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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/10/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa RI RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1416/2024 promosso da:
(c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'avv. Gino Bellemo, giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso a Rubano (PD), in Via A. Rossi
n.1 Scala C;
- attori - contro
(c.f.: ), CP_1 CodiceFiscale_3
- convenuta contumace
e anche contro
(c.f. : , p. iva: ) Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante e procuratore pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Boris Beltram, giusta mandato allegato in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta
1 elettronica certificata dell'Avv. Boris Beltram: Email_1
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte Attrice e : Parte_1 Parte_2
nel merito in via principale:
- rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dalla convenuta in quanto infondate in fatto come in diritto;
- accertata e dichiarata la responsabilità della sig.ra - nella propria veste di proprietaria e conducente CP_1
del veicolo Fiat 500 L targato ES959YV - nella causazione del sinistro per cui è giudizio, per i titoli e le causali dedotti in atti, documenti e verbali di causa condannarsi in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, e in solido tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti e subendi in conseguenza del sinistro de quo e azionati nel presente giudizio, danni quantificabili quanto al sig. in € 10.638,23 e quanto al sig. Parte_1
in residui € 67.591,29 - già detratto l'importo di € 8.800,00 corrisposto dalla Parte_2
convenuta assicurazione in sede stragiudiziale a titolo di offerta reale per il danno da lesioni e trattenuto dal sig.
a titolo di mero acconto sul maggio danno (doc.9) – o in quelle maggiori o minori somme che Parte_2
saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo;
Nel merito in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata e dichiarata la responsabilità concorrente del sig. nella causazione del sinistro per cui è causa, per i titoli e le causali dedotti in atti, documenti e Parte_2
verbali di causa, condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dagli attori in conseguenza del sinistro de quo azionati nel presente giudizio così come sopra quantificati, detratta la somma corrispondente alla percentuale di responsabilità eventualmente attribuita al sig. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
Parte_2
In via istruttoria:
sull'an debeatur: 2 - si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che ha effettuato la Relazione di Incidente Stradale e il rilevo planimetrico – schizzo di campagna relativi al sinistro accaduto il giorno 25.05.2022, ore 16:15 circa, in Oderzo (TV), via Fossadelle in corrispondenza dei civici 21-23 tra il veicolo Daimler Smart targato DY422BB – di proprietà del sig. e condotto Parte_1
dal sig. e il veicolo Fiat 500 L targato ES959YV – di proprietà della conducente sig.ra Parte_2 CP_1
che si rammostrano e che conferma integralmente (doc.1 fascicolo attori);
[...]
2) vero che ha effettuato i Rilievi Fotografici relativi al luogo teatro del sinistro accaduto il giorno 25.05.2022, ore
16:15 circa, in Oderzo (TV), via Fossadelle in corrispondenza dei civici 21-23 tra il veicolo Daimler Smart targato DY422BB – di proprietà del sig. e condotto dal sig. e il veicolo Fiat Parte_1 Parte_2
500 L targato ES959YV – di proprietà della conducente sig.ra che si rammostrano e che conferma CP_1
integralmente (doc.1 fascicolo attori);
3) Vero che le riproduzioni fotografiche che si rammostrano (doc.23 e doc.24 fascicolo attori) ritraggono il sig.
e sono state scattate in data 26.05.2022 allorquando il sig. era ricoverato presso Parte_2 Parte_2
il P.S. del presidio Ospedaliero di Oderzo ove era stato condotto a mezzo autoambulanza 118 per le prime cure delle lesioni riportate nel sinistro stradale per cui è causa;
Sul capitolo 1) si indica a teste l'Istruttore domiciliato presso la Polizia Locale del Comune di Testimone_1
Oderzo, sul capitolo 2) si indica a teste l'Istruttore domiciliato presso la Polizia Locale del Comune Testimone_2
di Oderzo, sul capitolo 3) si indica a teste la sig.ra residente in [...]
XXIV Maggio n.8.
Sul quantum debeatur:
- si chiede l'ammissione della prova per testi sul seguente capitolo di prova:
4) Vero che il veicolo Daimler Smart targato DY422BB in conseguenza del sinistro accaduto il giorno
25.05.2022, ore 16:15 circa, in Oderzo (TV), via Fossadelle in corrispondenza dei civici 21-23, ha riportato i danni materiali documentati dalle fotografie contenute nei Rilievi Fotografici che si rammostrano e che conferma integralmente (doc.1 fascicolo attori); Sul capitolo 4) si indicano a testi l'Istruttore e l'Istruttore Testimone_2
3 teste entrambi domiciliati presso la Polizia Locale del Comune di Oderzo. Testimone_1
In ogni caso:
- competenze e spese di lite, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge rifusi con distrazione delle competenze di lite e delle spese anticipate ex art. 93 c.p.c. a favore dello scrivente procuratore antistatario.
- Rimborso delle spese di CTU dinamico-ricostruttiva e di CTU medico-legale come liquidate e rimborso delle spese di TP.
Per parte convenuta Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito:
- IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
Accertato il concorso di colpa paritario dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale per cui è causa e l'ulteriore concorso di colpa ex art.1227 c.c. dell'attore nella causazione delle proprie lesioni per il mancato uso della Parte_2
cintura di sicurezza, accertare, previa rivalutazione dalla data del pagamento alla data detta decisione, la satisfattorietà delle somme offerte e pagate ante causam dalla Società esponente per euro 1.570,00 in favore dell'attore ed euro 8.800,00 in favore dell'attore per il risarcimento di tutti i danni Parte_1 Parte_3
effettivamente subiti e risarcibili in favore degli attori stessi, respingendo tutte le ulteriori domande risarcitorie avanzate in questa sede in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali.
- IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
In caso di denegata e non creduta insufficienza dei suddetti importi già offerti e pagati dalla Società esponente, liquidare i danni ulteriormente risarcibili secondo giustizia e previa rivalutazione e detrazione dei pagamenti già effettuati in favore degli attori.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ. 4 Con atto di citazione regolarmente notificato, i signori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la sig.ra e la compagnia assicuratrice CP_1 Controparte_2
chiedendo l'accertamento della responsabilità della sig.ra nella causazione del
[...] CP_1
sinistro avvenuto in data 25/05/2022, alle ore 16:15 quando la stessa, alla guida del proprio veicolo
Fiat 500 L targato ES959YV - e assicurato per la r.c.a. con – transitando in Controparte_2
Via Fossadelle, a Oderzo (TV), veniva a collidere con il veicolo Daimler Smart targato DY422BB, di proprietà del sig. (e assicurato per la r.c.a. con , Parte_1 Controparte_3
guidato dal sig. Parte_2
Nello specifico, riferiva parte attrice di come, giunto in prossimità dei civici nr.21-23 il veicolo condotto dal sig. fosse stato violentemente colliso dal veicolo condotto dalla Parte_2
sig.ra che, proveniente dall'opposto senso di marcia a velocità elevata, aveva invaso la corsia CP_1
di marcia percorsa dal sig. che nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto. Parte_2
La Polizia Locale del Comune di Oderzo, intervenuta in loco, effettuati i rilievi planimetrici e fotografici, redigeva il Rapporto di incidente.
A seguito del violento impatto il veicolo Daimler Smart targato DY422BB riportava danni materiali di gravità tale da renderne antieconomica la riparazione e veniva pertanto rottamato.
Nel violento scontro, il sig. riportava lesioni personali per cui veniva trasportato Parte_2
al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Oderzo per le prime cure: successivamente il sig. Parte_2
era costretto a sottoporsi ad ulteriori visite specialistiche ed esami.
A seguito della stabilizzazione dei postumi invalidanti, di data 02/11/2022, il sig. Parte_2
si sottoponeva a visita medico legale, effettuata dal Dott. che attestava un'invalidità Persona_1
permanente del 23%, I.T.P. 30 gg al 75%, oltre a 60 giorni al 50% e ulteriori 60 giorni al 25%, conseguente ai traumi subiti in esito del sinistro.
Il sig. e il sig. si rivolgevano, quindi, a Parte_1 Parte_2 Controparte_4
che, con proprie pec dell'1/06/2022 e del 4/11/2022, intimava la resistente assicurazione al 5 risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in conseguenza del sinistro, dando avvio alle trattative stragiudiziali.
La compagnia assicurativa, applicando un concorso di colpa nella misura del 50% a carico del sig.
