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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7194/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSIO DAVIDE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROVINI KATY ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come segue:
- Parte attrice, come da atto introduttivo (“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il sig. a rimborsare alla CP_1
quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le Parte_1 vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 14.072/86.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di vedere accolte le Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il sig. a rimborsare alla CP_1 [...]
quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime Parte_1 della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 14.072/86.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
2. In particolare, parte attrice, a fondamento della propria pretesa, rappresenta:
pagina 1 di 5 a. che, nella sua qualità di impresa designata, già quale assumeva la Controparte_2 gestione del sinistro, avvenuto in data 14/02/03, alle ore 21.20 circa, in Catania lungo Viale Andrea Doria all'altezza del civico n. 10 tra l'autovettura Seat Ibiza tg. AV883EC di proprietà e condotta dalla sig.ra ed il veicolo Ford tg. CT 861169 Parte_2 CP_3
(privo di copertura assicurativa) di proprietà del sig. e condotta Parte_3 dal sig. il quale non rispettando le norme sulla circolazione collideva con la CP_1 predetta autovettura;
b. che, la sig.ra instaurava davanti al Tribunale di Catania giudizio di risarcimento del Pt_2 danno patito a seguito del sinistro ut sopra descritto.
Nel corso del giudizio si accertava la responsabilità nella causazione del sinistro del sig. in concorso con il sig. (conducente dell'altro veicolo CP_4 Parte_3 rimasto coinvolto Opel tg. BE180XB), nonchè la scopertura assicurativa del veicolo CP_5
Ford RR tg. CT 861169. Il Tribunale di Catania, pertanto, con sentenza n. 4516/07 condannava i convenuti alla liquidazione di tutti i danni patiti dalla sig.ra Pt_2
c. che la in qualità di compagnia assicurativa del sig. Controparte_6 Parte_3
, in conseguenza ed esecuzione della citata sentenza pagava in favore della
[...] danneggiata l'intero danno ammontante ad €28.046,00; d. che l'istante, in data 27.10.2008, a seguito della richiesta di rimborso della percentuale di concorso nella causazione del sinistro, corrispondeva alla IL Ass.ni la somma di sua spettanza pari ad € 14.072.86 (docc.
2-5 fascicolo attoreo);
e. che, la società in qualità di mandataria della (oggi CP_7 Controparte_2
per il recupero del credito, intimava ai responsabili del sinistro il rimborso della Parte_1 somma di € 14.072.86;
f. che, risultate inutili le richieste stragiudiziali, parte attrice provvedeva ad instaurare, avanti al Tribunale di Firenze, giudizio di rivalsa nei confronti del sig. . Parte_3
Detto procedimento, iscritto al n. rg 12637/2011, si concludeva con la sentenza di condanna n. 1536/2013; ciò nonostante il sig. non effettuava alcun pagamento;
Parte_3
g. che, pertanto, l'istante provvedeva ad espletare procedura di negoziazione assistita, ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. 132/2014, nei confronti dell'altro debitore in solido, nonché conducente del veicolo corresponsabile del sinistro, richiedendo la CP_1 restituzione della somma di € 14.072,86, senza ottenere, tuttavia, alcun riscontro;
h. per tutte le ragioni di cui sopra, parte attrice decideva di agire in regresso ex art. 292, comma 1, del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, instaurando così l'odierno procedimento nei confronti del condebitore solidale responsabile del sinistro.
