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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5373 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al numero 1339/22 RG, avente ad oggetto
“Responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 628/22, pubblicata il Primo
Marzo 2022;
causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 18 Giugno 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 10 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta
(con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 7 Ottobre 2025), e pendente:
TRA
( e ( ), in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di eredi dell'originaria appellante (deceduta il 12 Marzo 2023), Persona_1
rappresentati e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Pietro Mancini
1 ( ), con il quale sono elettivamente domiciliati presso il seguente C.F._3
indirizzo di PEC:
Email_1
Appellanti-riassumenti
E
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Enzio De Michele
( ), con il quale è elettivamente domiciliato presso il seguente C.F._4
indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 10 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ha concluso, a mezzo di note scritte, la sola Difesa degli appellanti- riassumenti e , riportandosi all'atto di gravame (ed al Parte_2 Parte_1
successivo ricorso in riassunzione), nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 30 Aprile 2019 (nata il [...]) Persona_1
conveniva in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: 1) Dichiararsi l'esclusiva responsabilità di parte convenuta, nel sinistro per cui è causa;
2) Condannarsi l'ente convenuto al risarcimento dei danni per le patite lesioni, conseguenti al sinistro oggetto di causa – danni quantificati nella misura di euro 25.598,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per danno biologico permanente, ITT ed ITP (e comunque nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia); il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
L'attrice agìva per ottenere il risarcimento dei danni, conseguenti al sinistro verificatosi il giorno 3 Giugno 2017 alle ore 10:30 circa, mentre percorreva la Via Giuseppe Di Vittorio del
Comune di in all'altezza del civico n. 46. CP_1 CP_1
2 In quell'occasione la era caduta al suolo, a causa di una disconnessione della Per_1
pavimentazione del marciapiede (in prossimità di una griglia di areazione).
A seguito della caduta l'utente della strada aveva riportato la frattura chiusa dell'estremità prossimale dell'omero, con una prognosi di gg. 30.
Si costituiva il convenuto, chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. CP_1
Nel corso del primo grado veniva espletata prova per testi.
Altresì veniva effettuata CTU medico-legale (cfr. l'elaborato peritale in atti, depositato il 20
Settembre 2021).
In particolare, l'ausiliario osservava come la signora fosse affetta da esiti di frattura Per_1 testa e collo omero destro trattato chirurgicamente;
esiti di frattura radio ed ulna polso destro trattata chirurgicamente.
Il danno biologico permanente veniva quantificato nella misura del 9 %; altresì venivano riconosciuti 30 giorni di ITT e 30 giorni di ITP al 50 %.
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 628/22, pubblicata il Primo Marzo 2022.
Il G.M. ha rigettato la domanda attorea;
altresì ha condannato al pagamento Persona_1 delle spese del giudizio in favore del – spese liquidate in Controparte_1
euro 1.349,60 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
ancora, ha definitivamente posto le spese dell'espletata CTU medico-legale a carico di parte attrice.
Il Giudice Monocratico di Napoli Nord è addivenuto alla pronuncia di rigetto, evidenziando lo stato dei luoghi, come effigiati nelle fotografie prodotte dalla medesima parte attrice. Ad avviso del primo giudicante, dai rilievi fotografici (inerenti al marciapiede in cui si è verificata la caduta) non risultano buche o dislivelli significativi.
Era altresì presente una griglia, ben visibile, e quindi non tale da creare un pericolo occulto oppure imprevedibile. Il G.M. ha anche osservato come il sinistro si sia verificato in condizioni di perfetta visibilità, e cioè nel primo pomeriggio nel mese di Giugno.
Dunque il Tribunale ha ravvisato la ricorrenza del “fortuito”, vale a dire di una condotta imprudente e disattenta della danneggiata (e cioè il pedone ), idonea a Persona_1
3 spezzare il nesso di causalità tra il marciapiede della strada di proprietà comunale e le patite lesioni.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , a mezzo della citazione Persona_1
notificata in data 23 Marzo 2022 nei confronti del . Controparte_1
L'impugnante non condivide la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice;
altresì si duole del fatto che siano state trascurate le risultanze della CTU medico-legale e dell'espletata prova per testi.
Pertanto chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata Persona_1
sentenza, di accogliersi integralmente la domanda risarcitoria proposta in primo grado;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata l'8 Giugno 2022, si è costituito l'appellato Controparte_1
chiedendo di rigettarsi il gravame.
[...]
