell'assegno mensile di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, con rinuncia da parte del medesimo alla quota in suo favore dell'assegno unico erogato dall'INPS per i figli, che verrà interamente percepito dalla signora nonché il 50% delle spese straordinarie (come da protocollo del CNF) necessarie per i Pt_1
figli stessi.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a richieste di concorso nel mantenimento.
5. I ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del documento per l'espatrio in favore dei figli minori.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 marzo 2025.
In data 3 marzo 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il Parte_1
30/12/1995, e , nato ad [...] il [...], unitisi in matrimonio ad Parte_2
Ascoli Piceno il 04/06/2016 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ascoli
Piceno: Atto n. 12 Parte 1 Anno 2016).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 299/2025 R.G. promosso con ricorso in data 6 febbraio 2025 da parte di:
, nata in [...] il [...], C.F. residente in Parte_1 C.F._1
Codigoro (FE), Via Piave n. 45
e
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente in Parte_2 C.F._2
Codigoro (FE), Via Bengasi n. 9 entrambi rappresentati e difesi, giusta procure scansionata ed allegate al ricorso congiunto, dall'Avv.
Tiziana Lionello (C.F. con domicilio eletto in Rosolina, Viale del Popolo n. C.F._3
61, presso il suo studio;
pec: Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza.
1 2. Affidamento in forma condivisa ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento dei medesimi presso la madre, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé gli stessi – tenendo conto
Part delle esigenze lavorative del signor e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori – una sera a settimana ( mercoledì) quando trascorreranno il week end con il padre, e due sere a settimana
(mercoledì e venerdì) quando trascorreranno il week end con la madre, dalle 18,30 alle 21,30, il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, a settimane alterne, 3 giorni, anche non continuativi, durante le festività pasquali, 7 giorni, anche non continuativi, durante le festività natalizie, alternando con l'altro genitore, di anno in anno, le festività principali, 15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive.
3. A carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori, con la corresponsione da parte del medesimo alla ricorrente dell'assegno mensile di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, con rinuncia da parte del medesimo alla quota in suo favore dell'assegno unico erogato dall'INPS per i figli, che verrà interamente percepito dalla signora nonché il 50% delle spese straordinarie (come da protocollo del CNF) necessarie per i Pt_1
figli stessi.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a richieste di concorso nel mantenimento.
5. I ricorrenti prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del documento per l'espatrio in favore dei figli minori.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 10 marzo 2025.
In data 3 marzo 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il Parte_1
30/12/1995, e , nato ad [...] il [...], unitisi in matrimonio ad Parte_2
Ascoli Piceno il 04/06/2016 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Ascoli
Piceno: Atto n. 12 Parte 1 Anno 2016).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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