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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4108/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 4108/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
_1
RESISTENTE
Oggi 29 aprile 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. SEVERI FRANCESCO per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente _1
l'avv. NASSO MARIA TERESA.
[...]
È presente altresì il dr. e tanto lo si attesta ai fii della sua pratica Persona_1 professionale.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4108/2024 promoSS da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SEVERI FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) _1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. MANZI ORESTE
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: massimale contributivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente agisce in giudizio per «in via principale:
1. accertare e dichiarare che , sin dal momento _1
pagina 2 di 8 dell'assunzione della TT.SS , ha provveduto, per negligenza o colpa, Parte_1
ad applicare erroneamente alla posizione contributiva della steSS il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della Legge 335/1995; 2. dichiarare illegittima
l'azione di rivalsa esercitata d'ufficio da _1
nei confronti della TT.SS per il recupero dei contributi
[...] Parte_1
previdenziali alla steSS dovuti;
per l'effetto 3. dirsi tenuto _1
, in qualità di datore di lavoro della TT.SS ,
[...] Parte_1
al pagamento dei contributi dovuti e non versati in favore della steSS, sia per la quota
a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del lavoratore;
4. dirsi tenuto
, in qualità di datore di lavoro della _1
TT.SS , a costituire la rendita vitalizia per gli anni di omeSS Parte_1
contribuzione prescritti;
5. dirsi tenuto _1
, in qualità di datore di lavoro della TT.SS , a sistemare la
[...] Parte_1
posizione assicurativa della ricorrente;
6. dirsi tenuto _1
, in qualità di datore di lavoro della TT.SS , a
[...] Parte_1
riaccreditare alla steSS quanto indebitamente trattenuto in busta paga, a partire da ottobre 2024, a titolo di rivalsa per la quota parte dei contributi previdenziali non versati, importo ammontante al momento del deposito del presente ricorso presumibilmente (in quanto si è in attesa delle spiegazioni richieste ad ) ad €. CP_1
2.831,94 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
7. disporre in merito al comportamento di , scaturente nella violazione del precitato articolo 23 della CP_1
legge 218/1952 (trattenute eccessive sulle retribuzioni della ricorrente (vedasi in narrativa).
8. condannare a _1
corrispondere alla TT.SS una somma ritenuta di giustizia dal Parte_1
Giudice adito, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. essendo il contegno dell'ente risultato connotato da mala fede o colpa grave».
Si duole, in particolare, che , quale datore di lavoro, avrebbe errato CP_1 applicandole la disciplina sul massimale contributivo, al fine della dichiarazione e del versamento dei contributi, pur avendo la ricorrente pacificamente versamenti antecedenti al gennaio 1996 e che, avvedutosi dell'errore, le avrebbe richiesto il versamento degli importi pari ai contributi non versati.
pagina 3 di 8 , costituitosi in giudizio, contesta le avverse posizioni, insistendo per la CP_1
correttezza del suo accertamento sotto ogni profilo.
In particolare, secondo la ricostruzione dell' resistente, non si verterebbe CP_1
in materia di recupero contributivo, bensì in indebito retributivo, come tale obbligatorio per le Pubbliche amministrazioni.
In via riconvenzionale chiedeva di accertare la debenza delle somme, con condanna della ricorrente al pagamento delle stesse.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discuSS e decisa all'odierna udienza.
1) Nel merito, in via preliminare, è opportuno evidenziare che la domanda riconvenzionale spiegata (tempestivamente) dalla parte resistente, in realtà è semplicemente la conseguenza dell'eventuale rigetto della domanda della ricorrente.
Nel merito, non sono contestati i fatti di causa.
È pacifico e documentato che la parte datoriale resistente abbia errato nell'individuazione del regime contributivo della lavoratrice, applicandole le regole del massimale contributivo.
È, del pari, non contestato che, di conseguenza, considerando la prescrizione decennale, la ricorrente abbia percepito, negli anni in rilievo, euro 22.218,24 che non avrebbe ricevuto se fosse stato applicato il regime corretto.
Detto importo costituisce certamente retribuzione, ma altrettanto sicuramente rappresenta l'ammontare della quota contributiva a carico della lavoratrice, che avrebbe dovuto essere trattenuta dal datore di lavoro in caso di non applicazione del massimale contributivo.
2) Secondo la difesa di , non si porrebbe una questione di omissione contributiva CP_1 in senso stretto, ma soltanto di versamento a favore del dipendente di una retribuzione superiore a quanto sarebbe spettato, con la conseguenza che non si pagina 4 di 8 potrebbero applicare i principi e la giurisprudenza citata dalla parte ricorrente, ma, al contrario, gli approdi in ordine alla ripetibilità generale degli indebiti retributivi della
PA, soggetti al limite della prescrizione decennale.
In senso contrario, la ricorrente rileva che, nel caso di specie, si sarebbe in presenza di una chiara applicazione dell'art. 23 della L. 218/1952, secondo il quale, nel caso di omissione contributiva da parte del datore, quest'ultimo resta responsabile anche della quota a carico del dipendente.
L'apparente corto circuito tra le due posizioni nasce evidentemente dalla circostanza che la parte datoriale è anche l'Ente previdenziale.