3. Il convenuto, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito;
pertanto, all'udienza del 13 marzo 2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 5 4. Istruita la causa documentalmente, nonché mediante escussione testimoniale, essa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 01.07.25, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
5. La domanda attorea è accoglibile per i motivi che seguono.
Giova, preliminarmente, chiarire che, in punto di qualificazione giuridica della domanda, parte istante ha esercitato l'azione di regresso ad essa riservata ex lege dal disposto di cui all'art. 292, comma 1, D.Lgs. 209/2005. In diritto, è opportuno rammentare brevemente che la norma in esame prevede che “L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo
283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.” (cfr. all'art. 292, comma 1, D.Lgs. cit.). Trattasi di un tipico esempio di azione di regresso che rinviene il proprio fondamento giuridico nella legge, accordata dalla stessa, all'avverarsi di tutte le condizioni ivi previste, in via del tutto autonoma rispetto al diritto del danneggiato. Sul punto, la Suprema Corte ha più volte chiarito che detta azione di rivalsa “è pacificamente ritenuta un'azione di regresso, in quanto l'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata sorge non già dal fatto illecito in sé e per sé, bensì ex lege ed in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa. Pertanto, si tratta di una obbligazione risarcitoria autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, che si trasforma in “obbligazione di valuta” a seguito del pagamento di una somma determinata e specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva.”(cfr. ex multis, Cass. S.U. 21514/22; Cass. Sent. n. 7697 del 2 aprile 2014).
In conclusione, nella fattispecie che ci occupa, l'assicurazione designata, quando esercita la rivalsa, fa valere un nuovo diritto sorto dal pagamento dell'indennizzo al danneggiato. Peraltro, in seguito alla violazione dell'obbligo assicurativo, sorge un debito solidale di proprietario e conducente verso l'assicurazione designata;
infatti, detta violazione è imputabile ad entrambi. Si riporta quanto chiarito recentemente sul punto dalle Sezioni Unite, secondo cui “In caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada può agire, con la speciale azione prevista dall'art.292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), nei confronti del responsabile civile - o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo - per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato
e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c., con l'ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente”.
“Rispetto a tale obbligazione, pertanto, (…), l'obbligazione solidale del conducente e del proprietario nei confronti dell'impresa designata dovrà gravare su tutti e due, giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all'insorgenza del debito comune verso l'impresa designata”. (v. Cass. S.U. sentenza n. 21514/22)
pagina 3 di 5 6. Applicando i su esposti principi al caso di specie, si rileva che la domanda proposta da parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti, infatti, risulta:
a) L'assenza di copertura assicurativa ex art. 283 c.1 lettera b) c.d.a.
In particolare, la scopertura assicurativa è stata accertata dal Tribunale di Catania con sentenza n. 4516/2007 passata in giudicato, provvedimento con il quale il giudice sanciva che la Ford RR al momento del sinistro non era coperta da assicurazione e che, pertanto, sia il proprietario ( ), che il conducente nonché odierno convenuto ( Parte_3 CP_4
, avrebbero dovuto rispondere unitamente al FGVS dei danni causati;
[...]
b) L'an ed il quantum della responsabilità dei convenuti
Nella sopra citata sentenza, il giudice accertava, altresì, che “sulla base di quanto emerge dal rapporto della Polizia Municipale di Catania, in atti, deve dirsi certo che il sinistro oggetto del contendere è consistito nel fatto che la tg. CT861169 e la Opel CP_8
Adam tg. BE180XB si sono scontrate fra loro nel viale Andrea Doria di Catania e, a causa di questo scontro, la ha scavalcato lo spartitraffico che divide le due corsie CP_8 delle quali è composto il viale predetto e, finendo nella corsia riservata al senso di marcia opposto, è finita addosso alla Ibiza tg. AV883EC. E' certo che nessuna responsabilità CP_9 nella causazione del sinistro può ascriversi all'odierna attrice , che Parte_4 viaggiava regolarmente nella propria corsia di marcia e nulla poteva fare per evitare di essere investita”. Ricostruita così la dinamica del sinistro, veniva riconosciuta la responsabilità concorsuale di pari grado dei veicoli ed . CP_8 CP_10
c) Il pagamento dell'indennizzo
Da ultimo, non vi sono dubbi circa l'avvenuta erogazione dell'indennizzo da parte dell'impresa designata.
