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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 118/2025 Liquidazione Giudiziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Lecce
III Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente rel. dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 40 CCII dal lavoratore sig. (CF Parte_1
) diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei C.F._1
confronti di (C.F/P.I. ), in persona del liquidatore CP_1 P.IVA_1 CP_2
con sede legale in Nardò (LE), alla via Due Aie n. 19/A; udita la relazione del Giudice relatore;
esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale perché nella sua circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa e non sussistono evidenze per ritenere superata la presunzione di cui all'art. 27 comma 3 ccii;
ritenuta la regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto;
Rilevato che ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
il debitore è imprenditore commerciale;
non risultano essere depositati presso la Camera di Commercio i bilanci di esercizio degli ultimi 3 esercizi, risalendo l'ultimo bilancio al 31.12.2020;
1 non risulta dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)
(impresa minore) atteso l'omesso deposito dei bilanci di cui sopra, ( il resistente non si è costituito per la dimostrazione del requisito di cui sopra)
CP_
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ( per € 25.467,46, Agenzia delle Entrate per
€ 74.742.09, Credito Ricorrente € 8.086.26) ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
- risulta provato lo stato di insolvenza della parte debitrice in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni come sopra indicate e ogni tentativo di recupero forzoso
è risultato invano stante gli esiti negativi degli stessi e stante la cancellazione dal registro delle imprese in data 19 giugno 2024;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di di (C.F/P.I. , in persona del liquidatore CP_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Nardò (LE), alla via Due Aie n. 19/A; CP_2
NOMINA
Giudice Delegato dott. ssa Perrona Maria Gabriella;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
AUTORIZZA
il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
FISSA
la data del 16.09.2025 ore 11:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso della parte debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione delle domande di insinuazione;
AVVISA
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale;
AVVISA
che il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
3 b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie;
AVVISA
il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, previa verifica della disponibilità di tempo e risorse professionali ed organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
INVITA
il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
INVITA
il curatore/la curatrice ad accertare, già in sede di relazione ex art 130 co. 1 CCII, se la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, come previsto dall'art 233 co. 1 lett. d) CCII, ai fini della chiusura anticipata della liquidazione giudiziale;
ORDINA
4 alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico
Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di
Lecce, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
AUTORIZZA
la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza e di tutte le spese della procedura fino all'acquisizione di liquidità.
La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce, 27.05.2025
Il Presidente
Dott.Maria Gabriella Perrone
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Lecce
III Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente rel. dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 40 CCII dal lavoratore sig. (CF Parte_1
) diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei C.F._1
confronti di (C.F/P.I. ), in persona del liquidatore CP_1 P.IVA_1 CP_2
con sede legale in Nardò (LE), alla via Due Aie n. 19/A; udita la relazione del Giudice relatore;
esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale perché nella sua circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa e non sussistono evidenze per ritenere superata la presunzione di cui all'art. 27 comma 3 ccii;
ritenuta la regolarità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto;
Rilevato che ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
il debitore è imprenditore commerciale;
non risultano essere depositati presso la Camera di Commercio i bilanci di esercizio degli ultimi 3 esercizi, risalendo l'ultimo bilancio al 31.12.2020;
1 non risulta dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)
(impresa minore) atteso l'omesso deposito dei bilanci di cui sopra, ( il resistente non si è costituito per la dimostrazione del requisito di cui sopra)
CP_
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ( per € 25.467,46, Agenzia delle Entrate per
€ 74.742.09, Credito Ricorrente € 8.086.26) ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
- risulta provato lo stato di insolvenza della parte debitrice in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni come sopra indicate e ogni tentativo di recupero forzoso
è risultato invano stante gli esiti negativi degli stessi e stante la cancellazione dal registro delle imprese in data 19 giugno 2024;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di di (C.F/P.I. , in persona del liquidatore CP_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Nardò (LE), alla via Due Aie n. 19/A; CP_2
NOMINA
Giudice Delegato dott. ssa Perrona Maria Gabriella;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
AUTORIZZA
il curatore/la curatrice con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
FISSA
la data del 16.09.2025 ore 11:00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso della parte debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione delle domande di insinuazione;
AVVISA
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale;
AVVISA
che il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
3 b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie;
AVVISA
il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, previa verifica della disponibilità di tempo e risorse professionali ed organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
INVITA
il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
INVITA
il curatore/la curatrice ad accertare, già in sede di relazione ex art 130 co. 1 CCII, se la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura, come previsto dall'art 233 co. 1 lett. d) CCII, ai fini della chiusura anticipata della liquidazione giudiziale;
ORDINA
4 alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico
Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di
Lecce, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
AUTORIZZA
la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza e di tutte le spese della procedura fino all'acquisizione di liquidità.
La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce, 27.05.2025
Il Presidente
Dott.Maria Gabriella Perrone
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