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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civilein grado di appello iscritta al n. 821/2023 R.G.A.C., vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
03.10.1959 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia (VV), alla via
Lacquari n. 62, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Altieri che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
25.02.1962 ed ivi residente, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia (VV), alla via
Lacquari I Trav. Palazzo Rizzuto B, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Renzo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
APPELLATA
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, respinta ogni Parte_1 contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condannare alla restituzione dei mobili accertati di proprietà di parte appellante quali una CP_1
camera da letto, sala da pranzo, due divani, sei quadri, cucina compresa di accessori, lavatrice, televisore e lettore DVD e una scarpiera;
condannare all'indennizzo CP_1
equitativamente valutato dal giudice per l'uso dei beni mobili effettuato dalla convenuta nonostante la richiesta di restituzione approssimativamente quantificabile in euro 5.000,00 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - rigettare l'atto di CP_1 appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza n. 45/2023 emessa Parte_1
dal Tribunale Ordinario di Vibo Valentia nell'ambito della controversia iscritta al n.
76/2012; - condannare l'appellante alla rifusione delle spese e delle competenze di causa dei due gradi di giudizio con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<<
1. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare proprietario dei beni Parte_1 mobili costituendi l'arredo dell'abitazione di come meglio specificati in CP_1
premessa; conseguentemente condannare alla restituzione dei suddetti beni;
CP_1
condannare al pagamento di euro 2.415,50 quale ingiusto arricchimento CP_1
conseguente al pagamento da parte del del premio RCA;
condannare Pt_1 CP_1
all'indennizzo equitativamente valutato dal giudice per l'uso dei beni mobili effettuato dalla convenuta nonostante la richiesta di restituzione approssimativamente quantificabile in euro 5.000 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
A tal fine ha premesso di aver intrattenuto con la convenuta una convivenza more uxorio presso l'abitazione di proprietà della convenuta, sita in Vibo Valentia, in via Nilde Iotti, contrada Moderata Durant;
di aver acquistato, per un importo pari ad euro 15.300,00, gli arredi ivi presenti e di aver provveduto al pagamento del premio RCA dell'automobile utilizzata dalla convenuta. Stante la fine della convivenza, pertanto, ha chiesto la restituzione dei beni da lui acquistati, della somma versata a titolo di premio assicurativo e la condanna al pagamento della convenuta di un equo indennizzo per l'uso indebito dei beni mobili.
2. Si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto della CP_1
domanda di parte attrice, atteso che sia metà della somma corrisposta per l'acquisto degli arredi sia l'importo pagato a titolo di premio assicurativo era stata da lei restituita all'attore in contanti. Ha comunque sostenuto che gli acquisti e le spese effettuate durante ed in ragione della convivenza, da entrambe le parti, sono da considerarsi obbligazioni naturali e come tali non ripetibili.
3. Assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c. ed istruita la causa mediante prova testi, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Divenuto assegnatario del fascicolo con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 3039 del 24.11.2020, questo giudice all'esito dell'udienza del 18.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 221, co. 4, l. 77/2020, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica attore e convenuta si sono riportati a tutto quanto già eccepito e dedotto negli atti introduttivi, chiedendone l'integrale accoglimento”.
Con la sentenza n. 45/2023, pubblicata il 3.2.2023, il Tribunale di Vibo Valentia così statuiva:
<< Respinge la domanda avanzata dall'attore; Condanna al pagamento Parte_1
delle spese in favore di , da distrarsi nei confronti del procuratore CP_1
antistatario, nella misura di € 5.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali
IVA e CPA come per legge >>.
In particolare, il Tribunale rilevava l'infondatezza della domanda di parte attrice, giacché riteneva che gli esborsi patrimoniali sostenuti dall'attore fossero riconducibili ad adempimenti dei doveri morali e sociali che informavano i rapporti di convivenza e che, in ogni caso, non avevano superato quei limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi che, diversamente, avrebbero giustificato un'azione ex art. 2041 c.c. Sotto altro profilo, il giudice di prime cure rigettava - non riscontrando la sussistenza dei relativi presupposti - la domanda con cui parte convenuta aveva chiesto la condanna dell'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Avverso tale decisione proponeva appello , ritenendola ingiusta ed errata per i Parte_1
motivi che seguono.