, formulava offerta reale di € 1.570,00 per il danno materiale subito dal veicolo Parte_2
del sig. , importo che gli attori non accettavano e non incassavano. Parte_1
A seguito degli accertamenti medici legali effettuati dal proprio fiduciario, Dott. , Persona_2
l'assicurazione formulava offerta reale per le lesioni subite dal sig. versando la Parte_2
somma di € 8.800,00, che lo stesso tratteneva a titolo di acconto.
Gli odierni attori formalizzavano quindi invito alla compagnia assicurativa e alla sig.ra CP_1
ad aderire alla procedura di negoziazione, che tuttavia non veniva accolto, tanto che gli
[...]
stessi decidevano a citarli in giudizio per il riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie.
Con comparsa del 6/06/2024 si costituiva in giudizio contestando sia Controparte_2
l'an che il quantum debeatur, eccependo, nello specifico, il concorso colposo dell'attore
[...]
ex art.1227 c.c. nell'accadimento dell'incidente stradale del 25/05/2022, per non aver Parte_3
indossato la cintura di sicurezza al momento dell'urto.
Contestava, inoltre, ex art. 115 c.p.c. la dinamica del sinistro ex adverso rappresentata, ritenendo non dimostrata l'invasione di corsia da parte del veicolo assicurato invocata da parte attrice,
L'assicurazione convenuta contestava le domande attoree anche rispetto al quantum debeatur a titolo di risarcimento dei danni sia patrimoniali -di cui contestava il titolo e l'assenza di idonea prova costitutiva-, che non patrimoniali rispetto ai quali contestava le conclusioni della CTU medico legale svolta dalla Dott.ssa. CP_5
Alla prima udienza del 03/10/2024, il GI, verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia di e, letti gli atti di causa, esaminate le memorie CP_1
prodotte dalle parti, disponeva CTU dinamico ricostruttiva, per cui incaricava l'IN. , Persona_3
oltre a CTU medica sulla persona del sig. , per cui incaricava la dott.ssa Parte_2 Per_4
6 assegnando ad entrambi termini per formalizzare il giuramento in via telematica;
rinviava CP_5
infine all'udienza del 6/3/2025, per l'esame dell'elaborato.
Con successiva ordinanza del 07/03/2025, il Giudice, lette le note di udienza, preso atto dell'avvenuto deposito della perizia da parte dell'IN. in data 3/3/25, giorno in cui anche la Per_3
convenuta aveva depositato le proprie note di trattazione, senza così avere avuto la possibilità di interloquire circa il contenuto della CTU, ritenuto di dover assicurare il contraddittorio su punto, rinviava, per deduzioni in punto di esame CTU, all'udienza del 20/03/2025.
A tale udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di memoria conclusionale e di replica.
* * *
1) Della dinamica del sinistro, la responsabilità del conducente e il concorso di colpa della vittima.
Al fine di meglio ricostruire la dinamica del sinistro e, nello specifico, la percentuale di colpa in capo a ciascun conducente, è stata disposta c.t.u. dinamico ricostruttiva affidata all'IN. . Per_3
All'esito dell'espletamento dell'incarico peritale, è emerso quanto segue.
Al momento del sinistro il Sig. si trovava solo a bordo dell'autovettura Daimler Parte_2
Smart Fortwo targata DY422BB. Giunto in prossimità dei civici n° 21-23, nell'affrontare una leggera curva destrorsa a visuale libera, veniva a collisione frontale col l'autovettura Fiat 500L targata ES959YV e di proprietà della conducente Sig.ra che procedeva secondo la CP_1
direzione opposta di marcia. L'urto si concretizzava tra i rispettivi spigoli anteriori di sinistra dei due veicoli e comportava una espulsione all'indietro del baricentro di massa della Smart Fortwo per una lunghezza di circa 3,6 metri ed una sua complementare rotazione antioraria di 90°. La vettura andava pure ad urtare con lo spigolo posteriore destro il muro di recinzione del civico 21, fino a rimbalzare nuovamente verso la strada ed arrestarsi;
anche la Fiat 500L avanzava di circa 2,9 7 metri in rotazione antioraria di 90° e si arrestava di traverso in centro strada (cfr. Figura 22 elaborato peritale).
Causa esclusiva di produzione dell'incidente stradale, attesta quindi il CTU, è lo sconfinamento in contromano dell'autovettura Fiat 500L con specifica violazione da parte della sua conducente di quanto disposto dall'art. 143, comma 1, del C.d.S. e probabilmente pure per velocità non commisurata ai sensi degli art. 141, commi 2 e 3, e 142, comma 1 del C.d.S.
Il CT dell'assicurazione convenuta ha contestato le conclusioni del CTU ritenendo del tutto assente la prova concreta in ordine all'asserita invasione di corsia da parte del veicolo assicurato che non troverebbe riscontro alcuno nei rilievi svolti dalle Autorità che, in assenza di testimoni oculari, non hanno evidenziato alcunché in relazione al punto d'urto; gli Agenti intervenuti, infatti, non avevano individuato il punto d'urto dei veicoli in carreggiata, limitandosi a rilevare la rispettiva posizione di quiete dei mezzi e senza sollevare contestazioni a nessuno dei conducenti;
l'unico dato certo sulla scorta della gravità dei danni e della posizione finale dei veicoli, secondo il TP, pertanto, è individuabile nella circostanza che entrambi presumibilmente procedevano ad elevata velocità e senza tenersi in prossimità del margine destro della carreggiata.
Il TP dell'assicurazione, ferma restando la presunzione di colpa pari tra i conducenti, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., individua quindi la grave colpa specifica a carico di Parte_2
ex art.1227 c.c. sotto il profilo della concausazione delle lesioni da lui patite per non aver indossato l'obbligatoria cintura di sicurezza al momento dell'urto.
Si ritiene corretta la ricostruzione della dinamica del sinistro da parte dell'IN. , il quale ha Per_3
concluso che “la causa tecnica esclusiva di produzione dell'incidente stradale ricade nella condotta di guida della conducente della Fiat 500L sig.ra per aver invaso la semicarreggiata di pertinenza della Smart CP_1
Fortwo, con specifica sua violazione di quanto disposto dall'art. 143, comma 1, del C.d.S. Nessun concorso di colpa inerente alla dinamica dell'incidente può essere invece addebitato al sig. il quale procedeva Parte_2
regolarmente all'interno della propria semicarreggiata di marcia e pure ad una velocità particolarmente contenuta e 8 rispettosa del limite imposto senza avere l'opportunità, di fatto, di evitare il violento schianto frontale con il mezzo antagonista.”
Il CTU ha esaustivamente risposto alle osservazioni del CT dell'assicurazione convenuta con argomentazioni logiche e coerenti, dopo aver esaminato le fotografie allegate al Rapporto di
Incidente, predisposto dagli Agenti intervenuti, che ritraggono le tracce e i detriti persi sull'asfalto da entrambi i mezzi, ed aver studiato l'evoluzione dello spostamento post urto dei veicoli.
L'analisi tecnica degli elementi, sufficienti, a sua disposizione, ha consentito al perito di concludere ritenendo l'esclusiva responsabilità della sig.ra per aver invaso la semicarreggiata di CP_1
percorrenza della Smart Fortwo.
Per quanto, invece riguarda il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di
[...]
, il CTU ha ritenuto che le deformazioni osservate all'interno dell'abitacolo della vettura Parte_2
(vedi ad esempio la piegatura in avanti del volante di guida, il distacco da dietro in avanti della aletta parasole), nonché la posizione di ritiro e incastro della cintura di sicurezza lungo l'asta in plastica laterale al seggiolino di guida e non distesa sullo schienale del seggiolino di guida in posizione di ampia apertura, depongano per il mancato suo utilizzo, aderendo così sostanzialmente alle osservazione del TP . Purtuttavia precisa il CTU “Poiché le affermazioni dello scrivente Per_5
in merito a questo punto sono comunque riferite ad una interpretazione “empirica” pure basata sull'esperienza di
quanto osservato attraverso le fotografie in Atti che illustrano solo parzialmente lo stato dell'abitacolo della vettura
Smart Fortwo dopo il sinistro, si rimanda la questione ad un più approfondito esame incrociato del CTU medico legale nominato dall'ill.mo sig. Giudice.”