All'udienza del 14 Marzo 2023 (svoltasi in presenza), il processo è stato dichiarato interrotto dalla Corte, dato che il Difensore di parte appellante ha comunicato l'intervenuto decesso di
, in data 12 Marzo 2023. Persona_1
A mezzo del ricorso depositato l'8 Maggio 2023, il processo è stato riassunto da Pt_2
e , quali eredi dell'originaria appellante .
[...] Parte_1 Persona_1
Il decreto della Corte del 22.9.2023 (di fissazione dell'udienza di prosieguo al 23 Aprile 2024)
è stato ritualmente comunicato anche al appellato (parimenti sono stati comunicati i CP_1
provvedimenti successivi).
E tuttavia il non è comparso (né ha depositato atti), Controparte_1
successivamente alla riassunzione.
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 18 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 10 Giugno
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dei soli appellanti-riassumenti), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Innanzi tutto, osserva il Collegio come parte appellante non abbia provveduto all'allegazione
(nel presente grado) della propria produzione di primo grado (non presente agli atti né in cartaceo, né in telematico).
Dunque, in particolare, non sono stati offerti alla cognizione di questa Corte i rilievi fotografici prodotti in primo grado dall'attrice (fotografie, cui ha fatto più Persona_1
volte riferimento il G.M. di Napoli Nord, nel suo iter argomentativo).
E tutto questo benchè il Collegio – a mezzo dell'ordinanza di introito in decisione del 18
Giugno 2025 – avesse onerato le parti di riversare copia di tutti gli atti del primo grado a loro disposizione, entro il primo termine ex art. 190 cpc (onere per nulla assolto).
Ciò premesso, questo Collegio – anche in adesione ai princìpi elaborati dalla Suprema Corte
– ritiene di dover condividere l'interpretazione dei suddetti rilievi fotografici, espressa dal
G.M. di Napoli Nord nell'impugnata sentenza.
In particolare, si aderisce al seguente ed inequivoco insegnamento:…il principio di immanenza della prova, per il quale una prova documentale, una volta entrata nel processo, vi permane e può essere utilizzata anche da una parte diversa da quella che l'ha introdotta, va riferito non al documento materialmente incorporante tale prova, bensì all'efficacia spiegata dal mezzo istruttorio virtualmente a disposizione di ciascuna delle parti;
ne consegue che le prove documentali, non riesaminate in appello perché non più materialmente presenti in atti per l'inerzia della parte che ne invochi una diversa valutazione, continuano, tuttavia, a spiegare efficacia nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo
Giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante (Cass. civ., sez. 3, ordinanza n. 30738/19 del 26.11.2019).
Né si può trascurare il principio di “non dispersione della prova”, espresso dalle Sezioni Unite nella nota pronuncia del 2023:…il Giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo, non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata
(Cass. civ., S.U., sentenza n. 4835/23 del 16.02.2023).
Pertanto, il Collegio ritiene di dover integralmente aderire alle valutazioni sullo stato dei luoghi (come risultante dai rilievi fotografici), espresse dal Giudice Monocratico nella gravata
5 sentenza. In concreto il marciapiede della Via Di Vittorio di in effigiato CP_1 CP_1
nelle fotografie allegate dall'attrice, si presentava non caratterizzato da buche o dislivelli, che potessero integrare una fonte di pericolo. Sul pavimento del marciapiede insisteva anche una griglia, qualificata come “macroscopica” dal Tribunale.
Ergo, un pedone che si muoveva con una media diligenza era tenuto a prestare attenzione alla presenza della suddetta griglia (non essendo né occulta né imprevedibile).
Per giunta, si era in pieno giorno, nel Giugno del 2017 (e quindi in condizioni di completa visibilità).
Il primo Giudice ha anche correttamente osservato come il marciapiede avesse una larghezza apprezzabile, tale da consentire al pedone di evitare il passaggio nel tratto più vicino alla griglia di areazione.
Peraltro, rientra nella comune esperienza e nel notorio che il pedone debba prestare un minimo di attenzione, proprio nella zona di confine tra il pavimento del marciapiede e la griglia di areazione.
La signora risiedeva in in e pertanto era abituale frequentatrice Per_1 CP_1 CP_1
del luogo in cui è avvenuto il sinistro.
Significativamente il ctu medico-legale, nell'elaborato del 20 Settembre 2021, in sede di
“anamnesi traumatologica” dà conto delle circostanze riferite da , figlia della Parte_1
, al medesimo ausiliario. Dunque, in quel pomeriggio del 3 Giugno 2017, Per_1 Per_1
stava rientrando a casa, dopo essere stata dal parrucchiere.
[...]