In primo luogo, l'appellante censurava la sentenza, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che gli acquisti dei mobili per l'arredamento della casa effettuati da parte del Pt_1
fossero da qualificarsi come contributo ordinario alla conduzione ed al mantenimento del ménage familiare e, quindi, da inquadrarsi nella categoria delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e, come tale, irripetibili.
Al contrario, l'odierno appellante riteneva che non ci fosse proporzionalità tra le prestazioni eseguite dagli ex conviventi e che il giudice di prime cure, riconducendo gli acquisti effettuati dal alle obbligazioni naturali, avesse amplificato oltre misura la categoria Pt_1
degli acquisti ordinari necessari per il ménage familiare ovvero degli esborsi assistiti da presunzione di liberalità.
In secondo luogo, il impugnava la decisione di primo grado, nella parte in cui il Pt_1
Tribunale - in violazione dell'art. 112 c.p.c. e, quindi, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché dell'art. 2034 c.c. - aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda volta ad ottenere la condanna di alla restituzione dei mobili e CP_2
all'indennizzo, equitativamente valutato dal giudice, per l'uso dei suddetti beni.
Quindi, concludeva come in epigrafe trascritto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando ed CP_2
impugnando tutto quanto eccepito e dedotto dall'appellante, insistendo per il rigetto dell'appello proposto poiché infondato sia in fatto che in diritto.
Nel dettaglio, l'appellata riteneva corretta la decisione del Tribunale di qualificare le attribuzioni patrimoniali effettuate dal nel corso della convivenza, alla stregua Pt_1
dell'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., non avendo travalicato i limiti di proporzionalità ed adeguatezza.
A tal fine, l'appellata richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui le prestazioni economiche di entrambi i conviventi devono essere considerate libere scelte pattuite tacitamente nell'ambito dell'andamento di quella che era una famiglia di fatto, con nessun ingiusto arricchimento da parte della . CP_1 Sotto altro profilo, l'odierna appellata riteneva che il Tribunale non fosse incorso nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2034 c.c., come lamentato, invece, dall'appellante e, che, quindi, non ci fosse alcuna omessa pronuncia, quanto, piuttosto, la riconducibilità degli acquisti effettuati dal alla categoria delle obbligazioni naturali, Pt_1
aveva comportato l'assorbimento di ogni altra questione, compresa la domanda volta ad ottenere un indennizzo per l'utilizzo dei suddetti beni.
Concludeva come in epigrafe riportato.
All'udienza del 9 gennaio 2025, precisate dalle parti le conclusioni e depositate nei termini assegnati le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva dal Presidente istruttore rimessa al Collegio per la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
, premesso di aver convissuto, per tre anni, more uxorio, con , Parte_1 CP_1
ha agito in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare, in proprio favore, la proprietà dei seguenti beni mobili: una camera da letto, una sala da pranzo, due divani, sei quadri, cucina compresa di accessori, lavatrice, televisore e lettore DVD ed una scarpiera nonché sentir condannare la alla restituzione di detti beni, da lui acquistati, nell'anno 2007, per CP_1
l'arredamento dell'abitazione, di proprietà della , nella quale avevano, da tale anno, CP_1
convissuto.
Il giudice di prime cure ha qualificato l'azione proposta come azione di arricchimento senza causa rigettandola.
In particolare, il primo giudice, in via preliminare, ha evidenziato: a) che << è bene ricordare che nell'ambito delle famiglie c.d. di fatto si configura un dovere reciproco di assistenza materiale e morale corrispondente a quello imposto ai coniugi dall'art. 143 c.c.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, invero, le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza >>; b) che << in caso di attribuzioni economico patrimoniali eseguite in corso di convivenza more uxorio , è esperibile l'azione di cui all'art. 2041 c.c., venuta meno la convivenza, nella sola ipotesi in cui le prestazioni effettuate da uno dei conviventi a vantaggio dell'altro esulino dal mero adempimento delle obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza, - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - travalicando i limiti della proporzionalità e dell'adeguatezza >>.
Ha quindi ritenuto : 1) che << che gli esborsi che l'attore deduce di aver sostenuto personalmente e a vantaggio dell'ex compagna, fossero finalizzati al normale contributo alle spese ordinarie della convivenza, specialmente se si considera che parte di tali esborsi si riferiscono a mobilio indispensabile per vivere in una casa (camera da letto, divano, bagno)
e di cui, peraltro, lo stesso attore ha beneficiato per l'intero periodo di durata della convivenza ……. ; 2) << che gli esborsi effettuati dal non integrano alcuno sbilancio Pt_1
nei rapporti economici tra i partners tale da integrare una violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e che, dunque, gli spostamenti patrimoniali trovano giustificazione nei doveri sociali e morali posti alla base delle convivenze di fatto >> ed è pervenuto al rigetto della domanda.