È, infatti, stato depositato atto di quietanza sottoscritto dalla IL Ass.ni da cui risulta che parte attrice aveva corrisposto la somma di € 14.072.86 a titolo di rimborso della percentuale di responsabilità in capo alla . CP_8
Tale circostanza fattuale, peraltro, è corroborata dalle dichiarazioni testimoniali del Dott.
responsabile dell'allora IL Ass.ni, escusso all'udienza del 03 giugno Testimone_1
2025.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'azione di regresso de qua.
A ciò si aggiunga, che il credito vantato da parte attrice era già stato accertato con sentenza n. 1536/2013 dal Tribunale di Firenze, con la quale il sig. è stato Parte_3 condannato, in qualità di proprietario del veicolo Ford RR, al rimborso della somma pari ad € 14.072.86. Alla luce di tutto quanto sopra, attesa l'incapienza del ed essendo pacifica la Parte_3 sussistenza di un'obbligazione solidale in capo a proprietario e conducente, la domanda di rivalsa deve essere accolta come proposta e il convenuto condannato al CP_1 pagamento in favore di parte attrice dell'importo di €. 14.072,86 oltre interessi (ex art. 1284 c.4 c.c., ex lege trattandosi di debito di valuta per il quale è stata proposta domanda giudiziale, in mancanza di diverso patto inter partes), come richiesti dalla notifica (rectius,
pagina 4 di 5 come da prima notifica 6.6.24, poi rinnovata per mancato rispetto dei termini a comparire,
v.art.164 c.2 c.p.c.) al saldo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto come liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata (misura media per le prime tre fasi di giudizio e minima per la quarta, vista la compressione della fase decisoria).
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna a pagare alla la somma di CP_1 Parte_1
€14.072.86, oltre interessi legali ex art. 1284 c.4 c.c. con decorrenza dal 6.6.24 al saldo effettivo;
2) Condanna altresì il convenuto a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.226,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% ex D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. se ed in quanto dovute.
Bologna, 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7194/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMBROSIO DAVIDE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROVINI KATY ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come segue:
- Parte attrice, come da atto introduttivo (“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il sig. a rimborsare alla CP_1
quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le Parte_1 vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 14.072/86.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di vedere accolte le Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il sig. a rimborsare alla CP_1 [...]
quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime Parte_1 della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 14.072/86.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
2. In particolare, parte attrice, a fondamento della propria pretesa, rappresenta:
pagina 1 di 5 a. che, nella sua qualità di impresa designata, già quale assumeva la Controparte_2 gestione del sinistro, avvenuto in data 14/02/03, alle ore 21.20 circa, in Catania lungo Viale Andrea Doria all'altezza del civico n. 10 tra l'autovettura Seat Ibiza tg. AV883EC di proprietà e condotta dalla sig.ra ed il veicolo Ford tg. CT 861169 Parte_2 CP_3
(privo di copertura assicurativa) di proprietà del sig. e condotta Parte_3 dal sig. il quale non rispettando le norme sulla circolazione collideva con la CP_1 predetta autovettura;
b. che, la sig.ra instaurava davanti al Tribunale di Catania giudizio di risarcimento del Pt_2 danno patito a seguito del sinistro ut sopra descritto.
Nel corso del giudizio si accertava la responsabilità nella causazione del sinistro del sig. in concorso con il sig. (conducente dell'altro veicolo CP_4 Parte_3 rimasto coinvolto Opel tg. BE180XB), nonchè la scopertura assicurativa del veicolo CP_5
Ford RR tg. CT 861169. Il Tribunale di Catania, pertanto, con sentenza n. 4516/07 condannava i convenuti alla liquidazione di tutti i danni patiti dalla sig.ra Pt_2
c. che la in qualità di compagnia assicurativa del sig. Controparte_6 Parte_3
, in conseguenza ed esecuzione della citata sentenza pagava in favore della
[...] danneggiata l'intero danno ammontante ad €28.046,00; d. che l'istante, in data 27.10.2008, a seguito della richiesta di rimborso della percentuale di concorso nella causazione del sinistro, corrispondeva alla IL Ass.ni la somma di sua spettanza pari ad € 14.072.86 (docc.