La D.ssa sul punto, così si esprime “Tenuto conto dei dati a nostra disposizione non è possibile CP_5
rispondere motivatamente al quesito posto, non essendovi solidi elementi tecnici a supporto. Tenuto conto altresì che
è stata predisposta CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro, si rinvia alle conclusioni degli INegneri, competenti sullo specifico punto. Possiamo solo formulare le seguenti considerazioni: il trauma cervicale si sarebbe verificato
(forse anche in misura maggiore) anche qualora il conducente avesse indossato la cintura di sicurezza;
analoghe 9 considerazioni per la lesione al ginocchio destro, tenuto conto della notevole altezza del sig. che si trovava Parte_2
alla guida di auto di ridotte dimensioni (Smart).
Preso atto delle conclusioni dei Cc.Tt.Uu. che non hanno potuto escludere con certezza il mancato uso da parte di dei dispositivi di sicurezza, il Giudice scrivente, rileva che tale Parte_2
omissione, ipotizzata dall'IN. , seppur in termini di probabilità attraverso un'interpretazione Per_3
empirica, sia confermata dalle attestazioni degli operatori del mezzo di soccorso del 118 intervenuti in loco (cfr. verbale di dimissione all.to doc.3 attori: “al mio arrivo cintura non indossata”).
Deve quindi ritenersi, con ragionevole grado di probabilità, che l'attore non avesse indossato la cintura di sicurezza al momento dell'urto.
2) Del concorso di colpa dell'attore
Così descritta la dinamica del sinistro, si è reso necessario indagare se – nel caso di specie – potessero rinvenirsi gli estremi di un concorso colposo del danneggiato.
In base all'art. 1227, 1° co., c.c., il fatto colposo dell'attore, che ha concorso a cagionare il danno, comporta la diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Si ritiene quindi che il sig. , omettendo di allacciare la cintura di sicurezza, abbia Parte_2
concorso in certa parte alla causazione del sinistro, e che quindi il risarcimento ad egli spettante debba essere diminuito nella percentuale del 25%.
L'argomentazione espletata in sede di CTU dalla D.ssa medico legale, anche in riscontro CP_5
alle osservazioni del TP, per cui “il trauma cervicale si sarebbe verificato (forse anche in misura maggiore) anche qualora il conducente avesse indossato la cintura di sicurezza;
analoghe considerazioni per la lesione al ginocchio destro, tenuto conto della notevole altezza del sig. che si trovava alla guida di auto di ridotte Parte_2
dimensioni (Smart).” non può essere condivisa: la funzione principale delle cinture di sicurezza consiste nel trattenere l'occupante del sedile del veicolo, in caso di incidente o frenata improvvisa, 10 per evitare urti contro le strutture interne o l'espulsione dall'abitacolo, distribuendo le forze dell'impatto su parti più resistenti del corpo come il bacino e il torace, con ciò riducendo notevolmente il rischio di lesioni gravi o fatali;
in ragione di ciò, la legge n. 111/1988 ha reso obbligatorio l'uso di tali dispositivi sui sedili anteriori, obbligo che dal 2006 è stato esteso anche ai sedili posteriori.
L'affermazione del ctu dott.ssa non può dirsi provata, ma resta una supposizione, mentre, CP_5
dalla relazione, è dato comprendere che il danneggiato ha riportato una lesione della regione fronto parietale, con ciò dovendosi ritenere che se egli avesse allacciato la cintura di sicurezza, presidio idoneo a trattenerlo al sedile, l'urto in quel particolare punto della testa non si sarebbe provocato.
Ne discende l'opportunità di riconoscere il concorso di colpa del conducente , Parte_2
seppure nella minor misura del 25% a fronte della esclusiva responsabilità della sig.ra per la Pt_4
più grave invasione della corsia di marcia.
3) Del nesso causale
Il c.t.u. medico-legale dott.ssa ha espressamente confermato che il danno clinico, accertato CP_5
in capo ad , risulta ampiamente compatibile con le modalità di accadimento del Parte_2
fatto.
Si ritiene raggiunta, quindi, la prova del nesso causale tra sinistro e danni lamentati dal signor
[...]
secondo la regola probatoria civilistica del “più probabile che non”. Parte_2
4) Del danno risarcibile
4.1) Sul danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminata, in primo luogo, la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del 11 soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184).
Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione del CTU (qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che l'attore ha riportato nel sinistro concussione cranica con breve perdita di coscienza e la tac cerebri evidenziava a carico dei tessuti molli “ematoma della regione fronto parietale sinistra”. Una successiva RMN eseguita in data 09/06/22 segnalava, al ginocchio destro, un modico versamento, sfumato edema dell'epifisi femorale sul versante esterno (verosimilmente esito della contusione) e parziale discontinuità del legamento crociato anteriore, per cui si rendeva necessario un intervento di ligamento plastica PRO LCA.
Ne è conseguito – secondo la ricostruzione del CTU – un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 102 giorni, con un'inabilità assoluta per 2 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 75% per 10 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni e un'inabilità temporanea parziale al 25% per ulteriori
60 giorni. Attestava, inoltre il CTU, il livello di sofferenza del paziente come medio-lieve in acuto, lieve-medio nel cronico. 12 In base a quanto previsto dalle Linee Guida SIMLA, il perito attesta postumi permanenti che quantifica in misura pari ad un danno biologico del 16%, tenendo in debita considerazione sia il danno di natura estetica rilevato al volto, consistente negli esiti cicatriziali alla fronte, valutabile nel
11%, sia l'ulteriore danno al ginocchio destro, su cui l'interessato ha subìto intervento chirurgico di ligamento plastica, necessitato dalla parziale lesione del legamento crociato anteriore), quantificabile nel 5%, oltre a sfumati esiti disfunzionali che permangono al rachide cervicale valutabili nell'ordine del 1%.
Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le
“tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione, eventualmente personalizzando il risultato sulla base delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la
Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal 13 CTU nel 16%, alla stregua della tabella milanese, compete la liquidazione di un importo pari ad euro 48.230,00 (con punto base pari ad euro 3.330,81 ed adeguato abbattimento con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del sinistro).
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero euro 115,00 (in assenza di particolari profili che ne legittimino l'aumento), dev'essere liquidata la somma di euro 230,00 per i 2 giorni di invalidità temporanea totale, euro
862,00 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed infine euro 1.725,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di euro
4.542,50.
Gli importi sopra indicati, come già anticipato, si riferiscono alla componente lesione della salute e possono essere adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione eventuali conseguenze dei postumi sulla complessiva vita di relazione dell'attore.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nelle storiche sentenze San Martino, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano una autonoma sottocategoria di danno, ma hanno una valenza meramente descrittiva, individuando, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quelli costituiti, nel primo caso, dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, nel secondo caso, dalla lesione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica.
Nella liquidazione del danno devono, quindi, essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale che connotano il caso concreto. Solo così facendo il Giudice potrà garantire l'integrale risarcimento del danno, evitando però duplicazioni risarcitorie.
Nello specifico, dovranno essere considerate nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e il pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti, 14 compreso il pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008,
n. 26972; Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572).
Va peraltro rimarcato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese, così come determinato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
Nel caso concreto, oggetto del presente procedimento, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per una personalizzazione dell'importo, non avendo l'attore fornito (né offerto di fornire) alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva che non fossero già stati considerati dalle tabelle milanesi nella valutazione del danno non patrimoniale globalmente inteso.
Infatti, non risulta provato che il signor , studente Universitario di Scienze Parte_2
motorie (oltre che sportivo praticante la disciplina del rugby, regolarmente ripresa con gli allenamenti già a settembre del 2022), abbia patito quei particolari riflessi nella vita di relazione o sofferenze soggettive che legittimano una personalizzazione del risarcimento risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore deve, quindi, essere liquidato nella misura di euro 68.206,50, da cui deve essere detratto il 25% in ragione del concorso di colpa accertato in capo al signor per un totale di 51.155 euro. Parte_2
Preso atto del fatto che la compagnia assicurativa in fase stragiudiziale ha corrisposto la somma pari ad euro 8.800,00, trattenuta dal sig. a titolo di acconto sul maggior danno Parte_2
subito, l'importo da risarcire a titolo di danno non patrimoniale equivale, pertanto, a complessivi 15 euro 42.355 (euro 51.155 – euro 8.800,00).
4.2) Del danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute.
Parte attrice chiede il risarcimento delle perdite patrimoniali che quantifica in:
- € 2.742,00 (cfr. doc. 19 all.to atto di citazione) a titolo di spese mediche e sanitarie, esami strumentali, cure fisioterapiche, acquisto farmaci e acquisto carrozzina, acquisto deambulatore, acquisto letto elettrico, ottenimento copia cartelle cliniche;
- € 1.830,00 (cfr. doc.12 -rectius 20- all.to atto di citazione) a titolo di spesa della visita e relazione medico legale di parte eseguita dal Dott. Per_1
- € 610,00 a titolo di spesa per assistenza prestata dal Dott. in sede di operazioni peritali Per_1
per la CTU medico-legale (cfr. doc. 28 all.to atto di citazione);
- € 3.120,00 a titolo di spese per l'assistenza dell'IN. in sede di CTU dinamico ricostruttiva Per_6
ed estimativa (cfr. doc. 29 all.to atto di citazione).