Pertanto, nulla quaestio sul fatto che la danneggiata conoscesse i luoghi e ne fosse abituale frequentatrice.
Quindi gli addotti motivi di gravame non scalfiscono in alcun modo l'iter argomentativo dell'impugnata sentenza.
Le conclusioni del ctu medico-legale, circa la compatibilità tra il sinistro come descritto nella citazione di primo grado e le riscontrate lesioni, non confliggono con la statuizione del
Tribunale, di assenza di responsabilità del convenuto. CP_1
6 In generale la valutazione di compatibilità espressa dal ctu medico-legale non determina, in modo automatico, la fondatezza della pretesa risarcitoria, sotto il profilo dell'an debeatur.
Nel caso specifico, non è in discussione il fatto che sia caduta il 3 Giugno Persona_1
2017, e si sia procurata delle lesioni.
Al contempo – in punto di responsabilità, ed in un contesto per nulla caratterizzato da pericoli occulti oppure imprevedibili – è emersa la negligenza del pedone (e comunque la mancanza della dovuta attenzione, rientrante nei canoni della media diligenza, alla quale è tenuto qualsivoglia utente della strada).
I descritti profili di negligenza e mancanza di attenzione hanno senz'altro integrato il
“fortuito”, idoneo a spezzare il nesso eziologico tra la “res”, e cioè la strada comunale, e le patite lesioni.
Inoltre, nell'elaborato del ctu medico-legale, sempre in sede di anamnesi traumatologica, emerge il dato certamente significativo (riferito dalla figlia ) per cui Parte_1 Per_1
avente all'epoca 77 anni di età, al Giugno 2017 era lucida e ben orientata.
[...]
In punto di diritto, ormai per consolidata giurisprudenza la responsabilità dell'ente pubblico per il bene in custodia viene ricondotta nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 2051 cc..
In proposito, si è affermato che…la responsabilità di cui all'art. 2051 cc. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Sez. U., n. 20943/22 del 30.6.2022).
Ed invero, come già illustrato, nel caso di specie si è accertata la ricorrenza del fatto del danneggiato (appunto il suo comportamento non diligente), tale da interrompere il succitato nesso di causalità.
Sul punto, in giurisprudenza si è anche così ulteriormente statuito:…quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili, in rapporto alle 7 circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. civ., sez. 3, n. 17443/19).
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che il pedone avrebbe potuto evitare Persona_1
il danno, laddove avesse tenuto una condotta prudente e diligente (vale a dire laddove avesse prestato maggiore attenzione nel cammino, adottando le cautele normalmente attese e prevedibili..).
In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del presente grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza degli appellanti e riassumenti e;
pertanto esse vengono poste a Parte_2 Parte_1 loro carico, in via solidale.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M.
n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, l'attrice , nella citazione di primo Persona_1
grado, aveva chiesto di contenersi il risarcimento danni entro il limite di euro 26.000,00; ed effettivamente (anche alla luce dell'entità delle lesioni come accertate in sede di CTU medico- legale di primo grado) è d'uopo ritenere che il valore rientri nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Con riferimento al compenso professionale, osserva la Corte come ci si trovi dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità; pertanto, nell'ambito dello scaglione di riferimento, il Collegio si attesta sui valori minimi.
8 Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici per le sole fasi di studio, introduttiva ed istruttoria. Infatti, non si ritiene di poter riconoscere anche il compenso per la fase decisoria, considerato che la Difesa del appellato non ha depositato le CP_1
note scritte conclusive, né le comparse ex art. 190 cpc. Più in generale, parte appellata non ha svolto alcuna attività processuale, successivamente alla riassunzione.
Nulla quaestio, invece, per il riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria. Infatti il Collegio aderisce al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Pertanto, a titolo di compensi professionali si liquida, in favore del appellato, CP_1
l'importo di euro 1.950,00.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore del Difensore dell'appellato
. Controparte_1
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte degli appellanti-riassumenti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello originariamente proposto da nei confronti del Persona_1 [...]
, in persona del p.t. (gravame riassunto da e Controparte_1 CP_2 Parte_2
, quali eredi di , a seguito del decesso di quest'ultima), Parte_1 Persona_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 628/22, pubblicata il Primo Marzo 2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna in solido e al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2
presente grado in favore del che liquida in euro 1.950,00 Controparte_1
(millenovecentocinquanta/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Enzio De Michele;
9 C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n. 115/02 per il versamento (da parte degli appellanti e riassumenti e ) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art.13 comma Parte_1 Parte_2
1 bis DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 31 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Giacomo Corrado, M.O.T. in tirocinio presso questo Ufficio.
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