Tanto premesso, ritiene la Corte che dall'esame delle doglianze avanzate con l'atto di appello emerge che l'appellante contesta, innanzi tutto la qualificazione della domanda come operata dal giudice di prime cure, ove si consideri che il si duole dell'erroneità Pt_1
della pronuncia per avere il Tribunale, dopo aver affermato l'avvenuto accertamento della proprietà esclusiva dei mobili da parte del ritenuto di inquadrare detto acquisto nella Pt_1
categoria delle obbligazioni naturali ex. art. 2034 c.c, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di restituzione dei beni indicati nell'atto di citazione, in quanto di sua proprietà
Ebbene, non vi è dubbio, avuto riguardo al contenuto dell'atto di citazione, complessivamente valutato, che , abbia proposto un'azione di accertamento Parte_1
della proprietà dei beni oggetto di causa e restituzione degli stessi, non già un'azione di arricchimento senza causa dell'ex convivente , odierna appellata. CP_1
Tanto osservato in punto di qualificazione della domanda, deve rilevarsi che trattandosi, nella concreta fattispecie, di una convivenza more uxorio ante legge n. 76/2016, e, dunque, non essendovi tra i conviventi more uxorio comunione dei beni ed essendo pacifico in causa che gli arredi in questione siano stati acquistati esclusivamente dal e, Per_1 pertanto, risultando accertata la proprietà dei beni in capo a quest'ultimo, deve essere accolta la domanda di restituzione dallo stesso avanzata.
Ed invero, la circostanza che i beni in questione siano stati acquistati dal per Pt_1
l'arredamento della casa familiare e cioè per l'interesse e l'uso comune, non implica la perdita della proprietà degli stessi da parte dell'odierno appellante, dovendosi escludere che detto acquisto possa configurare l'adempimento di un'obbligazione nascente dal rapporto di convivenza e, conseguentemente, un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., quali le attribuzioni finanziarie a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia nel rispetto dei doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro.
Passando, poi, all'esame della domanda avente ad oggetto la condanna dell'appellata al pagamento di un “indennizzo equitativamente valutato dal giudice per l'uso dei beni mobili effettuato dalla convenuta nonostante la richiesta di restituzione”, non vi è dubbio ad avviso della Corte che il abbia, sostanzialmente, proposto un'azione di arricchimento senza Pt_1
causa nei confronti della , la quale, cessata la convivenza, non ha restituito gli arredi CP_1
continuando a godere degli stessi.
Ebbene, deve, innanzi tutto, rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità proponibilità, da parte del proprietario di un bene, dell'azione di arricchimento nei confronti del terzo che ne abbia goduto senza titolo, al fine di essere indennizzato del pregiudizio subito, pari al corrispettivo per il godimento da parte dell'arricchito del bene, va riconosciuta indipendentemente dalla possibilità per il proprietario medesimo di richiedere la restituzione del bene, dato che tale seconda azione non previene né elimina il danno verificatosi prima del suo utile esercizio, o anteriormente all'offerta di restituzione,
e, quindi, non ne configura un rimedio idoneo ad escludere la prima azione, alla stregua del suo carattere sussidiario>> ( cfr. Cass. n. 25554/2011 che richiama Cass. n. 3295/1988, ribadendone il principio espresso).
Pertanto, avuto riguardo al lasso di tempo trascorso tra la cessazione della relazione di convivenza ed il momento in cui il ha agito in giudizio per ottenere la restituzione dei Pt_1
beni, rifiutata dalla , e, dunque, avuto riguardo alla considerevole durata del CP_1
godimento sine titulo dei beni da parte dell'odierna appellata, l'indennizzo spettante a
[...]
, considerata la difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, può essere Pt_1
equitativamente determinato nella somma richiesta di euro 5.000,00. Consegue, in parziale riforma della sentenza impugnata2, l'accoglimento della domanda del avente ad oggetto l'accertamento della proprietà dell'appellante dei beni, poc'anzi Pt_1
specificamente indicati, e la condanna di alla loro restituzione in favore di CP_1
nonché la condanna della al pagamento, in favore di quest'ultimo, a Parte_1 CP_1
titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, della somma di euro 5.000,00.