- € 800,00 a titolo di spesa per assistenza stragiudiziale prestata da (cfr. Controparte_4
doc. 21 all.to atto di citazione)
- € 1.470,79 a titolo di spesa per l'attivazione della negoziazione assistita promossa senza esito da parte attrice (cfr. doc.22 all.to atto di citazione).
Il c.t.u. ha innanzitutto riconosciuto la congruità e la riconducibilità alla lesione patita delle spese mediche sostenute e documentate dall'attore per complessivi euro 2.742,00, mentre ha escluso la necessità per il futuro in capo al paziente di ulteriori accertamenti o cure.
E' stato ritenuto ammissbile l'onorario professionale richiesto di euro 1.830,00 per Consulenza
Legale di Parte extragiudiziaria del Dott. trattandosi di prestazione Controparte_6 Per_1
specialistica medico legale che rientra nell'ambito delle spese rimborsabili previste dall'art. 9 del
DPR n. 254/06, con onorario in conformità alle attuali indicazioni tariffarie . Pt_5
Ammissibili, se documentate, ha ritenuto anche le spese sostenute per Assistenza Tecnica di Parte 16 in corso di causa, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 201 del c.p.c. e consone alle indicazioni tariffarie . Pt_5
Tuttavia, dagli esiti della produzione documentale, si rileva come la spesa di euro 1.830,00, asseritamente sostenuta per la visita e relazione medico legale di parte eseguita dal Dott. Per_1
non sia stata provata, inidonea a tal fine essendo l'allegazione di un mero preavviso di parcella quale è il preventivo 1014/2022 del 25/11/2022, allegato all' atto di citazione al doc. 20.
Lo stesso vale per i documenti n. 28 e 29, meri preavvisi di parcella che non possono rappresentare la prova del danno emergente rappresentato dal pagamento dei compensi al dott. ed Per_1
all'IN. . Per_6
Parimenti indimostrata è rimasta la perdita patrimoniale di euro 800,00 asseritamente corrisposta a a titolo di spesa per assistenza stragiudiziale, atteso che il doc. 21, mero Controparte_4
preavviso di fattura del 26/04/2023, all.to atto di citazione, non è idoneo a provare a tale esborso.
Non è stata fornita prova nemmeno della spesa di euro 1.470,79 asseritamente sostenuta a favore dell'Avv. Gino Bellemo a titolo di compenso per fase introduttiva negoziazione assistita promossa senza esito da parte attrice (cfr. doc.22 all.to atto di citazione).
L'ammontare complessivo del danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute, riconducibili al sinistro de quo, è, quindi, pari ad euro 2.742,00, da cui deve essere detratto il 25%
(euro 685,50) in ragione del concorso di colpa riconosciuto in capo al signor , Parte_2
così residuando la somma risarcibile di euro 2.056,50.
4.5) Del danno patrimoniale subito dal veicolo di proprietà del sig. . Parte_1
ha richiesto il risarcimento del danno materiale subito dal proprio autoveicolo Parte_1
Daimler Smart targato DY422BB, nella misura che il CTU, in esito alla perizia, ha stimato in complessivi euro 5.776,76 determinato secondo il seguente prospetto:
Valore ante sinistro € 5.000,00, 17 Rottamazione e radiazione Spese di recupero soccorso stradale € 420,00
Passaggio di proprietà € 332,76
Bollo non goduto € 24,00
Fermo per ricerca di analogo mezzo € 300,00
Recupero particolari del relitto € 300,00
Totale danno per differenza € 5.776,76
Oltre a tale importo, parte attrice chiede la rifusione della spesa euro 366,00 sostenuta per assistenza stragiudiziale prestata da (doc. 17), oltre alla rifusione della Controparte_4
spesa asseritamente sostenuta a favore dell'Avv. Gino Bellemo per l'attivazione della negoziazione assistita che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 e dello scaglione di valore, quantifica in euro 643,47 (doc. 18)
Si ritiene di poter accogliere la domanda attorea di condanna di parte convenuta al pagamento di euro 5.776,76, a titolo di rifusione del danno complessivo per la perdita del veicolo che il CTU parametra al valore di mercato di acquisto di un veicolo usato similare alla data del sinistro del maggio 2022 e immatricolato nell'anno 2009 con chilometraggio di circa 169.000, con tutti costi annessi per la ricerca sul mercato e la immatricolazione di tale mezzo.
Dall'ammontare complessivo del danno patrimoniale conseguente la perdita del veicolo, deve tuttavia essere detratto il 25% (euro 1.444,19) in ragione del concorso di colpa riconosciuto in capo al signor , così residuando la somma risarcibile di euro 4.332,57. Parte_2
Non possono invece trovare ristoro le spese asseritamente sostenute per l'assistenza stragiudiziale prestata da e per le prestazioni professionali rese dall'Avv. Bellemo in Controparte_4
quanto rimaste prive di adeguato riscontro probatorio in merito all'avvenuto effettivo esborso, con conseguente diminuzione patrimoniale in danno a proprietario del veicolo. Parte_1
Infatti, il nostro ordinamento prevede la possibilità di riconoscere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti solo a fronte dell'effettiva prova – onere che incombe su chi chiede il 18 risarcimento – della lesione della sfera patrimoniale del danneggiato, prova che in questo caso non
è stata fornita.
In assenza di qualsivoglia riscontro o giustificazione e nell'assoluta indeterminatezza delle pretese risarcitorie dell'attore, alcunché potrà essere riconosciuto per tale voce di danno.
Si precisa, peraltro, che la compagnia assicurativa, in sede stragiudiziale, applicando un asserito e non concordato concorso di colpa nella misura del 50% a carico del sig. , aveva Parte_2
formulato una offerta reale di € 1.570,00 per il danno materiale al veicolo subito dal proprietario, sig. di € 1.570,00, che tuttavia non è mai stato percepito – nemmeno a titolo di Parte_1
mero acconto - dal sig. che non ha negoziato l'assegno bancario entro il termine di Parte_2
validità.
5) Degli interessi e sulla rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Poiché è pacifico che la compagnia assicuratrice convenuta ha già versato un acconto pari a complessivi euro 8.800,00 per i danni non patrimoniali subiti dagli attori, al fine di decurtare tale 19 importo dal quantum liquidato in questa sede deve farsi applicazione del principio affermato dalla
Corte di legittimità in base al quale qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, come avvenuto nella fattispecie), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data del sinistro al pagamento dell'acconto, e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6347).
6) Delle spese di lite e di c.t.u. e cc.tt.pp.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 previsti per l'importo effettivamente liquidato, valori medi.
A carico delle parti convenute in solido tra loro vanno poste in via definitiva le spese di ctu, come liquidate con decreti del 7/03/2025, con condanna alla restituzione a parte attrice di quanto a tale fine anticipato e di ctp.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta la prevalente responsabilità, nella causazione del sinistro, a carico di CP_1
accerta il concorso colposo di nella misura del 25%; Parte_2
condanna la compagnia assicuratrice in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e la sig.ra in solido tra loro: CP_1
20 - a pagare al sig. la somma di euro 42.355 a titolo di risarcimento del Parte_2
danno non patrimoniale, oltre euro 2.056,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
- a pagare al sig. euro 4.332,5 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale, conseguente la perdita del veicolo, oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
- condanna la compagnia assicuratrice in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e la sig.ra in solido tra loro, alla rifusione, in favore CP_1
di parte attrice e , delle spese processuali che liquida in Parte_2 Parte_1
complessivi euro 8.402,00, di cui euro 786,00 per esborsi, euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti per legge;
- pone definitivamente a carico della compagnia assicuratrice in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, e la sig.ra in solido tra loro, le spese di c.t.u. CP_1
nella misura già liquidata con decreti del 7/3/2025, e di ctp sostenute da parte attrice, con condanna a restituire a parte attrice le spese a tal fine anticipate.
Così deciso in Treviso, 23 ottobre 2025.