2-5 fascicolo attoreo);
e. che, la società in qualità di mandataria della (oggi CP_7 Controparte_2
per il recupero del credito, intimava ai responsabili del sinistro il rimborso della Parte_1 somma di € 14.072.86;
f. che, risultate inutili le richieste stragiudiziali, parte attrice provvedeva ad instaurare, avanti al Tribunale di Firenze, giudizio di rivalsa nei confronti del sig. . Parte_3
Detto procedimento, iscritto al n. rg 12637/2011, si concludeva con la sentenza di condanna n. 1536/2013; ciò nonostante il sig. non effettuava alcun pagamento;
Parte_3
g. che, pertanto, l'istante provvedeva ad espletare procedura di negoziazione assistita, ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. 132/2014, nei confronti dell'altro debitore in solido, nonché conducente del veicolo corresponsabile del sinistro, richiedendo la CP_1 restituzione della somma di € 14.072,86, senza ottenere, tuttavia, alcun riscontro;
h. per tutte le ragioni di cui sopra, parte attrice decideva di agire in regresso ex art. 292, comma 1, del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, instaurando così l'odierno procedimento nei confronti del condebitore solidale responsabile del sinistro.
3. Il convenuto, ritualmente citato in giudizio, non si è costituito;
pertanto, all'udienza del 13 marzo 2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 5 4. Istruita la causa documentalmente, nonché mediante escussione testimoniale, essa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 01.07.25, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
5. La domanda attorea è accoglibile per i motivi che seguono.
Giova, preliminarmente, chiarire che, in punto di qualificazione giuridica della domanda, parte istante ha esercitato l'azione di regresso ad essa riservata ex lege dal disposto di cui all'art. 292, comma 1, D.Lgs. 209/2005. In diritto, è opportuno rammentare brevemente che la norma in esame prevede che “L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo
283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.” (cfr. all'art. 292, comma 1, D.Lgs. cit.). Trattasi di un tipico esempio di azione di regresso che rinviene il proprio fondamento giuridico nella legge, accordata dalla stessa, all'avverarsi di tutte le condizioni ivi previste, in via del tutto autonoma rispetto al diritto del danneggiato. Sul punto, la Suprema Corte ha più volte chiarito che detta azione di rivalsa “è pacificamente ritenuta un'azione di regresso, in quanto l'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata sorge non già dal fatto illecito in sé e per sé, bensì ex lege ed in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte della impresa assicurativa. Pertanto, si tratta di una obbligazione risarcitoria autonoma e distinta rispetto a quella sorta dal sinistro fra danneggiante e danneggiato, che si trasforma in “obbligazione di valuta” a seguito del pagamento di una somma determinata e specifica, accertata giudizialmente o accettata dal danneggiato in via transattiva.”(cfr. ex multis, Cass. S.U. 21514/22; Cass. Sent. n. 7697 del 2 aprile 2014).
In conclusione, nella fattispecie che ci occupa, l'assicurazione designata, quando esercita la rivalsa, fa valere un nuovo diritto sorto dal pagamento dell'indennizzo al danneggiato. Peraltro, in seguito alla violazione dell'obbligo assicurativo, sorge un debito solidale di proprietario e conducente verso l'assicurazione designata;
infatti, detta violazione è imputabile ad entrambi. Si riporta quanto chiarito recentemente sul punto dalle Sezioni Unite, secondo cui “In caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada può agire, con la speciale azione prevista dall'art.292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), nei confronti del responsabile civile - o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo - per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato
e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c., con l'ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente”.
“Rispetto a tale obbligazione, pertanto, (…), l'obbligazione solidale del conducente e del proprietario nei confronti dell'impresa designata dovrà gravare su tutti e due, giacché ciascuno ha dato luogo, con la propria omissione, all'insorgenza del debito comune verso l'impresa designata”. (v. Cass. S.U. sentenza n. 21514/22)
pagina 3 di 5 6. Applicando i su esposti principi al caso di specie, si rileva che la domanda proposta da parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti, infatti, risulta:
a) L'assenza di copertura assicurativa ex art. 283 c.1 lettera b) c.d.a.