Quanto, infine, alle spese processuali, ritiene la Corte di dover compensare tra le parti le spese del primo grado di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza.
, deve, invece, essere condannata al pagamento delle spese del grado che si CP_1
liquidano – avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 – in complessivi euro 2.936,00, di cui euro 335,50 per esborsi ed euro 2.600,50 per compensi professionali (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria – cfr. Cass. ord. n.29857/2023- e fase decisoria, valori medi con riduzione del 50%in ragione della non particolare complessità della causa) oltre rimb. forf 15%, iva e cpa, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 CP_1
del Tribunale di Vibo Valentia n. 45/2023, pubblicata il 3.2.2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata,
-accerta la proprietà in capo a dei beni di cui in motivazione, condanna Parte_1
alla loro restituzione in favore del CP_1 Pt_1
- condanna l'appellata al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
5.000,00, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento;
-compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
condanna al pagamento delle spese del grado che si liquidano in complessivi Parte_2
euro 2936,00, di cui euro 335,50 per esborsi ed euro 2.600,50 per compensi professionali, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge. 2 La sentenza di primo grado è infatti passata in giudicata con riguardo al rigetto della domanda avanzata da avente ad oggetto la condanna di al pagamento di euro Parte_1 CP_1
2.415,50 quale ingiusto arricchimento conseguente al pagamento da parte del del premo Pt_1
RCA, non essendo stato sul punto proposto appello. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 1° aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella sentenza impugnata, alla pag 3, si legge che << è fatto pacifico – perché neppure contestato da parte convenuta - che il mobilio sia stato acquistato per l'importo di euro 10.300 (così come risulta dagli assegni depositati in atti) e dall'attore, considerato peraltro che non vi è prova che la sig. abbia effettivamente restituito all'attore la metà del valore in come risulta dagli CP_1 assegni depositati in atti) e dall'attore, considerato peraltro che non vi è prova che la sig. CP_1 abbia effettivamente restituito all'attore la metà del valore in contanti”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civilein grado di appello iscritta al n. 821/2023 R.G.A.C., vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
03.10.1959 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia (VV), alla via
Lacquari n. 62, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Altieri che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
25.02.1962 ed ivi residente, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia (VV), alla via
Lacquari I Trav. Palazzo Rizzuto B, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Renzo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
APPELLATA
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, respinta ogni Parte_1 contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condannare alla restituzione dei mobili accertati di proprietà di parte appellante quali una CP_1
camera da letto, sala da pranzo, due divani, sei quadri, cucina compresa di accessori, lavatrice, televisore e lettore DVD e una scarpiera;
condannare all'indennizzo CP_1
equitativamente valutato dal giudice per l'uso dei beni mobili effettuato dalla convenuta nonostante la richiesta di restituzione approssimativamente quantificabile in euro 5.000,00 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - rigettare l'atto di CP_1 appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza n. 45/2023 emessa Parte_1
dal Tribunale Ordinario di Vibo Valentia nell'ambito della controversia iscritta al n.
76/2012; - condannare l'appellante alla rifusione delle spese e delle competenze di causa dei due gradi di giudizio con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
<<
1. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare proprietario dei beni Parte_1 mobili costituendi l'arredo dell'abitazione di come meglio specificati in CP_1
premessa; conseguentemente condannare alla restituzione dei suddetti beni;
CP_1
condannare al pagamento di euro 2.415,50 quale ingiusto arricchimento CP_1
conseguente al pagamento da parte del del premio RCA;
condannare Pt_1 CP_1
all'indennizzo equitativamente valutato dal giudice per l'uso dei beni mobili effettuato dalla convenuta nonostante la richiesta di restituzione approssimativamente quantificabile in euro 5.000 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
A tal fine ha premesso di aver intrattenuto con la convenuta una convivenza more uxorio presso l'abitazione di proprietà della convenuta, sita in Vibo Valentia, in via Nilde Iotti, contrada Moderata Durant;
di aver acquistato, per un importo pari ad euro 15.300,00, gli arredi ivi presenti e di aver provveduto al pagamento del premio RCA dell'automobile utilizzata dalla convenuta. Stante la fine della convivenza, pertanto, ha chiesto la restituzione dei beni da lui acquistati, della somma versata a titolo di premio assicurativo e la condanna al pagamento della convenuta di un equo indennizzo per l'uso indebito dei beni mobili.
