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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/10/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2891/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 7/09/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2891/2023 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Florenzo Giuliano, Fabio Caruso e Pasquale
LL
E
titolare della omonima ditta individuale già Controparte_1 [...]
Resistente Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giorgio Antonicelli
Oggetto: Retribuzione
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese processuali.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata adisce il Tribunale di Velletri chiedendo di accertare e dichiarare che dal 15.11.2012 fino al 31.12.2019 è stata dipendente della ditta
[...]
-in virtù di un rapporto di lavoro subordinato Controparte_3 irregolare- e che nel corso del predetto rapporto ha maturato un credito di € 230.454,62.
Chiede, quindi, la condanna della ditta convenuta al pagamento della somma di cui innanzi a titolo di differenze retributive.
titolare della omonima ditta individuale -già Controparte_3 [...] si costituisce in giudizio e chiede di rigettare il ricorso perché Controparte_3 infondato in fatto e in diritto con condanna della ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria.
All'esito dell'udienza del 21.05.2024 questo giudicante rigettava le istanze istruttorie proposte dai procuratori delle parti e rinviava la causa per la decisione Dopo ulteriori rinvii chiesti dalle parti per trattative, all'odierna udienza presente Parte_1 personalmente con l'Avv.to Pasquale LL, dichiarava di rinunciare all'azione e
, presente personalmente con l'Avv.to Alfredo Besi in sostituzione del Parte_2 difensore costituito, dichiarava di accettare la rinuncia di controparte.
Tanto premesso osserva il giudicante che la rinuncia all'azione può definirsi come volontà dell'attore di abbandonare definitivamente il diritto sostanziale fatto valere in giudizio, impedendo la riproposizione della domanda in futuro, costituendo atto di disposizione del diritto stesso. Per tale ragione è una scelta unilaterale dell'attore che può intervenire in qualunque fase del processo, deve provenire dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale, non richiede l'accettazione della controparte costituita (che è, invece, necessaria nell'ipotesi di rinuncia al giudizio disciplinata dall'art. 306 c.p.c.) e comporta la dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta. E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da pagina 2 di 3 quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
2567/2007). In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso di specie alla luce di quanto dichiarato congiuntamente dalle parti personalmente assistite dai rispettivi procuratori deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vengono compensate come richiesto dalle parti.
Velletri, 7 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 7/09/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2891/2023 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Florenzo Giuliano, Fabio Caruso e Pasquale
LL
E
titolare della omonima ditta individuale già Controparte_1 [...]
Resistente Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giorgio Antonicelli
Oggetto: Retribuzione
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese processuali.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata adisce il Tribunale di Velletri chiedendo di accertare e dichiarare che dal 15.11.2012 fino al 31.12.2019 è stata dipendente della ditta
[...]
-in virtù di un rapporto di lavoro subordinato Controparte_3 irregolare- e che nel corso del predetto rapporto ha maturato un credito di € 230.454,62.
Chiede, quindi, la condanna della ditta convenuta al pagamento della somma di cui innanzi a titolo di differenze retributive.
titolare della omonima ditta individuale -già Controparte_3 [...] si costituisce in giudizio e chiede di rigettare il ricorso perché Controparte_3 infondato in fatto e in diritto con condanna della ricorrente al risarcimento del danno da lite temeraria.
All'esito dell'udienza del 21.05.2024 questo giudicante rigettava le istanze istruttorie proposte dai procuratori delle parti e rinviava la causa per la decisione Dopo ulteriori rinvii chiesti dalle parti per trattative, all'odierna udienza presente Parte_1 personalmente con l'Avv.to Pasquale LL, dichiarava di rinunciare all'azione e
, presente personalmente con l'Avv.to Alfredo Besi in sostituzione del Parte_2 difensore costituito, dichiarava di accettare la rinuncia di controparte.
Tanto premesso osserva il giudicante che la rinuncia all'azione può definirsi come volontà dell'attore di abbandonare definitivamente il diritto sostanziale fatto valere in giudizio, impedendo la riproposizione della domanda in futuro, costituendo atto di disposizione del diritto stesso. Per tale ragione è una scelta unilaterale dell'attore che può intervenire in qualunque fase del processo, deve provenire dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale, non richiede l'accettazione della controparte costituita (che è, invece, necessaria nell'ipotesi di rinuncia al giudizio disciplinata dall'art. 306 c.p.c.) e comporta la dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta. E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da pagina 2 di 3 quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
2567/2007). In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso di specie alla luce di quanto dichiarato congiuntamente dalle parti personalmente assistite dai rispettivi procuratori deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vengono compensate come richiesto dalle parti.
Velletri, 7 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 3 di 3