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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/12/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1429/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.12.2025; già dichiarata la contumacia dell' CP_1
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1429 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (8.8.1964 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall' avv.
Christian Alessi) e l' in persona del Controparte_2
l.r.p.t (contumace).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per le ragioni Parte_2
di seguito sinteticamente evidenziate.
A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto annullarsi per le ragioni ivi meglio esplicate l'ordinanza ingiunzione n.OI-001035783, notificatale il 14.3.2023 (doc. 1 fascicolo di parte), con cui le è stato richiesto il pagamento della totale somma di € 10.000,00 per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1 bis del D.L. 463 del 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell' 11 novembre 1983 e ss.mm.ii. per omesso
1 versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
A detta dell' tali importi sarebbero stati dovuti dalla a seguito della notifica CP_1 Pt_1 dell'atto di accertamento prot. n. .6700.23/05/2018.0182960 del 28.5.2018, con cui la si CP_1
diffidava quale legale rappresentate pro tempore della ditta (p.IVA: Controparte_3
), al pagamento delle somme ivi meglio quantificate a titolo di omesse ritenute P.IVA_1
previdenziali a proprio carico per dei lavoratori subordinati.
A fronte dell'opposizione proposta nella corrente sede, l' è rimasto contumace. CP_1
2. Tanto sinteticamente premesso, le argomentazioni dell'opponente appaiono condivisibili e compiutamente documentate.
Le somme oggetto dei contributi previdenziali dedotti come evasi dall' relative CP_1 all'annualità 2016, erano infatti già state iscritte a ruolo e richieste dallo stesso istituto previdenziale con avviso di addebito n.39420160002324333 (doc. 3 fascicolo di parte).
La società della quale la ricorrente era legale rappresentante ha tuttavia a quel tempo documentalmente chiesto e ottenuto la rateizzazione del maggior debito in questione con istanza n. 132071 del 6.2.2018, integralmente pagata (doc. 2 fascicolo di parte).
Tale adesione, va evidenziato, si è perfezionata in data anteriore all'atto di accertamento del
28.5.2018 (indicato nell'ordinanza opposta ma, a fronte di espressa contestazione sul punto dell'opponente, non comprovato nella sua effettiva notifica), in tal modo estinguendo eventuali condotte sanzionabili.
Erroneamente quindi l'ente previdenziale, pur essendo giuridicamente a conoscenza di come la ricorrente avesse integralmente corrisposto le somme dovute, le ha inflitto un'ammenda ex art. 2 co. 1 bis del d.l. n. 463/1983.
Alla luce del pagamento del già citato avviso di addebito, infatti, è venuto a mancare integralmente il presupposto stesso per la sanzionabilità della . Pt_1
A ciò va aggiunto che proprio in ragione dell'assenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione va dichiarata estinta ex art. 14 L. 689/1981.
L'ordinanza ingiunzione opposta deve pertanto essere annullata.
3. Spese di lite a carico dell' nella misura indicata in dispositivo, previa liquidazione CP_1
ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 stante la natura documentale e di facile spedizione della causa) e con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente avv. Christian Alessi.
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' in persona del l.r.p.t. Controparte_2
(contumace), ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001035783;
- pone le spese di lite a carico dell' liquidandole ex D.M. 55/2014 in complessivi CP_1
€1.350,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente avv. Christian
Alessi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
3
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.12.2025; già dichiarata la contumacia dell' CP_1
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1429 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (8.8.1964 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall' avv.
Christian Alessi) e l' in persona del Controparte_2
l.r.p.t (contumace).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per le ragioni Parte_2
di seguito sinteticamente evidenziate.
A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto annullarsi per le ragioni ivi meglio esplicate l'ordinanza ingiunzione n.OI-001035783, notificatale il 14.3.2023 (doc. 1 fascicolo di parte), con cui le è stato richiesto il pagamento della totale somma di € 10.000,00 per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1 bis del D.L. 463 del 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell' 11 novembre 1983 e ss.mm.ii. per omesso
1 versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
A detta dell' tali importi sarebbero stati dovuti dalla a seguito della notifica CP_1 Pt_1 dell'atto di accertamento prot. n. .6700.23/05/2018.0182960 del 28.5.2018, con cui la si CP_1
diffidava quale legale rappresentate pro tempore della ditta (p.IVA: Controparte_3
), al pagamento delle somme ivi meglio quantificate a titolo di omesse ritenute P.IVA_1
previdenziali a proprio carico per dei lavoratori subordinati.
A fronte dell'opposizione proposta nella corrente sede, l' è rimasto contumace. CP_1
2. Tanto sinteticamente premesso, le argomentazioni dell'opponente appaiono condivisibili e compiutamente documentate.
Le somme oggetto dei contributi previdenziali dedotti come evasi dall' relative CP_1 all'annualità 2016, erano infatti già state iscritte a ruolo e richieste dallo stesso istituto previdenziale con avviso di addebito n.39420160002324333 (doc. 3 fascicolo di parte).
La società della quale la ricorrente era legale rappresentante ha tuttavia a quel tempo documentalmente chiesto e ottenuto la rateizzazione del maggior debito in questione con istanza n. 132071 del 6.2.2018, integralmente pagata (doc. 2 fascicolo di parte).
Tale adesione, va evidenziato, si è perfezionata in data anteriore all'atto di accertamento del
28.5.2018 (indicato nell'ordinanza opposta ma, a fronte di espressa contestazione sul punto dell'opponente, non comprovato nella sua effettiva notifica), in tal modo estinguendo eventuali condotte sanzionabili.
Erroneamente quindi l'ente previdenziale, pur essendo giuridicamente a conoscenza di come la ricorrente avesse integralmente corrisposto le somme dovute, le ha inflitto un'ammenda ex art. 2 co. 1 bis del d.l. n. 463/1983.
Alla luce del pagamento del già citato avviso di addebito, infatti, è venuto a mancare integralmente il presupposto stesso per la sanzionabilità della . Pt_1
A ciò va aggiunto che proprio in ragione dell'assenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione va dichiarata estinta ex art. 14 L. 689/1981.
L'ordinanza ingiunzione opposta deve pertanto essere annullata.
3. Spese di lite a carico dell' nella misura indicata in dispositivo, previa liquidazione CP_1
ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 stante la natura documentale e di facile spedizione della causa) e con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente avv. Christian Alessi.
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' in persona del l.r.p.t. Controparte_2
(contumace), ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001035783;
- pone le spese di lite a carico dell' liquidandole ex D.M. 55/2014 in complessivi CP_1
€1.350,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente avv. Christian
Alessi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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