2. Si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto della CP_1
domanda di parte attrice, atteso che sia metà della somma corrisposta per l'acquisto degli arredi sia l'importo pagato a titolo di premio assicurativo era stata da lei restituita all'attore in contanti. Ha comunque sostenuto che gli acquisti e le spese effettuate durante ed in ragione della convivenza, da entrambe le parti, sono da considerarsi obbligazioni naturali e come tali non ripetibili.
3. Assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c. ed istruita la causa mediante prova testi, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Divenuto assegnatario del fascicolo con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 3039 del 24.11.2020, questo giudice all'esito dell'udienza del 18.10.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 221, co. 4, l. 77/2020, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica attore e convenuta si sono riportati a tutto quanto già eccepito e dedotto negli atti introduttivi, chiedendone l'integrale accoglimento”.
Con la sentenza n. 45/2023, pubblicata il 3.2.2023, il Tribunale di Vibo Valentia così statuiva:
<< Respinge la domanda avanzata dall'attore; Condanna al pagamento Parte_1
delle spese in favore di , da distrarsi nei confronti del procuratore CP_1
antistatario, nella misura di € 5.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali
IVA e CPA come per legge >>.
In particolare, il Tribunale rilevava l'infondatezza della domanda di parte attrice, giacché riteneva che gli esborsi patrimoniali sostenuti dall'attore fossero riconducibili ad adempimenti dei doveri morali e sociali che informavano i rapporti di convivenza e che, in ogni caso, non avevano superato quei limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi che, diversamente, avrebbero giustificato un'azione ex art. 2041 c.c. Sotto altro profilo, il giudice di prime cure rigettava - non riscontrando la sussistenza dei relativi presupposti - la domanda con cui parte convenuta aveva chiesto la condanna dell'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Avverso tale decisione proponeva appello , ritenendola ingiusta ed errata per i Parte_1
motivi che seguono.
In primo luogo, l'appellante censurava la sentenza, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che gli acquisti dei mobili per l'arredamento della casa effettuati da parte del Pt_1
fossero da qualificarsi come contributo ordinario alla conduzione ed al mantenimento del ménage familiare e, quindi, da inquadrarsi nella categoria delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. e, come tale, irripetibili.
Al contrario, l'odierno appellante riteneva che non ci fosse proporzionalità tra le prestazioni eseguite dagli ex conviventi e che il giudice di prime cure, riconducendo gli acquisti effettuati dal alle obbligazioni naturali, avesse amplificato oltre misura la categoria Pt_1
degli acquisti ordinari necessari per il ménage familiare ovvero degli esborsi assistiti da presunzione di liberalità.
In secondo luogo, il impugnava la decisione di primo grado, nella parte in cui il Pt_1
Tribunale - in violazione dell'art. 112 c.p.c. e, quindi, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché dell'art. 2034 c.c. - aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda volta ad ottenere la condanna di alla restituzione dei mobili e CP_2
all'indennizzo, equitativamente valutato dal giudice, per l'uso dei suddetti beni.
Quindi, concludeva come in epigrafe trascritto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando ed CP_2
impugnando tutto quanto eccepito e dedotto dall'appellante, insistendo per il rigetto dell'appello proposto poiché infondato sia in fatto che in diritto.
Nel dettaglio, l'appellata riteneva corretta la decisione del Tribunale di qualificare le attribuzioni patrimoniali effettuate dal nel corso della convivenza, alla stregua Pt_1
dell'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., non avendo travalicato i limiti di proporzionalità ed adeguatezza.
A tal fine, l'appellata richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui le prestazioni economiche di entrambi i conviventi devono essere considerate libere scelte pattuite tacitamente nell'ambito dell'andamento di quella che era una famiglia di fatto, con nessun ingiusto arricchimento da parte della . CP_1 Sotto altro profilo, l'odierna appellata riteneva che il Tribunale non fosse incorso nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2034 c.c., come lamentato, invece, dall'appellante e, che, quindi, non ci fosse alcuna omessa pronuncia, quanto, piuttosto, la riconducibilità degli acquisti effettuati dal alla categoria delle obbligazioni naturali, Pt_1
aveva comportato l'assorbimento di ogni altra questione, compresa la domanda volta ad ottenere un indennizzo per l'utilizzo dei suddetti beni.
