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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. N. 490/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 490/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 12/05/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Floridia, Va San Martino delle Battaglie n.73, elettivamente domiciliato in Floridia (SR), Via
Archimede n.291, presso lo studio dell'avv. Laura Fichera, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
(SR), Via Fratelli Amato n.62, elettivamente domiciliata in Floridia (SR), Via Archimede n.291, presso lo studio dell'avv. Adriana Bazzano, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 25/07/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 8/10/1994, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile, il giorno 08/10/1994 in
Siracusa (Atto n. 92, Parte I, Anno 1994).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa il giorno 08/10/1994;
pagina1 di 3 - che dalla loro unione sono nati tre figli: (il 18/06/1996), ad oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, (il 13/10/2000), maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente e (il 18/08/2008), minorenne ed economicamente non autosufficiente;
Persona_3
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n.5014/2013 depositato in data
5/07/2013;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 26/02/2025, il Presidente fissava udienza del 12/05/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituiva con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
- “I coniugi vivranno separati, con facoltà degli stessi di fissare ovunque la propria residenza, prestandosi di d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto turistico o di lavoro;
- Il figlio minore continuerà a vivere con la madre anche se affidato Persona_4
congiuntamente ad entrambi i genitori, la figlia maggiorenne in attesa di trovare Per_2 un'occupazione, continuerà a vivere con la madre;
- Il sig. si obbliga a continuare a versare a titolo di mantenimento per i figli e Pt_1 Per_2 Per_4
la somma di euro 550,00 entro il 1° di ogni mese;
[...]
- Il sig. si obbliga, altresì, a contribuire nella misura del 50 % alle spese mediche e Pt_1
scolastiche ludico ricreative, nonché ogni altra spesa;
- Il padre avrà la facoltà di vedere i figli quando vorrà, previo avvertimento e con il consenso della madre;
pagina2 di 3 - Il padre avrà, inoltre, la facoltà di tenere con sé i figli in occasione delle maggiori festività del calendario cattolico con turni in alternanza con la madre, ovverosia se trascorreranno con il padre il giorno 24 dicembre saranno poi con la madre il successivo 25 e così di seguito;
- Il padre avrà la facoltà di tenere i figli per un periodo di vacanza della durata di 15 giorni durante le ferie estive da concordarsi, di volta in volta, nel pieno rispetto delle esigenze ludiche e sociali dei minori;
- I coniugi stabiliscono che qualunque viaggio all'estero e non del figlio minore Persona_4
debba avvenire previo consenso di entrambi i genitori;
- Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al loro mantenimento, si da poter
mantenere il medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.
- I coniugi dichiarano di aver definito e regolato con il presente atto ogni e qualsivoglia reciproca pretesa di natura economica anche scaturente dal matrimonio e che all'infuori delle obbligazioni assunte non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, per nessun motivo, ragione e causale.”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole compiutamente salvaguardati dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al loro mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , con rito Parte_1 Parte_2
civile, il giorno 08/10/1994 in Siracusa (Atto n. 92, Parte I, Anno 1994), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 27/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 490/2025 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 12/05/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Floridia, Va San Martino delle Battaglie n.73, elettivamente domiciliato in Floridia (SR), Via
Archimede n.291, presso lo studio dell'avv. Laura Fichera, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2 C.F._2
(SR), Via Fratelli Amato n.62, elettivamente domiciliata in Floridia (SR), Via Archimede n.291, presso lo studio dell'avv. Adriana Bazzano, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 25/07/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 8/10/1994, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile, il giorno 08/10/1994 in
Siracusa (Atto n. 92, Parte I, Anno 1994).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa il giorno 08/10/1994;
pagina1 di 3 - che dalla loro unione sono nati tre figli: (il 18/06/1996), ad oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, (il 13/10/2000), maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente e (il 18/08/2008), minorenne ed economicamente non autosufficiente;
Persona_3
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n.5014/2013 depositato in data
5/07/2013;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 26/02/2025, il Presidente fissava udienza del 12/05/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituiva con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
- “I coniugi vivranno separati, con facoltà degli stessi di fissare ovunque la propria residenza, prestandosi di d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto turistico o di lavoro;
- Il figlio minore continuerà a vivere con la madre anche se affidato Persona_4
congiuntamente ad entrambi i genitori, la figlia maggiorenne in attesa di trovare Per_2 un'occupazione, continuerà a vivere con la madre;
- Il sig. si obbliga a continuare a versare a titolo di mantenimento per i figli e Pt_1 Per_2 Per_4
la somma di euro 550,00 entro il 1° di ogni mese;
[...]
- Il sig. si obbliga, altresì, a contribuire nella misura del 50 % alle spese mediche e Pt_1
scolastiche ludico ricreative, nonché ogni altra spesa;
- Il padre avrà la facoltà di vedere i figli quando vorrà, previo avvertimento e con il consenso della madre;
pagina2 di 3 - Il padre avrà, inoltre, la facoltà di tenere con sé i figli in occasione delle maggiori festività del calendario cattolico con turni in alternanza con la madre, ovverosia se trascorreranno con il padre il giorno 24 dicembre saranno poi con la madre il successivo 25 e così di seguito;
- Il padre avrà la facoltà di tenere i figli per un periodo di vacanza della durata di 15 giorni durante le ferie estive da concordarsi, di volta in volta, nel pieno rispetto delle esigenze ludiche e sociali dei minori;
- I coniugi stabiliscono che qualunque viaggio all'estero e non del figlio minore Persona_4
debba avvenire previo consenso di entrambi i genitori;
- Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al loro mantenimento, si da poter
mantenere il medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.
- I coniugi dichiarano di aver definito e regolato con il presente atto ogni e qualsivoglia reciproca pretesa di natura economica anche scaturente dal matrimonio e che all'infuori delle obbligazioni assunte non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, per nessun motivo, ragione e causale.”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole compiutamente salvaguardati dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al loro mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , con rito Parte_1 Parte_2
civile, il giorno 08/10/1994 in Siracusa (Atto n. 92, Parte I, Anno 1994), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 27/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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