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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5850/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 15/05/2025 da 1) Parte_1
Nato il 26/07/1964 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 9, RHO con l'Avv. VOLPI LUISA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e 2) Parte_2
Nata il 17/08/1973 a MONZA (MB) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], N. 1, LAINATE con l'Avv. SAVINO GIANLUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult. c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 15/05/2025,
anno congiuntamente chiesto la modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 6913/2021 pubblicata il 6.8.2021, dando atto che la figlia è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1. REVOCARE l'assegno di mantenimento per la figlia , posto a carico del sig. Per_2 [...]
per l'importo di € 350,00, essendo la figlia – maggiorenne - Parte_1 Per_2 economicamente indipendente;
2. la casa coniugale sita a Rho in via Virgilio n. 35, in comproprietà ai coniugi, è stata alienata nel mese di ottobre 2022, e pertanto nulla deve essere previsto sul punto.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Pagina 1 DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso:
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 6913/2021 pubblicata il 6.8.2021:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data 15/05/2025 da 1) Parte_1
Nato il 26/07/1964 a MILANO (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 9, RHO con l'Avv. VOLPI LUISA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e 2) Parte_2
Nata il 17/08/1973 a MONZA (MB) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], N. 1, LAINATE con l'Avv. SAVINO GIANLUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult. c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 15/05/2025,
anno congiuntamente chiesto la modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 6913/2021 pubblicata il 6.8.2021, dando atto che la figlia è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1. REVOCARE l'assegno di mantenimento per la figlia , posto a carico del sig. Per_2 [...]
per l'importo di € 350,00, essendo la figlia – maggiorenne - Parte_1 Per_2 economicamente indipendente;
2. la casa coniugale sita a Rho in via Virgilio n. 35, in comproprietà ai coniugi, è stata alienata nel mese di ottobre 2022, e pertanto nulla deve essere previsto sul punto.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Pagina 1 DIRITTO Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene, altresì, il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso:
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a Parte_1 Parte_2 parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 6913/2021 pubblicata il 6.8.2021:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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