Concludeva come in epigrafe riportato.
All'udienza del 9 gennaio 2025, precisate dalle parti le conclusioni e depositate nei termini assegnati le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva dal Presidente istruttore rimessa al Collegio per la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
, premesso di aver convissuto, per tre anni, more uxorio, con , Parte_1 CP_1
ha agito in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare, in proprio favore, la proprietà dei seguenti beni mobili: una camera da letto, una sala da pranzo, due divani, sei quadri, cucina compresa di accessori, lavatrice, televisore e lettore DVD ed una scarpiera nonché sentir condannare la alla restituzione di detti beni, da lui acquistati, nell'anno 2007, per CP_1
l'arredamento dell'abitazione, di proprietà della , nella quale avevano, da tale anno, CP_1
convissuto.
Il giudice di prime cure ha qualificato l'azione proposta come azione di arricchimento senza causa rigettandola.
In particolare, il primo giudice, in via preliminare, ha evidenziato: a) che << è bene ricordare che nell'ambito delle famiglie c.d. di fatto si configura un dovere reciproco di assistenza materiale e morale corrispondente a quello imposto ai coniugi dall'art. 143 c.c.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, invero, le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza >>; b) che << in caso di attribuzioni economico patrimoniali eseguite in corso di convivenza more uxorio , è esperibile l'azione di cui all'art. 2041 c.c., venuta meno la convivenza, nella sola ipotesi in cui le prestazioni effettuate da uno dei conviventi a vantaggio dell'altro esulino dal mero adempimento delle obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza, - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - travalicando i limiti della proporzionalità e dell'adeguatezza >>.
Ha quindi ritenuto : 1) che << che gli esborsi che l'attore deduce di aver sostenuto personalmente e a vantaggio dell'ex compagna, fossero finalizzati al normale contributo alle spese ordinarie della convivenza, specialmente se si considera che parte di tali esborsi si riferiscono a mobilio indispensabile per vivere in una casa (camera da letto, divano, bagno)
e di cui, peraltro, lo stesso attore ha beneficiato per l'intero periodo di durata della convivenza ……. ; 2) << che gli esborsi effettuati dal non integrano alcuno sbilancio Pt_1
nei rapporti economici tra i partners tale da integrare una violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e che, dunque, gli spostamenti patrimoniali trovano giustificazione nei doveri sociali e morali posti alla base delle convivenze di fatto >> ed è pervenuto al rigetto della domanda.
Tanto premesso, ritiene la Corte che dall'esame delle doglianze avanzate con l'atto di appello emerge che l'appellante contesta, innanzi tutto la qualificazione della domanda come operata dal giudice di prime cure, ove si consideri che il si duole dell'erroneità Pt_1
della pronuncia per avere il Tribunale, dopo aver affermato l'avvenuto accertamento della proprietà esclusiva dei mobili da parte del ritenuto di inquadrare detto acquisto nella Pt_1
categoria delle obbligazioni naturali ex. art. 2034 c.c, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di restituzione dei beni indicati nell'atto di citazione, in quanto di sua proprietà
Ebbene, non vi è dubbio, avuto riguardo al contenuto dell'atto di citazione, complessivamente valutato, che , abbia proposto un'azione di accertamento Parte_1
della proprietà dei beni oggetto di causa e restituzione degli stessi, non già un'azione di arricchimento senza causa dell'ex convivente , odierna appellata. CP_1
Tanto osservato in punto di qualificazione della domanda, deve rilevarsi che trattandosi, nella concreta fattispecie, di una convivenza more uxorio ante legge n. 76/2016, e, dunque, non essendovi tra i conviventi more uxorio comunione dei beni ed essendo pacifico in causa che gli arredi in questione siano stati acquistati esclusivamente dal e, Per_1 pertanto, risultando accertata la proprietà dei beni in capo a quest'ultimo, deve essere accolta la domanda di restituzione dallo stesso avanzata.
Ed invero, la circostanza che i beni in questione siano stati acquistati dal per Pt_1
l'arredamento della casa familiare e cioè per l'interesse e l'uso comune, non implica la perdita della proprietà degli stessi da parte dell'odierno appellante, dovendosi escludere che detto acquisto possa configurare l'adempimento di un'obbligazione nascente dal rapporto di convivenza e, conseguentemente, un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., quali le attribuzioni finanziarie a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia nel rispetto dei doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro.
