Versione
3 maggio 1989
3 maggio 1989
Art. 1. 1. Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , recante disposizioni in materia di finanza pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545 .
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 17/01/2003, n. 53Provvedimento: […] Deve peraltro tenersi presente la disposizione di cui all'art. 1 comma 4 del D.L. 2 marzo 1989 n. 65 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 26 aprile 1989 n. 155, il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 1989 negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976 n. 177 e 211 lettera a) del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 come modificato dall'art. 21 della legge 29 aprile 1976 n. 177, le parole “dell'80 per cento” sono soppresse.Leggi di più...
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