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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/10/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 442/2024 promossa da:
Controparte_1
(c.f. con sede a Roma in Via IV
[...] P.IVA_1
Novembre 144 in persona del legale rappresentante pro-tempore ; rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Di Gilio ( ed elettivamente domiciliato Email_1 presso lo stesso a Rimini, in Via Melozzo da Forlì n. 1/D.
RICORRENTE
contro
(C.F. con sede a LE
Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'avv. Pietro Golisano ( ) ed Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Roma in Via del Mascherino n.
72
E
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore con sede a Colorno (PR), località Copermio Est, 29/a ; rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Anelli ( ed
Email_3 elettivamente domiciliata nel suo studio si
RESISTENTI
nonché contro (c.f. e p.i. già
Controparte_4 P.IVA_4
in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore con sede a Rimini (RN) in via della Lama n. 10/A
; rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini ( presso il cui studio sito a Rimini
Email_4 i iata
E
giudiziale (Cod. Controparte_6
Fisc. e P. IVA con sede a Rimini (RN) Frazione Viserba - 47922, P.IVA_5
Via John Lennon n. 9 in persona della Curatrice dott.ssa ;
Controparte_7 dall'avv. Egle Ilaria Ribolla
[...]
del foro di Rimini presso il cui studio in Rimini via Email_5
Flaminia 185/G è elettivamente domiciliata
E
(C.F. / P.IVA Controparte_8 P.IVA_6 P.IVA_7 con sede legale a Bologna (BO) in Via Stalingrado n.45 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dagli avv. Simone Tornani ( e Manuela Izzo Email_6 ( entrambi del Foro di Rimini ed Email_7 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Rimini in Via Bufalini n.58
E
(C.F.: e P.I.: ) con sede legale a Controparte_9 P.IVA_8 P.IVA_9 IA NE (TV) a via Marocchesa 14 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Colella ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Rimini (RN) in via Flaminia 163/E ed all'indirizzo PEC da intendersi anche quale domicilio Email_8 digitale
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con ricorso ritualmente depositato in data 10\04\2024 l' , premesso che CP_10 l'infortunio occorso in data 27\03\2021 al lavoratore manovale Parte_1 dipendente della ditta CP_4 Controparte_5 il quale , nell'espletamento delle sue mansioni consistenti nello svuotare un
[...] sacco contenente una miscela di terriccio (torba) e lapillo vulcanico destinata a riempire dei vasi di una palazzina in costruzione , veniva schiacciato a terra dal sacco che a causa della sua usura (essendo stato utilizzato più volte nonostante lo stesso rientrasse nella categoria SF:5/1 Single trip) si staccava dai ganci di tenuta delle catene collegate ad una gru e riportava lesioni personali certificate in atti − aveva comportato per l' la corresponsione di prestazioni economiche pari a CP_1 complessivi € 187.480,11 (comprensiva delle seguenti voci : Indennità temporanea gg. 418 = Euro 19.789,64 ; Valore capitale della rendita = Euro 161.097,36 ; Spese protesi = Euro 199,84 ; Visite accertamento postumi = Euro 93,00 ; Acconti e ratei già pagati = Euro 6.300,27) ed era imputabile alle società
[...] e che avevano fornito alla datrice di Controparte_2 Controparte_3 lavoro sacchi usati, domandava in regresso, a norma degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 la condanna delle predette società al pagamento delle prestazioni erogate essendo risultato dalle indagini svolte dalla Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza della Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna la violazione del disposto di cui all'art. 23 comma 1 del Dlgs 81/08 per avere acquistato dei sacconi Big Bag usati ed immessi nuovamente in commercio nonostante che gli stessi riportassero in etichetta la dicitura SF 5/1 Single Trip per cui una volta usati non potevano più essere riutilizzati .
In data 02\07\2024 si costituivano ritualmente in giudizio le società convenute in giudizio e che , nel Controparte_2 Controparte_3 respingere la domanda formulata dall' , effettuavano la chiamata in causa CP_10 rispettivamente della compagnia di Controparte_2 assicurazione e delle Controparte_8 Controparte_3 società e Controparte_5 nelle loro qualità di datrice di lavoro e Controparte_11 committente dei lavori in quanto ritenute “ esclusive responsabili dell'infortunio sul lavoro avvenuto in Rimini, il giorno 27/03/2021, in cui ha riportato lesioni personali il lavoratore ”. Parte_1
Con memoria difensiva depositata in data 22\10\2024 si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità della Controparte_4 chiamata in causa formulata nei suoi confronti da che sarebbe Controparte_3 stata priva di legittimazione attiva a proporre l'azione di regresso ex art. 10 e 11 del DPR 1124/1965 , tesi questa sostenuta in giudizio anche da
[...]
e le quali - Controparte_12 Controparte_9 ritualmente costituitesi in giudizio - deducevano inoltre l'improcedibilità della azione proposta nei confronti della Controparte_11 posta in liquidazione giudiziale dichiarata con sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Rimini - Sezione Procedure n. 66/2024 in data 17.10.2024 .