Passando, poi, all'esame della domanda avente ad oggetto la condanna dell'appellata al pagamento di un “indennizzo equitativamente valutato dal giudice per l'uso dei beni mobili effettuato dalla convenuta nonostante la richiesta di restituzione”, non vi è dubbio ad avviso della Corte che il abbia, sostanzialmente, proposto un'azione di arricchimento senza Pt_1
causa nei confronti della , la quale, cessata la convivenza, non ha restituito gli arredi CP_1
continuando a godere degli stessi.
Ebbene, deve, innanzi tutto, rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità proponibilità, da parte del proprietario di un bene, dell'azione di arricchimento nei confronti del terzo che ne abbia goduto senza titolo, al fine di essere indennizzato del pregiudizio subito, pari al corrispettivo per il godimento da parte dell'arricchito del bene, va riconosciuta indipendentemente dalla possibilità per il proprietario medesimo di richiedere la restituzione del bene, dato che tale seconda azione non previene né elimina il danno verificatosi prima del suo utile esercizio, o anteriormente all'offerta di restituzione,
e, quindi, non ne configura un rimedio idoneo ad escludere la prima azione, alla stregua del suo carattere sussidiario>> ( cfr. Cass. n. 25554/2011 che richiama Cass. n. 3295/1988, ribadendone il principio espresso).
Pertanto, avuto riguardo al lasso di tempo trascorso tra la cessazione della relazione di convivenza ed il momento in cui il ha agito in giudizio per ottenere la restituzione dei Pt_1
beni, rifiutata dalla , e, dunque, avuto riguardo alla considerevole durata del CP_1
godimento sine titulo dei beni da parte dell'odierna appellata, l'indennizzo spettante a
[...]
, considerata la difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, può essere Pt_1
equitativamente determinato nella somma richiesta di euro 5.000,00. Consegue, in parziale riforma della sentenza impugnata2, l'accoglimento della domanda del avente ad oggetto l'accertamento della proprietà dell'appellante dei beni, poc'anzi Pt_1
specificamente indicati, e la condanna di alla loro restituzione in favore di CP_1
nonché la condanna della al pagamento, in favore di quest'ultimo, a Parte_1 CP_1
titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, della somma di euro 5.000,00.
Quanto, infine, alle spese processuali, ritiene la Corte di dover compensare tra le parti le spese del primo grado di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza.
, deve, invece, essere condannata al pagamento delle spese del grado che si CP_1
liquidano – avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 – in complessivi euro 2.936,00, di cui euro 335,50 per esborsi ed euro 2.600,50 per compensi professionali (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria – cfr. Cass. ord. n.29857/2023- e fase decisoria, valori medi con riduzione del 50%in ragione della non particolare complessità della causa) oltre rimb. forf 15%, iva e cpa, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 CP_1
del Tribunale di Vibo Valentia n. 45/2023, pubblicata il 3.2.2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede: in parziale riforma della sentenza impugnata,
-accerta la proprietà in capo a dei beni di cui in motivazione, condanna Parte_1
alla loro restituzione in favore del CP_1 Pt_1
- condanna l'appellata al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
5.000,00, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento;
-compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
condanna al pagamento delle spese del grado che si liquidano in complessivi Parte_2
euro 2936,00, di cui euro 335,50 per esborsi ed euro 2.600,50 per compensi professionali, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa, come per legge. 2 La sentenza di primo grado è infatti passata in giudicata con riguardo al rigetto della domanda avanzata da avente ad oggetto la condanna di al pagamento di euro Parte_1 CP_1
2.415,50 quale ingiusto arricchimento conseguente al pagamento da parte del del premo Pt_1
RCA, non essendo stato sul punto proposto appello. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 1° aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella sentenza impugnata, alla pag 3, si legge che << è fatto pacifico – perché neppure contestato da parte convenuta - che il mobilio sia stato acquistato per l'importo di euro 10.300 (così come risulta dagli assegni depositati in atti) e dall'attore, considerato peraltro che non vi è prova che la sig. abbia effettivamente restituito all'attore la metà del valore in come risulta dagli CP_1 assegni depositati in atti) e dall'attore, considerato peraltro che non vi è prova che la sig. CP_1 abbia effettivamente restituito all'attore la metà del valore in contanti”