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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/12/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. AR DE BO Presidente
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. EL UI Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 394 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Chieti, alla Parte_1 C.F._1
Via Publio Ovidio Nasone n.11, presso e nello studio dell'Avv. Davide Di Giamberardino del
Foro di Chieti (C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 alle liti in calce a comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio n. 232/2022
R.G. Tribunale di Sulmona;
procura espressamente estesa alla fase d'impugnazione;
- appellante –
CONTRO
codice fiscale , , codice fiscale Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, codice fiscale C.F._4 Controparte_3 C.F._5 elettivamente domiciliati a Chieti, in Largo Costantino Barbella n. 6, presso lo studio degli
Avv.ti Enrico Raimondi, codice fiscale , e Marco Savini, codice C.F._6 fiscale , che li rappresentano e difendono, congiuntamente e C.F._7 separatamente con procura alle liti depositata nel fascicolo telematico;
- appellato -
1 OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Sulmona, n. 54-2024, pubblicata in data 13.03.2024, su R.G. n. 232-2022.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante :
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE 1) Sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO 2) Disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Giudice di prime cure e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza di un contratto/i di mutuo tra i sigg.ri e da un lato ed il sig. dall'altro. CP_1 CP_3 Pt_1
3) Accertare e dichiarare che tra i sigg.ri e da un lato ed il sig. CP_1 CP_3 Pt_1 dall'altro sia intercorsa una donazione indiretta e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
54/2024 (R.G. 232/2022) emessa in data 18.03.2024 dal Tribunale Civile di Sulmona – in persona del Giudice Dott.ssa D'Ambrosio –, notificata all'odierna appellante in data
18.03.2024 –accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “rigettare la domanda attrice, siccome manifestamente infondata sia in fatto sia in diritto, con vittoria di spese ed onorari” 4) Condannare conseguentemente gli odierni appellati alla refusione delle somme tutte eventualmente versate dal sig. in forza di Pt_1 quanto statuito in primo grado. IN VIA SUBORDINATA 5) Nella denegata ipotesi per cui si ritenesse di confermare la sentenza di primo grado, rideterminare il quantum delle somme dovute dal in favore degli odierni appellati nella misura del 50% (cinquanta per cento) Pt_1 di quanto riconosciuto in prime cure – o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia –tenuto conto che le somme sono state corrisposte in costanza di matrimonio e su un
c/c cointestato. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA 6) Nella denegata ipotesi per cui si ritenesse di confermare la sentenza di primo grado, rideterminare il quantum delle somme dovute dal in favore dei soli sigg.ri e nella misura del Pt_1 CP_1 Controparte_3
50% (cinquanta per cento) di quanto riconosciuto in prime cure – o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia –, tenuto conto che le somme sono state corrisposte in costanza di matrimonio e su un c/c cointestato. IN VIA ISTRUTTORIA 7) si torna ad insistere su tutte le richieste istruttorie formulate nelle nostre memorie istruttorie in quanto insistite sin nelle nostre Comparse conclusionali e di replica e finanche all'udienza di precisazione delle conclusioni, previa rimessione della causa in istruttoria”.
Per l'appellato:
2 “Voglia l'adita Corte di Appello: - nel merito ed in via preliminare: rigettare l'appello proposto dal sig. perché inammissibile per violazione dell'art. 434 c.p.c. e, Parte_1 di conseguenza, confermare la sentenza impugnata con condanna dell'appellata alla refusione delle spese e competenze di giudizio nella misura risultante applicando le tariffe professionali di cui al D.M. di settore o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- nel merito ed in via principale: rigettare l'appello proposto dal sig. perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e, di conseguenza, confermare la sentenza impugnata con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze di giudizio nella misura risultante applicando le tariffe professionali di cui al D.M. di settore o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi professionali spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA”.
Fatto e diritto
1.Con atto di citazione notificato il 16/03/2022, , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Sulmona CP_3 Parte_1 chiedendo la restituzione di somme elargite a titolo di prestito al convenuto e mai restituite.
In particolare allegavano gli attori che le somme in denaro erano state ricevute dal
[...]
tra il 2011 e il 2015 in costanza di matrimonio con da parte dei Pt_1 Controparte_4 genitori di quest'ultima, con assegni per la somma complessiva di euro 39.758,00 e da parte del fratello della stessa (sig. ) tramite due bonifici bancari per l'importo di Controparte_1 euro 6.500,00.
Gli istanti assumevano che le somme erano state elargite in favore di a titolo Parte_1 di prestito per la gestione dell'attività di bar che lo stesso aveva iniziato e poi cessato nel
Comune di Campo di Giove e che quest'ultimo si era impegnato a restituire l'importo ricevuto a semplice richiesta degli attori ma ciò non avveniva.