Si perveniva così alla udienza del 15\07\2025 nella quale l' dichiarava di non CP_10 avere formulato e non avere intenzione di formulare alcuna domanda di condanna giudiziale nei confronti delle terze chiamate in causa
[...]
, Controparte_13 Controparte_4
e le quali nella stessa occasione
[...] Controparte_9 per tale motivo chiedevano la loro estromissione dal giudizio .
e prestavano il loro Controparte_2 Controparte_9 consenso alla estromissione delle terze chiamate in causa citate dall' a spese CP_10 interamente compensate mentre e Controparte_4 insistevano per la vittoria delle spese Controparte_11 di lite .
Quindi le parti chiedevano concordemente fissarsi udienza di discussione sulla domanda di estromissione dal presente giudizio dei terzi chiamati in causa Controparte_13
e e la causa Controparte_4 Controparte_9 veniva così rinviata alla udienza del 16\10\2025 nella quale le parti nelle loro note autorizzate rassegnavano le seguenti conclusioni .
− l' ribadiva di avere promosso la domanda giudiziale di condanna CP_10 unicamente contro la Società e la Società - unici soggetti CP_2 CP_3 destinatari di specifiche attribuzioni di responsabilità da parte del Servizio ispettivo Ausl - e di non avere invece mai promosso o volere promuovere alcuna domanda giudiziale di condanna nei confronti delle terze chiamate in causa e CP_11 [...] delle quali Controparte_14 chiedeva l'estromissione chiedendo che le spese di lite fossero poste a carico della chiamante in causa;
Controparte_3
− si rimetteva a giustizia in relazione alla Controparte_2 estromissione dal giudizio a spese integralmente compensate delle società
, Controparte_13
e ; Controparte_4 Controparte_9
CP_1
− preso atto della volontà manifestata dall' Controparte_15 di non estendere le domande giudiziali oggetto del presente giudizio nei confronti delle terze chiamate società e Controparte_4 CP_11 [...]
e dichiarava di Controparte_13 Controparte_9 non opporsi all'estromissione delle suddette parti dal presente giudizio a spese integralmente compensate;
− evidenziava come : l'apertura della procedura di liquidazione Controparte_3 giudiziale nei confronti della fosse Controparte_11 avvenuta in epoca successiva alla autorizzazione della chiamata in causa e non comportasse in ogni caso l'improcedibilità della domanda di mero accertamento proposta da (la quale nel presente giudizio si era limitata a Controparte_3 chiedere di dichiarare le terze chiamate “uniche ed esclusive responsabili dell'infortunio sul lavoro avvenuto in Rimini, il giorno 27/03/2021, in cui ha riportato lesioni personali il lavoratore In subordine, nella Parte_1 denegata e non creduta ipotesi di ritenuta corresponsabilità della resistente
, stabilire il grado di concorso tra la stessa, le terze chiamate e Controparte_3 la società nonché il grado di concorso di Controparte_2 colpa dell'infortunato.” ) ; la chiamata in causa delle società
[...] e Controparte_4 Controparte_11 dovesse ritenersi ammissibile in quanto l'esercizio dell'azione di regresso prevista dagli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/1965 non privava il convenuto del diritto di chiamare in causa i soggetti ritenuti responsabili o corresponsabili dell'infortunio . Dichiarava infine di non opporsi alla estromissione delle terze chiamate solo a spese integralmente compensate e senza che ciò potesse apprezzarsi come implicito riconoscimento delle ragioni di merito addotte dalle stesse “ …la cui infondatezza - tempestivamente dedotta nella prima difesa utile (cfr. verbale d'udienza del 25/03/2025) - è resa palese dalle considerazioni che precedono, ma, soprattutto, dalla sentenza Tribunale di Parma-Sez. Penale, n. 358/2025, divenuta irrevocabile, con cui è stato definito il procedimento penale RG DIB. N. 375/2024, nel quale quale legale rappresentante della società Persona_1 Controparte_3 imputata per il reato previsto e punito dall'art. 23, comma 1, del D. LGS. n. 81/2008
– è stata assolta “perché il fatto non sussiste”…” .
− concludeva Controparte_13 deducendo : 1) l'improcedibilità della azione promossa da nei CP_3 confronti della società in liquidazione giudiziale dovendo l'accertamento ed della eventuale responsabilità e condanna avvenire nell'ambito del passivo e di fronte al competente Giudice Delegato;
2) la irritualità della riassunzione da parte dell' nei confronti della e la CP_10 Controparte_11 estinzione del giudizio per la mancata riassunzione di che aveva CP_16 chiamato in giudizio la società prima della sua liquidazione giudiziale;
3) la inammissibilità della chiamata in causa e delle domande formulate da CP_3 nei confronti di per difetto di
[...] Controparte_11 legittimazione attiva riservata esclusivamente all' nell'azione di regresso di CP_10 cui è causa .