Il Giudice
RI RI
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa RI RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1416/2024 promosso da:
(c.f.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'avv. Gino Bellemo, giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso a Rubano (PD), in Via A. Rossi
n.1 Scala C;
- attori - contro
(c.f.: ), CP_1 CodiceFiscale_3
- convenuta contumace
e anche contro
(c.f. : , p. iva: ) Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante e procuratore pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Boris Beltram, giusta mandato allegato in via telematica alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta
1 elettronica certificata dell'Avv. Boris Beltram: Email_1
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte Attrice e : Parte_1 Parte_2
nel merito in via principale:
- rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dalla convenuta in quanto infondate in fatto come in diritto;
- accertata e dichiarata la responsabilità della sig.ra - nella propria veste di proprietaria e conducente CP_1
del veicolo Fiat 500 L targato ES959YV - nella causazione del sinistro per cui è giudizio, per i titoli e le causali dedotti in atti, documenti e verbali di causa condannarsi in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, e in solido tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti e subendi in conseguenza del sinistro de quo e azionati nel presente giudizio, danni quantificabili quanto al sig. in € 10.638,23 e quanto al sig. Parte_1
in residui € 67.591,29 - già detratto l'importo di € 8.800,00 corrisposto dalla Parte_2
convenuta assicurazione in sede stragiudiziale a titolo di offerta reale per il danno da lesioni e trattenuto dal sig.
a titolo di mero acconto sul maggio danno (doc.9) – o in quelle maggiori o minori somme che Parte_2
saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo;
Nel merito in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata e dichiarata la responsabilità concorrente del sig. nella causazione del sinistro per cui è causa, per i titoli e le causali dedotti in atti, documenti e Parte_2
verbali di causa, condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dagli attori in conseguenza del sinistro de quo azionati nel presente giudizio così come sopra quantificati, detratta la somma corrispondente alla percentuale di responsabilità eventualmente attribuita al sig. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
Parte_2
In via istruttoria:
sull'an debeatur: 2 - si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che ha effettuato la Relazione di Incidente Stradale e il rilevo planimetrico – schizzo di campagna relativi al sinistro accaduto il giorno 25.05.2022, ore 16:15 circa, in Oderzo (TV), via Fossadelle in corrispondenza dei civici 21-23 tra il veicolo Daimler Smart targato DY422BB – di proprietà del sig. e condotto Parte_1
dal sig. e il veicolo Fiat 500 L targato ES959YV – di proprietà della conducente sig.ra Parte_2 CP_1
che si rammostrano e che conferma integralmente (doc.1 fascicolo attori);
[...]
2) vero che ha effettuato i Rilievi Fotografici relativi al luogo teatro del sinistro accaduto il giorno 25.05.2022, ore
16:15 circa, in Oderzo (TV), via Fossadelle in corrispondenza dei civici 21-23 tra il veicolo Daimler Smart targato DY422BB – di proprietà del sig. e condotto dal sig. e il veicolo Fiat Parte_1 Parte_2
500 L targato ES959YV – di proprietà della conducente sig.ra che si rammostrano e che conferma CP_1
integralmente (doc.1 fascicolo attori);
3) Vero che le riproduzioni fotografiche che si rammostrano (doc.23 e doc.24 fascicolo attori) ritraggono il sig.
e sono state scattate in data 26.05.2022 allorquando il sig. era ricoverato presso Parte_2 Parte_2
il P.S. del presidio Ospedaliero di Oderzo ove era stato condotto a mezzo autoambulanza 118 per le prime cure delle lesioni riportate nel sinistro stradale per cui è causa;
Sul capitolo 1) si indica a teste l'Istruttore domiciliato presso la Polizia Locale del Comune di Testimone_1
Oderzo, sul capitolo 2) si indica a teste l'Istruttore domiciliato presso la Polizia Locale del Comune Testimone_2
di Oderzo, sul capitolo 3) si indica a teste la sig.ra residente in [...]
XXIV Maggio n.8.
Sul quantum debeatur:
- si chiede l'ammissione della prova per testi sul seguente capitolo di prova:
4) Vero che il veicolo Daimler Smart targato DY422BB in conseguenza del sinistro accaduto il giorno
25.05.2022, ore 16:15 circa, in Oderzo (TV), via Fossadelle in corrispondenza dei civici 21-23, ha riportato i danni materiali documentati dalle fotografie contenute nei Rilievi Fotografici che si rammostrano e che conferma integralmente (doc.1 fascicolo attori); Sul capitolo 4) si indicano a testi l'Istruttore e l'Istruttore Testimone_2
3 teste entrambi domiciliati presso la Polizia Locale del Comune di Oderzo. Testimone_1
In ogni caso:
- competenze e spese di lite, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge rifusi con distrazione delle competenze di lite e delle spese anticipate ex art. 93 c.p.c. a favore dello scrivente procuratore antistatario.
- Rimborso delle spese di CTU dinamico-ricostruttiva e di CTU medico-legale come liquidate e rimborso delle spese di TP.
Per parte convenuta Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito:
- IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
Accertato il concorso di colpa paritario dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale per cui è causa e l'ulteriore concorso di colpa ex art.1227 c.c. dell'attore nella causazione delle proprie lesioni per il mancato uso della Parte_2
cintura di sicurezza, accertare, previa rivalutazione dalla data del pagamento alla data detta decisione, la satisfattorietà delle somme offerte e pagate ante causam dalla Società esponente per euro 1.570,00 in favore dell'attore ed euro 8.800,00 in favore dell'attore per il risarcimento di tutti i danni Parte_1 Parte_3
effettivamente subiti e risarcibili in favore degli attori stessi, respingendo tutte le ulteriori domande risarcitorie avanzate in questa sede in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali.
- IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
In caso di denegata e non creduta insufficienza dei suddetti importi già offerti e pagati dalla Società esponente, liquidare i danni ulteriormente risarcibili secondo giustizia e previa rivalutazione e detrazione dei pagamenti già effettuati in favore degli attori.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ. 4 Con atto di citazione regolarmente notificato, i signori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la sig.ra e la compagnia assicuratrice CP_1 Controparte_2
chiedendo l'accertamento della responsabilità della sig.ra nella causazione del
[...] CP_1
sinistro avvenuto in data 25/05/2022, alle ore 16:15 quando la stessa, alla guida del proprio veicolo
Fiat 500 L targato ES959YV - e assicurato per la r.c.a. con – transitando in Controparte_2
Via Fossadelle, a Oderzo (TV), veniva a collidere con il veicolo Daimler Smart targato DY422BB, di proprietà del sig. (e assicurato per la r.c.a. con , Parte_1 Controparte_3
guidato dal sig. Parte_2
Nello specifico, riferiva parte attrice di come, giunto in prossimità dei civici nr.21-23 il veicolo condotto dal sig. fosse stato violentemente colliso dal veicolo condotto dalla Parte_2
sig.ra che, proveniente dall'opposto senso di marcia a velocità elevata, aveva invaso la corsia CP_1
di marcia percorsa dal sig. che nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto. Parte_2
La Polizia Locale del Comune di Oderzo, intervenuta in loco, effettuati i rilievi planimetrici e fotografici, redigeva il Rapporto di incidente.
A seguito del violento impatto il veicolo Daimler Smart targato DY422BB riportava danni materiali di gravità tale da renderne antieconomica la riparazione e veniva pertanto rottamato.
Nel violento scontro, il sig. riportava lesioni personali per cui veniva trasportato Parte_2
al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Oderzo per le prime cure: successivamente il sig. Parte_2
era costretto a sottoporsi ad ulteriori visite specialistiche ed esami.
A seguito della stabilizzazione dei postumi invalidanti, di data 02/11/2022, il sig. Parte_2
si sottoponeva a visita medico legale, effettuata dal Dott. che attestava un'invalidità Persona_1
permanente del 23%, I.T.P. 30 gg al 75%, oltre a 60 giorni al 50% e ulteriori 60 giorni al 25%, conseguente ai traumi subiti in esito del sinistro.
Il sig. e il sig. si rivolgevano, quindi, a Parte_1 Parte_2 Controparte_4
che, con proprie pec dell'1/06/2022 e del 4/11/2022, intimava la resistente assicurazione al 5 risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori in conseguenza del sinistro, dando avvio alle trattative stragiudiziali.
La compagnia assicurativa, applicando un concorso di colpa nella misura del 50% a carico del sig.
, formulava offerta reale di € 1.570,00 per il danno materiale subito dal veicolo Parte_2
del sig. , importo che gli attori non accettavano e non incassavano. Parte_1
A seguito degli accertamenti medici legali effettuati dal proprio fiduciario, Dott. , Persona_2
l'assicurazione formulava offerta reale per le lesioni subite dal sig. versando la Parte_2
somma di € 8.800,00, che lo stesso tratteneva a titolo di acconto.
Gli odierni attori formalizzavano quindi invito alla compagnia assicurativa e alla sig.ra CP_1
ad aderire alla procedura di negoziazione, che tuttavia non veniva accolto, tanto che gli
[...]
stessi decidevano a citarli in giudizio per il riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie.
Con comparsa del 6/06/2024 si costituiva in giudizio contestando sia Controparte_2
l'an che il quantum debeatur, eccependo, nello specifico, il concorso colposo dell'attore
[...]
ex art.1227 c.c. nell'accadimento dell'incidente stradale del 25/05/2022, per non aver Parte_3
indossato la cintura di sicurezza al momento dell'urto.
Contestava, inoltre, ex art. 115 c.p.c. la dinamica del sinistro ex adverso rappresentata, ritenendo non dimostrata l'invasione di corsia da parte del veicolo assicurato invocata da parte attrice,
L'assicurazione convenuta contestava le domande attoree anche rispetto al quantum debeatur a titolo di risarcimento dei danni sia patrimoniali -di cui contestava il titolo e l'assenza di idonea prova costitutiva-, che non patrimoniali rispetto ai quali contestava le conclusioni della CTU medico legale svolta dalla Dott.ssa. CP_5
Alla prima udienza del 03/10/2024, il GI, verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia di e, letti gli atti di causa, esaminate le memorie CP_1
prodotte dalle parti, disponeva CTU dinamico ricostruttiva, per cui incaricava l'IN. , Persona_3
oltre a CTU medica sulla persona del sig. , per cui incaricava la dott.ssa Parte_2 Per_4
6 assegnando ad entrambi termini per formalizzare il giuramento in via telematica;
rinviava CP_5
infine all'udienza del 6/3/2025, per l'esame dell'elaborato.
Con successiva ordinanza del 07/03/2025, il Giudice, lette le note di udienza, preso atto dell'avvenuto deposito della perizia da parte dell'IN. in data 3/3/25, giorno in cui anche la Per_3
convenuta aveva depositato le proprie note di trattazione, senza così avere avuto la possibilità di interloquire circa il contenuto della CTU, ritenuto di dover assicurare il contraddittorio su punto, rinviava, per deduzioni in punto di esame CTU, all'udienza del 20/03/2025.
A tale udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di memoria conclusionale e di replica.
* * *
1) Della dinamica del sinistro, la responsabilità del conducente e il concorso di colpa della vittima.
Al fine di meglio ricostruire la dinamica del sinistro e, nello specifico, la percentuale di colpa in capo a ciascun conducente, è stata disposta c.t.u. dinamico ricostruttiva affidata all'IN. . Per_3
All'esito dell'espletamento dell'incarico peritale, è emerso quanto segue.
Al momento del sinistro il Sig. si trovava solo a bordo dell'autovettura Daimler Parte_2
Smart Fortwo targata DY422BB. Giunto in prossimità dei civici n° 21-23, nell'affrontare una leggera curva destrorsa a visuale libera, veniva a collisione frontale col l'autovettura Fiat 500L targata ES959YV e di proprietà della conducente Sig.ra che procedeva secondo la CP_1
direzione opposta di marcia. L'urto si concretizzava tra i rispettivi spigoli anteriori di sinistra dei due veicoli e comportava una espulsione all'indietro del baricentro di massa della Smart Fortwo per una lunghezza di circa 3,6 metri ed una sua complementare rotazione antioraria di 90°. La vettura andava pure ad urtare con lo spigolo posteriore destro il muro di recinzione del civico 21, fino a rimbalzare nuovamente verso la strada ed arrestarsi;
anche la Fiat 500L avanzava di circa 2,9 7 metri in rotazione antioraria di 90° e si arrestava di traverso in centro strada (cfr. Figura 22 elaborato peritale).
Causa esclusiva di produzione dell'incidente stradale, attesta quindi il CTU, è lo sconfinamento in contromano dell'autovettura Fiat 500L con specifica violazione da parte della sua conducente di quanto disposto dall'art. 143, comma 1, del C.d.S. e probabilmente pure per velocità non commisurata ai sensi degli art. 141, commi 2 e 3, e 142, comma 1 del C.d.S.
Il CT dell'assicurazione convenuta ha contestato le conclusioni del CTU ritenendo del tutto assente la prova concreta in ordine all'asserita invasione di corsia da parte del veicolo assicurato che non troverebbe riscontro alcuno nei rilievi svolti dalle Autorità che, in assenza di testimoni oculari, non hanno evidenziato alcunché in relazione al punto d'urto; gli Agenti intervenuti, infatti, non avevano individuato il punto d'urto dei veicoli in carreggiata, limitandosi a rilevare la rispettiva posizione di quiete dei mezzi e senza sollevare contestazioni a nessuno dei conducenti;
l'unico dato certo sulla scorta della gravità dei danni e della posizione finale dei veicoli, secondo il TP, pertanto, è individuabile nella circostanza che entrambi presumibilmente procedevano ad elevata velocità e senza tenersi in prossimità del margine destro della carreggiata.
Il TP dell'assicurazione, ferma restando la presunzione di colpa pari tra i conducenti, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., individua quindi la grave colpa specifica a carico di Parte_2
ex art.1227 c.c. sotto il profilo della concausazione delle lesioni da lui patite per non aver indossato l'obbligatoria cintura di sicurezza al momento dell'urto.
Si ritiene corretta la ricostruzione della dinamica del sinistro da parte dell'IN. , il quale ha Per_3
concluso che “la causa tecnica esclusiva di produzione dell'incidente stradale ricade nella condotta di guida della conducente della Fiat 500L sig.ra per aver invaso la semicarreggiata di pertinenza della Smart CP_1
Fortwo, con specifica sua violazione di quanto disposto dall'art. 143, comma 1, del C.d.S. Nessun concorso di colpa inerente alla dinamica dell'incidente può essere invece addebitato al sig. il quale procedeva Parte_2
regolarmente all'interno della propria semicarreggiata di marcia e pure ad una velocità particolarmente contenuta e 8 rispettosa del limite imposto senza avere l'opportunità, di fatto, di evitare il violento schianto frontale con il mezzo antagonista.”
Il CTU ha esaustivamente risposto alle osservazioni del CT dell'assicurazione convenuta con argomentazioni logiche e coerenti, dopo aver esaminato le fotografie allegate al Rapporto di
Incidente, predisposto dagli Agenti intervenuti, che ritraggono le tracce e i detriti persi sull'asfalto da entrambi i mezzi, ed aver studiato l'evoluzione dello spostamento post urto dei veicoli.
L'analisi tecnica degli elementi, sufficienti, a sua disposizione, ha consentito al perito di concludere ritenendo l'esclusiva responsabilità della sig.ra per aver invaso la semicarreggiata di CP_1
percorrenza della Smart Fortwo.
Per quanto, invece riguarda il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di
[...]
, il CTU ha ritenuto che le deformazioni osservate all'interno dell'abitacolo della vettura Parte_2
(vedi ad esempio la piegatura in avanti del volante di guida, il distacco da dietro in avanti della aletta parasole), nonché la posizione di ritiro e incastro della cintura di sicurezza lungo l'asta in plastica laterale al seggiolino di guida e non distesa sullo schienale del seggiolino di guida in posizione di ampia apertura, depongano per il mancato suo utilizzo, aderendo così sostanzialmente alle osservazione del TP . Purtuttavia precisa il CTU “Poiché le affermazioni dello scrivente Per_5
in merito a questo punto sono comunque riferite ad una interpretazione “empirica” pure basata sull'esperienza di
quanto osservato attraverso le fotografie in Atti che illustrano solo parzialmente lo stato dell'abitacolo della vettura
Smart Fortwo dopo il sinistro, si rimanda la questione ad un più approfondito esame incrociato del CTU medico legale nominato dall'ill.mo sig. Giudice.”
La D.ssa sul punto, così si esprime “Tenuto conto dei dati a nostra disposizione non è possibile CP_5
rispondere motivatamente al quesito posto, non essendovi solidi elementi tecnici a supporto. Tenuto conto altresì che
è stata predisposta CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro, si rinvia alle conclusioni degli INegneri, competenti sullo specifico punto. Possiamo solo formulare le seguenti considerazioni: il trauma cervicale si sarebbe verificato
(forse anche in misura maggiore) anche qualora il conducente avesse indossato la cintura di sicurezza;
analoghe 9 considerazioni per la lesione al ginocchio destro, tenuto conto della notevole altezza del sig. che si trovava Parte_2
alla guida di auto di ridotte dimensioni (Smart).
Preso atto delle conclusioni dei Cc.Tt.Uu. che non hanno potuto escludere con certezza il mancato uso da parte di dei dispositivi di sicurezza, il Giudice scrivente, rileva che tale Parte_2
omissione, ipotizzata dall'IN. , seppur in termini di probabilità attraverso un'interpretazione Per_3
empirica, sia confermata dalle attestazioni degli operatori del mezzo di soccorso del 118 intervenuti in loco (cfr. verbale di dimissione all.to doc.3 attori: “al mio arrivo cintura non indossata”).
Deve quindi ritenersi, con ragionevole grado di probabilità, che l'attore non avesse indossato la cintura di sicurezza al momento dell'urto.
2) Del concorso di colpa dell'attore
Così descritta la dinamica del sinistro, si è reso necessario indagare se – nel caso di specie – potessero rinvenirsi gli estremi di un concorso colposo del danneggiato.
In base all'art. 1227, 1° co., c.c., il fatto colposo dell'attore, che ha concorso a cagionare il danno, comporta la diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Si ritiene quindi che il sig. , omettendo di allacciare la cintura di sicurezza, abbia Parte_2
concorso in certa parte alla causazione del sinistro, e che quindi il risarcimento ad egli spettante debba essere diminuito nella percentuale del 25%.
L'argomentazione espletata in sede di CTU dalla D.ssa medico legale, anche in riscontro CP_5
alle osservazioni del TP, per cui “il trauma cervicale si sarebbe verificato (forse anche in misura maggiore) anche qualora il conducente avesse indossato la cintura di sicurezza;
analoghe considerazioni per la lesione al ginocchio destro, tenuto conto della notevole altezza del sig. che si trovava alla guida di auto di ridotte Parte_2
dimensioni (Smart).” non può essere condivisa: la funzione principale delle cinture di sicurezza consiste nel trattenere l'occupante del sedile del veicolo, in caso di incidente o frenata improvvisa, 10 per evitare urti contro le strutture interne o l'espulsione dall'abitacolo, distribuendo le forze dell'impatto su parti più resistenti del corpo come il bacino e il torace, con ciò riducendo notevolmente il rischio di lesioni gravi o fatali;
in ragione di ciò, la legge n. 111/1988 ha reso obbligatorio l'uso di tali dispositivi sui sedili anteriori, obbligo che dal 2006 è stato esteso anche ai sedili posteriori.
L'affermazione del ctu dott.ssa non può dirsi provata, ma resta una supposizione, mentre, CP_5
dalla relazione, è dato comprendere che il danneggiato ha riportato una lesione della regione fronto parietale, con ciò dovendosi ritenere che se egli avesse allacciato la cintura di sicurezza, presidio idoneo a trattenerlo al sedile, l'urto in quel particolare punto della testa non si sarebbe provocato.
Ne discende l'opportunità di riconoscere il concorso di colpa del conducente , Parte_2
seppure nella minor misura del 25% a fronte della esclusiva responsabilità della sig.ra per la Pt_4
più grave invasione della corsia di marcia.
3) Del nesso causale
Il c.t.u. medico-legale dott.ssa ha espressamente confermato che il danno clinico, accertato CP_5
in capo ad , risulta ampiamente compatibile con le modalità di accadimento del Parte_2
fatto.
Si ritiene raggiunta, quindi, la prova del nesso causale tra sinistro e danni lamentati dal signor
[...]
secondo la regola probatoria civilistica del “più probabile che non”. Parte_2
4) Del danno risarcibile
4.1) Sul danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminata, in primo luogo, la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del 11 soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (cfr. Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184).
Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione del CTU (qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che l'attore ha riportato nel sinistro concussione cranica con breve perdita di coscienza e la tac cerebri evidenziava a carico dei tessuti molli “ematoma della regione fronto parietale sinistra”. Una successiva RMN eseguita in data 09/06/22 segnalava, al ginocchio destro, un modico versamento, sfumato edema dell'epifisi femorale sul versante esterno (verosimilmente esito della contusione) e parziale discontinuità del legamento crociato anteriore, per cui si rendeva necessario un intervento di ligamento plastica PRO LCA.
Ne è conseguito – secondo la ricostruzione del CTU – un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 102 giorni, con un'inabilità assoluta per 2 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 75% per 10 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni e un'inabilità temporanea parziale al 25% per ulteriori
60 giorni. Attestava, inoltre il CTU, il livello di sofferenza del paziente come medio-lieve in acuto, lieve-medio nel cronico. 12 In base a quanto previsto dalle Linee Guida SIMLA, il perito attesta postumi permanenti che quantifica in misura pari ad un danno biologico del 16%, tenendo in debita considerazione sia il danno di natura estetica rilevato al volto, consistente negli esiti cicatriziali alla fronte, valutabile nel
11%, sia l'ulteriore danno al ginocchio destro, su cui l'interessato ha subìto intervento chirurgico di ligamento plastica, necessitato dalla parziale lesione del legamento crociato anteriore), quantificabile nel 5%, oltre a sfumati esiti disfunzionali che permangono al rachide cervicale valutabili nell'ordine del 1%.
Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le
“tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione, eventualmente personalizzando il risultato sulla base delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la
Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal 13 CTU nel 16%, alla stregua della tabella milanese, compete la liquidazione di un importo pari ad euro 48.230,00 (con punto base pari ad euro 3.330,81 ed adeguato abbattimento con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del sinistro).
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare medio, ovvero euro 115,00 (in assenza di particolari profili che ne legittimino l'aumento), dev'essere liquidata la somma di euro 230,00 per i 2 giorni di invalidità temporanea totale, euro
862,00 per i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed infine euro 1.725,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di euro
4.542,50.
Gli importi sopra indicati, come già anticipato, si riferiscono alla componente lesione della salute e possono essere adattati e individualizzati al fine di prendere in considerazione eventuali conseguenze dei postumi sulla complessiva vita di relazione dell'attore.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nelle storiche sentenze San Martino, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano una autonoma sottocategoria di danno, ma hanno una valenza meramente descrittiva, individuando, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quelli costituiti, nel primo caso, dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata e, nel secondo caso, dalla lesione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica.
Nella liquidazione del danno devono, quindi, essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale che connotano il caso concreto. Solo così facendo il Giudice potrà garantire l'integrale risarcimento del danno, evitando però duplicazioni risarcitorie.
Nello specifico, dovranno essere considerate nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e il pregiudizio di altri interessi costituzionalmente protetti, 14 compreso il pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dell'esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008,
n. 26972; Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572).
Va peraltro rimarcato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese, così come determinato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
Nel caso concreto, oggetto del presente procedimento, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per una personalizzazione dell'importo, non avendo l'attore fornito (né offerto di fornire) alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva che non fossero già stati considerati dalle tabelle milanesi nella valutazione del danno non patrimoniale globalmente inteso.
Infatti, non risulta provato che il signor , studente Universitario di Scienze Parte_2
motorie (oltre che sportivo praticante la disciplina del rugby, regolarmente ripresa con gli allenamenti già a settembre del 2022), abbia patito quei particolari riflessi nella vita di relazione o sofferenze soggettive che legittimano una personalizzazione del risarcimento risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi.
Il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore deve, quindi, essere liquidato nella misura di euro 68.206,50, da cui deve essere detratto il 25% in ragione del concorso di colpa accertato in capo al signor per un totale di 51.155 euro. Parte_2
Preso atto del fatto che la compagnia assicurativa in fase stragiudiziale ha corrisposto la somma pari ad euro 8.800,00, trattenuta dal sig. a titolo di acconto sul maggior danno Parte_2
subito, l'importo da risarcire a titolo di danno non patrimoniale equivale, pertanto, a complessivi 15 euro 42.355 (euro 51.155 – euro 8.800,00).
4.2) Del danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute.
Parte attrice chiede il risarcimento delle perdite patrimoniali che quantifica in:
- € 2.742,00 (cfr. doc. 19 all.to atto di citazione) a titolo di spese mediche e sanitarie, esami strumentali, cure fisioterapiche, acquisto farmaci e acquisto carrozzina, acquisto deambulatore, acquisto letto elettrico, ottenimento copia cartelle cliniche;
- € 1.830,00 (cfr. doc.12 -rectius 20- all.to atto di citazione) a titolo di spesa della visita e relazione medico legale di parte eseguita dal Dott. Per_1
- € 610,00 a titolo di spesa per assistenza prestata dal Dott. in sede di operazioni peritali Per_1
per la CTU medico-legale (cfr. doc. 28 all.to atto di citazione);
- € 3.120,00 a titolo di spese per l'assistenza dell'IN. in sede di CTU dinamico ricostruttiva Per_6
ed estimativa (cfr. doc. 29 all.to atto di citazione).
- € 800,00 a titolo di spesa per assistenza stragiudiziale prestata da (cfr. Controparte_4
doc. 21 all.to atto di citazione)
- € 1.470,79 a titolo di spesa per l'attivazione della negoziazione assistita promossa senza esito da parte attrice (cfr. doc.22 all.to atto di citazione).
Il c.t.u. ha innanzitutto riconosciuto la congruità e la riconducibilità alla lesione patita delle spese mediche sostenute e documentate dall'attore per complessivi euro 2.742,00, mentre ha escluso la necessità per il futuro in capo al paziente di ulteriori accertamenti o cure.
E' stato ritenuto ammissbile l'onorario professionale richiesto di euro 1.830,00 per Consulenza
Legale di Parte extragiudiziaria del Dott. trattandosi di prestazione Controparte_6 Per_1
specialistica medico legale che rientra nell'ambito delle spese rimborsabili previste dall'art. 9 del
DPR n. 254/06, con onorario in conformità alle attuali indicazioni tariffarie . Pt_5
Ammissibili, se documentate, ha ritenuto anche le spese sostenute per Assistenza Tecnica di Parte 16 in corso di causa, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 201 del c.p.c. e consone alle indicazioni tariffarie . Pt_5
Tuttavia, dagli esiti della produzione documentale, si rileva come la spesa di euro 1.830,00, asseritamente sostenuta per la visita e relazione medico legale di parte eseguita dal Dott. Per_1
non sia stata provata, inidonea a tal fine essendo l'allegazione di un mero preavviso di parcella quale è il preventivo 1014/2022 del 25/11/2022, allegato all' atto di citazione al doc. 20.
Lo stesso vale per i documenti n. 28 e 29, meri preavvisi di parcella che non possono rappresentare la prova del danno emergente rappresentato dal pagamento dei compensi al dott. ed Per_1
all'IN. . Per_6
Parimenti indimostrata è rimasta la perdita patrimoniale di euro 800,00 asseritamente corrisposta a a titolo di spesa per assistenza stragiudiziale, atteso che il doc. 21, mero Controparte_4
preavviso di fattura del 26/04/2023, all.to atto di citazione, non è idoneo a provare a tale esborso.
Non è stata fornita prova nemmeno della spesa di euro 1.470,79 asseritamente sostenuta a favore dell'Avv. Gino Bellemo a titolo di compenso per fase introduttiva negoziazione assistita promossa senza esito da parte attrice (cfr. doc.22 all.to atto di citazione).
L'ammontare complessivo del danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute, riconducibili al sinistro de quo, è, quindi, pari ad euro 2.742,00, da cui deve essere detratto il 25%
(euro 685,50) in ragione del concorso di colpa riconosciuto in capo al signor , Parte_2
così residuando la somma risarcibile di euro 2.056,50.
4.5) Del danno patrimoniale subito dal veicolo di proprietà del sig. . Parte_1
ha richiesto il risarcimento del danno materiale subito dal proprio autoveicolo Parte_1
Daimler Smart targato DY422BB, nella misura che il CTU, in esito alla perizia, ha stimato in complessivi euro 5.776,76 determinato secondo il seguente prospetto:
Valore ante sinistro € 5.000,00, 17 Rottamazione e radiazione Spese di recupero soccorso stradale € 420,00
Passaggio di proprietà € 332,76
Bollo non goduto € 24,00
Fermo per ricerca di analogo mezzo € 300,00
Recupero particolari del relitto € 300,00
Totale danno per differenza € 5.776,76
Oltre a tale importo, parte attrice chiede la rifusione della spesa euro 366,00 sostenuta per assistenza stragiudiziale prestata da (doc. 17), oltre alla rifusione della Controparte_4
spesa asseritamente sostenuta a favore dell'Avv. Gino Bellemo per l'attivazione della negoziazione assistita che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 e dello scaglione di valore, quantifica in euro 643,47 (doc. 18)
Si ritiene di poter accogliere la domanda attorea di condanna di parte convenuta al pagamento di euro 5.776,76, a titolo di rifusione del danno complessivo per la perdita del veicolo che il CTU parametra al valore di mercato di acquisto di un veicolo usato similare alla data del sinistro del maggio 2022 e immatricolato nell'anno 2009 con chilometraggio di circa 169.000, con tutti costi annessi per la ricerca sul mercato e la immatricolazione di tale mezzo.
Dall'ammontare complessivo del danno patrimoniale conseguente la perdita del veicolo, deve tuttavia essere detratto il 25% (euro 1.444,19) in ragione del concorso di colpa riconosciuto in capo al signor , così residuando la somma risarcibile di euro 4.332,57. Parte_2
Non possono invece trovare ristoro le spese asseritamente sostenute per l'assistenza stragiudiziale prestata da e per le prestazioni professionali rese dall'Avv. Bellemo in Controparte_4
quanto rimaste prive di adeguato riscontro probatorio in merito all'avvenuto effettivo esborso, con conseguente diminuzione patrimoniale in danno a proprietario del veicolo. Parte_1
Infatti, il nostro ordinamento prevede la possibilità di riconoscere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti solo a fronte dell'effettiva prova – onere che incombe su chi chiede il 18 risarcimento – della lesione della sfera patrimoniale del danneggiato, prova che in questo caso non
è stata fornita.
In assenza di qualsivoglia riscontro o giustificazione e nell'assoluta indeterminatezza delle pretese risarcitorie dell'attore, alcunché potrà essere riconosciuto per tale voce di danno.
Si precisa, peraltro, che la compagnia assicurativa, in sede stragiudiziale, applicando un asserito e non concordato concorso di colpa nella misura del 50% a carico del sig. , aveva Parte_2
formulato una offerta reale di € 1.570,00 per il danno materiale al veicolo subito dal proprietario, sig. di € 1.570,00, che tuttavia non è mai stato percepito – nemmeno a titolo di Parte_1
mero acconto - dal sig. che non ha negoziato l'assegno bancario entro il termine di Parte_2
validità.
5) Degli interessi e sulla rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Poiché è pacifico che la compagnia assicuratrice convenuta ha già versato un acconto pari a complessivi euro 8.800,00 per i danni non patrimoniali subiti dagli attori, al fine di decurtare tale 19 importo dal quantum liquidato in questa sede deve farsi applicazione del principio affermato dalla
Corte di legittimità in base al quale qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, come avvenuto nella fattispecie), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data del sinistro al pagamento dell'acconto, e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6347).
6) Delle spese di lite e di c.t.u. e cc.tt.pp.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 previsti per l'importo effettivamente liquidato, valori medi.
A carico delle parti convenute in solido tra loro vanno poste in via definitiva le spese di ctu, come liquidate con decreti del 7/03/2025, con condanna alla restituzione a parte attrice di quanto a tale fine anticipato e di ctp.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta la prevalente responsabilità, nella causazione del sinistro, a carico di CP_1
accerta il concorso colposo di nella misura del 25%; Parte_2
condanna la compagnia assicuratrice in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e la sig.ra in solido tra loro: CP_1
20 - a pagare al sig. la somma di euro 42.355 a titolo di risarcimento del Parte_2
danno non patrimoniale, oltre euro 2.056,50 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
- a pagare al sig. euro 4.332,5 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale, conseguente la perdita del veicolo, oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
- condanna la compagnia assicuratrice in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e la sig.ra in solido tra loro, alla rifusione, in favore CP_1
di parte attrice e , delle spese processuali che liquida in Parte_2 Parte_1
complessivi euro 8.402,00, di cui euro 786,00 per esborsi, euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti per legge;
- pone definitivamente a carico della compagnia assicuratrice in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, e la sig.ra in solido tra loro, le spese di c.t.u. CP_1
nella misura già liquidata con decreti del 7/3/2025, e di ctp sostenute da parte attrice, con condanna a restituire a parte attrice le spese a tal fine anticipate.
Così deciso in Treviso, 23 ottobre 2025.
Il Giudice
RI RI
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