Si costituiva in data 21.06.2022 eccependo di non aver mai stipulato alcun Parte_1 contratto di mutuo ed eccependo che le somme erano state versate a titolo di liberalità, senza alcun obbligo di restituzione, per esigenze del nucleo familiare composto dall'odierno convenuto, dalla moglie e da due figlie minori. Controparte_4
La causa veniva istruita con prove orali e documentali e posta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
1.1 Il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 54-2024, pubblicata il 13.03.2024, così provvedeva: “CONDANNA alla restituzione in favore di: a) Parte_1 [...]
della somma di € 39.758,00 oltre agli interessi legali, ai Parte_2 sensi dell'art. 1284 cod. civ.; b) , della somma di € 6.500,00 oltre agli Controparte_1
3 interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 cod. civ.; - CONDANNA il signor alla Parte_1 rifusione in favore , Controparte_1 Parte_2 delle spese di lite, liquidate in € 3.809,00 secondo i parametri di cui al D.M.55/2014 e successive modificazioni(Valori Minimi –Scaglione da € 26.001 ad € 52.000 per compensi professionali di avvocato), oltre IVA e CPA come per legge”.
Il giudice evidenziava a fondamento della decisione:
-che nell'interrogatorio formale reso all'udienza del 03.04.2023 confermava Parte_1 la chiusura della sua attività commerciale di bar nel 2011, data in cui residuavano posizioni debitorie dovute agli investimenti sul bar;
oltre al fatto che le somme venivano offerte dagli ex suoceri e dall'ex cognato per esigenze familiari e per l'attività commerciale.
-che dalla documentazione acquisita, inclusa una conversazione telefonica su CD Rom tra e (sorella del convenuto), emergeva invece che parte attrice Controparte_3 Persona_1 aveva elargito la somma di denaro a titolo di prestito, con conseguente diritto alla restituzione, mentre il convenuto non aveva provato il diverso titolo da lui allegato ossia che le somme ricevute erano donazioni per bisogni familiari.
-che tanto era suffragato dal contenuto del CD ROM acquisito agli atti, con la registrazione telefonica avvenuta tra la sig.ra e la sig.ra sorella del Controparte_3 Persona_1 convenuto, in cui quest'ultima faceva espresso riferimento alla disponibilità della propria famiglia ad aiutare nonché a predisporre aiuti economici per far fronte al debito Pt_1 contratto da questi nei confronti dei familiari della ex coniuge e dalla conferma della signora sentita come testimone all'udienza del 3.4.2023, che la voce registrata Persona_1 corrispondesse alla sua voce con ciò avvalorando la fondatezza della tesi attorea volta alla restituzione delle somme prestate a titolo di mutuo;
-che anche i documenti attorei erano di supporto alla dimostrazione dell'avvenuta consegna delle somme e delle modalità con le quali la consegna era avvenuta (per e Controparte_2
, con la produzione delle matrici degli assegni bancari confermati dallo stesso Controparte_3 convenuto nell'interrogatorio formale del 3.4.2023).
2. Nel proprio atto di appello contesta la decisione per i motivi di seguito Parte_1 indicati
a. Malgoverno delle risultanze istruttorie.
Con tale motivo evidenzia come nel giudizio di primo grado il convenuto sosteneva e dimostrava sia l'assoluta incertezza sulla destinazione delle somme conferite dagli odierni appellati, sia l'assenza di qualsiasi impegno da parte del sig. alla restituzione di dette Pt_1 somme.
4 a.1 Sull'incertezza della destinazione delle somme.
In particolare adduce che gli assegni privi di causale e costituenti un semplice mezzo di pagamento, non offrono alcun elemento da cui poter desumere la destinazione degli importi ivi trascritti. Per i bonifici effettuati dal sig. la causale era invece Controparte_1 incompatibile con la tesi sostenuta da parte appellata. Non poteva quindi evincersi la sussistenza del mutuo.
a.2 Mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'appellata.
L'appellante richiama la Cassazione civ. n. 9864 del 07/05/2014 a tenore della quale chi chiede in giudizio la restituzione di somme date a prestito deve dimostrare non solo l'avvenuta consegna delle somme stesse, ma anche il titolo della consegna, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, non potendo esso presumersi dalla mera consegna di un assegno.