− concludeva perché venisse Controparte_4 dichiarata l'estromissione dal presente giudizio della terza chiamata ditta con condanna della chiamante Controparte_4 al pagamento delle spese processuali . Controparte_3
− concludeva per l'estromissione dal giudizio della Controparte_9
e di Controparte_13 [...]
con vittoria delle spese di lite . CP_9
Così sintetizzata la presente vicenda processuale va dichiarato che l'azione legittima ed ammissibile promossa da nei confronti delle terze chiamate Controparte_3 in causa e Controparte_5 ritenute “ esclusive responsabili Controparte_11 dell'infortunio sul lavoro avvenuto in Rimini, il giorno 27/03/2021, in cui ha riportato lesioni personali il lavoratore ” per ottenere la liberazione Parte_1 dalla pretesa attorea è divenuta improcedibile in seguito alla espressa determinazione assunta da all'udienza del 15\07\2025 di non intendere CP_10 promuovere alcuna domanda giudiziale di condanna nei confronti delle suddette terze chiamate in causa che vanno dunque estromesse dal presente giudizio unitamente alla società (chiamata in causa da Controparte_9 CP_11
.
[...]
Vanno richiamati sul punto i seguenti principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità :
− la chiamata in causa esperita non a fini di garanzia ma per rispondere della pretesa dell'attore comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei riguardi del chiamato in causa , trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico ( Cass. Sez. II n. 29251 del 13/11/2024 Rv. 673521 - 01) ;
− nell'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore , la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario ( Cass. Sez. III n. 516 del 15\01\2020 Rv. 656810 - 01) ;
− il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto ( cd.
“litisconsorzio alternativo”) , mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato (in questi termini Cass. Sez. II n. 8411 del 27/04/2016 Rv. 639737-01 e le conformi Ordinanze di Cass. Sez. III n. 31066\19 Rv. 656137-01 e n. 3061\2018 Rv. 651852 - 01).
Si legge in particolare nella motivazione della sentenza n. 8411\2016 : “ …Si è altresì sottolineato che per individuare la causa della chiamata - ossia per stabilire se la chiamata sia finalizzata a far accertare che il chiamato è l'unico responsabile nei confronti dell'attore o sia finalizzata ad ottenere la condanna del chiamato a tener indenne il convenuto, per altro titolo, di quanto questi debba pagare all'attore - si deve privilegiare, sulle formule adoperate, l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità dell'obbligazione dedotta i/giudizio dall'attore (sent. n. 20610/11, relativa ad un caso di chiamata in causa del subappaltatore da parte dell'appaltatore convenuto per il risarcimento dei danni derivati dai vizi della costruzione). Peraltro si è pure precisato che, anche in caso di "litisconsorzio alternativo", se l'attore escluda espressamente la condanna del terzo chiamato in causa, qualora riconosciuto come responsabile, e si limiti, invece, a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, al giudice, in virtù del principio generale della domanda, è inibito il potere di emettere una statuizione di condanna nei confronti dello stesso terzo ed a favore dell'attore, senza che all'attore medesimo sia consentito di estendere successivamente la domanda condannatoria nei riguardi del terzo in appello, perché essa, configurandosi come nuova, incorrerebbe nella preclusione prevista dall'alt 345 c.p.c. (sent. 998/09). Alla stregua dei richiamati precedenti giurisprudenziali, dai quali il Collegio non intende discostarsi, si può in definiva affermare che : 1) il principio dell'automatica estensione della domanda opera in quanto il giudizio verta sulla individuazione del responsabile sulla base di un rapporto oggettivamente unico, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, stante l'autonomia dei rapporti;
2) anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica al chiamato della domanda dell'attore (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito solo nei confronti del convenuto), non può operare quando l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato…” .
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti essendo stato l'accertamento circa la effettiva responsabilità delle ditte
[...] e Controparte_5 [...]
legittimamente chiamate in causa da Controparte_12 impedito dalle determinazioni assunte dall' alla udienza Controparte_3 CP_10 del 15\07\2025 .
La causa va dunque rinviata per l'ulteriore corso nei confronti delle sole
, e Controparte_2 Controparte_3 [...] all'udienza del giorno 28 ottobre 2025 ore 11,00 . Controparte_8
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via NON definitiva sulla domanda proposta da con ricorso CP_10 depositato il giorno 03\04\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione , così provvede, in contraddittorio con , Controparte_2 CP_3 e le terze chiamate in causa
[...] Controparte_5
[...] Controparte_11 [...]
: Controparte_15 Controparte_9
1) Accertato che in seguito alla espressa determinazione assunta da CP_10 all'udienza del 15\07\2025 l'azione legittima promossa da nei Controparte_3 confronti dei terzi chiamati in causa Controparte_5 e è
[...] Controparte_11 divenuta improcedibile , dispone la estromissione definitiva dal presente giudizio delle predette società Controparte_5 e nonché della società
[...] Controparte_11 (chiamata in causa da e a spese Controparte_9 CP_11 CP_11 integralmente compensate .
2) Rinvia la causa per l'ulteriore corso alla udienza del giorno 28 ottobre 2025 ore 11,00 .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 16\10\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'