In particolare, la scopertura assicurativa è stata accertata dal Tribunale di Catania con sentenza n. 4516/2007 passata in giudicato, provvedimento con il quale il giudice sanciva che la Ford RR al momento del sinistro non era coperta da assicurazione e che, pertanto, sia il proprietario ( ), che il conducente nonché odierno convenuto ( Parte_3 CP_4
, avrebbero dovuto rispondere unitamente al FGVS dei danni causati;
[...]
b) L'an ed il quantum della responsabilità dei convenuti
Nella sopra citata sentenza, il giudice accertava, altresì, che “sulla base di quanto emerge dal rapporto della Polizia Municipale di Catania, in atti, deve dirsi certo che il sinistro oggetto del contendere è consistito nel fatto che la tg. CT861169 e la Opel CP_8
Adam tg. BE180XB si sono scontrate fra loro nel viale Andrea Doria di Catania e, a causa di questo scontro, la ha scavalcato lo spartitraffico che divide le due corsie CP_8 delle quali è composto il viale predetto e, finendo nella corsia riservata al senso di marcia opposto, è finita addosso alla Ibiza tg. AV883EC. E' certo che nessuna responsabilità CP_9 nella causazione del sinistro può ascriversi all'odierna attrice , che Parte_4 viaggiava regolarmente nella propria corsia di marcia e nulla poteva fare per evitare di essere investita”. Ricostruita così la dinamica del sinistro, veniva riconosciuta la responsabilità concorsuale di pari grado dei veicoli ed . CP_8 CP_10
c) Il pagamento dell'indennizzo
Da ultimo, non vi sono dubbi circa l'avvenuta erogazione dell'indennizzo da parte dell'impresa designata.
È, infatti, stato depositato atto di quietanza sottoscritto dalla IL Ass.ni da cui risulta che parte attrice aveva corrisposto la somma di € 14.072.86 a titolo di rimborso della percentuale di responsabilità in capo alla . CP_8
Tale circostanza fattuale, peraltro, è corroborata dalle dichiarazioni testimoniali del Dott.
responsabile dell'allora IL Ass.ni, escusso all'udienza del 03 giugno Testimone_1
2025.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per l'azione di regresso de qua.
A ciò si aggiunga, che il credito vantato da parte attrice era già stato accertato con sentenza n. 1536/2013 dal Tribunale di Firenze, con la quale il sig. è stato Parte_3 condannato, in qualità di proprietario del veicolo Ford RR, al rimborso della somma pari ad € 14.072.86. Alla luce di tutto quanto sopra, attesa l'incapienza del ed essendo pacifica la Parte_3 sussistenza di un'obbligazione solidale in capo a proprietario e conducente, la domanda di rivalsa deve essere accolta come proposta e il convenuto condannato al CP_1 pagamento in favore di parte attrice dell'importo di €. 14.072,86 oltre interessi (ex art. 1284 c.4 c.c., ex lege trattandosi di debito di valuta per il quale è stata proposta domanda giudiziale, in mancanza di diverso patto inter partes), come richiesti dalla notifica (rectius,
pagina 4 di 5 come da prima notifica 6.6.24, poi rinnovata per mancato rispetto dei termini a comparire,
v.art.164 c.2 c.p.c.) al saldo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto come liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata (misura media per le prime tre fasi di giudizio e minima per la quarta, vista la compressione della fase decisoria).
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna a pagare alla la somma di CP_1 Parte_1
€14.072.86, oltre interessi legali ex art. 1284 c.4 c.c. con decorrenza dal 6.6.24 al saldo effettivo;
2) Condanna altresì il convenuto a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.226,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% ex D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. se ed in quanto dovute.
Bologna, 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
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