Argomenta ulteriormente sulla errata valutazione della testimonianza di che Persona_1 si era limitata a chiarire, in sede di testimonianza che il fratello aveva chiesto somme di denaro anche a lei, ma senza specificare lo scopo e tanto si era limitata a riferire alla , CP_3 nulla sapendo su impegni restitutori presi da . Parte_1
Rappresenta come non fosse stato pattuito un termine per la restituzione delle somme, evenienza da cui desumere che le somme venivano consegnate per supportare il nucleo familiare, non per tacitare creditori particolari, come peraltro confermato dallo stesso
[...]
in sede di interrogatorio formale avendo questi affermato che esse erano state date Pt_1 per spese familiari e attività commerciale.
a.3 Sull'assenza di impegno alla restituzione.
Con tale motivo ribadisce che gli importi venivano offerti spontaneamente dagli ex suoceri e dal cognato di , che mai aveva richiesto aiuti economici;
che non c'era stato Parte_1 alcun impegno alla restituzione delle somme;
che anche i parenti di fornivano Parte_1 aiuti economici;
che la sorella di in sede testimoniale aveva confermato Parte_1
l'aiuto economico fornito dalla famiglia;
che le somme elargite dai suoceri erano destinate a far fronte alle difficoltà economiche della famiglia;
che era stata contestata espressamente la ricezione delle somme a titolo di mutuo.
b. Erronea qualificazione della fattispecie.
Con tale motivo rappresenta come gli appellati avessero inteso effettuare una donazione indiretta, non un prestito, ossia compiere un atto mosso da liberalità che arricchisce il beneficiario pur senza la forma della donazione, evidenziando la giurisprudenza di cassazione e di merito a supporto della sua deduzione, non essendo chiare le condizioni di restituzione, i tempi, le conseguenti modalità.
5 c. Rideterminazione della condanna al pagamento di somme.
Con tale motivo chiede, in caso di conferma del riconoscimento della conclusione di un contratto di mutuo, la rideterminazione dell'importo da restituire trattandosi di somme elargite durante il matrimonio e dirette a fronteggiare esigenze di vita familiare.
In via ulteriormente gradata chiede di rideterminare nella misura del 50% quantomeno le somme corrisposte da e in quanto fornite mediante Controparte_2 Controparte_3 assegni privi di causale e accreditati sul c/c cointestato ai sig.ri e Parte_1 CP_4
.
[...]
d. Istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
L'appellante propone altresì istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. sussumendo il fumus boni juris e il periculum in mora, come in atti.
3. I convenuti nella loro comparsa di costituzione contestano l'ammissibilità dell'impugnazione, sia per difetto di specificità dei motivi con conseguente violazione dell'art.342 c.p.c. sia perché contenente domande mai proposte in precedenza (come quella volta a far valere la ricorrenza di una donazione indiretta o la rideterminazione della condanna sul presupposto dell'accredito delle somme su un presunto conto corrente cointestato con la propria ex coniuge sig.ra circostanza mai dedotta sino Controparte_4 alla proposizione dell'appello e comunque non vera).
Nel merito contestano partitamente ogni motivo di appello.
4. La causa trattenuta una prima volta a decisione, è stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione del supporto informatico, fisicamente prodotto in primo grado, contenente la conversazione telefonica intercorsa tra l'attrice e (sorella dell'appellante). Controparte_3 Persona_1
Precisate nuovamente le conclusioni all'udienza del 28.10.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata quindi nuovamente trattenuta a decisione.
5. In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nella giurisprudenza riferita all'art. 342 c.p.c. si osserva che la volontà della parte di impugnare la sentenza di primo grado non richiede di essere espressa con formule sacramentali, all'uopo essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione, in modo tale da consentire al giudice di identificare i punti gravanti, nonché le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'appello (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
Nella fattispecie risulta evidente l'esposizione dei fatti;
gli aspetti funzionalmente utili per cogliere la vicenda sottostante al ricorso;
le questioni ed i punti della sentenza di primo grado
6 contestati, con le relative doglianze (cfr. Cass., 11 marzo 2011, n. 5836, espressamente valorizzata, in motivazione, da Cass., S.U., n. 5698 del 2012; Cass., S.U., n. 5698 del 2012, cit.; nello stesso senso, dopo tale pronuncia, cfr.: Cass. 8 luglio 2014, n. 15478; Cass., 28 giugno 2018, n. 17036; cfr Cass. n. 1935/2020).
Nel merito l'appello, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per l'intima connessione delle ragioni che li sostengono, è infondato e va pertanto rigettato emergendo dalle risultanze istruttorie raccolte che effettivamente le somme elargite dai coniugi
[...]
e dal figlio in favore del genero-cognato sono ascrivibili a prestiti CP_1 Controparte_1 riferibili all'estinzione di debiti da questi contratti per la sua attività imprenditoriale (gestione di un bar aperto a Campo di Giove).
