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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/09/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5599 - 2024 del R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
- difesa e rappresentata dall'avv. Ines GALEOTTI Parte_1
E
Controparte_1 difeso e rappresentato dall'avv. Paola DONVITO
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che il giorno Con ricorso depositato in data 23.12.2024 la sig.ra Parte_1
4 gennaio 1996 in Castellaneta aveva contratto matrimonio con il sig. Persona_1
trascritto nel registro di matrimonio del Comune di Castellaneta anno 1996, numero 2 parte
II serie A;
che dall'unione erano nati due figli, Persona_2 nato a
Grottaglie il 17.02.1997 e nato a [...] il Persona_3
19.02.1998;che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costitutiva in giudizio il resistente sig. Persona_1 il quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma chiedeva di pronunciarla secondo le motivazioni di cui alla comparsa di costituzione ed alle condizioni ivi indicate.
Va rilevato che con istanza depositata in data 12/09/2025 le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo chiedendo la fissazione di un'udienza a trattazione scritta al fine di trasformare l'odierno giudizio di separazione da giudiziale in consensuale.
Fissata per detti incombenti l'udienza del 16.09.2025 con le modalità della trattazione scritta veniva assegnato alle parti termine sino alla data dell'udienza ore 9.00 per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle parti predette, autenticato dai difensori,
avvertendo le parti che alla data dell'udienza il giudice relatore delegato si sarebbe riservato di riferire al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Viste le note difensive depositate dalle parti in data 15 09 2025 per l'udienza del 16 09 2025
svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto alle pronunzie accessorie, si rileva, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui alle note difensive contenenti l'accordo di separazione depositati in data 15 09 2025 per l'udienza del 16/09/2025 tenutasi con le modalita' della trattazione scritta da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Valutata la non contrarietà ad alcuna norma di legge delle condizioni concordemente rese dalle parti, il Collegio può senz'altro recepirle in sentenza, come da dispositivo che segue,
considerata la situazione complessiva delle parti.
Spese integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei
Persona_1 così dispone: confronti di
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
nata a [...] 1. dichiara la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
SE (TA) e nato a [...] il [...], uniti in Persona_1 matrimonio il 4 gennaio 1996 in Castellaneta, con atto trascritto nel registro di matrimonio del
Comune di Castellaneta anno 1996, numero 2 parte II serie A;
Parte_1 e Persona_1 in
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in data 15 09 2025 per l'udienza del 16 09 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castellaneta;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16.09.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5599 - 2024 del R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
- difesa e rappresentata dall'avv. Ines GALEOTTI Parte_1
E
Controparte_1 difeso e rappresentato dall'avv. Paola DONVITO
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che il giorno Con ricorso depositato in data 23.12.2024 la sig.ra Parte_1
4 gennaio 1996 in Castellaneta aveva contratto matrimonio con il sig. Persona_1
trascritto nel registro di matrimonio del Comune di Castellaneta anno 1996, numero 2 parte
II serie A;
che dall'unione erano nati due figli, Persona_2 nato a
Grottaglie il 17.02.1997 e nato a [...] il Persona_3
19.02.1998;che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costitutiva in giudizio il resistente sig. Persona_1 il quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma chiedeva di pronunciarla secondo le motivazioni di cui alla comparsa di costituzione ed alle condizioni ivi indicate.
Va rilevato che con istanza depositata in data 12/09/2025 le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo chiedendo la fissazione di un'udienza a trattazione scritta al fine di trasformare l'odierno giudizio di separazione da giudiziale in consensuale.
Fissata per detti incombenti l'udienza del 16.09.2025 con le modalità della trattazione scritta veniva assegnato alle parti termine sino alla data dell'udienza ore 9.00 per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle parti predette, autenticato dai difensori,
avvertendo le parti che alla data dell'udienza il giudice relatore delegato si sarebbe riservato di riferire al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Viste le note difensive depositate dalle parti in data 15 09 2025 per l'udienza del 16 09 2025
svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto alle pronunzie accessorie, si rileva, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui alle note difensive contenenti l'accordo di separazione depositati in data 15 09 2025 per l'udienza del 16/09/2025 tenutasi con le modalita' della trattazione scritta da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Valutata la non contrarietà ad alcuna norma di legge delle condizioni concordemente rese dalle parti, il Collegio può senz'altro recepirle in sentenza, come da dispositivo che segue,
considerata la situazione complessiva delle parti.
Spese integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei
Persona_1 così dispone: confronti di
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
nata a [...] 1. dichiara la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
SE (TA) e nato a [...] il [...], uniti in Persona_1 matrimonio il 4 gennaio 1996 in Castellaneta, con atto trascritto nel registro di matrimonio del
Comune di Castellaneta anno 1996, numero 2 parte II serie A;
Parte_1 e Persona_1 in
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in data 15 09 2025 per l'udienza del 16 09 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castellaneta;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16.09.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi