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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 5005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5005 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6571/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6571/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a CAPUA (CE) il 05/07/1972 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa AQUINO MONICA
RESISTENTE
OGGETTO: ratei di prestazione a seguito di decreto di omologa
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/05/2025 parte ricorrente ha dedotto che, con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord reso nel giudizio recante R.G. 11669/2022, veniva riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità civile e l'indennità di
1 accompagnamento;
di aver notificato il decreto di omologa all' di CP_1 possedere i requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei della prestazione richiesta, oltre interessi dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Per effetto dell'adempimento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso, va pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti
2 sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
3 Nel caso in esame, l' ha proceduto alla liquidazione il 20 maggio CP_1
2025 ed ha provveduto al relativo pagamento solo a luglio 2025, in data successiva al deposito del ricorso giurisdizionale (12/05/2025).
Nel caso in esame, inoltre, il decreto di omologa e l'AP70 sono stati trasmessi il 10.01.2025.
In base all'art. 445bis co. 5 c.p.c., infatti, l' ha il dovere di pagare CP_1 le prestazioni richieste entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente all'accertamento degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Nel caso in esame, non può ritenersi rispettata tale condizione in ragione dell'omessa indicazione del reddito da locazione percepito, rilevante ai fini della percezione della pensione di inabilità civile, e dei redditi del coniuge
(quest'ultimi ai fini del riconoscimento della relativa maggiorazione), come specificamente eccepito dall' nella memoria difensiva ed in CP_1 contrasto con il contenuto del modello AP70 depositato da parte ricorrente. Parte ricorrente, d'altra parte, nulla ha dedotto su tale circostanza specificamente dedotta dall'ente previdenziale al fine di giustificare il proprio ritardo.
Per tali ragioni, il ritardo nel pagamento dei ratei della prestazione richiesta non è imputabile in via esclusiva all' in quanto parte CP_1 ricorrente non ha consentito all'Istituto di istruire tempestivamente e compiutamente la pratica.
Le spese di lite, per tali ragioni, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 09/12/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6571/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a CAPUA (CE) il 05/07/1972 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dal funzionario, dott.ssa AQUINO MONICA
RESISTENTE
OGGETTO: ratei di prestazione a seguito di decreto di omologa
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/05/2025 parte ricorrente ha dedotto che, con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord reso nel giudizio recante R.G. 11669/2022, veniva riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità civile e l'indennità di
1 accompagnamento;
di aver notificato il decreto di omologa all' di CP_1 possedere i requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei della prestazione richiesta, oltre interessi dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Per effetto dell'adempimento della prestazione in data successiva al deposito del ricorso, va pronunciata la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti
2 sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
SPESE DI LITE
Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
3 Nel caso in esame, l' ha proceduto alla liquidazione il 20 maggio CP_1
2025 ed ha provveduto al relativo pagamento solo a luglio 2025, in data successiva al deposito del ricorso giurisdizionale (12/05/2025).
Nel caso in esame, inoltre, il decreto di omologa e l'AP70 sono stati trasmessi il 10.01.2025.
In base all'art. 445bis co. 5 c.p.c., infatti, l' ha il dovere di pagare CP_1 le prestazioni richieste entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, subordinatamente all'accertamento degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Nel caso in esame, non può ritenersi rispettata tale condizione in ragione dell'omessa indicazione del reddito da locazione percepito, rilevante ai fini della percezione della pensione di inabilità civile, e dei redditi del coniuge
(quest'ultimi ai fini del riconoscimento della relativa maggiorazione), come specificamente eccepito dall' nella memoria difensiva ed in CP_1 contrasto con il contenuto del modello AP70 depositato da parte ricorrente. Parte ricorrente, d'altra parte, nulla ha dedotto su tale circostanza specificamente dedotta dall'ente previdenziale al fine di giustificare il proprio ritardo.
Per tali ragioni, il ritardo nel pagamento dei ratei della prestazione richiesta non è imputabile in via esclusiva all' in quanto parte CP_1 ricorrente non ha consentito all'Istituto di istruire tempestivamente e compiutamente la pratica.
Le spese di lite, per tali ragioni, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 09/12/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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