Sotto questo profilo, allora, l'attuale resistente, in qualità di Ente previdenziale ha dichiarato che, allo stato, non vi sono omissioni contributive in riferimento alla posizione della ricorrente, che dunque, come da documentazione in atti, è stata sistemata (cfr., doc. 3, fasc. ). CP_1
Peraltro, dalla steSS comunicazione emerge espreSSmente che «ha CP_1
proceduto al ricalcolo degli importi dovuti a titolo di contributi per la regolarizzazione dei periodi dal 2010 al 2023», quantificando poi la somma richiesta nei limiti della prescrizione decennale.
La somma richiesta, dunque, è pari all'ammontare dei contributi maggiori non trattenuti sulla retribuzione della (sempre nei limiti della prescrizione), Parte_1
contributi che, però, l' resistente dichiara di aver conteggiato in maniera CP_1
corretta a seguito della sistemazione della sua posizione.
Come tutti i contributi a carico del lavoratore, quelli oggetto di causa partecipano di una duplice natura: quella contributiva (nel momento in cui sono accreditati come tali) e retributiva fino alla trattenuta, dal momento che vengono prelevati direttamente dalla retribuzione del dipendente.
3) Se così è, parte ricorrente correttamente ha richiamato l'art. 23 L. n. 218/1952, il quale dispone che «il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al
pagina 5 di 8 pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori», ponendo, quindi, in caso di mancato puntuale adempimento dell'obbligo contributivo, anche la quota originariamente a carico del dipendente definitivamente a carico del datore di lavoro, che ne diventa unico debitore.
L'impostazione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità, che, anche da ultimo, ha sancito che «soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versare all'ente previdenziale;
mentre, in caso di intempestività, detta quota contributiva rimane definitivamente a suo carico» (così, CaSSzione Civile 3 settembre 2020 n. 18333).
Nel caso di specie, non vi sono dubbi che vi siano state omissioni contributive, sia perché sono state trattenute (e dunque riversate) somme inferiori a titolo contributivo, sia perché altrimenti non si spiega l'avvio della procedura di sistemazione della posizione assicurativa della ricorrente avvenuta soltanto a seguito del riconoscimento dell'errore da parte del datore di lavoro.
Dalle considerazioni che precedono ne deriva che, se certamente la Pubblica
Amministrazione ha l'obbligo incondizionato di procedere al recupero della retribuzione versata in eccesso rispetto al dovuto (cfr., Consiglio di Stato, sez. VII,
23/09/2024, n. 7712: «Per le pubbliche amministrazioni la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività vincolata anche nei rapporti di lavoro non privatizzati. L'azione di recupero è dovuta a prescindere dalla buona fede del dipendente accipiens;
il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del debitore) e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa»), è altrettanto vero che per fare ciò è neceSSrio che vi sia tecnicamente un indebito retributivo.
Ma nel caso di specie, quello che manca è proprio la percezione indebita di somme a titolo di retribuzione da parte della , in quanto, nel momento in cui Parte_1 il datore di lavoro erra (senza alcuna colpa del dipendente e in assenza di caso pagina 6 di 8 fortuito o forza maggiore) nel trattenere le quote contributive e nel relativo versamento, la quota contributiva originariamente a carico del dipendente viene posta a carico del datore, con la conseguenza che la retribuzione del lavoratore aumenta del corrispondente importo (cfr., CaSSzione civile, sez. lav., 15/07/2019, n. 18897: «In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicché in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico»).
Dunque, gli importi accertati in questa sede non rappresentano un indebito retributivo, ma una componente della retribuzione spettante per Legge alla Del Carlo
e, come tale, non può essere oggetto di recupero da parte del datore.
4) L'unica possibilità, per , di vedersi accogliere la domanda, sarebbe stata quella CP_1
di dimostrare che, pur trattenendo somme inferiori (in applicazione di un massimale contributivo non spettante), tempestivamente, di volta in volta, avesse operato versamenti (reali o virtuali) contributivi conformi al regime corretto (senza massimale).
In questo caso, infatti, non vi sarebbe una omissione (parziale) contributiva, con la conseguenza che la problematica residuerebbe soltanto in ambito retributivo
Ma una simile dimostrazione non solo non è stata data, ma confligge anche con le risultanze in atti, dalle quali emerge che la sistemazione della posizione sia sopraggiunta solo dopo che si è accorta dell'errore (cfr., doc. 9, fasc. ricorrente). CP_1
Per tutte le ragioni enunciate, il ricorso deve essere accolto con riferimento alle domanda di sistemazione (eventuale) della posizione contributiva, di accertamento negativo dell'indebito e di condanna alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, mentre le restati domande presuppongono una specifica scorretta contribuzione ancora in essere, circostanza non dimostrata in modo specifico e, in pagina 7 di 8 ogni modo, smentita da , che è anche l'Ente previdenziale competente ad CP_1
accertare la correttezza della situazione contributiva e dalla documentazione in atti
(cfr., doc. 9, fasc. ricorrente citato).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del fatto che la “fase istruttoria” non è stata svolta in giudizio.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie in parte il ricorso e, ove non già effettuata, condanna a sistemare CP_1
la posizione contributiva della ricorrente, in applicazione del corretto sistema
(senza massimale contributivo);
B) dichiara non dovuto dalla ricorrente l'importo di euro 22.218,24 e, per l'effetto, condanna parte resistente alla restituzione di quanto trattenuto alla sig.ra
[...]
, con interessi e rivalutazione dalle singole trattenute al saldo effettivo;
Pt_1
C) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3.700,00 per onorari, euro 43,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA.
Bologna il 29/04/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 8 di 8