Confermata, in linea con la unanime giurisprudenza di legittimità, la assoluta neutralità dei mezzi di dazione delle somme (assegni e bonifico) e dunque la inidoneità degli stessi a dar conto del titolo per il quale essa è avvenuta, va tuttavia considerato:
-che lo stesso conferma, in sede di interrogatorio formale, la sussistenza di debiti Pt_1 collegata alla cessazione della sua attività imprenditoriale.
-che le somme sono state elargite dai suoceri e dal cognato in più tranches in epoca corrispondente e successiva alla cessazione di tale attività ( la data di emissione dei singoli assegni e di ricezione dei bonifici, attestata dalle copie dei relativi documenti, non è contestata);
- che gli importi consegnati tramite bonifico da parte di erano riferibili a Controparte_1 difficoltà economiche legate alla gestione dell'attività del ( cfr. contenuto delle mail Pt_3 scambiate tra le i cognati e prodotte unitamente all'atto di diffida inviato dal ); CP_1
A tali elementi, di per sé labili ma comunque idonei a comprovare la finalità delle elargizioni a ripianare le esposizioni debitorie maturate dal in dipendenza dell'attività da questi Pt_1 intrapresa, si aggiunge poi il contenuto della conversazione telefonica intrattenuta dall'attrice con la sorella del che in tale occasione ha Controparte_3 Pt_1 Persona_1 confermato di essere pienamente a conoscenza dell'intenzione del fratello di restituire il prestito ricevuto dai familiari della moglie specificando sia che il fratello avrebbe provato anche ad ottenere a tal fine un mutuo, sia che lei come gli altri familiari del si stessero Pt_1 impegnando -e si fossero a loro volta impegnati economicamente sino ad allora per aiutare per consentire al fratello di restituire le somme avute in prestito dagli attuali Parte_1 appellati.
E dunque alla luce di tali chiare affermazioni, non contraddette né meglio giustificate nel corso della escussione testimoniale da parte di che si limita a riferire che Testimone_1
7 l'aiuto economico era stato prestato per la famiglia del e che non ricorda ulteriori Pt_1 dettagli sugli importi prestati, sulle finalità degli stessi, sull'assunzione di obblighi restitutori da parte del fratello nei confronti dei congiunti della moglie, considerato che la stessa teste, espressamente sentita sul punto, conferma la riferibilità a sé della conversazione telefonica, non può che ritenersi dimostrata la natura di prestito delle elargizioni di denaro effettuate dagli appellati, dovendo escludersi che esse possano inquadrarsi nello specifico caso nella figura del sostegno economico apprestato ad un proprio familiare (emergendo la destinazione degli importi a liberare il dai debiti contratti nella sua attività come sopra specificato e Pt_1 non risultando provato ma solo allegato che la moglie partecipasse ad essa) o della donazione indiretta .
Da ultimo deve ritenersi irrilevante l'omessa pattuizione di un termine per la restituzione posto che gli attori oggi appellati hanno dedotto che la riconsegna sarebbe dovuta avvenire a semplice richiesta (come peraltro appare verosimile proprio in ragione del rapporto di affinità che legava le parti prima della separazione tra il e la moglie ) e che l'introduzione del Pt_1 presente giudizio è stata preceduta da diffida formale alla restituzione.
Da ultimo è da ritenere nuova e come tale inammissibile in quanto non espressamente formulata in primo grado, l'eccezione in forza della quale poiché gli importi da restituire, in caso di conferma della ricorrenza di un rapporto di mutuo, sarebbero transitati (quantomeno quelli ricevuti dai suoceri) su conto corrente cointestato con la moglie, sarebbe necessario ridurre alla metà l'obbligo di restituzione;
fermo restando, in ogni caso che , per quanto sopra spiegato, tali prestiti sono riferibili alla sua attività imprenditoriale.
In conclusione, l'appello va rigettato.
5.1 Le spese di lite liquidate come in dispositivo al minimo dei valori tabellari, considerata la non particolare complessità della vertenza, seguono la soccombenza.
5.2 Trova infine applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002,
n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n.
14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014);
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, contro la sentenza n. 54-2024, resa dal Tribunale di Sulmona, pubblicata il Pt_1
13.03.2024, nei confronti dei sig.ri , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 così provvede:
8 • Rigetta l'appello.
• Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli appellati che liquida in complessivi € 4.966,00 per compensi , oltre rimborso spese 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
• Dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 09.12.2025.
Il Consigliere relatore
EL UI
Il Presidente
AR DE BO
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